Legge
da ritenersi implicitamente abrogata. L’art.
5 del titolo II della l.r.
18/74, al quale la presente legge fa
riferimento, è stato abrogato dalla l.r.
7/97, art. 34
Art. 1
1. L’Ufficio di coordinamento degli Uffici delle Segreterie
delle Commissioni consiliari permanenti di cui alla legge regionale 25 marzo
1974, n. 18, è soppresso.