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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1995
Numero
28
Data
28/04/1995
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Integrazione alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 18.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 17 maggio 1995, n. 53.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 
 
  La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.
 
 
 
[1. La Regione, nell'ambito dei programmi operativi relativi al periodo 1990/1993, approvati con decisioni Comunitarie n. «C -91- 1504/3» del 25 luglio 1991 per l'obiettivo 1 e n. «C -91- 599» del 26 marzo 1991 per gli obiettivi 3/4, riconosce le attività formative realizzate dalle aziende, con finanziamenti comunitari e nazionali, nell'anno 1993 ed eventualmente completate dalle stesse nell'anno 1994, e sottoposte al controllo ispettivo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.
2. Le spese relative al precedente comma 1 sono riconosciute nell'ambito dei rendiconti presentati dalle aziende.
3. I pagamenti relativi vanno effettuati ad intervenuta riscossione da parte della Regione dei fondi comunitari F.S.E. e nazionali Fondo di rotazione (art. 25 legge 21 dicembre 1978, n. 845).
4. Le liquidazioni di quanto spettante alle aziende, a seguito delle verifiche contabili, saranno effettuate con atto della Giunta regionale, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica degli atti gestionali da parte dei competenti uffici dell'Assessorato alla formazione professionale].
 
[1. La Regione riconosce, soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'attività formativa straordinaria realizzata dagli enti pubblici (I.R.I., E.N.I., UNIONCAMERE, GEPI, Ferrovie dello Stato, E.N.E.L.) nell'anno 1993 ed eventualmente completata dagli stessi nell'anno 1994, e sottoposta al controllo ispettivo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54] .
 
 
[1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, ammontanti a lire 6.432.293.405, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti al cap. 0961010 per lire 5.822.721.405 e al cap. 0961012 per lire 609.572.000 disponibili giusta Delib.G.R. 18 maggio 1994, n. 3217 di ricognizione dei residui di stanziamento anno 1993].