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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1997
Numero
1
Data
20/01/1997
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1997.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 22 gennaio 1997, n. 8.
Allegati
Nessun allegato

 



ARTICOLO 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l' anno 1997, e comunque non oltre il 30 aprile 1997, e' autorizzato l' esercizio provvisorio del bilancio regionale per l' anno finanziario 1997 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l' anno 1996, come approvati con la legge regionale 3 giugno 1996, n. 3 e successive modificazioni.

 

ARTICOLO 2

1. L' autorizzazione di cui all' art. 1 e' limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all' elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge ovvero derivante da rate di mutui o obbligazioni verso terzi gia' prenotate (o inserite) nel bilancio pluriennale 1996/ 98 di cui alla legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. In applicazione dell' art. 50, comma 3, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, e' sospesa dal 1 gennaio 1997, e per la durata dell' esercizio provvisorio, l' esecuzione delle spese non obbligatorie inderogabili.

 

ARTICOLO 3

1. Le spese finanziarie con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l' anno 1997, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla Ragioneria della Regione a termini dell' art. 53 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

 

ARTICOLO 4

Abrogato dall’art. 115 della l.r. 28/2001

 

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.