ARTICOLO 1
Art. 1
[1. Il termine per la liquidazione
dell'ERSAP di cui agli artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge regionale
19 giugno 1993, n. 9 è prorogato a tutto il 30 settembre 1995, salvo che
anteriormente, in sostituzione del Commissario liquidatore, entri in funzione e
sia operativo l'Ufficio stralcio previsto da normativa regionale (1).
2. Fino alla data di cui al precedente
comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), dell'art.
3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13,
rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal
Commissario liquidatore, che potrà altresì esercitare i poteri di gestione
ordinaria e straordinaria dei beni] .
(1) Il termine per la liquidazione
dell'E.R.S.A.P. è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996 dal primo
comma dell'art. 1, L.R.
31 ottobre 1995, n. 36.
Art. 2
[1. Gli oneri relativi alle competenze da
corrispondere al personale in servizio nel disciolto E.R.S.A.P. durante il
periodo di proroga saranno a carico dei capitoli di spese per il personale del
bilancio regionale.
2. Per le spese di funzionamento che
saranno sostenute dal Commissario liquidatore, l'Assessorato al bilancio
erogherà i sette dodicesimi delle somme stanziate ai capitoli 0004930 e 0004940
del bilancio regionale per il 1995.
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .