La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 
n. 28/2016, art. 12.
ARTICOLO 1 (1)
(Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette 
a tutela paesaggistica)
[1. L’autorizzazione delegata alla Regione per la 
trasformazione degli immobili  soggetti a tutela paesaggistica di cui 
all’articolo 151 del decreto legislativo  29 ottobre 1999, n. 490 è 
sub-delegata ai Comuni. L’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 5.01 
delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico 
per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 
dicembre 2000 è delegata ai Comuni.]
(1) Articolo già modificato dall’art. 3 
della l.r. 
3/98; dall’art. 3 
della l.r. 
25/2000 è stato e così sostituito dall’art. 23 
della l.r. 
20/2001   -La presente legge è stata 
abrogata dalla l.r. 
n. 28/2016, art. 12.
ARTICOLO 2
[1. L' autorizzazione di cui al precedente articolo 1 e' di 
competenza del Sindaco del Comune interessato.
2. Il provvedimento del Sindaco, adottato previo parere 
favorevole obbligatorio della Commissione edilizia comunale, e' soggetto alle 
procedure del decreto - legge 27 giugno 1988, n. 312, convertito nella legge 8 
agosto 1985, n. 431.] (2)
(2) La presente legge è stata abrogata dalla 
l.r. 
n. 28/2016, art. 12.
 
ARTICOLO 3
[1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge la Commissione edilizia dei Comuni nel cui territorio siano 
incluse aree soggette a vincolo paesaggistico, qualora ne sia sprovvista, e' 
integrata da un ingegnere civile sezione edile o un ingegnere edile o da un 
architetto con documentata formazione e/ o esperienza in materia paesaggistica, 
designato dai competenti ordini professionali. 
2. Le commissioni edilizie di cui sopra, qualora prive, 
vanno integrate con un geologo libero professionista avente formazione e/o 
esperienza in geomorfologia e in geologia applicata, nominato dal Comune sulla 
base di una terna proposta dal competente ordine professionale. (3)]
(3) Comma così aggiunto dall’art. 1 
della l.r. 
31/96. La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 
n. 28/2016, art. 12.
 
ARTICOLO 4
 [1. Le restanti funzioni amministrative in materia di 
beni ambientali di cui alla delega prevista dall' art. 82 del DPR 24 luglio 
1977, n. 616, sono esercitate dagli organi regionali previa istruttoria dei 
competenti uffici operanti nell' ambito dell' Assessorato all' Urbanistica e 
assetto del territorio.
2. L' indennità di cui all' art. 15 della legge 29 giugno 
1939, n. 1497 e' determinata dalla Giunta regionale sulla base della maggiore 
somma tra il danno arrecato, valutato dai competenti uffici operanti nell' 
ambito dell' Assessorato all' urbanistica e assetto del territorio, e il 
profitto conseguito stimato dagli uffici regionali del Genio civile o dall' 
Ispettorato regionale delle foreste. (4) ]
 (4) 
L'indennità di cui al presente comma è stata ridotta nella misura di due 
terzi rispetto a quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 14 
della l.r. 
4/03.La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 
n. 28/2016, art. 12.
 
ARTICOLO 5
[1. Per il rilascio della autorizzazione prevista dalla 
legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, per la trasformazione degli immobili 
soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il 
soggetto interessato deve presentare al Comune nel cui territorio ricade l' 
opera da realizzare la seguente documentazione:
  a) istanza;
  b) il progetto in triplice copia costituito dai seguenti 
  elaborati:
  
    - relazione tecnica illustrativa dei lavori da 
    eseguire, con specifico riferimento alla compatibilita' dell' opera prevista 
    con la peculiarita' paesaggistica ambientale del sito, nonche' ai 
    completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, 
    piantumazioni, esiti formali);
    - corografia dell' area interessata dai lavori, in 
    scala 1/ 25.000, con identificazione delle tavole IGM pari scala;
    - stralcio dello strumento urbanistico (pari scala) con 
    specificazione dell' area oggetto dei lavori e dello stralcio delle norme 
    tecniche relative alla zona interessata;
    - stralcio del foglio catastale con perimetrazione 
    delle particelle catastali interessate dai lavori;
    - planimetria dettagliata in scala 1/ 200 delle aree 
    interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle 
    alberature esistenti e di progetto;
    - piante, prospetti, sezioni in scala 1/ 100 
    quotate;
    - particolari costruttivi, in scala adeguata, 
    descrittivi dei rapporti pieni/ vuoti nei prospetti e dei relativi 
    completamenti e coloriture;
  c) documentazione fotografica in triplice copia dello 
  stato dei luoghi e degli edifici, costituita da almeno quattro fotografie 
  formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due 
  fotografie pari formato con visione panoramica dei siti con punti di presa 
  indicati nella planimetria. La documentazione fotografica dovra' essere 
  firmata dal progettista.] (5)
(5) La presente legge è 
stata abrogata dalla l.r. 
n. 28/2016, art. 12.