IL VICE
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
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Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti
regionali;
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Vista la L.R.
4/08/1999, n, 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le
direttive per l’esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in
applicazione del decreto legislativo n. 114/98;
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Visto il Regolamento
Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli
indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di
vendita;
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Visto l’art. 5 del suddetto Regolamento Regionale, che fissa gli
obiettivi di presenza e di Sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo
le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi suddivisi nel
tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del
Regolamento stesso;
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 732 del 27/05/2003, con
la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le
grandi strutture di vendita;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
Sono sospesi fino al 30 giugno 2003 gli effetti del Reg.
20 marzo 2001, n. 4 limitatamente all'art. 5
e alle norme ad esso collegate (1).
Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ai sensi
e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(1) Ai sensi dell'art. 28,
comma 10, L.R.
1° agosto 2003, n. 11, recante la nuova disciplina del commercio, sono fatti
salvi gli effetti della sospensione disposta dal presente regolamento. Vedi,
anche, le altre disposizioni ivi previste.