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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1999
Numero
10
Data
11/02/1999
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 16 del 17 febbraio 1999 In merito all'art. 4 della presente legge vedi il comma 3 dell'art. 11 della l.r. 25 agosto 2003, n. 17 "Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia".
Allegati
Nessun allegato

 

 Art

(*) Vedi nota

 

 

 Art. 1

 

Oggetto.

 

 

1. La presente legge detta norme per la programmazione e l'organizzazione di iniziative degli enti locali volte alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285.

 

 

Art. 2

 

Finalità e principi.

 

 

1. Gli interventi previsti nella presente legge sono finalizzati a realizzare sul territorio regionale un sistema di servizi, opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità del minore e alla valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita della persona.

 

2. I Comuni, privilegiando forme di gestione associata, avviano progetti territoriali in cui prediligere processi di integrazione tra le politiche socio-assistenziali, educative e socio-sanitarie che siano volte al superamento degli interventi a carattere assistenziale e alla promozione dei diritti e delle opportunità per i minori di qualunque origine e cittadinanza.

 

3. A tal fine i Comuni, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, garantiscono ai minori i diritti di partecipazione e di manifestazione del pensiero.

 

 

Art. 3

 

Commissione consultiva.

 

 

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione consultiva per i problemi dei minori costituita da:

 

a) Assessore regionale ai servizi sociali - Presidente;

 

b) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Provveditori agli studi;

 

c) cinque membri, esperti in materia, in rappresentanza dei Comuni, uno per ogni provincia, designati dall'A.N.C.I. di Puglia;

 

d) un membro, esperto in materia, designato dall'U.P.I. di Puglia;

 

e) un membro, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile per la Puglia;

 

f) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Presidenti dei Tribunali per minori della Puglia;

 

g) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;

 

h) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;

 

i) un membro designato dal Forum pugliese del terzo settore;

 

j) due membri, esperti in materia, nominati dalla Giunta regionale;

 

k) dirigente Settore servizi sociali della Regione;

 

l) dirigente Ufficio minori della Regione.

 

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e la mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento.

 

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore, la Commissione è presieduta dal dirigente del Settore servizi sociali.

 

4. La Commissione ha funzione consultiva e propositiva, nell'area delle problematiche relative all'infanzia e all'adolescenza a sostegno dell'azione della Regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con almeno sette membri e decide a maggioranza dei presenti.

 

5. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.

 

 

Art. 4

 

Centro regionale di documentazione (2).

 

 

[1. L'Assessorato regionale ai servizi sociali, in raccordo con le Amministrazioni provinciali, anche in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 opera quale centro di raccolta ed elaborazione dati sulla condizione dei minori avvalendosi, eventualmente, di enti di ricerca pubblici e privati che hanno particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

 

2. La Giunta regionale emana le norme direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi a:

 

a) attività di documentazione, studio, ricerca sulla condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) predisposizione della banca dati riferita ai servizi, progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento.

 

3. Per sostenere le attività del presente articolo, la Giunta regionale assegna, ai Comuni singoli o associati e alle Amministrazioni provinciali, risorse per finanziare progetti a gestione associata, al fine di incentivare un sistema informatizzato di raccolta ed elaborazione dei dati su tutto il territorio regionale] (3).

(2) Ai sensi dell'art. 11, comma 3, L.R. 25 agosto 2003, n. 17 il Centro regionale di documentazione, di cui al presente articolo, assume la denominazione di "Centro regionale di documentazione per le politiche sociali".

(3) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 4, L.R. 10 luglio 2006, n. 19.

 

 

Art. 5

 

Ambiti territoriali.

 

 

1. L'Assessore regionale ai servizi sociali, al massimo ogni tre anni, sentito il parere della Commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'U.P.I. e dell'A.N.C.I. di Puglia, propone alla Giunta regionale la determinazione di uno o più ambiti territoriali di intervento per ciascuna provincia. In sede di prima applicazione sono individuati cinque ambiti territoriali uno per ciascuna Provincia.

 

 

Art. 6

 

Competenze delle Province.

 

 

1. Le Province, per il rispettivo territorio, svolgono funzioni di promozione e coordinamento nei confronti degli enti locali.

 

2. Le Province promuovono, d'intesa con i Comuni, programmi di formazione e aggiornamento degli operatori impegnati nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza.

 

 

Art. 7

 

Piani territoriali di intervento.

 

 

1. I Comuni ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'art. 5 approvano mediante accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, piani territoriali d'intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.

 

2. Il piano triennale d'intervento dovrà contenere i seguenti elementi:

 

a) definizione del Comune capofila referente del progetto, responsabile delle procedure tecnico-amministrative;

 

b) analisi quali-quantitative dei minori presenti nell'ambito;

 

c) mappa e analisi delle risorse pubbliche e del privato sociale disponibili sul territorio;

 

d) definizione degli obiettivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 7 della L. n. 285/1997;

 

e) individuazione delle risorse economiche disponibili o necessarie;

 

f) elaborazione dei progetti annuali riferiti a servizi, azioni, interventi che si intendono attuare per raggiungere gli obiettivi previsti nel piano triennale attraverso la definizione:

 

1) del livello territoriale di intervento;

 

2) dei soggetti istituzionali e del terzo settore coinvolti nell'accordo di programma;

 

3) della copertura finanziaria, prevedendo una possibile compartecipazione dei soggetti coinvolti nonché le risorse già impegnate con finanziamenti di altre leggi o con fondi propri;

 

4) della durata e dei tempi di realizzazione;

 

5) della metodologia e degli strumenti di valutazione e verifica.

 

3. I piani territoriali di intervento, articolati in progetti esecutivi annuali, devono essere presentati alla Regione dai Comuni tramite la Provincia completi del piano economico e dell'accordo di programma stipulato tra i soggetti istituzionali coinvolti e degli eventuali contratti di programma con i soggetti del terzo settore.

 

 

Art. 8

 

Finanziamenti.

 

 

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dalle leggi statali e dal bilancio regionale, attribuisce agli ambiti territoriali le quote di finanziamento come segue (4):

 

a) 4/10 in base alla popolazione residente;

 

b) 6/10 in base alla popolazione minorile residente.

 

2. La Giunta regionale riserva una quota delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 5 per cento, per la realizzazione di programmi di formazione e di scambi interregionali in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza (5).

 

3. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di accesso agli interventi finanziari regionali, i criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli strumenti di verifica, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività realizzate, cui devono attenersi gli enti locali compresi i Comuni riservatari delle quote del 30 per cento del fondo di cui alla L. n. 285/1997.

 

4. La Giunta regionale, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 3, dovrà prevedere che:

 

a) gli enti locali assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, definiscano i piani territoriali d'intervento mediante accordi di programma in particolare con i Provveditorati agli studi, le Aziende unità sanitarie locali e i centri di giustizia minorile competenti per territorio;

 

b) i piani territoriali siano triennali e articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi con relativo piano economico e indicazione della copertura finanziaria;

 

c) il termine di presentazione dei piani d'intervento da parte degli enti locali sia fissato non oltre quattro mesi dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dei finanziamenti agli ambiti territoriali;

 

d) siano valutati prioritariamente piani d'intervento presentati dai Comuni di cui al comma 2 dell'art. 1 della L. n. 285/1997;

 

e) sia incentivata l'attuazione dei progetti in forma associata tenendo conto prioritariamente dei Comuni rientranti in uno stesso distretto socio-sanitario.

 

5. La Regione, sentita la Commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, approva e finanzia i progetti, presentati dai Comuni tramite la Provincia, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di intervento; la Commissione è convocata entro cinque giorni da tale termine e il parere s'intende comunque acquisito entro i successivi venti giorni.

 

6. I fondi assegnati e non utilizzati all'interno di un ambito possono essere destinati a finanziare i progetti di altri ambiti.

(4) Vedi la Delib.G.R. 28 marzo 2000, n. 395.

(5) Vedi la Delib.G.R. 28 marzo 2000, n. 395.

 

 

Art. 9

 

Norma finanziaria.

 

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 786000, ammontante per il 1998 a lire 7.504.486.616, e con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 781030, ammontanti per il 1998 a lire 5 miliardi.

 

2. La declaratoria del capitolo di entrata 2037200 è modificata come segue: "Assegnazione statale per l'infanzia e l'adolescenza - legge n. 285/1997 e legge n. 451/1997 - Entrate vincolate".

 

3. La declaratoria del capitolo di spesa 786000 è modificata come segue: "Spese del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Fondi vincolati - legge n. 285/1997 e legge n. 451/1997".

 

4. La declaratoria del capitolo di spesa 781030 è modificata come segue: "Contributi regionali per interventi in favore dei minori - legge in corso di approvazione - Fondi del bilancio autonomo".