(1) La presente
legge è stata abrogata dall'art. 19,
comma 1, lettera b), L.R.
8 marzo 2007, n. 2.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 429 del 29-10-2002
T.A.R.
Bari
Sez. III, sent. n. 3678 del
26-08-2004, Marziliano ed
altro c. Consorzio ASI di Bari, Provincia
di Bari ed altro
Art. 1
[1. Al fine
di disciplinare con apposita legge le aree industriali e le aree ecologicamente
attrezzate di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, censisce le aree, le zone e i
nuclei industriali già esistenti sul territorio regionale per individuare, con
la partecipazione degli enti locali interessati, quelle dotate o da dotare delle
infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della
sicurezza e dell'ambiente.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale decreta lo
scioglimento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi
reali alle imprese operanti in Puglia e contestualmente nomina un Commissario e
due sub - Commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per
ciascun Consorzio, i quali assumono, per la durata di mesi sei, tutti i compiti
e le funzioni dei disciolti organi. (2)
3. Gli organi straordinari dei Consorzi come
sopra costituiti, coordinati mediante periodiche conferenze promosse
dall'Assessore all'industria, commercio e artigianato con la partecipazione di
altre pubbliche amministrazioni interessate, per il conseguimento delle finalità
di cui al comma 1:
a) provvedono alla ricognizione del patrimonio
proponendo, ove necessaria, l'adozione di atti di competenza regionale o di
altre pubbliche amministrazioni ed enti interessati;
b) rilevano l'ammontare delle attività e delle
passività;
c) censiscono le aree assegnate e non
utilizzate, nonché gli opifici e stabilimenti inattivi;
d) determinano i criteri di riparto a carico
delle aziende insediate dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e
impianti a servizio delle stesse, fissando le relative modalità di riscossione;
e) determinano i canoni e le tariffe per la
fruizione dei servizi gestiti dal Consorzio;
f) adottano i diversi regolamenti che
disciplinano l'organizzazione e l'attività del Consorzio.
(2) Vedi quanto disposto al comma 2
dell'art. 7 della L.R.
2/2003
Art. 2
1. I commissari e i revisori di cui
all'articolo 1 sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'industria, commercio e artigianato.
2. Il Presidente della Giunta regionale con il
decreto di nomina individua il revisore effettivo, il quale assume le funzioni
di Presidente del Collegio. In caso di mancata designazione, lo stesso
Presidente della Giunta regionale esercita il potere sostitutivo entro il
termine indicato all'articolo 1, comma 2, della presente legge. ]
La presente legge
è stata abrogata dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R.
8 marzo 2007, n. 2