TITOLO I
[1. La Regione, nell'ambito dei programmi
operativi relativi al periodo 1990/1993, approvati con decisioni Comunitarie n.
«C -91- 1504/3» del 25 luglio 1991 per l'obiettivo 1 e n. «C -91- 599» del 26
marzo 1991 per gli obiettivi 3/4, riconosce le attività formative realizzate
dalle aziende, con finanziamenti comunitari e nazionali, nell'anno 1993 ed
eventualmente completate dalle stesse nell'anno 1994, e sottoposte al controllo
ispettivo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.
2. Le spese relative al precedente comma 1
sono riconosciute nell'ambito dei rendiconti presentati dalle aziende.
3. I pagamenti relativi vanno effettuati ad
intervenuta riscossione da parte della Regione dei fondi comunitari F.S.E. e
nazionali Fondo di rotazione (art. 25 legge 21 dicembre 1978, n. 845).
4. Le liquidazioni di quanto spettante alle
aziende, a seguito delle verifiche contabili, saranno effettuate con atto della
Giunta regionale, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e
di verifica degli atti gestionali da parte dei competenti uffici
dell'Assessorato alla formazione professionale].
[1. La Regione riconosce, soltanto ai sensi
e per gli effetti dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'attività
formativa straordinaria realizzata dagli enti pubblici (I.R.I., E.N.I.,
UNIONCAMERE, GEPI, Ferrovie dello Stato, E.N.E.L.) nell'anno 1993 ed
eventualmente completata dagli stessi nell'anno 1994, e sottoposta al controllo
ispettivo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54] .
[1. Alla copertura degli oneri finanziari
rivenienti dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, ammontanti a lire
6.432.293.405, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti previsti al cap.
0961010 per lire 5.822.721.405 e al cap. 0961012 per lire 609.572.000
disponibili giusta Delib.G.R. 18 maggio 1994, n. 3217 di ricognizione dei
residui di stanziamento anno 1993].
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