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Legge Vigente

Anno
1995
Numero
40
Data
22/12/1995
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 23 dicembre 1995, n. 135.
Allegati
Nessun allegato

 



 

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1995, approvato con legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, così come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, nonche' variata dalla legge regionale 24 agosto 1995 n. 34, sono introdotte le variazioni di cui all' allegato << A >> della presente legge.

 

ARTICOLO 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell' entrata e della spesa)

1.      Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 1,  l' ammontare complessivo dell' entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l' esercizio finanziario 1995 risulta modificato per meno lire 247.744.468.000 in termini di competenza e per meno lire 247.744.468.000 in termini di cassa per l' entrata e per meno lire 247.744.468.000 in termini di competenza e per meno lire 247.744.468.000 in termini di cassa per l' uscita.

ARTICOLO 3

 

(Documento contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, cosi' come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 nonche' variata dalla legge regionale 24 agosto 1995, n. 34. Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli)

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7, cosi' come rettificata e integrata dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, nonche' variata dalla legge regionale 24 agosto 1995, n. 34, sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all' allegato << B >> della presente legge.

 

ARTICOLO 4

(Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale e' autorizzata:

a) a disporre con proprio atto, anche alla competenza dell' esercizio in corso, le reiscrizioni delle economie derivanti da riduzione di residui passivi e di stanziamenti relativi a progetti revocati, appartenenti ai Programmi regionali da sviluppo ex art. 44 dpr n. 218/ 1978 TU Mezzogiorno, da destinare alla copertura della quota regionale per il cofinanziamento dei programmi comunitari;

b) a utilizzare le economie sub a) così reiscritte per il completamento del finanziamento del primo triennio 1994/ 1996 del Programma Operativo Plurifondo 1994/ 1999, a norma dell' art. 12, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 e per il cofinanziamento del Programma FEOGA del POP 1991/ 1993 rimodulato a seguito di valutazione monetaria dell' ECU;

c) a procedere con proprio atto, anche attraverso l' impegno delle economie sub a), per il finanziamento dei Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) di cui alle Comunicazioni agli Stati membri pubblicati sulla GUCE n. C/ 180 dell' 1 luglio 1994, solo a seguito delle relative Decisioni approvative da parte della Commissione dell' Unione Europea.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



 
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