Art. 1
Il personale in servizio o assegnato ai Centri
di Assistenza Tecnica alla data di presentazione della domanda di inquadramento,
avvenuta nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 24 della legge
regionale 3 marzo 1978, n. 15, è inquadrato nel ruolo unico del
personale regionale.
Il livello funzionale e retributivo di
inquadramento del personale di cui al precedente comma è determinato in base
alla allegata tab. A) di equiparazione delle qualifiche di provenienza con le
fasce funzionali del ruolo unico del personale regionale.
La decorrenza giuridica ed economica
dell'inquadramento previsto dal presente articolo è fissata alla data del 25
marzo 1978.
Art. 2
Al personale di cui al precedente articolo sono
applicate le norme contenute nei titoli VI, VII, VIII, IX e X della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18.
Qualora, dopo la ricostruzione della carriera
effettuata ai sensi dell'art. 92, il trattamento economico in godimento risulti
superiore a quello spettante in base all'inquadramento nel ruolo regionale la
differenza viene mantenuta come assegno ad personam, pensionabile, riassorbibile
con i successivi aumenti di stipendio.
Art. 3
Per effetto dell'inquadramento del personale di
cui alla presente legge la dotazione organica del ruolo regionale fissata nella
tab. A) della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18, viene modificata ed aumentata di n.
67 unità distinte per livelli funzionali di seguito indicati:
7° livello |
n. 13 |
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6° livello |
n. 10 |
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5° livello |
n. 42 |
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4° livello |
n. 1 |
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3° livello |
n. 1 |
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Totale |
n. 67 |
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Art. 4
Ai fini del trattamento di quiescenza,
previdenza ed assistenza il personale inquadrato è iscritto rispettivamente alla
C.P.D.E.L., I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.D.E.D.P., alla data di decorrenza
dell'inquadramento.
È fatto salvo, comunque, il diritto del
dipendente di optare per il mantenimento dell'iscrizione generale obbligatoria
per invalidità, vecchiaia e superstiti.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge.
Nel caso in cui il personale inquadrato non opti
per la prosecuzione dei precedenti rapporti assicurativi, si provvederà alla
regolarizzazione dei rapporti stessi, relativamente al periodo 25 marzo 1978-31
dicembre 1978.
Art. 5
All'onere finanziario derivante
dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento
iscritto al cap. 214 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979:
«Spese di funzionamento dei C.A.T. in agricoltura» che reca una previsione di L.
1.000.000.000, disponibile.
Tabella A
Equiparazione delle qualifiche di provenienza con i livelli |
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Livello funz. |
Qualif. del personale |
Qualif. del personale |
del ruolo reg. |
ente di sviluppo irrigazione |
Consorzi di bonifica |
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C.C.N.L. 25 marzo 1976 |
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7° liv. funz. |
Agronomo capo, Agronomo |
6ª fascia liv. I e II |
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superiore |
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6° liv. funz. |
Agronomo, Consigliere |
6ª fascia liv. III e IV |
5° liv. funz. |
Perito agrario capo |
5ª fascia liv. I, II, III e IV |
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Perito agrario, Geometra |
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principale, Segretario |
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amministrativo |
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4° liv. funz. |
Disegnatore, Applicato |
4ª fascia liv. I, II, III e IV |
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3° liv. funz. |
Autista, Fattorino |
3ª fascia |
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