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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1994
Numero
29
Data
05/09/1994
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Liberalizzazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 111del 9 settembre 1994
Allegati

 

 ARTICOLO 1

LEGGE ABROGATA DALL'ART. 12 DELLA L.R. 49/2017

 

Art. 1
Finalità.

[1. In attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284 e del relativo D.M. 16 ottobre 1991, con la presente legge la Regione Puglia disciplina le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.

 

Art. 2
Soggetti destinatari.

1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge:

- gli alberghi;

- i motels;

- le residenze turistico-alberghiere;

- i villaggi-albergo;

- i campeggi;

- le strutture agrituristiche;

- gli esercizi affittacamere;

- le case e gli appartamenti per vacanze;

- le case per ferie;

- gli ostelli per la gioventù;

- tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, ivi compresi gli stabilimenti balneari e le darsene.

 

Art. 3
Comunicazione delle tariffe.

1. Ai soggetti di cui al precedente art. 2 è fatto obbligo di comunicare i prezzi sulla base della modulistica fornita dalla Regione.

2. È fatto assoluto divieto di praticare prezzi superiori a quelli massimi o inferiori a quelli minimi dichiarati ad eccezione per: (1)

a) gruppi organizzati di almeno 10 persone;

b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari superiore a quindici giorni;

c) bambini al di sotto di 8 anni;

d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto a) del presente comma.

3. Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non dovrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti. I prezzi indicati nella denuncia devono essere comprensivi di tutte le voci accessorie necessarie per la fruizione del servizio offerto.

 (1) Vedi, al riguardo, quanto previsto dall'art. 8, L.R. 3 luglio 2012, n. 18.

Art. 4
Procedure.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, i prezzi dei servizi delle strutture turistiche ricettive di cui al precedente art. 2 sono liberamente determinati dai singoli operatori del settore.

2. La raccolta e l'istruttoria delle tariffe sono espletate dagli Enti turistici regionali competenti per territorio.

3. Entro il 1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno è fatto obbligo agli operatori di comunicare i prezzi agli Enti turistici territoriali, ai soli fini della pubblicità di cui al R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 1936, n. 526.

4. I titolari e/o i gestori degli stabilimenti balneari, delle darsene, nonché di tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico, gestite in regime di concessione, sono tenuti a presentare la comunicazione delle tariffe entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno (2). La comunicazione può essere presentata, nei termini previsti dal precedente comma 3, sia dal singolo operatore che per il tramite delle Associazioni di categoria, previa espressa delega da parte dei singoli interessati.

5. Gli stabilimenti balneari, oltre all'Ente turistico territoriale, dovranno inviare una copia della comunicazione delle tariffe anche alla Capitaneria di porto competente per territorio.

6. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di apertura.

7. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 6 deve essere comunicata anche la eventuale cessazione dell'esercizio.

(2) Periodo così modificato dall'art. 2, L.R. 2 ottobre 2008, n. 24.

 

Art. 5


Modalità.

[1. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto all'alta e bassa stagione oppure a stagione unica. Non sono ammesse comunicazioni di tariffe riferite a periodi intermedi] (3).

[2. Il periodo di alta stagione deve essere considerato quello intercorrente tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno] (4).

3. Nel caso in cui venissero comunicate solo tariffe minime o soltanto massime, quelle comunicate saranno considerate come tariffe uniche.

4. I titolari e/o i gestori degli esercizi ricettivi all'aria aperta (villaggi e campeggi) o di altre strutture ricettive turistiche che operano con attività stagionale possono presentare la comunicazione delle tariffe anche una sola volta l'anno. In tal caso, la comunicazione deve essere presentata entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento ed avrà validità dal 1° giugno al 31 dicembre dello stesso anno.

5. Anche gli esercizi ricettivi provvisti di autorizzazione amministrativa annuale possono comunicare le tariffe una sola volta l'anno. In tal caso, i titolari e/o i gestori dovranno presentare la comunicazione delle tariffe entro e non oltre il 1° ottobre di ogni anno, con validità per l'anno successivo ed apporre in calce alla stessa una dichiarazione sottoscritta attestante che le tariffe si riferiscono all'intero anno di riferimento.

6. La mancata o incompleta denuncia delle tariffe nei termini previsti dalla presente legge comporta l'implicita conferma delle tariffe dichiarate nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme sanzionatorie per omessa denuncia di cui al successivo art. 9 della presente legge.

7. Nella comunicazione delle tariffe, i conduttori delle strutture turistiche ricettive devono dichiarare anche i dati sulle attrezzature, che, in ogni caso, devono corrispondere a quelle dichiarate nel modello di classificazione regolarmente vidimato dall'organo territoriale competente alla classificazione.

8. Le comunicazioni compilate irregolarmente saranno considerate nulle a tutti gli effetti. È tuttavia, facoltà dell'Ente turistico territoriale invitare il titolare dell'esercizio a ricompilare correttamente la nuova denuncia entro il termine massimo di 10 giorni dall'invito.

(3)  Comma abrogato dal primo comma, lettera h), dell'art. 76, L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 .

(4)  Comma abrogato dal primo comma, lettera h), dell'art. 76, L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

 

Art. 6
Convalida delle comunicazioni dei prezzi.

1. Espletate le procedure di cui al comma 2 del precedente art. 4, gli Enti turistici territoriali procederanno a convalidare le comunicazioni delle tariffe.

2. Per gli stabilimenti balneari e le darsene gli Enti turistici, prima della convalida, acquisiranno presso le Capitanerie di porto gli estremi della concessione demaniale ovvero accerteranno dalle stesse se sussistono motivi ostativi al rinnovo o al rilascio della concessione.

3. Ultimate le operazioni di convalida, entro il 31 marzo ed entro il 30 ottobre di ogni anno gli Enti turistici trasmetteranno, in duplice esemplare, copia delle comunicazioni delle tariffe all'Assessorato regionale al Turismo ai fini della pubblicazione delle tariffe sull'annuario regionale e nazionale degli alberghi.

 

Art. 7
Pubblicità dei prezzi e delle attrezzature turistiche.

1. I titolari e/o i gestori delle strutture ricettive turistiche pubbliche e private di cui all'art. 2 della presente legge nonché gli Enti, i Consorzi, le Associazioni di categoria e, comunque, tutti gli altri organismi operanti nel settore turistico ricettivo che intendessero pubblicizzare materiale promozionale contenente le tariffe e i dati sulle attrezzature turistiche ubicate nella Regione, dovranno uniformarsi alle dichiarazioni riportate sui modelli di classificazione o, comunque, sulle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.

2. Prima di procedere alla stampa del materiale pubblicitario gli operatori devono chiedere preventiva autorizzazione agli Enti turistici territoriali.

3. Il materiale pubblicitario, una volta autorizzato, deve recare, in calce allo stesso, gli estremi dell'autorizzazione.

4. Esemplare del materiale pubblicitario regolarmente autorizzato dovrà essere trasmesso dal competente Ente turistico all'Assessorato regionale al turismo.

5. È fatto obbligo agli esercenti di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella nella quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vidimata ai sensi della presente legge.

6. È fatto obbligo, altresì, di tenere esposto, in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi conformemente ai contenuti della tabella di cui al precedente comma 5.

7. La tabella ed il cartellino dei prezzi, recanti le indicazioni in italiano, inglese e francese, devono essere conformi a quelli predisposti dalla Regione.

8. Gli esercizi ricettivi turistici autorizzati anche alla somministrazione di pasti e bevande dovranno tenere esposto, in un'apposita teca, collocata all'esterno dell'ingresso della sala ristoro, il menù del giorno con i relativi prezzi.

 

Art. 8
Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza.

1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato abilitati dalle vigenti leggi, anche dai dipendenti dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'assessorato regionale al turismo, designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento di Ufficiale di polizia amministrativa rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché dai funzionari degli Enti turistici territoriali incaricati espressamente dall'assessorato regionale al Turismo, almeno ogni sei mesi.

2. Per gli stabilimenti balneari, l'esercizio della vigilanza e del controllo è esercitato anche dalla Capitaneria di porto territoriale.

 

Art. 9
Sanzioni amministrative.

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.M. 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza della Regione.

2. L'istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentata dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1961, n. 689 e nella L.R. 15 novembre 1977, n. 36.

3. Salva l'applicazione delle norme previste dal Codice Penale, chiunque ometta di presentare la dichiarazione dei prezzi nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 4 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire duemilioni oltre alla conferma delle tariffe dichiarate nell'ultima comunicazione regolarmente convalidata.

[4. Chiunque pratichi prezzi superiori a quelli dichiarati e convalidati è passibile di una sanzione amministrativa di lire tre milioni oltre alla restituzione, agli aventi diritto, della differenza accertata tra i prezzi dichiarati e le somme percepite in più] (5).

5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire unmilionecinquecentomila. In caso di recidiva la sanzione si raddoppia.

6. Chiunque violi le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire tremilioni.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art 7 della presente legge è passibile di una sanzione amministrativa di lire seimilioni. In caso di recidiva, ferma restando la sanzione amministrativa, l'assessore regionale al Turismo, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto, può disporre il sequestro del materiale pubblicato.

[8. È soggetto alla sanzione amministrativa di lire tre milioni il titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio, con scritti, stampati o qualsiasi altro modo, una denominazione o classificazione diversa da quella autorizzata] (6).

9. Il titolare e/o il gestore di struttura ricettiva di cui all'art. 2 della presente legge che non consenta gli accertamenti disposti ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme tariffarie è passibile di una sanzione amministrativa di lire cinquemilioni. In caso di persistenza al rifiuto l'assessore regionale al turismo può invitare il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura a sospendere la licenza di esercizio fino a quando il titolare della stessa non abbia ottemperato all'obbligo.

(5)  Comma abrogato dal primo comma, lettera i), dell'art. 76, L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 .

(6)  Comma abrogato dal primo comma, lettera i), dell'art. 76, L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 .

 

Art.  10
Abrogazione e sostituzione della precedente normativa.

1. L'art. 24 «Denuncia e pubblicità dei prezzi» della L.R. 2 agosto 1993, n. 12 è abrogato ed è sostituito dagli artt. 4, 5 e 7 della presente legge.

2. I punti 1, 2, 3 e 4 del comma 1 dell'art 30 (Sanzioni) della L.R. 2 agosto 1993, n. 12 sono abrogati e sostituiti dalla normativa di riferimento prevista dall'art. 9 della presente legge.

3. Il comma 2 dell'art. 30 della L.R. 2 agosto 1993, n. 12 è abrogato ed è sostituito dal comma 8 dell'art 9 della presente legge.

 

Art. 11
Norma finale.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284 (7) , si rinvia al R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049 e successive modificazioni ed alla legislazione regionale di riferimento.

2. I proventi delle sanzioni previsti dall'art. 9 della presente legge sono devoluti alla Regione Puglia. ]

 (7) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.