(*) Vedi nota
Art. 1
Oggetto.
1. La presente legge detta norme
per la programmazione e l'organizzazione di iniziative degli enti locali volte
alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in
attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285.
Art. 2
Finalità e principi.
1. Gli interventi previsti nella
presente legge sono finalizzati a realizzare sul territorio regionale un sistema
di servizi, opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità del
minore e alla valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo
luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita della
persona.
2. I Comuni, privilegiando forme
di gestione associata, avviano progetti territoriali in cui prediligere processi
di integrazione tra le politiche socio-assistenziali, educative e
socio-sanitarie che siano volte al superamento degli interventi a carattere
assistenziale e alla promozione dei diritti e delle opportunità per i minori di
qualunque origine e cittadinanza.
3. A tal fine i Comuni,
nell'ambito delle proprie attività istituzionali, garantiscono ai minori i
diritti di partecipazione e di manifestazione del pensiero.
Art. 3
Commissione consultiva.
1. È istituita, presso
l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione consultiva
per i problemi dei minori costituita da:
a) Assessore
regionale ai servizi sociali - Presidente;
b) un membro,
esperto in materia, nominato tra i designati dai Provveditori agli studi;
c) cinque
membri, esperti in materia, in rappresentanza dei Comuni, uno per ogni
provincia, designati dall'A.N.C.I. di Puglia;
d) un membro,
esperto in materia, designato dall'U.P.I. di Puglia;
e) un membro,
esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile per
la Puglia;
f) un membro,
esperto in materia, nominato tra i designati dai Presidenti dei Tribunali per
minori della Puglia;
g) un membro,
esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro regionale, operanti prevalentemente nel campo
dell'infanzia e dell'adolescenza;
h) un membro,
esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle cooperative sociali
iscritte nell'Albo regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e
dell'adolescenza;
i) un membro
designato dal Forum pugliese del terzo settore;
j) due membri,
esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;
k) dirigente
Settore servizi sociali della Regione;
l) dirigente
Ufficio minori della Regione.
2. La Commissione è
costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre
anni e la mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al
suo funzionamento.
3. Le funzioni di segretario
della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal dirigente
del Settore servizi sociali. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore,
la
Commissione è presieduta dal dirigente del Settore servizi
sociali.
4. La Commissione ha funzione
consultiva e propositiva, nell'area delle problematiche relative all'infanzia e
all'adolescenza a sostegno dell'azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di
due volte l'anno, è validamente costituita con almeno sette membri e decide a
maggioranza dei presenti.
5. Ai componenti della
Commissione estranei all'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni
di cui all'art. 4
della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.
Art. 4
Centro regionale di documentazione
(2).
[1. L'Assessorato regionale ai servizi sociali, in
raccordo con le Amministrazioni provinciali, anche in attuazione della legge 23
dicembre 1997, n. 451 opera quale centro di raccolta ed elaborazione dati sulla
condizione dei minori avvalendosi, eventualmente, di enti di ricerca pubblici e
privati che hanno particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e
dell'adolescenza.
2. La Giunta regionale emana le
norme direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per la
raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi
relativi a:
a) attività di
documentazione, studio, ricerca sulla condizione sociale, culturale, economica,
sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b)
predisposizione della banca dati riferita ai servizi, progetti, alle risorse
finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento.
3. Per sostenere le attività del
presente articolo, la
Giunta regionale assegna, ai Comuni singoli o associati e alle
Amministrazioni provinciali, risorse per finanziare progetti a gestione
associata, al fine di incentivare un sistema informatizzato di raccolta ed
elaborazione dei dati su tutto il territorio regionale] (3).
(2) Ai sensi dell'art. 11,
comma 3, L.R.
25 agosto 2003, n. 17 il Centro regionale di
documentazione, di cui al presente articolo, assume la denominazione di "Centro
regionale di documentazione per le politiche sociali".
(3) Articolo abrogato dall'art.
70,
comma 4, L.R.
10 luglio 2006, n. 19.
Art. 5
Ambiti territoriali.
1. L'Assessore regionale ai
servizi sociali, al massimo ogni tre anni, sentito il parere della Commissione
consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'U.P.I. e
dell'A.N.C.I. di Puglia, propone alla Giunta regionale la determinazione di uno
o più ambiti territoriali di intervento per ciascuna provincia. In sede di prima
applicazione sono individuati cinque ambiti territoriali uno per ciascuna
Provincia.
Art. 6
Competenze delle
Province.
1. Le Province, per il rispettivo
territorio, svolgono funzioni di promozione e coordinamento nei confronti degli
enti locali.
2. Le Province promuovono,
d'intesa con i Comuni, programmi di formazione e aggiornamento degli operatori
impegnati nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza.
Art. 7
Piani territoriali di
intervento.
1. I Comuni ricompresi negli
ambiti territoriali di cui all'art. 5 approvano mediante accordi di programma di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, piani territoriali d'intervento della
durata massima di un triennio, articolati in progetti annuali immediatamente
esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura
finanziaria.
2. Il piano triennale
d'intervento dovrà contenere i seguenti elementi:
a) definizione
del Comune capofila referente del progetto, responsabile delle procedure
tecnico-amministrative;
b) analisi
quali-quantitative dei minori presenti nell'ambito;
c) mappa e
analisi delle risorse pubbliche e del privato sociale disponibili sul
territorio;
d) definizione
degli obiettivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 7 della L.
n. 285/1997;
e)
individuazione delle risorse economiche disponibili o necessarie;
f)
elaborazione dei progetti annuali riferiti a servizi, azioni, interventi che si
intendono attuare per raggiungere gli obiettivi previsti nel piano triennale
attraverso la definizione:
1) del livello territoriale di
intervento;
2) dei
soggetti istituzionali e del terzo settore coinvolti nell'accordo di programma;
3) della
copertura finanziaria, prevedendo una possibile compartecipazione dei soggetti
coinvolti nonché le risorse già impegnate con finanziamenti di altre leggi o con
fondi propri;
4) della
durata e dei tempi di realizzazione;
5) della
metodologia e degli strumenti di valutazione e verifica.
3. I piani territoriali di
intervento, articolati in progetti esecutivi annuali, devono essere presentati
alla Regione dai Comuni tramite
la Provincia
completi del piano economico e dell'accordo di programma stipulato tra i
soggetti istituzionali coinvolti e degli eventuali contratti di programma con i
soggetti del terzo settore.
Art. 8
Finanziamenti.
1. La Giunta regionale, entro
trenta giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie derivanti
dalle leggi statali e dal bilancio regionale, attribuisce agli ambiti
territoriali le quote di finanziamento come segue (4):
a) 4/10 in
base alla popolazione residente;
b) 6/10 in
base alla popolazione minorile residente.
2. La Giunta regionale riserva una
quota delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 5 per cento, per la
realizzazione di programmi di formazione e di scambi interregionali in materia
di servizi per l'infanzia e l'adolescenza (5).
3. Con lo stesso provvedimento
sono stabilite le modalità di accesso agli interventi finanziari regionali, i
criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli
strumenti di verifica, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività
realizzate, cui devono attenersi gli enti locali compresi i Comuni riservatari
delle quote del 30 per cento del fondo di cui alla L. n. 285/1997.
4. La Giunta regionale,
nell'assumere le determinazioni di cui al comma 3, dovrà prevedere che:
a) gli enti
locali assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, definiscano i piani territoriali d'intervento mediante accordi
di programma in particolare con i Provveditorati agli studi, le Aziende unità
sanitarie locali e i centri di giustizia minorile competenti per territorio;
b) i piani
territoriali siano triennali e articolati in progetti annuali immediatamente
esecutivi con relativo piano economico e indicazione della copertura
finanziaria;
c) il termine
di presentazione dei piani d'intervento da parte degli enti locali sia fissato
non oltre quattro mesi dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione
dei finanziamenti agli ambiti territoriali;
d) siano
valutati prioritariamente piani d'intervento presentati dai Comuni di cui al
comma 2 dell'art. 1 della L. n. 285/1997;
e) sia
incentivata l'attuazione dei progetti in forma associata tenendo conto
prioritariamente dei Comuni rientranti in uno stesso distretto socio-sanitario.
5. La Regione, sentita la Commissione consultiva
per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, approva e finanzia i progetti,
presentati dai Comuni tramite la Provincia, entro sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di intervento;
la
Commissione è convocata entro cinque giorni da tale termine e
il parere s'intende comunque acquisito entro i successivi venti giorni.
6. I fondi assegnati e non
utilizzati all'interno di un ambito possono essere destinati a finanziare i
progetti di altri ambiti.
(4) Vedi
la Delib.G.R.
28 marzo 2000, n. 395.
(5) Vedi
la Delib.G.R.
28 marzo 2000, n. 395.
Art. 9
Norma finanziaria.
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di
bilancio previste al capitolo 786000, ammontante per il 1998 a lire 7.504.486.616, e
con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 781030, ammontanti per il
1998 a
lire 5 miliardi.
2. La declaratoria del capitolo
di entrata 2037200 è modificata come segue: "Assegnazione statale per l'infanzia
e l'adolescenza - legge n. 285/1997 e legge n. 451/1997 - Entrate vincolate".
3. La declaratoria del capitolo
di spesa 786000 è modificata come segue: "Spese del fondo nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza - Fondi vincolati - legge n. 285/1997 e legge n.
451/1997".
4. La declaratoria del capitolo
di spesa 781030 è modificata come segue: "Contributi regionali per interventi in
favore dei minori - legge in corso di approvazione - Fondi del bilancio
autonomo".