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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2002
Numero
3
Data
22/04/2002
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Regolamento di Organizzazione dell'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie.
Note
Pubblicato nel B.U. R. Puglia 26 aprile 2002, n. 52.
Allegati

 




 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 recante "Norme di organizzazione dell'amministrazione regionale";

 

Vista la L.R. n. 28 del 16 novembre 2001;

 

Visti gli artt. 39 e segg. Dello Statuto regionale;

 

Vista la deliberazione n. 973 del 20.7.2001 con la quale la Giunta Regionale ha ricognito e razionalizzato l'apparato regionale;

 

Vista la deliberazione di G.R. n. 169 del 1° marzo 2002 modificativa della n. 973/2000 con la quale è stata definita una prima organizzazione interna dell'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie, limitatamente all'individuazione dei moduli necessari al funzionamento dei Settori Ragioneria e Bilancio, Finanze, Controlli Interni di Gestione, mentre ha confermato per il Settore Programmazione quanto previsto dalla deliberazione n. 973/2000;

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

 

 

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:


 


Art. 1


È costituita l'Area delle Politiche Economiche e Finanziarie che si articola nei Settori:

• Finanze;

• Ragioneria, Bilancio e Controlli interni di regolarità amministrativa e contabile;

• Controlli interni di gestione (1).


(1)  Vedi, anche, gli articoli 1 e 2 del Reg. 10 ottobre 2003, n. 15.

 

Art. 2

Settore Finanze.

1. Il Settore svolge, in particolare, i seguenti compiti:

2. Gestione delle Imposte regionali sulle attività produttive;

3. Gestione delle addizionali e compartecipazione ai tributi erariali;

4. Gestione delle tasse automobilistiche;

5. Gestione degli altri tributi regionali.

Al settore Finanze competono:

• La programmazione delle attività gestionali ed amministrative inerenti:

a. IRAP;

b. Tasse sulle concessioni regionali;

c. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

d. Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;

e. Addizionale regionale all'imposta di consumo gas metano;

f. Tassa automobilistica;

g. Addizionale IRPEF;

h. Compartecipazione IVA.

• L'analisi, la previsione e la programmazione dei flussi tributari;

 


• L'introduzione di innovazioni finalizzate alla semplificazione, trasparenza nonché alla riduzione delle conflittualità tra contribuente e amministrazione regionale;

 


• I collegamenti a livello tecnico con Uffici, Enti e Organismi pubblici;

 


• L'attività di studio e ricerca della legislazione regionale, statale e comunitaria in materia di finanze.

 


Il Settore Finanze si articola in:

 

Ufficio Irap e Tributi Propri

L'Ufficio provvede alla:

• Attività gestionale ed amministrativa relativa alla liquidazione, verifica, accertamento, riscossione, controllo e rimborso;

• Gestione amministrativa dei flussi finanziari;

• Contenzioso tributario: irrogazioni sanzioni, ricorsi, iscrizioni a ruolo;

• Attività di consulenza, informazione e assistenza al contribuente.

 

Ufficio Tasse Automobilistiche Regionale

L'Ufficio provvede alla:

• Gestione tecnica e contabile della tassa;

• Attività di controllo di merito;

• Controlli sugli intermediari delle riscossioni;

• Gestione del sistema informatico regionale;

• Gestione delle esenzioni dal pagamento della tassa;

• Gestione archivi veicoli regionali esonerati e annullamenti;

• Contenzioso tributario: irrogazioni sanzioni, ricorsi, iscrizioni a ruolo;

• Attività di assistenza e informazione all'utenza.

 


Art. 3

Settore Ragioneria, bilancio e controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile.

Il Settore comprende i seguenti ambiti di operatività:

1. Esercizio sugli atti amministrativi e legislativi della Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche previste dall'ordinamento contabile regionale e statale;

2. Formazione e gestione dei bilanci e dei rendiconti della Regione Puglia;

3. Monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa;

4. Monitoraggio e coordinamento della spesa regionale, dei flussi finanziari regionali e comunitari;

5. Verifica della legittimità, della regolarità contabile e della correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria (2).

Il Settore Ragioneria, si avvale di una propria unità operativa con funzioni di Segreteria, (gestione del personale, predisposizione di circolari ed ordini di servizio, economato e cassa, attività di protocollo, raccolta e conservazione di tutti gli atti amministrativi, conservazione e gestione dell'archivio mandati di pagamento) e si articola nei seguenti Uffici Centrali (3):

a) Ufficio Entrate e Gestione Mutui;

b) Ufficio Uscite;

c) Ufficio Bilancio;

d) Ufficio Controlli Interni di regolarità amministrativa;

e negli Uffici Provinciali di Ragioneria di Lecce, Taranto, Brindisi e Foggia.

L'Ufficio Entrate e Gestione Mutui, cura, in particolare, la gestione delle fasi delle entrate del Bilancio Regionale di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 della L.R. n. 28/2001. Provvede, altresì, alla gestione delle fasi della spesa correlata ai mutui.

L'Ufficio Uscite, cura, in particolare, la gestione di tutte le fasi della spesa del Bilancio Regionale correlate all'applicazione dell'art. 75 della L.R. n. 28/2001, con esclusione della gestione delle fasi di spesa correlata ai mutui.

L'Ufficio Bilancio, cura, in particolare, tutte le attività derivanti dall'applicazione del Titolo IV, e degli articoli 66, 88 e 89 nonché del Titolo VI della L.R. n. 28/2001.

L'Ufficio Controlli Interni di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali cura, in particolare, le attività previste dal comma 2 art. 1 del D.Lgs. n. 286/1999.

Per il suddetto Ufficio, non si configura specifico obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, in ordine a notizie acquisite nella attività di controllo, ma lo stesso ha l'obbligo di dare comunicazione scritta al Presidente della Giunta regionale, cui compete la segnalazione alla Corte dei Conti, ove indispensabile, in particolare, in presenza di danni erariali.

L'attività dell'Ufficio è esercitata sulla base di periodiche, specifiche disposizioni di indirizzo emanate dalla Giunta regionale.

Per la istruttoria della regolarità amministrativa degli atti dirigenziali, l'Ufficio Controlli interni di regolarità amministrativa, si avvale degli Uffici Provinciali di Ragioneria di Lecce, Taranto, Brindisi e Foggia.

(2)  Punto così sostituito dall'art. 1, Reg. 10 giugno 2002, n. 4. Il testo originario era così formulato: «5. Verifica della regolarità contabile e della correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa regionale, statale e comunitaria.».

(3)  Per la nuova articolazione del Settore Ragioneria vedi l'art. 1, Reg. 11 luglio 2003, n. 6.

 

 

Art. 4

Settore controlli interni di gestione (4).

Il Settore comprende i seguenti ambiti di operatività:

1. Analisi, verifica e valutazione dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa regionale;

2. Monitoraggio del rapporto tra costi e risultati. Il sistema dei controlli di gestione supporta le funzioni dirigenziali dei centri di responsabilità amministrativa, assumendo come riferimento il bilancio di direzione di cui all'articolo 59 della L.R. n. 28/2001 e provvede:

a. a misurare le prestazioni dei centri medesimi e di altre unità organizzative;

b. alla rilevazione dei dati relativi ai costi dei singoli fattori produttivi impiegati;

c. alla rilevazione dei dati relativi ai risultati quantitativi e qualitativi della gestione;

d. all'elaborazione e all'applicazione di indicatori di efficacia, efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

La struttura di cui al presente articolo è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui all'articolo 107 della L.R. n. 28/2001. Il controllo di gestione si avvale di un idoneo sistema informativo.

Ciascun Assessorato si avvale di una apposita unità operativa di controllo di gestione funzionalmente collegata al Settore Controlli Interni di Gestione.

(4)  Per l'articolazione del suddetto Settore vedi l'art. 1, Reg. 11 luglio 2003, n. 6.

 

 

Art. 5

Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/1997, nelle more della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo in linea con le innovazioni introdotte dopo l'emanazione della citata legge.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

 

       Dato a Bari, addì 22 aprile 2002

Vedasi riferimenti  normativi ed europei in allegato