(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 2783 del 21-05-2001, S.O.
c. E.R.S.A.P. e P.L.
Art. 1
Esercizio delle funzioni ex E.R.S.A.P.
1. Le funzioni già esercitate dall'Ente regionale di sviluppo
agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) per la gestione della "Riforma fondiaria",
nonché ogni altra funzione attribuita allo stesso Ente dalla vigente
legislazione regionale, sono esercitate direttamente dalla Regione.
[2. ... ](1).
3. Nelle more dell'attuazione della legge sulla organizzazione
degli uffici, la Giunta regionale adotta ogni altro atto di organizzazione
finalizzato all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e individua,
nel contempo, i funzionari autorizzati a rappresentare la Regione nei confronti
dei terzi per tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dall'attività del
disciolto E.R.S.A.P.
(1) Comma abrogato dal secondo comma dell'art. 1,
L.R.
20 gennaio 1999, n. 5.
Art. 2
Comitato tecnico consultivo. (3)
[1. Presso la Presidenza della Giunta
regionale è istituito un Comitato tecnico consultivo nominato dal Presidente
della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio
decreto e formato da n. 7 componenti, dei quali due esterni, scelti in base a
riconosciuta professionalità in materia amministrativa, finanziaria, giuridica e
tecnica; lo stesso decreto individua, tra i componenti esterni, il Presidente. I
componenti interni devono essere individuati tra i dirigenti in servizio presso
la Regione.
2. Il Comitato è organismo consultivo della
Giunta regionale. Esso formula pareri e proposte per la definizione di tutti gli
atti e connesse procedure amministrative finalizzati:
a) all'analisi e aggiornamento del piano di
liquidazione dell'E.R.S.A.P. presentato dal Commissario liquidatore al momento
della cessazione dei compiti allo stesso affidati, anche ai fini della relativa
prevista approvazione da parte del Consiglio regionale in forza dell'art. 36
della legge
regionale 18 giugno 1993, n. 9;
b) all'attuazione ed esecuzione del piano di
liquidazione nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio regionale in sede di
approvazione dello stesso;
c) all'aggiornamento semestrale della
situazione patrimoniale dell'Ente unitamente alla ricognizione dei rapporti
attivi e passivi;
d) all'accertamento dei rapporti giuridici in
essere fra il disciolto E.R.S.A.P. e terzi e la loro risoluzione;
e) all'attuazione del previsto programma di
dismissioni delle quote di partecipazione assunte;
f) alla cura e definizione di tutte le
procedure giudiziarie in corso all'atto della soppressione dell'E.R.S.A.P.;
g) alla partecipazione dell'Ente a organismi
cooperativi e societari;
h) all'analisi e valutazione di tutte le
obbligazioni insorte a seguito della concessione di garanzie fidejussorie a
cooperative e società miste anche ai fini di un loro eventuale consolidamento da
definire con le banche creditrici interessate
(4);
i) alla redazione di una relazione annuale e
finale sull'attività svolta, da cui emergano chiaramente le attività compiute e
quelle non ancora completate;
j) alla proposizione di ogni altra azione
necessaria a definire i contenuti dell'attività riveniente dalla estinzione
dell'E.R.S.A.P., ivi compresi i concordati, le transazioni e le dilazioni.
3. All'onere derivante dalle operazioni di
consolidamento, da definire con la inclusione dei debiti derivanti dal concorso
negli interessi sulle operazioni di credito agrario già autorizzate, si farà
fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle dimissioni di beni
patrimoniali del disciolto E.R.S.A.P. nonché mediante il recupero, anche
dilazionato, delle anticipazioni fornite dall'Ente a organismi cooperativi e
società miste. ]
(3)Articolo abrogato dall’art. 31,
comma 1, L.R.
30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione (vedi anche, per l’attribuzione delle funzioni del comitato, il
comma 2 del medesimo articolo).
(4) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 40,
L.R.
12 aprile 2000, n. 9.
Art. 3
Durata in carica e compensi. (5)
[1. Il Comitato tecnico consultivo dura in
carica tre anni (6) .
2. Al Presidente e ai componenti esterni del
Comitato viene attribuita una indennità mensile lorda rispettivamente pari a
quella spettante al Presidente e ai componenti dell'organo di controllo della
Regione sugli atti degli enti locali ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 (7)
.
3. Ai componenti del Comitato viene attribuito
un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto per i componenti
dell'organo di controllo dall'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 22
del 1994. ]
(5)Articolo abrogato dall’art. 31,
comma 1, L.R.
30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(6) Le funzioni del Comitato sono state prorogate di tre anni
dall'art. 3,
L.R.
5 settembre 2000, n. 11 e di ulteriori tre anni dall'art. 4,
L.R.
12 ottobre 2009, n. 21.
(7) Ai sensi dell'art. 33,L.R.
22 dicembre 2000, n. 28 i compensi previsti dal presente comma sono
raddoppiati; detto articolo ha altresì disposto che al segretario del Comitato
competa un gettone di presenza per ogni seduta pari al 50 per cento degli
importi così come sopra determinati.
Art. 4
Segreteria del Comitato. (8)
[1. Per lo svolgimento dei compiti e delle
attribuzioni previste dalla presente legge, il Comitato tecnico consultivo si
avvale di un'apposita segreteria composta prevalentemente da unità di personale
già in servizio presso il disciolto E.R.S.A.P.
2. La Segreteria del Comitato cura i rapporti
con i Settori e Uffici titolari delle competenze ai sensi degli artt. 1, comma
2, e 5 della presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, individua le unità di personale da assegnare alla Segreteria,
stabilisce la dipendenza funzionale e disciplina i rapporti tra la stessa
Segreteria e le altre strutture regionali titolari delle competenze.
]
(8) Articolo abrogato dall’art. 31,
comma 1, L.R.
30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 5
Gestione speciale Riforma fondiaria.
1. Le funzioni già svolte dall'E.R.S.A.P. per la gestione della
Riforma fondiaria sono esercitate direttamente dalla Regione per il tramite di
apposita struttura organizzativa costituita nel rispetto della legge regionale
sull'organizzazione degli uffici, da affidare a un dirigente che, per le materie
di ordinaria amministrazione, agisce in veste di Funzionario delegato ai sensi
dell'art. 92
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, mentre per gli
atti da sottoporre all'approvazione degli organi regionali, secondo le
rispettive competenze deve preventivamente acquisire il parere del Comitato
tecnico consultivo di cui all'art. 2.
2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 assume la
denominazione di "Settore della Riforma fondiaria" e rappresenta uno dei
settanta Settori di cui all'art. 8,
comma 5, della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Può essere articolato in Uffici
territoriali prendendo a base i comprensori in cui ha operato la Riforma
fondiaria.
3. La struttura cura i compiti a esaurimento relativi alla
conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria secondo
le modalità e per i fini previsti dagli artt. 9, 10, e 11 della legge 30 aprile
1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti
gli enti di sviluppo) e sulla base di direttive della Giunta regionale (o del
Consiglio regionale).
4. I terreni e le opere di riforma fondiaria sono ripartiti
sulla base della normativa statale e regionale vigente in:
a) beni utilizzabili per lo svolgimento di compiti di ricerca,
sperimentazione e riforma fondiaria;
b) beni immobili assegnabili ai sensi dell'art. 10 della legge
n. 386 del 1976;
c) tutti gli altri beni immobili già riconosciuti alienabili o
comunque che possono essere alienati ai sensi dell'art. 11 della stessa legge n.
386 del 1976;
d) beni destinati a uso pubblico di generale interesse da
cedere ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della stessa legge n. 386 del 1976.
5. Le cessioni, le alienazioni e i trasferimenti dovranno
essere portati a compimento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
6. Il dirigente responsabile del Settore "Riforma fondiaria"
prende in consegna i beni descritti in inventario ai sensi dell'art. 39,
comma 1, della legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9, nonché i libri e gli altri documenti e
riceve dal Presidente della Giunta il conto della gestione successivo all'ultimo
bilancio approvato, già depositato dal Commissario liquidatore dell'E.R.S.A.P..
Riceve, altresì, l'elenco e i relativi documenti delle procedure giudiziarie
riguardanti i terreni e le opere della Riforma fondiaria, rilevate dallo stesso
Commissario ai sensi dell'art. 39,
comma 3, della stessa legge
regionale n. 9 del 1993.
7. La Giunta regionale con proprio atto provvede alla
quantificazione e individuazione del personale, tra quello proveniente dal
soppresso Ente, da assegnare a compiti di riforma.
8. Le entrate e le uscite relative alla gestione della Riforma
fondiaria sono iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale. Alla fine
di ogni esercizio finanziario la struttura presenta alla Giunta regionale, per
l'approvazione, il bilancio della gestione.
9. È abrogato il Capo V (Gestione Riforma fondiaria),
comprendente gli artt. 32,
33,
34,
35,
36
e 37
della legge
regionale 27 febbraio 1995, n. 7 (9) (10).
(9) Il settore per la gestione fondiaria,
previsto dal presente articolo, assume la denominazione di «Settore riforma
fondiaria - Ufficio stralcio ex E.R.S.A.P.», per effetto del primo comma
dell'art. 1,
L.R.
20 gennaio 1999, n. 5.
(10) Ai sensi dell'art. 1,
L.R.
20 gennaio 1999, n. 5, il settore per la gestione della riforma fondiaria di
cui al presente articolo assume la denominazione di «Settore riforma fondiaria -
Ufficio ex E.R.S.A.P.».
Art. 6
Norma transitoria.
1. Fino alla data di costituzione del Settore "Riforma
fondiaria", le funzioni attribuite alla competenza dell'Ufficio "Gestione della
Riforma fondiaria" dell'ex E.R.S.A.P. sono esercitate dal Settore demanio e
patrimonio.