TITOLO
I
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
Art. 1
(Finalità)
1.
La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione,
dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie
locali", nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali", provvede a
disciplinare l'articolazione e l'organizzazione delle funzioni attribuite in
materia di urbanistica e pianificazione territoriale ed edilizia residenziale
pubblica alla Regione, ovvero da questa conferite alle Province, ai Comuni o
loro consorzi e alle Comunità montane.
Art. 2
(Oggetto)
1.
Il presente titolo individua le funzioni trasferite o delegate agli enti
locali e alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione in
materia di territorio, ambiente e infrastrutture e comprende tutte le funzioni e
i compiti in tema di urbanistica, pianificazione territoriale ed edilizia
residenziale pubblica, riguardanti la disciplina dell'uso del territorio nonché
tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali afferenti alle operazioni
di salvaguardia e di trasformazione del suolo e alla protezione dell'ambiente.
Art. 3
(Funzioni della
Regione)
1.
La Regione mantiene le funzioni e i compiti conferiti dall’articolo 56
del d. lgs. 112/1998 e non attribuiti agli enti locali ai sensi dei successivi
articoli 4, 6 e 7. In particolare la Regione esercita le seguenti
funzioni:
- concorso alla elaborazione delle politiche nazionali di
settore mediante l’intesa con lo Stato e le altre Regioni;
- attuazione, nelle materie di propria competenza, delle norme
comunitarie direttamente applicabili;
- definizione delle linee generali di assetto del territorio
regionale;
- formazione dei piani territoriali regionali e relativi stralci
e varianti e controllo di conformità ai piani territoriali regionali dei piani
regolatori comunali;
- formazione del piano territoriale paesistico regionale e
relative varianti;
- verifica della compatibilità dei piani territoriali di
coordinamento provinciali e loro varianti con le linee generali di assetto del
territorio regionale di cui alla lettera b), nonché con gli strumenti di
pianificazione e programmazione regionali;
- apposizione di nuovi vincoli paesistici e revisione di quelli
esistenti secondo le procedure del d.lgs 490/1999;
- coordinamento dei sistemi informativi territoriali;
- nulla-osta per il rilascio di concessioni edilizie in deroga
agli strumenti urbanistici generali comunali;
- repressione di opere abusive;
- poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali
nell’esercizio delle funzioni e compiti loro devoluti dalla presente legge
ovvero dalla legislazione vigente in materia di pianificazione
territoriale;
- individuazione delle zone sismiche in armonia con le
competenze statali;
- redazione, attraverso i Consorzi per le aree e i nuclei di
sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo
industriale;
- approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di
edilizia abitativa convenzionata;
- produzione e gestione delle cartografie regionali nonché
definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione
cartografica degli enti locali, anche mediante utilizzazione dei supporti
informatici di cui alla lettera h);
- annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali
che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici
generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero costituiscono violazione
delle prescrizioni o delle norme stesse;
- designazione dei rappresentanti regionali, nominati dalla
Giunta regionale, in seno alle Commissioni provinciali per la determinazione
del valore agricolo medio;
- definizione degli importi massimi e minimi degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione dei nuovi
edifici;
- elaborazione degli indirizzi regionali per il recupero
edilizio, urbanistico e ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e
predisposizione dei programmi di intervento e opere finalizzati al recupero
ambientale, paesistico e urbanistico delle zone maggiormente interessate
dall'abusivismo;
- determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione
delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei Comuni e
ripartizione dei contributi fra i Comuni interessati;
- individuazione dei Comuni tenuti alla realizzazione del
programma urbano dei parcheggi;
- individuazione delle bellezze naturali, di concerto con i
Comuni interessati, nel rispetto delle linee fondamentali di cui all’articolo
52 del d. lgs. 112/1998 e secondo le procedure del d.lgs. 490/99;
- rilascio degli atti di assenso relativi agli interventi sui
beni soggetti a vincolo paesaggistico, nonché alle concessioni o
autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte allo stesso
vincolo. Restano in vigore le deleghe già concesse.
2.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva regolamenti di
disciplina dei procedimenti amministrativi per le funzioni mantenute alla
Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti degli enti locali sulle modalità
di esercizio delle funzioni delegate.
3.
La Giunta esercita la potestà regolamentare, nonché quella di approvare i
piani urbanistici, anche di settore, e/o i programmi di competenza regionale,
ivi inclusi quelli i cui procedimenti non sono ancora definiti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4.
All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, sono
soppresse le parole "fino all’entrata in vigore del piano urbanistico
territoriale tematico (PUTT) per il paesaggio e beni
ambientali".
Art. 4
(Funzioni delle
Province)
1.
Sono trasferite alle Province le seguenti funzioni
amministrative:
- formazione e approvazione del piano territoriale di
coordinamento provinciale secondo le procedure individuate con successiva
legge regionale;
- nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del
valore agricolo medio.
Art. 5
(Piano
territoriale di coordinamento provinciale)
1.
In attuazione degli articoli 14 e 15 della l. 142/1990, nonché ai sensi
dell'articolo 57 del d. lgs. 112/1998, il piano territoriale di coordinamento
provvede, in base alle proposte dei Comuni e degli altri enti locali, nonché in
coerenza con le linee generali di assetto del territorio regionale di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera. b) e con gli strumenti di pianificazione e
programmazione regionali, a coordinare l'individuazione degli obiettivi generali
relativi all'assetto e alla tutela territoriale e ambientale, definendo,
inoltre, le conseguenti politiche, misure e interventi da attuare di competenza
provinciale.
2.
Il piano territoriale di coordinamento ha il valore e gli effetti dei
piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela
dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle
bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni
avvenga nelle forme di intesa fra la Provincia e le amministrazioni regionali e
statali competenti.
3.
Il piano territoriale di coordinamento provinciale è atto di
programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del
territorio a livello sovracomunale, con riferimento al quadro delle
infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale, all'assetto
idrico, idrogeologico e idraulico-forestale, previa intesa con le autorità
competenti in tali materie, nei casi di cui all'articolo 57 del d. lgs. 112/1998
e in particolare individua:
- le diverse destinazioni del territorio in considerazione della
prevalente vocazione delle sue parti;
- la localizzazione di massima sul territorio delle maggiori
infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica e idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del
suolo e la regimazione delle acque;
- le aree destinate all’istituzione di parchi o riserve
naturali.
4.
II piano territoriale di coordinamento provinciale, per quanto attiene ai
contenuti e all'efficacia di piano paesistico-ambientale, oltre a quanto
previsto dalla legislazione regionale (legge
regionale 11 maggio 1990, n.30), provvede a:
- individuare le zone di particolare interesse
paesistico-ambientale sulla base delle proposte dei Comuni ovvero, in mancanza
di tali proposte, degli indirizzi regionali, i quali definiscono i criteri per
l'individuazione delle zone stesse, cui devono attenersi anche i Comuni nella
formulazione delle relative proposte;
- indicare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna
l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale.
5.
Nella fase di predisposizione del piano territoriale di coordinamento
provinciale, la Provincia assicura la partecipazione attiva dei Comuni, delle
Comunità montane, degli altri enti locali e delle autonomie funzionali e
persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte
manifestate da tali enti, acquisite in via preventiva.
6.
II piano territoriale di coordinamento provinciale è adottato dalla
Provincia secondo la procedura prevista con successiva legge regionale
urbanistica, da emanarsi ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della l. 142/1990 e
può essere adottato solo dopo l’approvazione dei piani territoriali regionali.
Art. 6
(Funzioni dei
Comuni in materia di pianificazione territoriale)
1.
Sono conferite ai Comuni le funzioni relative agli strumenti urbanistici
comunali generali e attuativi e relative varianti; tali funzioni vengono
esercitate sotto il controllo della Regione e secondo le procedure individuate
con successiva legge regionale di settore.
2.
II Comune, nell'esercizio delle funzioni trasferite, deve assicurare
un'adeguata informazione ai cittadini in merito alla definizione delle scelte
urbanistiche e la trasparenza dell'azione amministrativa, disponendo in
particolare la tempestiva comunicazione, anche mediante l’utilizzo di reti
telematiche, dell’avvio del procedimento di formazione dello strumento
urbanistico generale e delle varianti nonché dell’adozione e dell’efficacia,
stabilendo il termine entro il quale chiunque ne abbia interesse può presentare
istanze ai fini della determinazione delle scelte
urbanistiche.
3.
Il Comune promuove la consultazione con la Regione, la Provincia e le
altre amministrazioni interessate, al fine di assicurare la contestuale
ponderazione dei vari interessi pubblici nonché la partecipazione dei cittadini
e il concorso delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione del
piano regolatore generale e delle sue varianti mediante idonee forme di
consultazione pubblica.
4.
La Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta,
interviene in via sostitutiva, nei termini e con le modalità fissate con
successiva legge regionale di settore, nel caso in cui sia stata denunciata la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b),
c) e d), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, riguardanti:
- la compatibilità del piano regolatore generale o delle sue
varianti con gli strumenti pianificatori e programmatori di livello
sovracomunale, a tal fine valutando, eventualmente, il parere espresso dalla
Provincia;
- il rispetto dei vincoli e delle norme di carattere
paesistico-ambientale e idrogeologico;
- il rispetto delle norme di tutela del patrimonio
storico-artistico, acquisendo, in presenza di vincoli previsti dalla legge 1
giugno 1939, n. 1089 "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", il
parere della competente Soprintendenza.
Art. 7
(Funzioni dei
Comuni in materia urbanistica)
1.
Restano conferite ai Comuni le funzioni in materia urbanistica ed
edilizia e in particolare:
- l'adozione del regolamento edilizio;
- la formazione dei comparti edificatori;
- le autorizzazioni alle lottizzazioni;
- l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione
dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento urbanistico generale
nonché delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione;
- la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nonché
l'adozione dei provvedimenti repressivi;
- il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
edilizie;
- la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione
nonché l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;
- la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per
l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla
Regione;
- la conservazione, l'utilizzazione, l'aggiornamento degli atti
del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la revisione degli estimi e
del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1,
lettera h), del d. lgs.112/1998;
- la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi
calamitosi;
- la rilevazione catastale, statistica e ricognitiva degli
immobili facenti capo ai Consorzi di bonifica e degli oneri consortili
gravanti su detti immobili;*
* lettera così modificata dall’art. 28
della l.r. 14/2001
il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi di
volo per aeromobili;
- l'individuazione delle aree destinate alla circolazione
fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di
sue varianti.
TITOLO
II
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 8
(Oggetto)
1. Le
funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "edilizia residenziale
pubblica" attengono alla programmazione, alla localizzazione e alla vigilanza
sull’attuazione degli interventi di edilizia residenziale e abitativa e ai
relativi finanziamenti.
Art. 9
(Funzioni
riservate alla competenza della Regione)
1.
La Regione mantiene le funzioni e i compiti conferiti dall’articolo 60
del d. lgs. 112/1998 e non attribuiti agli enti locali ai sensi degli articoli
10, 11 e 12 della presente legge. In particolare la Regione esercita le seguenti
funzioni:
- la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi
nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP,
l'adozione dei piani annuali e pluriennali di intervento edilizio e il
concorso, con la competente Amministrazione dello Stato nonché con gli enti
locali interessati, nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale
pubblica di interesse nazionale o regionale;
- la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la
determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova
edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché la
determinazione delle tipologie di intervento, compresi i programmi integrati,
di recupero urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la
definizione delle modalità di incentivazione, oltre alla destinazione dei
fondi ai soggetti attuatori;
- la determinazione delle procedure di rilevazione del
fabbisogno abitativo;
- la definizione dei costi massimi ammissibili per la
realizzazione degli interventi;
- l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione
dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;
- la vigilanza sull'esecuzione dei piani regionali;
- l'emanazione dei bandi di concorso in relazione all'erogazione
dei fondi per realizzazione degli interventi;
- la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici anche
attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, nonché la regolamentazione dei flussi finanziari;
- la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la
gestione degli alloggi di ERP, nonché la fissazione dei relativi canoni e del
sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei
familiari;
- la vigilanza sugli Istituti autonomi case popolari (IACP) e,
in particolare, l'indirizzo e il coordinamento dell'attività, nonché la nomina
degli organi di propria competenza;
- la promozione della costituzione di consorzi regionali tra gli
IACP aventi sede nella Regione;
- la gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP di
propria competenza, ivi compresa la proposta dei relativi piani di cessione,
nonché l’istituzione delle Commissioni per l’assegnazione degli
alloggi;
- l'adozione dei piani relativi alla cessione alloggi di ERP
sovvenzionata;
- la fissazione della percentuale spettante agli IACP e agli
altri enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute per le funzioni da
essi esercitate;
- la promozione e il coordinamento della gestione delle anagrafi
degli assegnatari di alloggi di ERP e degli inventari del patrimonio di ERP
tenuti dagli enti gestori;
- la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici
di ERP;
- la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel
settore;
- la formazione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruitori
di contributi pubblici;
- l'individuazione delle modalità di gestione del sostegno
finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei
nuclei familiari meno abbienti;
- la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti
in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
- la determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari
finali;
- la determinazione dei requisiti oggettivi degli
interventi;
- l’esercizio della vigilanza sulle cooperative edilizie
comunque fruenti di contributi pubblici, nonché l’autorizzazione alla cessione
in proprietà del patrimonio edilizio delle cooperative a proprietà
indivisa.
Art. 10
(Costituzione
della Commissione mista per vigilanza sulle cooperative
edilizie)
1.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la
Commissione mista per la vigilanza sulle cooperative edilizie comunque fruenti
di contributi pubblici.
2.
La Commissione è composta da cinque componenti, di cui tre designati
dalla Giunta regionale, uno dall’UPI e uno dall’ANCI.
Art. 11
(Funzioni
trasferite ai Comuni)
1.
Sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni:
- il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio
comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera c);
- l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ivi comprese le relative procedure concorsuali, gli atti di
annullamento e decadenza dell'assegnazione, sulla base dei criteri determinati
dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i);
- la formazione e approvazione delle graduatorie per
l'assegnazione degli alloggi;
- la promozione della mobilità degli assegnatari;
- le determinazioni inerenti la decadenza e la revoca nonché la
comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione
senza titolo;
- la gestione degli alloggi di ERP di competenza comunale ivi
compresi la proposta alla Regione dei relativi piani di cessione e il parere
agli IACP sulle proposte di piano di loro competenza;
- la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il
costo massimo ammissibile a vano o metro quadro utile abitabile;
- la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione
dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a
finanziamento.
Art. 12
(Funzioni
delegate ai Comuni)
1.
Nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Regione, ai
Comuni sono delegate le funzioni riguardanti l'accertamento dei requisiti
soggettivi per l'accesso ai benefici di ERP agevolata nonché l’autorizzazione
alla cessione anticipata o locazione degli alloggi di edilizia
agevolata.
La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.