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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1997
Numero
18
Data
04/07/1997
Abrogato
 
Materia
Enti strumentali dipendenti
Titolo
Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP).
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 9 luglio 1997, n. 78.
Allegati
Nessun allegato

 



 (giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. VI, sent. n. 2783 del 21-05-2001, S.O. c. E.R.S.A.P. e P.L.

 

 

 

 Art. 1

Esercizio delle funzioni ex E.R.S.A.P.

1. Le funzioni già esercitate dall'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) per la gestione della "Riforma fondiaria", nonché ogni altra funzione attribuita allo stesso Ente dalla vigente legislazione regionale, sono esercitate direttamente dalla Regione.

[2. ... ](1).

3. Nelle more dell'attuazione della legge sulla organizzazione degli uffici, la Giunta regionale adotta ogni altro atto di organizzazione finalizzato all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e individua, nel contempo, i funzionari autorizzati a rappresentare la Regione nei confronti dei terzi per tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dall'attività del disciolto E.R.S.A.P.

(1) Comma abrogato dal secondo comma dell'art. 1, L.R. 20 gennaio 1999, n. 5.

 

 

Art. 2

 Comitato tecnico consultivo. (3)

[1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico consultivo nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto e formato da n. 7 componenti, dei quali due esterni, scelti in base a riconosciuta professionalità in materia amministrativa, finanziaria, giuridica e tecnica; lo stesso decreto individua, tra i componenti esterni, il Presidente. I componenti interni devono essere individuati tra i dirigenti in servizio presso la Regione.

2. Il Comitato è organismo consultivo della Giunta regionale. Esso formula pareri e proposte per la definizione di tutti gli atti e connesse procedure amministrative finalizzati:

a) all'analisi e aggiornamento del piano di liquidazione dell'E.R.S.A.P. presentato dal Commissario liquidatore al momento della cessazione dei compiti allo stesso affidati, anche ai fini della relativa prevista approvazione da parte del Consiglio regionale in forza dell'art. 36 della legge regionale 18 giugno 1993, n. 9;

b) all'attuazione ed esecuzione del piano di liquidazione nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso;

c) all'aggiornamento semestrale della situazione patrimoniale dell'Ente unitamente alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

d) all'accertamento dei rapporti giuridici in essere fra il disciolto E.R.S.A.P. e terzi e la loro risoluzione;

e) all'attuazione del previsto programma di dismissioni delle quote di partecipazione assunte;

f) alla cura e definizione di tutte le procedure giudiziarie in corso all'atto della soppressione dell'E.R.S.A.P.;

g) alla partecipazione dell'Ente a organismi cooperativi e societari;

h) all'analisi e valutazione di tutte le obbligazioni insorte a seguito della concessione di garanzie fidejussorie a cooperative e società miste anche ai fini di un loro eventuale consolidamento da definire con le banche creditrici interessate (4);

i) alla redazione di una relazione annuale e finale sull'attività svolta, da cui emergano chiaramente le attività compiute e quelle non ancora completate;

j) alla proposizione di ogni altra azione necessaria a definire i contenuti dell'attività riveniente dalla estinzione dell'E.R.S.A.P., ivi compresi i concordati, le transazioni e le dilazioni.

3. All'onere derivante dalle operazioni di consolidamento, da definire con la inclusione dei debiti derivanti dal concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario già autorizzate, si farà fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle dimissioni di beni patrimoniali del disciolto E.R.S.A.P. nonché mediante il recupero, anche dilazionato, delle anticipazioni fornite dall'Ente a organismi cooperativi e società miste. ]

(3)Articolo abrogato dall’art. 31, comma 1, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (vedi anche, per l’attribuzione delle funzioni del comitato, il comma 2 del medesimo articolo).

(4) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 40, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.

 

Art. 3

Durata in carica e compensi. (5)

[1. Il Comitato tecnico consultivo dura in carica tre anni (6) .

2. Al Presidente e ai componenti esterni del Comitato viene attribuita una indennità mensile lorda rispettivamente pari a quella spettante al Presidente e ai componenti dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 (7) .

3. Ai componenti del Comitato viene attribuito un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto per i componenti dell'organo di controllo dall'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 22 del 1994. ]

(5)Articolo abrogato dall’art. 31, comma 1, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(6) Le funzioni del Comitato sono state prorogate di tre anni dall'art. 3, L.R. 5 settembre 2000, n. 11 e di ulteriori tre anni dall'art. 4, L.R. 12 ottobre 2009, n. 21.

(7) Ai sensi dell'art. 33,L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 i compensi previsti dal presente comma sono raddoppiati; detto articolo ha altresì disposto che al segretario del Comitato competa un gettone di presenza per ogni seduta pari al 50 per cento degli importi così come sopra determinati.

 

Art. 4

Segreteria del Comitato. (8)

[1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge, il Comitato tecnico consultivo si avvale di un'apposita segreteria composta prevalentemente da unità di personale già in servizio presso il disciolto E.R.S.A.P.

2. La Segreteria del Comitato cura i rapporti con i Settori e Uffici titolari delle competenze ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 5 della presente legge.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le unità di personale da assegnare alla Segreteria, stabilisce la dipendenza funzionale e disciplina i rapporti tra la stessa Segreteria e le altre strutture regionali titolari delle competenze. ]

(8) Articolo abrogato dall’art. 31, comma 1, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 5

Gestione speciale Riforma fondiaria.

1. Le funzioni già svolte dall'E.R.S.A.P. per la gestione della Riforma fondiaria sono esercitate direttamente dalla Regione per il tramite di apposita struttura organizzativa costituita nel rispetto della legge regionale sull'organizzazione degli uffici, da affidare a un dirigente che, per le materie di ordinaria amministrazione, agisce in veste di Funzionario delegato ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, mentre per gli atti da sottoporre all'approvazione degli organi regionali, secondo le rispettive competenze deve preventivamente acquisire il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 2.

2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 assume la denominazione di "Settore della Riforma fondiaria" e rappresenta uno dei settanta Settori di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Può essere articolato in Uffici territoriali prendendo a base i comprensori in cui ha operato la Riforma fondiaria.

3. La struttura cura i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria secondo le modalità e per i fini previsti dagli artt. 9, 10, e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) e sulla base di direttive della Giunta regionale (o del Consiglio regionale).

4. I terreni e le opere di riforma fondiaria sono ripartiti sulla base della normativa statale e regionale vigente in:

a) beni utilizzabili per lo svolgimento di compiti di ricerca, sperimentazione e riforma fondiaria;

b) beni immobili assegnabili ai sensi dell'art. 10 della legge n. 386 del 1976;

c) tutti gli altri beni immobili già riconosciuti alienabili o comunque che possono essere alienati ai sensi dell'art. 11 della stessa legge n. 386 del 1976;

d) beni destinati a uso pubblico di generale interesse da cedere ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della stessa legge n. 386 del 1976.

5. Le cessioni, le alienazioni e i trasferimenti dovranno essere portati a compimento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il dirigente responsabile del Settore "Riforma fondiaria" prende in consegna i beni descritti in inventario ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, nonché i libri e gli altri documenti e riceve dal Presidente della Giunta il conto della gestione successivo all'ultimo bilancio approvato, già depositato dal Commissario liquidatore dell'E.R.S.A.P.. Riceve, altresì, l'elenco e i relativi documenti delle procedure giudiziarie riguardanti i terreni e le opere della Riforma fondiaria, rilevate dallo stesso Commissario ai sensi dell'art. 39, comma 3, della stessa legge regionale n. 9 del 1993.

7. La Giunta regionale con proprio atto provvede alla quantificazione e individuazione del personale, tra quello proveniente dal soppresso Ente, da assegnare a compiti di riforma.

8. Le entrate e le uscite relative alla gestione della Riforma fondiaria sono iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale. Alla fine di ogni esercizio finanziario la struttura presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, il bilancio della gestione.

9. È abrogato il Capo V (Gestione Riforma fondiaria), comprendente gli artt. 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 (9) (10).

(9) Il settore per la gestione fondiaria, previsto dal presente articolo, assume la denominazione di «Settore riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex E.R.S.A.P.», per effetto del primo comma dell'art. 1, L.R. 20 gennaio 1999, n. 5.

(10) Ai sensi dell'art. 1, L.R. 20 gennaio 1999, n. 5, il settore per la gestione della riforma fondiaria di cui al presente articolo assume la denominazione di «Settore riforma fondiaria - Ufficio ex E.R.S.A.P.».

 

Art. 6

Norma transitoria.

1. Fino alla data di costituzione del Settore "Riforma fondiaria", le funzioni attribuite alla competenza dell'Ufficio "Gestione della Riforma fondiaria" dell'ex E.R.S.A.P. sono esercitate dal Settore demanio e patrimonio.