ARTICOLO 1
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2. Il comma 2 dell'art. 1
della l.r.
18/1997 è abrogato.
3. La Giunta regionale, con
propria delibera, provvede a riassegnare al Settore indicato al comma 1 del
presente articolo il personale ex ERSAP necessario per il completamento degli
atti di liquidazione secondo il piano approvato da Consiglio Regionale.
4. Il Settore riforma fondiaria -
Ufficio stralcio ex ERSAP, in conformità con quanto previsto ai comma 4 e 5
dell'art. 8
della l.r.
7/1997, rientra in una delle dodici Aree di coordinamento che ricomprendono
le materie di competenza regionale.
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