TITOLO I
Delle Commissioni provinciali e
regionale: organizzazione e funzionamento.
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
[La Regione, nell'ambito dei principi e delle
norme di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, promuove ed attua lo sviluppo
dell'artigianato con il metodo della programmazione e con la partecipazione
delle forze sociali e delle organizzazioni di categoria, nonché degli organi di
rappresentanza e di tutela dell'artigianato.
Sono organi di rappresentanza e di tutela
dell'artigianato, oltre che organi amministrativi, la Commissione regionale e le
Commissioni provinciali.
Con successivo provvedimento legislativo la
Regione attuerà la delega delle proprie competenze nel settore al fine di
garantire con il decentramento maggiore funzionalità ed efficacia agli
interventi] .
Art. 2
[Le Commissioni provinciali per
l'artigianato hanno sede nei capoluoghi di Provincia.
Esse hanno il compito di:
- curare la tenuta dell'albo delle imprese
artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti
di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, ai sensi delle
vigenti disposizioni;
- disporre l'iscrizione di ufficio nell'albo
delle imprese nei cui confronti sia accertata l'esistenza dei requisiti di cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- certificare, l'iscrizione delle imprese
all'albo medesimo;
- provvedere alla revisione dell'albo nei
termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;
- disporre la cancellazione dall'albo delle
imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti
dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o quando ne sia
accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività;
- concorrere a promuovere la tutela, la
valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato ed a favorire l'aggiornamento
tecnico, produttivo e professionale delle imprese;
- iscrivere a domanda nella sezione separata
dell'albo ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i consorzi e
le società consortili con sede legale nel territorio della Provincia costituiti
esclusivamente tra imprese artigiane;
- concorrere all'elaborazione, promozione e
realizzazione del programma di attività della Commissione regionale per
l'artigianato ed allo svolgimento di indagini, studi rilevazioni statistiche
informazioni e documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le
possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo ai fini statistici;
- collaborare, quali organi
tecnico-consultivi, con gli enti locali in merito ai problemi dell'artigianato
ed all'elaborazione dei relativi programmi di intervento;
- predisporre la relazione da trasmettere
entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale per tramite del competente
Assessore sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla situazione
dell'artigianato nei rispettivi territori;
- svolgere ogni altro compito loro attribuito
con legge regionale] .
Art. 3
[La Commissione regionale per
l'artigianato ha sede presso la Regione.
- Essa ha il compito di:
a) collaborare quale organo
tecnico-consultivo con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato;
b) esprimere parere sulla programmazione
regionale in materia di artigianato;
c) provvedere alla documentazione, indagine e
rilevazione statistica delle attività artigianali regionali;
d) decidere, in via definitiva sui ricorsi
proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in
materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese
artigiane;
e) effettuare, nell'ambito dei programmi
regionali, le iniziative e gli interventi ad essa affidati;
f) collaborare all'elaborazione dei programmi
per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
g) sostenere e promuovere iniziative tendenti
a sviluppare tutte le forme di associazionismo economico nel settore
artigianato;
h) proporre, anche in collaborazione con le
Commissioni provinciali, iniziative volte alla promozione, sviluppo,
valorizzazione e tutela dell'artigianato;
i) predisporre e presentare entro il 30
aprile di ogni anno alla Giunta regionale per il tramite del competente
Assessore la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
l) svolgere ogni altro compito attribuito con
legge]
Capo II - Commissioni provinciali e
regionali: organizzazione e funzioni
Art. 4
[La Regione provvede a dotare le Commissioni
provinciali e regionali per l'artigianato di sede, attrezzature e personale
funzionali allo svolgimento dei loro compiti, nel rispetto della loro autonomia.
Il personale di cui al comma precedente opera
alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione provinciale per
l'artigianato e del Presidente della Commissione regionale per l'artigianato.
Le nomine dei responsabili degli uffici di
segreteria delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono
effettuate dalla Giunta regionale in base alle leggi vigenti sentito il parere
della Commissione di cui trattasi.
Con legge regionale saranno stabilite le
dotazioni organiche degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali e
regionale con l'indicazione delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali relativi]
Art. 5
[Le convenzioni tra la Regione e le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al
fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e compiti delle Commissioni e
delle attività di segreteria e fermo quanto disposto dall'art. 6, terzo comma, e
dall'art. 12 della presente legge prevedono:
a) la determinazione dei locali, attrezzature
e materiali necessari e le modalità della loro utilizzazione;
b) l'automazione delle certificazioni e degli
atti connessi alla gestione dell'albo attraverso le prestazioni dei centri di
elaborazione di cui dispongono le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) la regolamentazione dei conseguenti
reciproci rapporti finanziari.
Nelle medesime convenzioni può altresì essere
stabilito che la Regione, limitatamente ad eventuali carenze dell'organico degli
uffici di segreteria, come determinato nell'ultimo comma del precedente articolo
si avvalga del personale dipendente dalle Camere di commercio con qualifica
funzionale e profilo professionale uguale o corrispondente a quello previsto in
organico.
Le convenzioni sono stipulate dal Presidente
della Giunta regionale o da un suo delegato in conformità a deliberazioni della
Giunta regionale
Con legge di riordino degli uffici regionali
sarà istituito presso l'Assessorato industria, commercio ed artigianato -
Settore artigianato - l'«Ufficio Commissioni», per la cura di tutti i rapporti
con le Commissioni provinciali e regionale rivenienti dalla applicazione della
legislazione statale e regionale, per la trattazione dei relativi affari e per
assicurare i necessari collegamenti funzionali delle Commissioni medesime con
l'Amministrazione regionale]
Art. 6
[Le Commissioni provinciali e regionale
per l'artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Esse sono sottoposte alla vigilanza della
Giunta regionale che la esercita per il tramite del competente assessorato. La
Giunta regionale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle
Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
Con decreto del Presidente della Giunta
regionale su proposta del competente assessore e sentita la Giunta regionale
medesima, può essere nominato un commissario straordinario allorché le
Commissioni provinciali e regionale vengano a trovarsi nella impossibilità di
regolare funzionamento. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni
proprie delle Commissioni provinciali e regionale.
Con il medesimo decreto sarà fissata la
durata delle funzioni commissariali che non potrà superare i sei mesi, salvo
proroga per comprovati motivi]
Art. 7
[Ai sensi della presente legge, presso le
Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono istituiti appositi
uffici facenti parte del Settore artigianato per l'espletamento delle funzioni
loro proprie.
Spetta all'Ufficio di segreteria della
Commissione provinciale per l'artigianato:
- curare gli adempimenti relativi
all'iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese dagli albi
Provinciali disposte dalle rispettive Commissioni;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti
di legge e comunque di competenza delle rispettive Commissioni;
- curare la verbalizzazione, la pubblicità e
la conservazione degli delle Commissioni stesse;
- curare il rilascio delle certificazioni di
iscrizioni all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;
- predisporre gli atti ed attuare le
procedure relative alla revisione periodica dell'albo;
- predisporre, attuare e curare le iniziative
di carattere promozionale, statistico e di tutela dell'artigianato e comunque di
competenza della Commissione medesima.
Spetta all'Ufficio di segreteria della
Commissione regionale per l'artigianato:
- predisporre gli atti e curare le
istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni
provinciali per l'artigianato;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti
di legge di competenza della Commissione;
- curare la verbalizzazione, la pubblicità e
la conservazione degli atti della Commissione;
- predisporre, attuare e curare le attività
di carattere promozionale, statistico e di tutela dell'artigianato, nonché
relative al coordinamento delle iniziative delle Commissioni
provinciali]
Capo III - Delle Commissioni provinciali
e regionali
Art. 8
[La Commissione provinciale per
l'artigianato dura in carica cinque anni ed è composta:
a) da sedici imprenditori artigiani eletti
dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli imprenditori iscritti nell'albo
medesimo nonché iscritti nelle liste elettorati di un comune della Provincia ed
operanti nella Provincia medesima da almeno tre anni;
b) da tre membri designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale
e nominati dal Presidente della Giunta regionale in ragione di almeno uno per
ciascuna di esse;
c) dal direttore della sede I.N.P.S. o da un
suo delegato permanente;
d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;
e) da tre esperti in materia di artigianato
designati da organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale
ed operanti nella Regione da almeno tre anni nominati dal Presidente della
Giunta regionale in ragione di almeno uno per ognuno di esse.
Inoltre partecipano alla Commissione con voto
consultivo tre esperti designati rispettivamente dall'Associazione bancaria
italiana, dalla Federazione interregionale delle casse rurali ed artigiane e
dalla cassa per il credito alle imprese artigiane nominati dal Presidente della
Giunta regionale.
I membri della Commissione eleggono a
maggioranza il Presidente scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a)
nonché il vice - Presidente.
Per la validità delle riunioni della
Commissione in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà dei
suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di
almeno sei componenti.
Le deliberazioni devono essere adottate a
maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del
Presidente (2)] (3).
(2) Vedi anche, quanto disposto dalla
L.R.
4 maggio 1990, n. 18.
(3) L'intero
testo della presente legge è stata abrogata
dall'art. 29, comma 1, lettera a), L.R. 25 febbraio 2005, n. 6
Art. 9
[La Commissione regionale per
l'artigianato dura in carica cinque anni.
Essa è composta:
a) dai presidenti delle Commissioni
provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della Regione
nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;
c) da cinque esperti in materia di
artigianato designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a
struttura nazionale operanti nella Regione da almeno tre anni e nominati dal
Presidente della Giunta regionale in rapporto al grado di rappresentatività
delle organizzazioni medesime e comunque in ragione di almeno uno per ciascuna
di esse.
I componenti di cui sopra eleggono nel
proprio seno a maggioranza il Presidente ed il vice Presidente della
Commissione.
Per la validità delle riunioni della
Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei
suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di
almeno quattro componenti.
Le deliberazioni devono essere adottate a
maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del
Presidente]
Capo IV - Albo provinciale e sezione
separata - Istituzione - Iscrizione all'albo e sue modificazioni.
Art. 10
[Sono istituiti:
a) l'albo provinciale delle imprese artigiane
al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese che hanno i requisiti di cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e che svolgono la loro
attività nell'ambito della Provincia;
b) la sezione separata dell'albo provinciale
delle imprese artigiane alla quale sono iscritti a domanda i consorzi e le
società consortili, che abbiano sede legale nel territorio della Provincia,
costituiti esclusivamente tra imprese artigiane.
Le imprese già iscritte nell'albo di cui
all'art. 9 della legge 25 agosto 1956, n. 860, sono di diritto iscritte
nell'albo Provinciale delle imprese artigiane di cui al primo comma, lettera a),
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge senza alcuna altra
formalità.
Le imprese che svolgono la loro attività in
settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura
di cui all'art. 4, lettera c), della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono anche
riportate in apposito elenco a cura della Commissione provinciale.
La Giunta regionale, sentita la Commissione
regionale per l'artigianato e su proposta del competente Assessore, definisce
l'organizzazione interna dell'albo ai fini della classificazione economica e
giuridica delle imprese dei consorzi delle società consortili ed impartisce
direttive in merito alla tenuta e gestione dell'albo medesimo e della sua
separata sezione nonché in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle
attività di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività
artigianali regionali]
Art. 11
[Chiunque, sia individualmente che in società
con altri, intenda esercitare personalmente, professionalmente ed in qualità di
titolare una impresa artigiana ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985,
n. 443, per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 3 e nei limiti
dimensionali di cui all'art. 4 della medesima legge è tenuto a richiedere
l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma
secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la domanda ai iscrizione all'albo e
le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui
agli artt. 47 e segg. del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.
Sono di competenza dei Comuni gli atti di
istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane così come stabilito nell'art. 63, comma quarto, lettera a), del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616.
L'impresa, prima di fare domanda alla
Commissione provinciale per l'artigianato per l'iscrizione all'albo, è tenuta a
richiedere al Comune nel cui territorio esercita la sua attività il rilascio
delle certificazioni di cui all'art. 63, quarto comma, lettera a), del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616.
Il Comune effettua l'istruttoria in base ai
propri ordinamenti e rilascia le certificazioni richieste]
Art. 12
[Alla domanda di iscrizione all'albo, da
redigersi in doppio originale e copia, deve essere allegata la certificazione
rilasciata dal Comune ai sensi del quinto comma del precedente articolo nonché
ogni altro documento che l'impresa ritenga utile per l'esatta individuazione
della propria attività professionale.
Le società regolarmente costituite devono
allegare alla domanda, oltre i documenti di cui al precedente comma, anche copia
autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.
La domanda di iscrizione con la relativa
documentazione deve essere presentata direttamente ovvero inoltrata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento alla competente Commissione provinciale
per l'artigianato entro e non oltre giorni quindici decorrenti dall'inizio
dell'attività se si tratti di imprese individuali ovvero dalla stipula dell'atto
costitutivo e dello statuto se si tratti di società regolarmente costituite ai
sensi di legge.
Successivamente alla domanda, le società
regolarmente costituite devono trasmettere alla Commissione provinciale per
l'artigianato gli atti omologati e, pubblicati a norma di legge nonché il
certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre giorni
quindici decorrenti dalla iscrizione medesima.
Qualora la documentazione sia inoltrata con
raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede, ai fini del decorso del termine di
cui ai precedenti commi, la data di spedizione risultante dal timbro postale e
dalla ricevuta della raccomandata]
Art. 13
[Qualora la domanda di iscrizione all'albo
venga presentata direttamente alla Commissione, copia della domanda con
indicazione della data di presentazione deve essere subito rilasciata
all'impresa richiedente.
La Commissione potrà svolgere tutti gli
accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno circa il possesso, a parte
dell'impresa richiedente, dei requisiti prescritti dalla legge per l'iscrizione
all'albo delle imprese artigiane.
La Commissione provinciale per l'artigianato
è tenuta a decidere ed a notificare la relativa decisione all'impresa
interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.
La mancata comunicazione della decisione entro tale termine vale come
accoglimento della domanda stessa.
Gli effetti dell'iscrizione all'albo
decorrono dalla data di cui al precedente comma, qualora sia mancata la
decisione della Commissione medesima.
Il certificato di iscrizione all'albo deve
essere esposto nella sede dell'impresa e deve comunque essere esibito ad ogni
richiesta degli organi addetti alla vigilanza]
Art. 14
[Ogni modificazione intervenuta nello stato
di fatto e di diritto delle imprese artigiane deve essere riportata nell'albo.
La relativa domanda deve essere presentata
entro quindici giorni dal verificarsi della modificazione.
Si applicano a tal fine gli articoli 11, 12 e
13 della presente legge salvo quanto disposto dal successivo comma.
Per le società legalmente costituite il
termine di giorni quindici decorre dalla data in cui i relativi atti
modificativi dell'atto costitutivo e/o del lo statuto sociale vengono redatti
nelle forme di legge; la società interessata è però tenuta a trasmettere
successivamente gli atti omologati e pubblicati a norma di legge nonché il
certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre quindici
giorni dall'iscrizione medesima]
Art. 15
[Le imprese artigiane iscritte all'albo che
cessano l'attività ovvero perdano i requisiti di legge sono tenute a chiedere la
cancellazione dall'albo.
Si applicano a tal fine gli articoli 11, 12 e
13 della presente legge salvo quanto disposto dai successivi commi.
La domanda di cancellazione dall'albo deve
essere presentata dalle imprese individuali alla competente Commissione
provinciale entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data in cui si è
verificata la cessazione dell'attività o si sono perduti i requisiti di legge e
dalle società legalmente costituite entro e non oltre quindici giorni decorrenti
dalla data in cui viene deliberato lo scioglimento o la liquidazione della
società medesima.
Dalla data della delibera della Commissione
cessano gli effetti relativi alla condizione d'impresa artigiana]
Capo V - Dell'iscrizione dei consorzi e
società consortili nella sezione separata dell'albo
Art. 16
[I consorzi e le società consortili, anche in
forma di cooperativa, di cui all'art. 6, commi primo e secondo, della legge 8
agosto 1985, n. 443, sono iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo
Provinciale delle imprese artigiane con indicazione per ciascuno di essi delle
imprese che lo compongono.
La domanda, redatta in doppio originale ed
una copia semplice, con allegati copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto, deve essere presentata direttamente o spedita per posta mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno alla Commissione provinciale per
l'artigianato nel cui territorio il consorzio o la società consortile hanno la
sede legale.
Qualora la domanda sia inoltrata mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data di spedizione risultante
dal timbro postale.
La Commissione rilascia o spedisce al
consorzio o alla società consortile copia della domanda con indicazione della
data di presentazione o di ricevimento.
La copia della domanda rilasciata dalla
Commissione provinciale per l'artigianato deve essere esposta presso la sede del
consorzio o della società consortile e deve comunque essere esibita ad ogni
richiesta degli organi addetti alla vigilanza.
I consorzi o le società consortili anche in
forma di cooperativa sono tenuti a trasmettere successivamente alla domanda gli
atti omologati e pubblicati a norma di legge nonché il certificato di iscrizione
nel registro delle imprese entro e non oltre quindici giorni dall'iscrizione
medesima]
Art. 17
[La Commissione provinciale per l'artigianato
potrà svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno
circa il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione dei consorzi e delle
società consortili nella separata sezione dell'albo ed è tenuta a comunicare la
relativa decisione entro sessanta giorni. dalla scadenza del termine cui al
sesto comma del precedente articolo.
In ogni caso, gli effetti costitutivi
dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo decorrono dalla data della
delibera della Commissione ovvero dalla scadenza del termine di cui al primo
comma qualora sia mancata la decisione della Commissione medesima.
Il certificato di iscrizione nella separata
sezione dell'albo deve essere esposto nella sede del Consorzio o della società
consortile e deve comunque essere esibito ad ogni richiesta degli organi addetti
alla vigilanza]
Art. 18
[Ogni modificazione intervenuta nello stato
di fatto e di diritto dei consorzi e delle società consortili già iscritti a
domanda nella separata sezione dell'albo è riportata nella separata sezione
medesima.
I consorzi e le società consortili sono
tenuti a trasmettere successivamente gli atti modificativi omologati e
pubblicati a norma di legge nonché il certificato di iscrizione nel registro
delle imprese entro e non oltre trenta giorni dall'iscrizione medesima.
I consorzi e le società consortili già
iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo sono altresì tenuti a
comunicare ogni variazione che intervenga nell'elenco dei soci entro e non oltre
quindici giorni dalla cancellazione dei vecchi soci o dall'iscrizione di nuovi
soci nel libro sociale]
Capo VI - Del procedimento di verifica
degli iscritti e della revisione dell'albo
Art. 19
[Ai fini della verifica della sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 2 - 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la
Commissione provinciale può disporre accertamenti di ufficio.
Qualora dagli accertamenti risulti la
mancanza di uno o più dei requisiti di cui al precedente comma o la
modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto in violazione del
disposto di cui all' art. 14 della presente legge, la Commissione provinciale è
tenuta a farne contestazione scritta all'impresa interessata mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.
L'impresa, entro e non oltre giorni trenta
dal ricevimento o dalla notifica della contestazione, ha facoltà di prendere
visione degli atti e documenti che la riguardano, di estrarne copia e di
depositare presso la segreteria della Commissione atti e memorie difensive e
chiedere altresì di essere sentita.
La decisione della Commissione, previa
audizione dell'impresa se richiesta, deve intervenire nei trenta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma]
Art. 20
[La Commissione provinciale per l'artigianato
è tenuta a disporre accertamenti di ufficio nell'ipotesi di cui all'art. 7,
comma quarto, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Qualora dagli accertamenti risulti confermata
la mancanza di uno o più dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo delle
imprese artigiane, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione
scritta all'impresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante notifica nelle forme di legge.
Si applicano altresì i commi terzo e quarto
del precedente articolo.
Ove invece risulti confermato i possesso dei
requisiti di legge ovvero risultino modificazioni nello stato di fatto e di
diritto disposte in violazione dell'art. 14 della presente legge senza però che
siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane,
la Commissione provinciale é ugualmente tenuta a deliberare entro sessanta
giorni dall'inizio della procedura di accertamento di ufficio]
Art. 21
[Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7,
comma terzo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Commissione provinciale per
l'artigianato effettua ogni trenta mesi la revisione di ufficio delle imprese
iscritte all'albo.
Sono di competenza dai comuni gli atti di
istruzione e rilevazione per la revisione dell'albo delle imprese artigiane così
come stabilito nell'art. 6 del D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202.
La Commissione provinciale invia ai singoli
Comuni, tre mesi prima della scadenza del termine di cui primo comma, l'elenco
delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultino esercenti la loro
attività nel Comune medesimo. Inoltre la Commissione provinciale può anche
interpellare le associazioni di categoria.
Il Sindaco, entro due mesi dal ricevimento
dell'elenco, trasmette alla Commissione le notizie occorrenti per la conferma
della iscrizione o per la cancellazione dall'albo delle singole imprese]
Capo VII - Albo provinciale e registro
ditte. Collegamenti funzionali - Ricorsi
Art. 22
[La Commissione provinciale è tenuta a
trasmettere alla Camera di commercio per l'iscrizione nel registro ditte:
- la domanda di iscrizione all'albo e le
successive denunce di modifica e/o di cessazione entro e non oltre giorni
quindici dal loro ricevimento per l'annotazione di cui all'art. 5, comma
secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- il certificato dal quale risulti
l'iscrizione, la cancellazione o la modifica dello stato di fatto e di diritto
delle imprese iscritte all'albo entro quindici giorni dal relativo adempimento.
A cura della Costituzione deve essere sempre
data comunicazione al Comune competente per territorio di ogni iscrizione,
cancellazione e/o modifica intervenuta nello stato di fatto e di diritto delle
imprese iscritte all'albo]
Art. 23
[Tutte le decisioni della Commissione
provinciale per l'artigianato in tema di iscrizione, cancellazione e
modificazione dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'albo
vanno comunicate all'impresa interessata ed ai soggetti indicati nell'art. 7,
comma quarto e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le finalità ivi
previste,
La comunicazione della decisione ai soggetti
interessati va fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante
notifica nelle forme di legge.
Avverso le decisioni prese dalla Commissione
provinciale per l'artigianato in tema di iscrizioni, cancellazioni e/o modifiche
è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato dall'impresa
interessata e dai soggetti indicati nell'art. 7, commi quarto e quinto, della
legge 8 agosto 1985, n. 443, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla
comunicazione della decisione come previsto nel precedente comma.
È data facoltà ai ricorrenti di prendere
visione degli atti e dei documenti che li riguardano e di estrarne copia.
La decorrenza dei termini previsti nel terzo
comma è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno e riprende
a decorrere dalla fine della sospensione; qualora la decorrenza abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e differito alla fine del
detto periodo.
La Commissione regionale per l'artigianato
decide sui ricorsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
Avverso le decisioni della Commissione
regionale per l'artigianato è ammesso ricorso al tribunale competente per
territorio ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n.
443]
Capo VIII - Delle sanzioni
amministrative
Art. 24
[Le sanzioni amministrative di cui all'art.
5, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono inflitte con
riferimento alle fattispecie seguenti e nei limiti minimi e massimi ivi
indicati:
1) adozione da parte di imprese e/o consorzi
e/o società consortili, non iscritti all'albo e non aventi i requisiti per
l'iscrizione, di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o
compaiano riferimenti all'artigianato minimo L. 1.666.000 - massimo L.
5.000.000.
2) adozione da parte di imprese e/o consorzi
e/o società consortili, non iscritti all'albo ma aventi i requisiti per
iscriversi, di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o
compaiano riferimenti all'artigianato: minimo L. 600.000 - massimo L. 1.800.000.
3) omessa richiesta di iscrizione all'albo da
parte delle imprese aventi i requisiti per l'iscrizione medesima: minimo L.
300.000 - massimo L. 900.000.
4) denunce non veritiere relativamente a
quanto previsto dall'art. 12 della presente legge: minimo L. 300.000 - massimo
L. 900.000.
5) dichiarazioni false e/o non veritiere
relativamente a quanto previsto dall'art. 14 della presenta legge: minimo L.
600.000 massimo L. 1.800.000.
6) omessa comunicazione alla Commissione
provinciale da parte di consorzi e/o società consortili già iscritti a domanda
nella separata sezione dell'albo e da parte delle singole imprese artigiane
della perdita dei requisiti che legittimano l'iscrizione all'albo medesimo:
minimo L. 1.200.000 - massimo L. 3.600.000.
7) omessa presentazione alla Commissione
provinciale da parte dei consorzi e/o società consortili già iscritti a domanda
nella separata sezione dell'albo e da parte delle singole imprese artigiane
della domanda di cancellazione per cessazione dell'attività: minimo L. 600.000 -
massimo L. 1.800.000]
Art. 25
[Sono addetti al controllo sull'osservanza
delle disposizioni per la cui violazione è prevista nella presente legge una
sanzione amministrativa ed ai relativi accertamenti, le Commissioni provinciali
per l'artigianato ed i Comuni i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché ai sensi dell'art. 13, quarto
comma, della citata legge, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Le somme corrisposte a titolo di sanzione
amministrativa sono introitate dalla tesoreria regionale in apposito capitolo di
bilancio.
I rapporti di cui all'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, redatti dai soggetti indicati nel primo comma sono
trasmessi all'Ufficio regionale del contenzioso esistente in ogni capoluogo di
Provincia per l'istruttoria e l'emanazione dei relativi provvedimenti nel
rispetto delle procedure di cui alla medesima legge 24 novembre 1981, n. 689]
TITOLO II
Disposizioni transitorie e
finanziarie al titolo primo
Capo I - Disposizioni transitorie al
titolo primo
Art. 26
[È concesso a tutte le imprese il termine di
giorni 365 decorrente dall'entrata in vigore della presente legge per adeguare
e/o conformare e/o regolarizzare la loro posizione in relazione alle
disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 443, e della presente legge senza che
siano applicate le sanzioni amministrative]
Capo II - Disposizioni finanziarie al
titolo primo
Art. 27
[Ai componenti le Commissioni provinciali e
regionale per l'artigianato è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno
di seduta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 4 della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45, e sue successive modifiche ed integrazioni.
Il trattamento previsto dal comma precedente
è aumentato per il Presidente e per il Vice Presidente rispettivamente del 50
per cento e del 30 per cento.
Le relative spese sono imputate al cap.
0001360 del bilancio del corrente esercizio finanziario avente ad oggetto:
"Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e
rimborso spese di viaggio. Art. 7 legge regionale 12 agosto 1981, n.
45"]
Art. 28
[Dalla data di entrata in vigore della
presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai
sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni
per iscrizioni nell'albo delle imprese artigiane e per il rilascio di
certificazioni di competenza delle Commissioni provinciali per l'artigianato
spettano alla Regione e sono riscossi secondo le modalità che saranno stabilite
dalla Giunta regionale.
Le somme riscosse ai sensi del primo comma
saranno introitate in un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione
delle entrate del bilancio regionale: "Proventi derivanti dai diritti di
segreteria per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e per il rilascio
delle relative certificazioni"]
Art. 29
[Tutte le spese per l'organizzazione ed il
funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato fanno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale]
TITOLO III
Delle elezioni degli imprenditori
artigiani
Capo I - Disposizioni generali
Art. 30
[Per le elezioni degli imprenditori artigiani
nelle Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 10, commi terzo e quinto, della
L.R. 8 agosto 1985, n. 443, si osservano le norme di cui alle disposizioni
seguenti.
Per quanto non previsto si fa riferimento
alla vigente legislazione statale in materia di elezioni nei comuni con
popolazione superiore a cinquemila abitanti]
Art. 31
[L'elezione dei componenti la Commissione
provinciale per l'Artigianato di cui all'art. 8, lettera a), della legge 8
agosto 1985, n. 443, è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza
proporzionale ed ha luogo in unico giorno di domenica e non oltre la scadenza
del termine di durata in carica della Commissione.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore
otto e terminano alle ore venti.
Gli artigiani iscritti nell'albo di una
Commissione concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni componente la
Commissione medesima.
Il Presidente della Giunta regionale, sentiti
i presidenti delle Commissioni provinciali e regionale, con proprio decreto da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, indice le elezioni degli
imprenditori artigiani di cui all'art. 10 ultimo comma della legge 8 agosto
1985, n. 443 e ne fissa la data, unica per tutta la Regione.
La pubblicazione nel bollettino regionale
tiene luogo ad ogni effetto di legge di ogni altra forma di pubblicità che sia
prevista da leggi o regolamenti in materia.
Sarà comunque data la massima diffusione alla
data fissata per le elezioni mediante avviso da darsi per iscritto, ed
eventualmente anche a mezzo stampa e manifesti, alle associazioni di categoria e
di patronato degli artigiani ed ai consorzi e cooperative di imprese artigiane.
Qualora per sopravvenute esigenze di forza
maggiore non possa darsi luogo alle elezioni per la data fissata, il Presidente
della Giunta regionale, sentiti i presidenti delle Commissioni provinciali e
regionale per l'Artigianato può, con proprio decreto da notificarsi ai
presentatori delle liste ed agli altri interessati, disporre il rinvio delle
elezioni anche oltre il termine di cui al primo comma.
Detto rinvio non può superare il termine di
quarantacinque giorni fermo restando in ogni caso i termini per l'attuazione
delle operazioni non ancora compiute.
Le operazioni già compiute rimangono valide
eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.
La nuova data viene fissata dal Presidente
della Giunta regionale sentiti i Presidenti delle Commissioni provinciali e
regionale nei modi previsti dai precedenti commi]
Capo II - Della presentazione delle
candidature
Art. 32
[La lista dei candidati per ogni Commissione
deve essere presentata da un minimo di 100 (cento) sino ad un massimo di 150
(centocinquanta) elettori o da un minimo di 150 (centocinquanta) ad un massimo
di 225 (duecentoventicinque) elettori a seconda che la Commissione cui la lista
si riferisce abbia un numero di artigiani iscritti nell'albo inferiore o
superiore a 10.000.
I presentatori devono essere elettori
iscritti nell'albo delle imprese artigiane e la loro firma deve essere
autenticata nei modi di legge.
Ciascun elettore non può sottoscrivere più di
una dichiarazione di presentazione di lista.
Nessuna lista può comprendere, un numero di
candidati superiore a quella dei componenti da eleggere, né inferiore ad un
terzo.
Di tutti i candidati deve essere indicato
cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una
numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
Con la lista devesi anche presentare:
1) un modello di contrassegno, anche
figurato, in triplice esemplare;
2) la dichiarazione autenticata di
accettazione di ogni candidato;
3) il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali del comune di residenza di ogni candidato;
4) il certificato di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane di ogni candidato;
5) l'indicazione di due delegati che hanno
facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso
l'Ufficio elettorale provinciale di cui al successivo art. 34; le designazioni
da parte dei delegati debbono essere fatte per iscritto e la loro firma deve
essere autenticata nei modi di legge.
La lista e gli allegati devono essere
presentati all'Ufficio elettorale provinciale entro e non oltre le ore 12 dal
35° al 33° giorno anche se festivi, precedenti la data delle elezioni.
Il Presidente dell'Ufficio elettorale
provinciale o chi lo sostituisce rilascia ricevuta dettagliata degli atti
presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione]
Art. 33
[Sono elettori tutti gli artigiani iscritti
nelle liste elettorali predisposte dalle competenti Commissioni provinciali
dell'artigianato.
Sono eleggibili tutti i titolari di imprese
artigiane iscritti nelle liste di cui al precedente comma e nelle liste
elettorali del comune di residenza ed operanti da almeno tre anni all'atto della
presentazione della lista.
Per l'accertamento della decorrenza del
triennio si ha riguardo esclusivamente alla data di iscrizione del candidato
nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
Ogni elettore può votare solo nel seggio ove
è compreso il comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Egli deve
intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di tre
nominativi scelti in una medesima lista.
La Commissione provinciale, nei quindici
giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino regionale del
decreto di cui all'art. 31, quarto comma, stabilisce il numero delle sezioni
elettorali di ogni Comune.
La divisione in sezioni è fatta
indistintamente per iscritti nell'albo di sesso maschile e femminile ed in modo
che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 400 né
inferiore a 100.
Qualora particolari condizioni di lontananza
o di viabilità rendano difficile l'esercizio del voto, si possono costituire
sezioni con un numero minore di 100 iscritti ma non inferiore a 50.
Qualora gli elettori di un comune siano in
numero inferiore a 50 essi sono ammessi a votare nei comune più vicino della
medesima Provincia]
Art. 34
[Con il decreto con cui vengono indette le
elezioni, od anche con separato successivo provvedimento, è costituito in ogni
capoluogo di Provincia un Ufficio elettorale la cui sede sarà indicata nel
decreto medesimo, composto di quattro funzionari regionali del massimo livello
funzionale, operante negli uffici regionali di ciascuna Provincia e dal
Segretario generale della Camera di commercio.
Con lo stesso decreto e nominato il
Presidente dell'Ufficio elettorale.
L'Ufficio elettorale provinciale, entro il
giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:
a) verifica che le liste siano sottoscritte
dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni che siano identici o
che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con
quelli riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che per essere
usati da altre liste possono trarre in errore l'elettore;
c) ricusa altresì i contrassegni riproducenti
immagini o soggetti di natura religiosa;
d) elimina dalle liste i nomi dei candidati
per i quali manca la dichiarazione di accettazione o il certificato di
iscrizione nelle liste elettorali di un Comune di cui al comma sesto, nn. 2 e 3
del precedente art. 32;
e) cancella i nomi dai candidati già compresi
in altre liste presentate in precedenza;
f) ricusa le liste che contengono un numero
di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un
numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.
Il delegato di ciascuna lista può prendere
cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dall'Ufficio e delle
modificazioni da questo apportate alla lista.
L'Ufficio elettorale provinciale torna a
riunirsi il giorno successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati
delle liste contestate o modificate e deliberare seduta stante sulle
modificazioni eseguite.
L'Ufficio elettorale resta in carica fino al
compimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione degli eletti.
Alle riunioni dell'Ufficio elettorale devono
essere sempre presenti almeno tre componenti oltre il segretario; questi, in
caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente l'ufficio più giovane
di età.
Compete ai componenti l'Ufficio elettorale un
gettone di presenza per ogni seduta nella misura e con le modalità di cui
all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e sue successive
modifiche ed integrazioni, oltre le spese ed indennità di missione se dovute]
Capo III - Della formazione delle liste
elettorali
Art. 35
[La Commissione provinciale per l'artigianato
iscrive nella lista elettorale tutti gli artigiani che possedendo i requisiti
per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea
del diritto elettorale attivo sono compresi nell'albo delle imprese artigiane.
La lista, distinta per uomini e donne, deve
essere suddivisa per comune e per ordine alfabetico degli artigiani ammessi al
voto, con l'indicazione delle loro generalità, residenza, luogo e data di
nascita.
Sono elettori anche gli artigiani che fanno
parte di società o di altri organismi associativi o consortili tra le imprese
artigiane cui partecipino anche imprese non artigiane così come previsto dalla
legislazione vigente e sempreché le imprese artigiane siano iscritte all'albo ed
in possesso dei requisiti di legge.
L'artigiano che sia iscritto all'albo sia
come titolare d'impresa che come socio di altra impresa sarà iscritto nella
lista elettorale una sola volta.
Nella lista non possono essere iscritti
coloro che non sono elettori ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n.
233 e coloro che per qualsiasi motivo sono stati cancellati dall'albo delle
imprese artigiane]
Art. 36
[La lista elettorale viene depositata presso
la segreteria della Commissione e dell'avvenuto deposito viene dato avviso alle
imprese artigiane con manifesto da affiggersi nell'albo dei Comuni della
Provincia e in altri luoghi pubblici con invito alle categorie interessate a
prendere visione della lista elettorale entro e non oltre giorni 15 decorrenti
dalla data di pubblicazione del manifesto.
Il ricorso alla Commissione regionale contro
le decisioni della Commissione provinciale potrà essere proposto da chiunque vi
abbia interesse entro e non oltre giorni 15 successivi alla scadenza del termine
di cui al precedente comma.
All'aggiornamento della lista elettorale ed
alle conseguenti variazioni in conseguenza di nuove iscrizioni o cancellazioni
si procede entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.
Per gli effetti del precedente comma, la
mancata iscrizione nella lista o la cancellazione dalla lista medesima deve
essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato il
quale può proporre ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato entro e
non oltre il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione
di esclusione.
In caso di elezioni, all'aggiornamento della
lista elettorale ed alle sue variazioni si procede entro il quarantesimo giorno
precedente quello delle elezioni.
Le copie della lista elettorale devono essere
autenticate dal Presidente della Commissione provinciale per
l'artigianato]
Capo IV - Del procedimento elettorale:
attribuzioni dei Comuni
Art. 37
[L'organizzazione e lo svolgimento delle
operazioni elettorali e l'esercizio della funzione di vigilanza sulle operazioni
medesime sono demandate ai Comuni.
Tutte le spese sostenute dai Comuni per
l'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali sono a carico
della Regione e saranno rimborsate in conformità alla presente legge.
In ciascuna sezione elettorale è costituito
un seggio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori dei quali
uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vice-presidente, e da un
segretario.
Ai componenti i seggi elettorali spettano i
compensi stabiliti dalla vigente legislazione statale per le elezioni
amministrative.
Il Presidente è nominato dal Sindaco tra i
dipendenti comunali aventi una qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco tra
gli artigiani residenti nel Comune ed iscritti nella lista elettorale purché non
candidati e tra i dipendenti del Comune medesimo; qualora ciò non sia possibile
gli scrutatori sono scelti tra gli elettori del Comune anche non artigiani.
Il segretario del seggio elettorale è
nominato dal Presidente del seggio medesimo]
Art. 38
[Entro il ventesimo giorno precedente quello
delle elezioni il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato
trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di sezioni elettorali:
a) la lista degli elettori di ogni sezione
elettorale in duplice copia;
b) un congruo numero di manifesti con le
liste dei candidati da affiggersi nei principali luoghi pubblici;
c) certificati elettorali;
d) l'elenco dei delegati autorizzati a
designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.
Il certificato elettorale indica le
generalità dell'elettore, il giorno, il luogo e l'ora della votazione e reca un
tagliando da staccarsi a cura del Presidente del seggio elettorale all'atto
dell'esercizio di voto.
Qualora non sia stato fatto dalla Commissione
provinciale, il luogo della votazione viene indicato sul certificato elettorale
a cura del Comune]
Art. 39
[Entro il decimo giorno precedente quello
delle elezioni, la Regione trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di seggi
elettorali per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali medesimi:
a) il pacco sigillato delle schede per la
votazione;
b) il plico sigillato con il bollo della
sezione;
c) il pacco contenente il materiale di
cancelleria;
d) tre copie delle liste degli elettori della
sezione autenticate in ciascun foglio dal Presidente della Commissione
Provinciale, di cui una da affiggersi nella sala dell'elezione durante il corso
delle operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori;
e) tre copie del manifesto recante le liste
dei candidati delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio
elettorale e le altre devono essere affisse nella sala dell'elezione durante il
corso delle operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori]
Art. 40
[Tra il quindicesimo ed il quinto giorno
precedente quello della votazione, il Sindaco:
a) istituisce i seggi elettorali in numero
pari alle sezioni elettorali assegnate al Comune;
b) nomina il Presidente e gli scrutatori dei
seggi e ne notifica la nomina agli interessati,
c) comunica alla Commissione provinciale per
l'artigianato ed alla Regione Puglia - Assessorato industria, commercio ed
artigianato - Settore artigianato - la costituzione dei seggi elettorali, la
loro ubicazione e le generalità dei loro componenti;
d) provvede a far consegnare agli elettori
residenti nel Comune i certificato elettorali.
Per gli elettori residenti nel Comune la
consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di
persona della sua famiglia o addetto al suo servizio.
Qualora la persona cui fu fatta la consegna
non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua
dichiarazione.
Per gli elettori residenti fuori del Comune,
i certificati elettorali vengono spediti agli interessati con raccomandata con
ricevuta di ritorno come per legge.
Nel giorno precedente le elezioni e prima
dell'insediamento del seggio elettorale, il Sindaco provvede a far consegnare al
Presidente del seggio:
1) i locali in cui si svolgono le operazioni
elettorali;
2) i plichi di cui al precedente articolo;
3) l'atto di nomina degli scrutatori;
4) l'elenco dei delegati autorizzati a
designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali;
5) le urne, gli arredi e le cabine occorrenti
per la votazione;
6) il blocco dei fonogrammi]
Capo V - Della votazione e dello
scrutinio
Art. 41
[Alle ore sedici del giorno precedente le
elezioni, il Presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte
gli scrutatori ed il segretario.
Qualora tutti od alcuni degli scrutatori non
siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in
sostituzione gli elettori presenti e, ove questi manchino, i presenti nel
seggio.
Il Presidente apre il pacco delle schede e ne
distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori
iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo
sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda
stessa.
Terminate le operazioni e redatto il relativo
verbale il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno
seguente provvedendo alla custodia del materiale ed alla chiusura della sala
mediante apposizione di appositi sigilli.
Alle ore sette del giorno fissato per la
votazione, il Presidente ricostituisce il seggio, riprende le operazioni
elettorali e, previa constatazione dell'integrità dei sigilli che chiudono il
plico che contiene il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa
attestazione del numero indicato nel bollo.
Imprime quindi il bollo a tergo di ciascuna
scheda riponendole tutte in apposita cassetta.
Tali operazioni devono essere compiute entro
le ore otto. Quindi il Presidente dichiara aperta la votazione]
Art. 42
[La votazione prosegue fino alle ore venti e
vengono ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del
seggio.
Successivamente il Presidente del seggio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti
dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione provinciale per
l'artigianato e lo dichiara nel verbale;
3) provvede, unitamente a due scrutatori, a
vidimare le due liste del seggio usate per la votazione che chiude in due plichi
sigillati sui quali appongono le loro firme il Presidente ed almeno due
scrutatori;
4) estrae e conta le schede autenticate e non
utilizzate per la votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori
che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata
una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore,
corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
5) chiude le schede autenticate e non
utilizzate per la votazione nonché quelle rimaste nel pacco consegnatogli dal
Sindaco in un plico sul quale appongono la firma il Presidente medesimo ed
almeno due scrutatori.
Dell'esecuzione di queste operazioni
nell'ordine sopra indicato se ne fa menzione nel processo verbale nel quale si
prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle
decisioni prese.
Successivamente il Presidente del seggio
provvede alla custodia del materiale vario ed inizia le operazioni di scrutinio]
Art. 43
[Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne
dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.
Il Presidente, udito il parere degli
scrutatori, si pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli
incidenti che si sollevino intorno alle operazioni del seggio e sulla nullità
dei voti.
Nel verbale deve farsi anche menzione di
tutti i reclami avanzati anche verbalmente, dei voti contestati, attribuiti o
non, e delle decisioni adottate dal Presidente.
Il verbale, redatto in duplice copia deve
essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.
Un esemplare del verbale senza allegati sarà
depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne
visione.
Il Presidente, dopo lo spoglio dei voti conta
il numero delle schede e riscontrato che esso corrisponde al numero dei votanti,
le chiude in un plico sigillato sul quale appongono la loro firma il Presidente
ed almeno due scrutatori.
Le schede nulle, quelle dalle quali non
risulta alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i
reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti del seggio ed
allegati all'altra copia del verbale che viene chiuso in un plico sigillato col
bollo del seggio elettorale sul quale appongono la firma il Presidente ed almeno
due scrutatori.
Il Presidente successivamente forma altro
plico con il bollo della sezione e con il materiale di cancelleria inutilizzato]
Art. 44
[Terminate le operazioni di scrutinio il
Presidente del seggio rimette al Sindaco del Comune, affinché il giorno
successivo a quello delle votazioni provveda a farli consegnare all'Ufficio
elettorale provinciale di cui all'articolo 34:
1) i due plichi sigillati contenenti le liste
usate per la votazione (art. 42, comma secondo, n. 3);
2) il plico contenente le schede autenticate
e non utilizzate per la votazione nonché quelle rimaste nel pacco consegnatogli
dal Sindaco (art. 42, comma secondo, n. 5);
3) il plico contenente le schede usate per la
votazione (art. 43, comma sesto);
4) il plico contenente l'esemplare del
verbale coi i relativi allegati (art. 43, comma settimo);
5) il plico contenente il bollo della sezione
ed il materiale di cancelleria residuo (art. 43, comma ottavo).
Il Presidente del seggio provvede poi alla
consegna dei locali e dei relativi arredi e scioglie l'adunanza]
Capo VI - Della proclamazione degli
eletti
Art. 45
[Il Presidente dell'Ufficio elettorale
provinciale, ricevuti nel giorno di lunedì successivo alla votazione o al più
tardi nella mattina del martedì successivo i plichi di cui al precedente
articolo e riscontrata la regolarità dei sigilli, riunisce l'Ufficio ed apre i
soli plichi contenenti l'esemplare, del verbale delle operazioni elettorali
(art. 43, settimo comma).
L'Ufficio elettorale provinciale attribuisce
i voti di lista e/o di preferenza che risultassero contestati e si pronuncia su
tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.
Quindi il Presidente riassume i voti ottenuti
da ogni lista e quelli di preferenza riportati da ogni candidato in tutte le
sezioni elettorali della Provincia senza poterne modificare i risultati salvo
per quanto previsto al precedente comma in ordine all'assegnazione dei voti
contestati, e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra
individuale di ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista è costituita
dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima in tutte le sezioni
della Provincia.
La cifra individuale di ciascun candidato è
costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza]
Art. 46
[Per determinare il numero degli eletti in
ogni lista, si divide il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste per
il numero dei componenti la Commissione provinciale da eleggere «più due»,
ottenendo così il quoziente elettorale.
Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti
quante volte il quoziente elettorale, considerato a cifre intere e senza
decimali, risulti compreso nella cifra elettorale della lista medesima,
Qualora il numero dei rappresentanti da
attribuire complessivamente alle liste risulti superiore a quello dei componenti
da eleggere, le operazioni di cui al comma precedente si ripetono con un nuovo
quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.
Qualora invece, per effetto delle operazioni
di cui al precedente comma, il numero degli eletti da attribuire
complessivamente alle varie liste dovesse risultare inferiore a quello dei
componenti la Commissione provinciale da eleggere, la differenza sarà attribuita
a quelle liste per le quali la divisione tra i voti di lista validi ed il
quoziente elettorale ha dato i maggiori resti e, in caso di parità dei resti,
alla lista che ha avuto la più alta cifra elettorale.
Stabilito il numero dei componenti assegnati
a ciascuna lista, l'Ufficio elettorale provinciale forma la graduatoria generale
dei candidati delle singole liste secondo l'ordine decrescente delle rispettive
cifre individuali]
Art. 47
[Il Presidente dell'Ufficio provinciale
elettorale proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha
diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo
comma del precedente articolo hanno riportato le cifre individuali più elevate
e, a parità di cifra, i più anziani di età e partecipa l'elezione agli
interessati.
Nel verbale deve essere altresì riportata la
graduatoria generale dei candidati di cui all'ultimo comma del precedente
articolo.
I rappresentanti di lista hanno diritto di
assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale.
L Ufficio elettorale provinciale si pronunzia
altresì su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.
Di tutte le operazioni compiute, degli
incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle eventuali denunzie di cause
di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel processo
verbale che, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun
foglio dal Presidente e da tutti i componenti l'Ufficio elettorale provinciale.
Un esemplare del verbale viene trasmesso al
Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di sua competenza.
Un altro esemplare viene trasmesso
all'Assessorato industria, commercio ed artigianato - Settore artigianato.
Il terzo esemplare viene trasmesso alla
Segreteria della Commissione provinciale per l'artigianato ed ogni elettore ha
diritto di prenderne conoscenza.
Tutti i plichi di cui all'art. 44 della
presente legge vengono chiusi in un unico plico che, sigillato con la firma del
Presidente e di almeno due componenti l'ufficio, viene rimesso all'ufficio
competente per essere ivi custodito.
Tale plico non può in nessun caso essere
aperto se non per disposizione dell'Autorità Giudiziaria in caso di
contestazione]
Art. 48
[Un esemplare del decreto del Presidente
della Giunta regionale con il quale vengono costituite le Commissioni
provinciali e regionale per l'artigianato è trasmesso a tutti i componenti delle
Commissioni medesime mediante, raccomandata con avviso di ricevimento.
Con il medesimo provvedimento viene fissata
la data della prima riunione delle Commissioni provinciali e regionale.
Assume la presidenza della Commissione nella
prima seduta il componente che ha riportato il maggior numero di voti nella
lista che a sua volta ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, in
caso di parità di voti, il più anziano di età]
Capo VII - Delle cause di ineleggibilità
ed incompatibilità
Art. 49
[La perdita delle condizioni di eleggibilità
che sopravvengono anche successivamente alla elezione comporta la decadenza
dalla carica di componente la Commissione provinciale e regionale.
Le cause di incompatibilità, sia che esistano
al momento della elezione e sia che sopravvengono successivamente ad essa,
comportano la decadenza dalla carica]
Art. 50
[Nella seduta immediatamente successiva alle
elezioni la Commissione provinciale per l'artigianato, prima di deliberare su
qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti a norma della presente legge e dichiarare
la ineleggibilità di essi o la loro decadenza quando sussistano alcune delle
cause previste dalle norme vigenti.
Il componente eletto, per qualsiasi causa
cessato dalla carica, è sostituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale da quello che nella medesima lista segue l'ultimo eletto.
Gli altri componenti, per qualsiasi causa
cessati dalla carica, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta
regionale nel rispetto delle norme di legge statale e regionale che regolano la
composizione della Commissione provinciale e regionale per l'artigianato]
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e
finanziarie al titolo terzo
Capo I - Disposizioni transitorie al
titolo terzo
Art. 51
[I certificati e le schede elettorali nonché
il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio ed il bollo dei seggi
elettorali devono essere conformi ai modelli approvati con decreto del
Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'artigianato]
Art. 52
[Le elezioni per il rinnovo delle Commissioni
provinciali per l'artigianato in carica saranno indette entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge]
Capo II - Disposizioni finanziarie al
titolo terzo
Art. 53
[In occasione delle elezioni delle
Commissioni provinciali per l'artigianato il personale regionale da adibire ai
servizi elettorali da indicarsi su proposta dell'Assessore all'artigianato, può
essere autorizzato dalla Giunta regionale, anche in deroga alle vigenti
disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo individuale
di 80 ore mensili per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del
decreto che indice le elezioni fino al trentesimo giorno successivo al giorno
della consultazione]
Art. 54
[Tutte le spese inerenti all'attuazione delle
elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al titolo terzo
della presente legge, ivi comprese le competenze spettanti ai componenti dei
seggi elettorali e quelle per la provvista dei relativi materiali, fanno carico
al bilancio regionale]
Art. 55
[Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi
elettorali e quelli rivenienti dai compiti attribuiti ai Comuni e derivanti
dall' attuazione delle elezioni delle Commissioni Provinciali per l' Artigianato
sono anticipati dai Comuni medesimi e sono rimborsati dalla Regione in base a
documentato rendiconto da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data
delle elezioni.
La Regione e' tenuta ad erogare ai Comuni nel mese precedente le
elezioni acconti pari al 90% delle spese sulla base di preventivi rimessi dai
Comuni sedi di seggi elettorali.]
Legge
abrogata dalla l.r. 6/2005, art.
29
Art. 56
[L'onere riveniente per l'elezione delle
Commissioni provinciali per l'artigianato, valutato in L. 1.500.000.000, sarà
iscritto al corrispondente capitolo del bilancio di previsione per il 1988]