La
presente legge, già modificata dalla l.r.
27/2001, dalla l.r. 15/2001
e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 4 – 22
giugno 2001 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3
dell’art. 1, è stata abrogata dal comma 5 dell’art. 28
della
l.r. 11/2003, “Nuova disciplina del commercio” “fatto salvo
per quanto previsto nei commi successivi” che così
dispongono:
“6. Fino
all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d),
e), f) e g), rimane in vigore quanto disposto in merito dalla legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24 e successive modificazioni e
dalle conseguenti normative attuative.
7. Sono abrogati
gli articoli 13
e 14
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24.
8. Per il commercio
su aree pubbliche si continua ad applicare la legge
regionale 24 luglio 2001, n. 18.
9. Fino
all’approvazione del provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), sono inammissibili le domande di autorizzazione per grandi strutture di
vendita.
10. Sono fatti
salvi gli effetti delle sospensioni già disposte con i regolamenti
regionali 21 dicembre 2001, n. 11, 28 giugno
2002, n. 5, 23
dicembre 2002, n. 10, 28
gennaio 2003, n. 1, 18
aprile 2003, n. 3, 27
maggio 2003, n. 4, 30
giugno 2003, n. 5 e 30
luglio 2003, n. 8. Le domande comunque presentate ai sensi
dell’articolo 5
del regolamento
regionale 20 marzo 2001, n. 4, devono essere riproposte
secondo le modalità definite nei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b).”
Inoltre l’art. 5
(norma transitoria e finale) del regolamento
regionale 23 dicembre 2004, n. 11 ha così disposto: “il registro di cui
all’art. 17
della l.r.
24/99 rimane in vigore per due mesi dall’approvazione del presente
provvedimento, i comuni che risultano iscritti a tale registro devono
ripresentare domanda di iscrizione al nuovo elenco”
__________________________________________________________________________________________________________________________
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ARTICOLO 1
(Obiettivi e
articolazione dell'intervento regionale)
1. Con la presente legge e con i
provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina, in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli indirizzi generali
di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli
interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del commercio.
*
* Vedi anche il Regolamento regionale n.
4/2001
2. Al
fine di rendere operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare
gli altri aspetti della materia che forma oggetto del d.lgs. 114/1998, il
Consiglio regionale approva due provvedimenti
contenenti:
a)
indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di
vendita, nonché ulteriori direttive ai Comuni in materia di urbanistica
commerciale e per l'esercizio delle loro funzioni;
b)
norme e direttive in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi
dell'articolo 28, commi 12 e 13, del d. lgs.
114/1998.
3. (All'esame delle domande di
autorizzazione ex legge regionale 2 maggio 1995, n.32, corredate a norma alla
data del 16 gennaio 1998, non si dà seguito)*
* Comma abrogato dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 205 del 4 – 22 giugno 2001 che ne ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale.
4. Il
Consiglio regionale provvede con appositi atti, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di cui
alle lettere a) e b) del comma 2.
5.
Gli indirizzi, i criteri e le direttive hanno durata di tre anni. A tal fine la
Giunta regionale, almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine
temporale di programmazione, trasmette al Consiglio regionale una proposta di
aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio predisposte
dall'Osservatorio regionale, anche con riferimento alla fase di programmazione
precedente.
6. Le
norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino alla data
di entrata in vigore della nuova norma
programmatoria.
7. I
provvedimenti attuativi di cui al comma 2 sono adottati a seguito di parere
obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione delle
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale. Si dà altresì adeguata informazione alle
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
8. Al
fine di consentire l'attuazione delle misure previste nell'articolo 10 del
d.lgs. 114/1998 e di permettere un uso razionale e programmato del territorio,
di evitare successive concentrazioni di esercizi di vendita in talune aree di
maggiore densità abitativa e di garantire un'adeguata copertura del servizio
distributivo sull'intero territorio regionale, favorendone l'equilibrato
sviluppo anche nei centri storici, nelle aree urbane periferiche e in quelle
agricole, si prevede di:
a)
favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e
rurali;
b)
riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico, sociale
e culturale dei centri storici;
c)
consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle piccole e medie imprese
esistenti nelle aree urbane, nella prima fase di applicazione del nuovo regime
amministrativo.
Il
provvedimento di cui alla lettera a) del comma 2 indica gli obiettivi di
presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita relativi alla stessa
prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, tenendo conto della
necessità di un graduale inserimento di nuove grandi strutture di vendita. Per
tale fine, in relazione alla presenza e allo sviluppo delle grandi strutture di
vendita di cui all'articolo 5, si stabilisce quanto
segue:
1) di
consentire insediamenti di centri commerciali con superficie massima di vendita
non superiore a 20 mila mq., nell'interno dei quali nessun esercizio deve
superare i limiti di cui all'art. 5, lettera d);
2) di
consentire in ciascuna area, corrispondente alla provincia, la presenza di
strutture di vendita superiori sulla base di un rapporto equilibrato con la
popolazione residente, comprendendo in tale rapporto anche gli eventuali
trasferimenti e concentrazioni di esercizi
esistenti;
3) di
dare priorità agli ampliamenti delle grandi strutture di vendita esistenti
rispetto alle richieste di nuovi insediamenti;
4) di
autorizzare le grandi strutture di vendita superiori nel settore alimentare o
misto, solo se attivano un centro commerciale;
5) di
garantire il servizio distributivo su tutto il territorio regionale, evitando
l'eccessiva concentrazione di grandi strutture di vendita superiori in ambiti
territoriali ristretti e a ridosso delle aree a maggiore densità
abitativa;
6) di
evitare l'eccessivo carico in termini di traffico, di impatto ambientale e di
impatto economico sulla rete di vendita di minore dimensione derivante dalla
possibile concentrazione nelle stesse zone delle aree urbane di più grandi
strutture di vendita superiori, ponendo distanze minime tra le stesse, in
relazione alla popolazione residente nel Comune;
7) di
autorizzare le grandi strutture di vendita superiori a condizione che abbiano
disponibilità di parcheggio privato nella misura di due mq per ogni mq di
superficie di vendita e di una dimensione minima della sezione stradale della
viabilità di riferimento di quindici metri, sempre che non disti più di cento
metri dall'accesso.
ARTICOLO 2
(Finalità)
1.
Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Puglia, la
presente legge e i provvedimenti attuativi previsti all'articolo 1 perseguono,
ciascuno per il proprio ambito di intervento, le seguenti
finalità:
a) la gradualità del passaggio al nuovo
assetto normativo previsto dal d.lgs. 114/1998 attraverso la promozione dei
processi di ristrutturazione e riconversione delle attività commerciali in
essere; *
* Vedi anche il Regolamento regionale n.
4/2001
b) la
trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera
circolazione delle merci;
c) lo
sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e
modernizzazione, promuovendo l'evoluzione tecnologica dell'offerta e il
pluralismo delle diverse tipologie e forme di vendita, anche al fine del
contenimento dei prezzi;
d)
l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto
con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le
disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 in materia di tutela
del territorio e della deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre
1989, n.6320, relativa ai criteri per la formazione degli strumenti urbanistici
e per il calcolo del fabbisogno residenziale e
produttivo;
e) il
riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di
vendita attraverso l'articolazione della programmazione per aree
sovracomunali;
f) il
concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, delle attività
turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo,
alla conservazione e rivitalizzazione dei centri
storici;
g) la
valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree rurali,
montane e nei Comuni minori, con particolare riferimento a quelli con minore
dotazione di servizio;
h) il
graduale riordino del commercio su aree pubbliche, indirizzandolo verso un
sistema di gestione che ne faciliti l'integrazione con il commercio in sede
fissa e che favorisca lo sviluppo delle forme consorziali tra
operatori;
i) la
tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza
dell'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di
prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei
prodotti;
l) la
qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con
particolare riguardo ai titolari di piccole e medie
imprese;
m) la
predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e
all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento
operativo tra Regione, Comuni e Camere di commercio per la gestione dei flussi
informativi;
n) la
trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche
attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni, le Province, i
Comuni e le Camere di commercio.
TITOLO
II
PROGRAMMAZIONE
DELLA RETE DISTRIBUTIVA
ARTICOLO 3
(Ripartizione
del territorio comunale)
1. Al
fine di formulare indirizzi e obiettivi di espansione della rete distributiva
che ne garantiscano un equilibrato sviluppo nel territorio, le aree
sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza sono identificate nel
territorio delle cinque province.
ARTICOLO 4
(Classificazione
dei Comuni)
1. Ai
fini della presente legge e dei provvedimenti attuativi, i Comuni sono suddivisi
nelle seguenti quattro classi:
Classe I - Comuni con popolazione superiore a 50 mila
abitanti;
Classe II - Comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50
mila abitanti;
Classe III - Comuni con popolazione superiore a 3 mila e fino a 10
mila abitanti;
Classe IV - Comuni con popolazione fino a 3 mila
abitanti.
2. Ai
Comuni delle classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra
quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), ed f) , del d.lgs
114/1998; ai Comuni delle classi III e IV si applicano i limiti
inferiori.
3. Al
fine di favorire il decongestionamento dei Comuni di maggiore dimensione e la
rivitalizzazione dei centri storici, in deroga al disposto del comma 2, si
applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti per i Comuni delle classi
I e II:
a)
nei centri storici;
b)
nei Comuni fino a 10 mila abitanti confinanti con Comuni superiori a 50 mila
abitanti, a condizione che appartengano alla medesima
provincia.
4. La
Giunta regionale individua ulteriori Comuni o loro parti in cui applicare i
limiti dimensionali degli esercizi commerciali in deroga al criterio di
consistenza demografica, su proposta avanzata dalle
Province.
ARTICOLO 5
(Classificazione
delle medie e grandi strutture di vendita)
1.
Nel rispetto dei limiti dimensionali degli esercizi previsti all'articolo 4 del
d.lgs. 114/1998, ai fini di una più puntuale programmazione, le medie e le
grandi strutture, in relazione alla superficie di vendita utilizzata, si
suddividono nelle seguenti tipologie:
a)
medie strutture inferiori (M1) - con superficie di vendita compresa tra 151 e
600 mq. nei Comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 251 e 900
mq. nei Comuni delle classi I e II;
b)
medie strutture superiori (M2) - con superficie compresa tra 601 e 1500 mq. nei
Comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei
Comuni delle classi I e II;
c)
grandi strutture inferiori (G1) — con superficie compresa tra 1501 e 4500 mq.
nei Comuni delle classi III e IV; con superficie compresa tra 2501 e 7500 mq.
nei Comuni delle classi I e II;
d)
grandi strutture superiori (G2) - con superficie di vendita maggiore di 4500 mq.
sino a 7500 mq nei Comuni delle classi III e IV; con superficie maggiore di 7500
mq. sino a 10.000 mq. nei Comuni delle classi I e
II.
2. Le
medie e le grandi strutture di vendita, in relazione ai settori merceologici di
cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti
categorie:
a)
strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i
settori, alimentare e non alimentare;
b)
strutture di vendita autorizzate per il solo settore non
alimentare.
3. I
centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del
d.lgs. 114/1998, necessitano:
a) di
autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di
vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da
tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita, purchè associati
per la creazione del centro commerciale;
b) di
autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli
esercizi al dettaglio presenti nel centro.
ARTICOLO 6
(Criteri e
modalità di priorità ai fini del rilascio delle
autorizzazioni)
1. In
caso di domande concorrenti per l'apertura di una media o grande struttura di
vendita sono stabiliti i seguenti criteri di priorità e modalità per l'esame
delle domande:
a)
concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita
in attività da almeno un anno purchè sussistano le seguenti
condizioni:
1)l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale
dipendente formalizzata mediante specifico accordo
sindacale;
2 )
tra le strutture di vendita concentrate ve ne sia almeno una della medesima
tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a
quella della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la
classificazione di cui all'articolo 5;
3)
trattandosi di realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma
delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia almeno
pari al 50 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova
struttura e la domanda sia corredata di impegno di reimpiego del
personale;
4)
trattandosi di realizzazione di una nuova struttura non alimentare, il
richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di cui al comma 6 o sia comunque
in possesso del requisito di adeguata qualificazione ai sensi del comma
5;
b)
ampliamento;
c)
trasferimento;
d)
nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che
ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio
regolarmente riconosciuto previsto dall'articolo 5, comma 9, del d.lgs. 114/1998
o è in possesso di adeguata qualificazione;
e)
nuova apertura.
2.
Nei casi in cui il reimpiego del personale già operante presso esercizi
commerciali per i quali si prevede l'accorpamento o la concentrazione
costituisca presupposto, in conformità con quanto disposto dall'articolo 10 del
d.lgs. 114/1998, per usufruire di agevolazioni o di automatismi all'apertura o
all'ampliamento di medie o grandi strutture di vendita, si applicano le
disposizioni del presente articolo.
3.
L'impegno del reimpiego del personale si intende assolto qualora l'istanza di
apertura o di ampliamento di esercizi sia accompagnata da proposta formale,
indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare, di assunzione in prova del
personale in essa operante.
4. I
corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle priorità
del rilascio di autorizzazioni sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 9,
del d.lgs. 114/1998.
5. Il
requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è
riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina facente capo alla
legge 11 giugno 1971, n. 426, avevano titolo ad iscriversi al Registro esercenti
il commercio.
6.
Per l'individuazione del soggetto al quale il possesso di adeguata formazione
attribuisce titolo di priorità ai sensi del presente articolo, si applicano i
medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio
alimentare.
ARTICOLO 7
(Concentrazioni
ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della l. 426/1971 per la
vendita di beni di largo e generale consumo)
1. Sono sempre
concesse:
a)
l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante
concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati
ai sensi dell'articolo 24 della l. 426/1971, per la vendita di generi di largo e
generale consumo.
La
superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma
dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato del d.lgs. 114/1998, per gli
esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o
accorpati;
b)
l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante
concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso
Comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della l. 426/1971, per la vendita
di generi di largo e generale consumo. La superficie massima dell'ampliamento
deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti, secondo il dettato
del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli
esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture
concentrate o accorpate;
c)
l'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita esistente
mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello
stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della l. 426/1971, per la
vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie massima
dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti,
secondo il dettato del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, tenuto
conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle
medie e grandi strutture concentrate o accorpate.
L'ampliamento di cui alle lettere b) e c) non comporta variazioni al
settore merceologico dell'esercizio. Quanto previsto nel presente comma è
consentito anche nell'ipotesi del centro
commerciale.
2. Il
rilascio dell'autorizzazione prevista nel comma 1 comporta la revoca dei titoli
autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.
ARTICOLO 8
(Procedura di
rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di
vendita)
1. Le
domande di apertura, ampliamento e trasferimento di una grande struttura di
vendita sono inoltrate al Comune competente, utilizzando la modulistica di cui
all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, unitamente alla seguente
documentazione:
a)
una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della
conformità dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici
comunali e alla programmazione territoriale
regionale;
b) il
progetto definitivo dell'intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato
con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali,
planimetrie con indicazioni delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree
libere, e degli accessi e dei percorsi veicolari;
c)
relazione tecnico-economica sull'iniziativa proposta, contenente le previsioni
occupazionali per la nuova struttura e una valutazione d'impatto sulla rete di
vendita esistente nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della
popolazione residente e fluttuante.
2.
Nel caso di domande prive delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del
d.lgs. 114/1998 o degli elementi di cui al comma 1, il Comune, entro dieci
giorni dal loro ricevimento, invita l'interessato a procedere alla loro
integrazione o regolarizzazione nel termine di trenta giorni, decorso
inutilmente il quale le stesse si intendono rinunciate.
Le
domande prendono data dal giorno del ricevimento della loro integrazione o
regolarizzazione.
3.
L'esame delle domande in sede di Conferenza di servizi avviene solo se
l'ubicazione della struttura commerciale è prevista in aree o immobili conformi
per insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende
respinta.
4. Al
fine della comparazione delle domande in relazione ai criteri di priorità, sono
considerate concorrenti quelle regolarmente inoltrate ai Comuni di una medesima
Provincia nel corso dello stesso mese.
5. I
Comuni, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmettono alla Regione le istanze
regolarmente inoltrate nel mese precedente, indicendo la relativa Conferenza di
servizi da svolgersi, nel corso del mese successivo, in data fissata dalla
Regione sulla base di apposito calendario.
6. La
Regione, nel corso della seconda metà di ogni mese, valuta i titoli di priorità
delle istanze trasmesse dai Comuni, attribuendo alle stesse eventuali punteggi
previsti nel provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a).
7. La
Conferenza di servizi si svolge presso la sede della Regione, con la
partecipazione di un rappresentante della Regione, di uno della Provincia e di
uno del Comune. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza
dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione é subordinato al parere
favorevole del rappresentante della Regione. Alla Conferenza partecipano, a
titolo consultivo, i rappresentanti dell'ANCI, delle organizzazioni dei
consumatori e dei commercianti.
8. Al
fine di una puntuale valutazione dello sviluppo omogeneo del territorio,
l'Osservatorio regionale del commercio, nell'ambito della Conferenza di servizi,
relaziona sullo stato di avanzamento della rete delle medie e grandi strutture
di vendita nel proprio territorio, sulla base delle risultanze dell'attività di
monitoraggio di cui all'art. 21.
9.
L'Assessorato regionale specifica gli elementi informativi che il Comune dovrà
fornire ai componenti la Conferenza di servizi e ai partecipanti a titolo
consultivo e le modalità di comunicazione.
10.
La domanda documentata a norma, per la quale non sia stato comunicato il diniego
entro centoventi giorni dall'indizione della Conferenza, è ritenuta
accolta.
ARTICOLO 9
(Gestione di
reparto)
1. Il
titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti in relazione
alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o
più reparti, perchè lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad
un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998,
dandone comunicazione alla Camera di Commercio e al Comune. Qualora non abbia
provveduto a tali comunicazioni, risponde dell'attività del soggetto stesso.
Questi, a sua volta, deve dare comunicazione al Comune e alla Camera di
Commercio. La fattispecie non costituisce caso di
sub-ingresso.
ARTICOLO 10
(Sub-ingresso)
1. Il
trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per
atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità
dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui
all'articolo 5 del d.lgs 114/1998.
2. La
domanda di sub-ingresso é presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla
morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della
gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In
caso di morte del titolare, l'autorizzazione é reintestata all'erede o agli
eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la
maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo
rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano
costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui
all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998.
4.
Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli
eredi reintestatari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire
i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 entro sei
mesi dalla reintestazione.
ARTICOLO 11
(Commercio su
aree pubbliche)
1. Il
provvedimento attuativo in materia di commercio su aree pubbliche, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), raccoglie in modo organico la disciplina
normativa del settore, in modo da costituire un riferimento normativo
univoco.
2. La
disciplina in materia si ispira ai seguenti
principi:
a)
indirizzo dell'evoluzione del commercio su aree pubbliche nella Regione, con la
facoltà di fissare parametri di sviluppo, con particolare riguardo ai mercati, e
in relazione alla consistenza dell'offerta al dettaglio in sede
fissa;
b)
promozione di una ampia rispondenza tra le esigenze del consumatore e l'offerta,
anche attraverso la previsione di una pluralità di manifestazioni fieristiche e
mercatali, compresi fiere e mercati specializzati o con articolazione
merceologica;
c)
riequilibrio del territorio mediante l'indicazione di criteri e parametri per
l'istituzione, la modifica e la soppressione di fiere e
mercati;
d)
rilevanza prioritaria della riqualificazione e del potenziamento dell'offerta
esistente;
e)
previsione di ampi poteri organizzatori da parte dei Comuni, con redazione, a
seconda dei casi obbligatoria o facoltativa, di un piano per il commercio su
aree pubbliche, accompagnato da eventuali regolamenti di fiera o
mercato.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE URBANISTICO
ARTICOLO 12
(Dotazione di
aree a parcheggio)
1. I
Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella
revisione di quelli vigenti, provvedono a definire, previa analisi dello stato
di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate
a parcheggio nei limiti minimi di seguito indicati oltre quelli di legge
statale.
2. La
dotazione di aree private destinate a parcheggio è
stabilita:
a)
per le medie e grandi strutture di vendita ubicate nelle aree di centro storico,
nella misura stabilita nei piani di parcheggi dei Comuni che, in ogni caso, non
può superare 0,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita e può essere
disponibile in un raggio di almeno 300 mt. dal perimetro dell'area
dell'intervento;
b)
nelle altre zone territoriali, nella misura seguente per ogni mq di superficie
di vendita:
Superficie di vendita
Settore alimentare o misto
Settore
non alimentare
fino a 1500
1 mq
0,8 mq
da 1500 a 2500
1,5 mq
1
mq
oltre 2500 mq
2 mq
1,5
mq
c) la
disciplina di cui al precedente capoverso resta sostituita dal piano comunale
parcheggi per i Comuni che lo abbiano adottato.
3. I
requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a
seguito di modifiche della superficie di vendita, a qualunque titolo
intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca
dell'autorizzazione commerciale.
4.
Per gli esercizi di vicinato non sono previste dotazioni di aree private a
parcheggio.
5.
Per i locali destinati a esercizi di vicinato che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono già corredati di destinazione d'uso
commerciale non si applica la dotazione di aree a parcheggio prevista dal comma
2.
ARTICOLO 13*
(Correlazione
tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale)
* Articolo abrogato, con effetto
immediato, dal comma 7 dell’art. 28 della l.r.
11/2003
TITOLO
IV
INDICAZIONI AI
COMUNI
ARTICOLO 14*
(Strumenti
comunali di programmazione e incentivazione)
* Articolo abrogato, con effetto
immediato, dal comma 7 dell’art. 28 della l.r.
11/2003
ARTICOLO 15
(Sviluppo e
promozione dei centri storici)
1.
Per centri storici, oggetto del presente articolo, si intendono le aree
riconosciute tali dai Comuni ai fini degli interventi di promozione e
programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli
strumenti urbanistici comunali.
2. Al
fine di conseguire un'efficace politica di sviluppo e promozione dei centri
storici nelle indicazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), sono
specificati i contenuti e le modalità di esercizio dei maggiori poteri da
attribuire ai Comuni in tali ambiti territoriali. Detti poteri comprendono le
facoltà di intervento in materia merceologica e di compatibilità già previste
dall'articolo 4 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con
modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, nonché la possibilità di
operare interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo
incentivi, marchi di qualità o di produzione regionale, facilitazioni in materia
di orari, apertura, vendite straordinarie e di occupazione di suolo pubblico
nelle aree attigue ai pubblici esercizi.
3. I
Comuni, ravvisandone l'opportunità ai fini di una migliore articolazione dei
propri interventi di promozione e rivitalizzazione, possono, con provvedimento
motivato, estendere, in tutto o in parte, l'uso degli incentivi e della
strumentazione previsti per i centri storici a fasce ad essi limitrofe che
presentino analoghe caratteristiche socio-economiche e commerciali o di richiamo
turistico.
4. I
Comuni possono emanare disposizioni particolari a tutela del patrimonio storico,
artistico o ambientale e disporre misure di agevolazione tributaria e sostegno
finanziario.
ARTICOLO 16
(Sviluppo e
rivitalizzazione dei centri di minor consistenza
demografica)
1.
Per la rivitalizzazione e lo sviluppo della rete di vendita nel territorio
comunale, nelle frazioni e nelle altre aree con popolazione inferiore a 3 mila
abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, individuati con atto della
Provincia ove gli stessi ricadono, i Comuni possono dotarsi di appositi
strumenti di promozione e sviluppo, comprendenti la possibilità di realizzazione
di centri polifunzionali di servizio.
2. I
centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura, o complesso
unitario, di:
a)
attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni
agroalimentari e artigianali pugliesi;
b)
servizi per la promozione del territorio;
c)
attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di
informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse
pubblico da affidare in convenzione.
3.
Per i centri polifunzionali possono essere
previste:
a)
l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e
festiva;
b)
l'esenzione da tributi locali e regionali.
4. I
centri polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilità all'utenza
e la loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circonvicini.
Della loro presenza è data idonea informazione agli utenti, anche mediante
segnalazione a distanza con apposita segnaletica
stradale.
5. Ai
centri polifunzionali è dato riconoscimento con provvedimento comunale
comunicato alla Regione.
6. La
Regione può intervenire con finanziamenti volti ad agevolarne la costituzione e
il funzionamento.
7. I
Comuni possono procedere all'autointestazione e contestuale cessione di azienda
a terzi di attività commerciali, assunte per finalità di servizio alla
collettività.
8.
Con appositi provvedimenti, la Giunta regionale definisce gli ulteriori
adempimenti necessari all'applicazione del presente
articolo.
ARTICOLO 17
(Orari di
apertura degli esercizi nei Comuni turistici e nelle città
d'arte)
1. In
materia di orari, giorni e turni di apertura delle attività commerciali, il
provvedimento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), stabilisce i criteri per
l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città
d'arte, prevedendo che essa avvenga su istanza dei Comuni stessi
.
2. I
Comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del
commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono individuare le zone
del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli
esercenti possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del
d.lgs. 114/1998.
TITOLO
V
VENDITE DI
LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE STRAORDINARIE*
*
Rubrica così modificata dall’art. 1 della l.r.
27/2000
ARTICOLO 18
(Vendite
straordinarie)
1.
L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne
comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve
avere inizio. La comunicazione deve contenere:
a) in
caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia
all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli
esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione
dell'attività;
b) in
caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non
preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata
registrata;
c)
caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della
comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero
dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei
nuovi locali;
d) in
caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di
esecuzione dei lavori con elenco dettagliato degli stessi comunicato all'Ufficio
urbanistico del Comune. L'esecuzione dei lavori va poi comprovata dalla
dichiarazione di fine lavoro dell'impresa esecutrice e dalla sua fattura. I
tempi di lavoro di ristrutturazione devono essere minimo dieci
giorni;
e)
per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve
essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la
data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della
stessa;
f) le
merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo
praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si
intendono offrire le stesse.
2. Al
termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei
locali l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario
all'effettuazione dei lavori e comunque per almeno dieci
giorni.
3. Le
vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei
settimane, in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre e i trenta
giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine
stagione.
4.
Per cessazione dell'attività è da intendersi anche la cessazione di uno dei due
settori merceologici per i quali l'esercizio è abilitato alla
vendita.
5.
Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di
introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del
genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia
le merci in acquisto che in conto deposito.
6. E'
fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione "vendite fallimentari" o di
fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone, a procedure
fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di
liquidazione.
7. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dalla
autorità giudiziaria a seguito di esecuzione
forzata.
ARTICOLO 19
(Vendite di fine
stagione o saldi)
1.
Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se
non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di
vendita di fine stagione, si intendono:
a) i
generi di vestiario e abbigliamento in genere;
b)
gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria
intima;
c) le
calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da
viaggio;
d)
gli articoli sportivi;
e)
lettera soppressa dall’art. 2 della l.r. 15/2001
f) le
confezioni e i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo
natalizio;
2. I
Comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di
valutazione degli usi locali, sentite le associazioni provinciali di categoria
degli operatori commerciali e dei consumatori maggiormente
rappresentative.
3.
L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve
darne comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima,
indicando:*
a) la
data di inizio e la durata della vendita;
b) i
prodotti oggetto della vendita;
c) la
sede dell'esercizio;
d) le
modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da
tutti gli altri.
4. Le
vendite di fine stagione ovvero saldi devono essere effettuate annualmente in
due periodi diversi:
a)
dal 15 gennaio al 15 febbraio successivo;
b) dal 15 luglio al 15 settembre
successivo.
* Comma già modificato dall’art. 2 della l.r. 27/2000 e così sostituito
dall’art. 1 della l.r. 15/2001
5.Le
merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro e
inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in
vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile,
queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa
voce merceologica si pratichino più prezzi di vendita secondo la varietà degli
articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più
alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo
prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica devono essere
venduti a tale prezzo.
ARTICOLO 19 bis
*
(Vendite
promozionali)
* Articolo così aggiunto dall’art. 3 della l.r
27/2000
1. Le
vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di
promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo
limitato nel tempo, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita
salvaguardando la clausola del sottocosto.
2. Le
vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni
antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di
Natale.
3. La
durata massima della vendita promozionale non potrà superare i trenta giorni e
non potrà, altresì, interessare articoli oggetto dell’immediata precedente
vendita promozionale.
4.
Per l’effettuazione della vendita promozionale, l’esercente è tenuto a darne
preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l’esercizio almeno cinque giorni
prima dell’inizio della vendita indicando:
a) la
data di inizio e la durata della vendita;
b) i
prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuno
di essi;
c) la
sede di esercizio;
d) le
modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti
gli altri.
ARTICOLO 20
(Disposizioni
comuni per vendite straordinarie) *
* Rubrica così sostituita dall’art. 4 della l.r.
27/2000
1.
Nelle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali è vietato il
riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio
nonché la vendita con il sistema del pubblico
incanto.*
* Comma così modificato dall’art. 5 della l.r.
27/2000
1 bis. E’ fatto obbligo all’esercente di
esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta
effettuando. *
* Comma così aggiunto dall’art.6 della l.r.
27/2000
2. Il
venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni
pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole
e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della
vendita.
3. Le
merci offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da
quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di
separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più
favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse
non possano essere oggetto di essa.
4.
Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita
diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce,
nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con
lo stesso rilievo tipografico.
5.
Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano
nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale
prezzo.
6.
Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso
vendere solo merci già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurne di
nuove, sia acquistate sia in conto deposito.
7.
L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con
avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e
rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria
nel locale.
8. La
pubblicità relativa alle vendite di cui ai precedenti articoli deve essere
impostata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli
estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve
essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa
contenuta in merito alla qualità e ai prezzi.
9. I
prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi
compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino
all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad
alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben
visibile all'esterno del locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare
controlli per verificare se le scorte siano effettivamente
esaurite.
10.
Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli presso i punti di vendita,
avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti
tribunali, appositamente incaricati.
11. Per le violazioni delle disposizioni
di cui al presente articolo e ai precedenti articoli sulle vendite
straordinarie, i Comuni prevedono la stessa sanzione di cui al comma 3
dell'articolo 22 del d.lgs. 114/1998. Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la
chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a venti
giorni.*
* Comma così modificato dall’art. 7 della l.r.
27/2000
TITOLO
VI
STRUMENTI DI
QUALIFICAZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE,
PROFESSIONALE ED
ECONOMICO
ARTICOLO 21
(Osservatorio
regionale del commercio)
1. In
attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs 114/1998, è istituito
l'Osservatorio regionale del commercio.
2.
L'Osservatorio regionale opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio
riferito all'entità e all'efficienza della rete
distributiva.
3.
L'Osservatorio regionale persegue le seguenti
finalità:
a)
realizzare un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione
dei Comuni, per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa
alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro
delle imprese;
b)
valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella
Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore
della riforma di settore;
c)
fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del
commercio;
d)
valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in
materia di commercio;
e)
promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per
una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con
particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme
associative e alla consistenza e articolazione delle associazioni di
categoria;
f)
diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplano
il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme
consortili.
4. Il
sistema informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione della
consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete
distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le
varie parti del territorio e con la rete distributiva
nazionale.
5. Le
modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale,
nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei
rappresentanti degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti, sono stabilite con apposito
provvedimento attuativo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
ARTICOLO 22
(Attività di
formazione per gli operatori commerciali)
1. La
Regione promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti
l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività,
allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in
conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione
professionale e di politiche attive del lavoro e di formazione e servizi
all'impiego.
2.
L'attività formativa regionale si ispira ai seguenti principi
generali:
a)
garanzia di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso
l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere
ammessi alla gestione dei corsi;
b)
contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento
alla riqualificazione della piccola impresa;
c)
elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti
giuridici che dalla stessa discendono;
d)
integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in
relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti
territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da
fenomeni turistici;
e)
gradualità del progetto di elevazione del livello formativo
generale;
f)
garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale,
mediante procedure uniformi di espletamento di prove
finali.
3. I
corsi di formazione possono essere gestiti, in via prioritaria, mediante
apposita convenzione di affidamento, dai seguenti
soggetti:
a) le
Camere di commercio e le strutture di formazione da esse
promosse;
b) le
associazioni di categoria del commercio legalmente costituite a livello
regionale e gli enti di formazione dalle stesse
istituiti;
c) le
strutture incaricate dell’attività di assistenza tecnica di cui all'art.
23.
4.
Con apposito provvedimento attuativo della Giunta regionale sono
stabiliti:
a) il
numero di corsi qualificanti previsti annualmente in ciascuna provincia e le
modalità per la loro determinazione;
b) le
materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai
soggetti gestori dei corsi, curando il livello qualitativo degli stessi e la
loro omogeneità nell’ambito regionale, tenendo conto che, al fine di garantire
idonei requisiti professionali, i corsi stessi devono avere per oggetto materie
che garantiscano l’approfondimento delle disposizioni relative alla salute e
alla sicurezza del lavoro, alla tutela e alla informazione del consumatore, alla
normativa sull’igiene dei prodotti alimentari nonché idonee a fornire elementi
di gestione e marketing aziendale;
c) le
modalità di svolgimento delle prove finali che, per i corsi qualificanti, devono
aver luogo innanzi ad un’unica commissione per ciascuna provincia e consistere
in una prova scritta e in un colloquio;
d) la
composizione della commissione d’esame di cui alla lettera
c);
e) ogni altro
aspetto organizzativo o regolamentare indicato all’articolo 5, commi 7 e 9, del
d.lgs 114/1998 che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e
direttive per l’organizzazione di corsi facoltativi di
aggiornamento.
ARTICOLO 23
(Assistenza
tecnica alle piccole e medie imprese commerciali)
1. La
Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della
distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di
strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di
ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al
fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello
tecnologico.
2.
Con apposito regolamento* sono definiti:
* Vedi Regolamento regionale n. 2/2001
a) i
requisiti affinchè centri istituiti, anche in forma consortile, dalle
associazioni di categoria del commercio e dalle Camere di commercio possano
essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica riconosciuta ai
sensi dell'art. 23 del d.lgs 114/1998;
b) le
modalità di autorizzazione regionale ai centri, le cui attività di assistenza
tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne
facciano richiesta ;
c)
l’individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in
relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo anche
conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute
nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all’articolo 16, comma 1,
della legge 7 agosto 1997, n.266;
d) i
criteri per la certificazione di qualità degli esercizi
commerciali;
e)
ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento
dei centri di assistenza tecnica.
TITOLO
VII
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 24
(Disposizioni
transitorie)
1.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
Comuni provvedono:
a)
alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato
distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistente nel
proprio territorio e alle relative problematiche, con particolare riguardo alle
medie strutture di vendite e alla rete distributiva del centro
storico;
b)
alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della
ricognizione di cui alla lettera a), finalizzati all'emanazione dei
provvedimenti comunali di cui all'articolo 14, comma 1, della presente
legge;
c)
alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e
delle procedure relative al commercio e alla comunicazione delle risultanze
all'Assessorato regionale competente;
d) ad
inoltrare alla Giunta regionale motivata istanza di inserimento del proprio
territorio o di alcune sue parti nel novero di quelli a prevalente economia
turistica o costituenti città d'arte.
2.
Non appena approvati dal Consiglio regionale gli indirizzi e criteri per la
programmazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i Comuni integrano le
analisi e gli studi preliminari trasformandoli in progetti di regolamentazione,
sviluppo e promozione delle reti distributive
locali.
3.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e
attuativi e i regolamenti di polizia locale, al fine di individuare le aree da
destinare agli insediamenti commerciali. Trascorso inutilmente tale termine, la
Regione provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 114/1998, tenendo
anche conto di eventuali scadenze previste dal provvedimento di approvazione del
piano urbanistico territoriale qualora adottato nel suddetto
termine.
4.
Fino a quando non si sarà provveduto all'individuazione dei Comuni ai fini
dell'articolo 12 del d.lgs. 114/1998, restano in vigore le disposizioni emanate
in materia dai Comuni ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1971, n.
558, senza facoltà di emanarne altre.
5.
L'esame delle istanze relative alle medie strutture di vendita ha luogo sulla
base dei provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione di cui
all'articolo 14.
6.
Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento in materia di formazione
di cui all'articolo 22, comma 4, i corsi di qualificazione per il settore
alimentare di cui all'articolo 5 del d.lgs 114/1998 possono essere effettuati
dai medesimi soggetti e con le medesime modalità con cui erano effettuati i
corsi per la qualificazione al Registro esercenti il commercio per il settore
alimentare.
ARTICOLO 25
(Sanzioni)
1. La
violazione delle disposizioni regionali previste negli strumenti attuativi è
sanzionata sulla base degli articoli del d.lgs. 114/1998 ai quali le stesse sono
riconducibili. Negli altri casi gli strumenti attuativi possono disporre la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3
milioni.