Legge già modificata dalla l.r..
32/2001 e successivamente abrogata dal comma 1 dall’art. 28
della l.r.
20/2004. Ai sensi del comma 2 dell’art. 28
della l.r.
20/2004 “Restano ferme tutte le abrogazioni già disposte dall’art. 32
della l.r.
19/99, abrogata, a sua volta, dal comma 1”.
TITOLO I
Ordinamento e ambiti
territoriali
Art. 1
Finalità.
[1. La presente legge, in
attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142
"Ordinamento delle autonomie locali" e nella legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove
disposizioni per le zone montane", disciplina l'ordinamento, i compiti e il
funzionamento delle Comunità montane e ridelimita in zone omogenee i territori
montani della Regione.
2. La Regione, ai sensi
dell'art. 44 della Costituzione, tutela e valorizza la specificità dei territori
montani compresi nei sistemi montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e
della Murgia mediante idonei interventi per garantirne lo sviluppo economico,
sociale e culturale delle popolazioni interessate nonché la loro partecipazione
alla predisposizione e attuazione di piani pluriennali di sviluppo nel quadro
degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla
programmazione regionale e dalla pianificazione provinciale] .
Art. 2
Natura delle Comunità
montane.
[1. Le Comunità montane sono
enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge n.
142 del 1990, tra Comuni montani, parzialmente montani e non montani
classificati parte integrante del sistema geografico e socio-economico di una
zona omogenea della stessa provincia, allo scopo di:
a) promuovere la
valorizzazione delle zone montane;
b) eliminare gli squilibri di
natura economico-sociale e civile tra i territori delle Comunità montane e il
resto della Regione;
c) provvedere all'esercizio
associato delle funzioni comunali;
d) esercitare le funzioni
proprie derivanti dalla legislazione regionale di recepimento della legislazione
statale e dalle modifiche costituzionali;
e) esercitare le funzioni a
esse delegate dalla Regione e/o dall'Amministrazione provinciale;
f) promuovere la fusione di
tutti o parte dei Comuni associati.
2. Le Comunità montane operano
in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 3 della presente legge.
3. Non possono far parte delle
Comunità montane i Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti.
4. L'esclusione di cui al
comma 3 non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi
speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o da leggi statali e
regionali.
5. Le indennità di carica per
gli amministratori delle Comunità montane sono stabilite ai sensi dell'art. 31
della legge 25 marzo 1993, n. 81.
6. L'eventuale spesa graverà
sul bilancio delle Comunità stesse e troverà copertura coi finanziamenti
previsti dall'art. 27 della presente legge].
Art. 3
Costituzione delle zone
omogenee.
[1. I territori montani della
Regione sono quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente prima
della data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 ed espressamente
identificati con la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. I territori di cui al comma
1, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990, sono ripartiti, in base ai criteri di
unità territoriale, economica e sociale, nelle sotto elencate zone omogenee:
A - Zona omogenea del Gargano,
comprendente i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte
S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S.
Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste;
B1 - Zona omogenea dei Monti
Dauni settentrionali, comprendente i comuni di Alberona, Biccari, Carlantino,
Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia,
Celenza, Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Roseto Valfortore,
San Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino;
B2 - Zona omogenea dei Monti
Dauni meridionali comprendente i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli
Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri,
Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,
Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia;
C1 - Zona omogenea della
Murgia barese nord occidentale comprendente i comuni di Gravina di Puglia,
Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Toritto;
C2 - Zona omogenea della
Murgia barese sud orientale, comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti,
Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Santeramo in Colle;
C3 - Zona omogenea della
Murgia tarantina, comprendente i comuni di Crispiano, Massafra, Mottola,
Laterza, Montemesola, Palagianello, Palagiano, Castellaneta, Ginosa.
3. In applicazione dell'art.
28, comma 3, della legge n. 142 del 1990, in considerazione della omogeneità con
i territori montani confinanti con i quali costituisce parte integrante del
sistema geografico e socioeconomico, il comune di Rodi Garganico è incluso nella
zona omogenea A del Gargano, il comune di Castelluccio dei Sauri è inserito
nella zona omogenea B2 dei Monti Dauni meridionali e i comuni di Montemesola,
Palagiano e Palagianello nella zona omogenea C3 della Murgia tarantina.
4. Tra i Comuni il cui
territorio ricade in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le
seguenti Comunità montane:
a) Comunità montana del
Corgano;
b) Comunità montana dei Monti
Dauni settentrionali;
c) Comunità montana dei Monti
Dauni meridionali;
d) Comunità montana della
Murgia barese nord ovest;
e) Comunità montana della
Murgia barese Sud est;
f) Comunità montana della
Murgia tarantina] .
Art. 4
Modificazione delle zone
omogenee delle Comunità montane.
[1. La variazione delle zone
omogenee di cui all'art. 3 è disposta, previo parere della Consulta di cui
all'art. 26 e consultazione degli enti e organismi interessati, con legge
regionale.
2. Le leggi regionali che
nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi Comuni o modificano le
circoscrizioni dei Comuni esistenti, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 142
del 1990, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative
Comunità montane] .
Art. 5
[1. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia, ai sensi dell'art.
28, comma 4, della legge n. 142 del 1990, individua nell'ambito di ciascuna
Comunità montana, con provvedimento legislativo e secondo parametri oggettivi,
fasce altimetriche di territorio al fine di garantire la differenziazione e la
graduazione degli interventi di competenza della Regione e della Comunità
montana.
2. A tal fine le Comunità
montane, anche avvalendosi di supporti tecnici e scientifici di altri enti
pubblici, nonché di consulenze esterne, entro novanta giorni dalla data di
insediamento del Consiglio comunitario di cui alla presente legge, formulano
adeguate proposte in merito alla Giunta regionale, che tengano conto in
particolare dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle
difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della presenza e della qualità
dei servizi, nonché di quello ecologico e dei conseguenti rischi ambientali
della zona di competenza] .
Art. 6
Funzioni.
[1. Le Comunità montane, anche
riunite in Consorzio con le altre Comunità montane dello stesso sistema montuoso
e/o con i comuni montani con popolazione superiore a 40 mila abitanti già
compresi in una Comunità montana, esercitano funzioni a esse attribuite dalle
leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalle Province
e dalla Regione. In particolare:
a) gestiscono gli interventi
speciali per le zone rurali e/o svantaggiate stabiliti dall'Unione europea,
dalle leggi dello Stato e della Regione e attuano gli interventi special per la
montagna definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 97
del 1994;
b) esercitano le funzioni dei
Comuni, proprie o delegate, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero
stabiliscono di svolgere in forma associata ai sensi dell'art. 11 della legge n.
97 del 1994;
c) esercitano le altre
funzioni amministrative a esse attribuite dalla legge o delegate dalla Provincia
o dalla Regione;
d) realizzano le proprie
finalità istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano
pluriennale di sviluppo socio-economico;
e) definiscono, nel quadro
della pianificazione urbanistica provinciale, il razionale assetto del
territorio in funzione dello sviluppo sostenibile caratterizzato dalla
contestuale necessità di garantire la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente
e la crescita economica, civile e sociale delle popolazioni;
f) realizzano le
infrastrutture e i servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e a
costituire la base di un adeguato sviluppo economico:
g) concedono contributi
finanziari per sostenere le iniziative di natura economica, volte alla
valorizzazione delle risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova
economia montana basata sulle opportunità dello sviluppo sostenibile;
h) in caso di istituzioni di
parchi regionali il cui ambito territoriale coincide in tutto o è parte di
quello di una zona omogenea, la loro gestione viene delegata alla Comunità
montana in cui tale parco regionale ricade.
2. La Regione attribuisce o
delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della
forestazione, della difesa del suolo e di tutti gli altri settori che, per
effetto del riassetto costituzionale e del trasferimento delle competenze dallo
Stato alle Regioni disciplinato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dai decreti
legislativi attuativi della medesima, verranno attribuiti alle Regioni.
3. La Regione può delegare
ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in
considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e
realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale
stesso.
4. Possono altresì essere
delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A
tal fine, su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso
delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale.
5. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge la Regione definisce, con proprio
atto, il quadro unitario delle funzioni da essa attribuite o delegate alle
Comunità montane, anche in attuazione delle norme di cui all'art. 3 della legge
n. 142 del 1990, della legge n. 97 del 1994, della legge n. 59 dei 1997 e dei
decreti legislativi attuativi della medesima secondo le procedure di cui al
successivo art. 7.
6. Ai fini di cui al presente
articolo, la Comunità montana:
a) adotta e attua il piano
pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona con le
caratteristiche indicate al comma 1, lett. e); a tale scopo indirizza le
attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli o
associati;
b) adotta piani pluriennali di
opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di
sviluppo;
c) promuove la costituzione e
sostiene, con il concorso finanziario della Regione, consorzi o aziende per la
gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla Comunità montana, alla
Regione, ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e privati;
d) promuove, anche in
associazione con altre Comunità montane, le forme di gestione del patrimonio
forestale di cui all'art. 9 della legge n. 97 del 1994;
e) stipula convenzioni,
accordi di programma e di collaborazione e può costituire consorzi o gestire i
servizi secondo le forme di cui all'art. 22 della legge n. 142 del 1990 e
successive modificazioni.
7. È di competenza delle
Comunità montane l'attuazione degli interventi speciali per la montagna nei
settori territoriale, economico, sociale e culturale di cui all'art. 1 della
legge n. 97 del 1994, finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti
insiti nei territori montani, in modo da assicurare permanenza e pari
opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile,
economico e sociale, nonché l'attuazione degli interventi speciali demandati
dall'Unione europea] (8).
Art. 7
Riordino
organismi associativi e quadro unitario delle funzioni delle Comunità
montane.
[1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge la Regione, sulla base delle funzioni
delegate, sulla base del parere fornito dalla Consulta permanente Regione-Enti
locali montani di cui all'art. 26:
a) provvede al riordino degli
organismi associativi, con riferimento anche all'attuazione della normativa di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo";
b) adotta specifici atti
finalizzati a fornire un quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane].
Art. 8
Esercizio associato di
funzioni e gestione associata di servizi.
[1. Ove due o più Comuni
appartenenti a una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata
funzioni a essi spettanti o delegate, l'esercizio di queste spetta alla Comunità
montana corrispondente. L'Assemblea della Comunità, su richiesta degli enti
interessati, può comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti
stessi ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge n. 142 del 1990.
2. Per la gestione associata
di servizi la Comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli
22 e seguenti della legge n. 142 del 1990, nonché stipulare convenzioni con gli
altri enti locali ai sensi dell'art. 24 della medesima legge.
3. Trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 97 del 1994].
Art. 9
Autonomia
statutaria.
[1. Le Comunità montane hanno
autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei
principi fissati dalle leggi statali e regionali, stabilisce le norme
fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, deve prevedere:
a) la sede, lo stemma e il
gonfalone della Comunità montana;
b) gli obiettivi che l'ente
intende perseguire;
c) le attribuzioni e il
funzionamento degli organi, delle commissioni e dei gruppi consiliari;
d) il numero dei componenti la
Giunta comunitaria;
e) l'eventuale elezione ad
Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che comunque devono
possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità con la carica di
Consigliere comunale;
f) l'indicazione dei casi di
incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei Consiglieri, della
Giunta e dei suoi componenti;
g) i poteri di convocazione e
di iniziativa dei membri del Consiglio comunitario e dei gruppi partecipanti;
h) le modalità per l'adozione
e l'attuazione del piano pluriennale di cui all'art. 29 della legge n. 142 del
1990 e successive modificazioni;
i) le forme di collaborazione
con altri enti pubblici e privati;
l) le forme di partecipazione
popolare e il diritto di accesso nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142
e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
m) la regolamentazione
dell'istituto del Difensore civico, in analogia a quanto previsto dall'art. 8
della legge n. 142 del 1990 per i Comuni e per le province;
n) le norme in materia di
demanio, patrimonio e tesoreria dell'ente;
o) le eventuali modalità di
finanziamento da parte dei Comuni membri;
p) l'organizzazione degli
uffici e la gestione dei servizi;
q) le forme di controllo
economico interno alla gestione.
3. Lo Statuto è deliberato dal
Consiglio della Comunità montana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del
Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta nella successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene la
maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Tali disposizioni si applicano
anche alle modifiche statutarie.
4. Lo Statuto della Comunità.
montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, è affisso
all'albo della Comunità montana per trenta giorni consecutivi.
5. Lo Statuto entra in vigore
il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia].
Art. 10
Regolamenti.
[1. La Comunità montana
disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti.
2. Entro sei mesi dalla data
di approvazione dello Statuto, il Consiglio delibera il regolamento di
contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i
regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici,
degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.
3. A tali effetti i
regolamenti, in applicazione dei criteri stabiliti dallo Statuto, disciplinano
le competenze degli uffici e le responsabilità attinenti alla gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, in conformità con quanto
previsto dall'art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990 e successive
modificazioni, nonché dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni.
4. Qualora il Consiglio non
ottemperi alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 9 e a quella del comma 2
del presente articolo, si provvederà ai sensi della normativa regionale
concernente il controllo sostitutivo].
TITOLO II
Organi delle Comunità montane
Art. 11
Organi.
[1. Sono organi della Comunità
montana:
a) il Consiglio;
b) la Giunta esecutiva;
c) il Presidente.
2. Il Presidente e la Giunta
esecutiva restano in carica per la durata del Consiglio comunitario. Possono
essere rieletti consecutivamente una sola volta e comunque non possono ricoprire
la stessa carica per più di dieci anni].
(giurisprudenza)
Art. 12
Consiglio.
[1. Il Consiglio comunitario è
composto dai rappresentanti dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli
comunali nel proprio seno.
2. Ciascun Comune è
rappresentato dal Sindaco o suo delegato e da due consiglieri, uno di
maggioranza e uno di minoranza, intendendo come tali la maggioranza e la
minoranza determinatasi a seguito della consultazione elettorale. Al fine di
evitare reciproche interferenze nel voto, si procede con votazione separata e
con voto limitato ad uno, fra i consiglieri eletti nella lista o nelle liste che
sono risultate maggioranza nella consultazione comunale e tra quelli eletti
nella lista o nelle liste che sono risultate minoranza nella consultazione
comunale.
3. Ciascun Consiglio comunale,
ogni qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre quarantacinque giorni
successivi all'insediamento del Consiglio stesso, provvede all'elezione dei
rappresentanti in seno al Consiglio comunitario. I relativi atti, esecutivi ai
sensi di legge, sono inviati al Presidente della Comunità montana, che provvede
all'insediamento della nuova Assemblea una volta che siano pervenuti i
nominativi di almeno tre quarti dei componenti della stessa.
4. Qualora al momento
dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del Consiglio, questo è
successivamente integrato per iniziativa del Presidente della Comunità montana,
in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.
5. I commi 3 e 4 si applicano
anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle
rappresentanze dei Comuni, interessati dalle elezioni stesse.
6. I singoli membri del
Consiglio comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della
qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge.
7. Nel caso di scioglimento
anticipato di un Consiglio comunale, anche per i motivi previsti dall'art. 39
della legge n. 142 dei 1990 e successive modificazioni, i rappresentanti eletti
dallo stesso nel Consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento
dei nuovi rappresentanti eletti dal Consiglio comunale rinnovato. In tal caso il
Commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il Sindaco nel Consiglio
della Comunità montana.
8. Nei casi diversi da quelli
di cui all'art. 39 della legge n. 142 dei 1990 e successive modificazioni, il
Commissario straordinario provvede, con nomina da farsi fra gli eleggibili a
consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei Consigli
sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge
espressamente richiede la qualità di consigliere, con sostituzione del Sindaco
nel Consiglio della Comunità montana da parte dello stesso Commissario
governativo.
9. Le persone così nominate
durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi
Consigli.
10. La prima seduta del nuovo
Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età fino all'elezione del
Presidente.
11. Lo Statuto disciplina
altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento del Consiglio, con
particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al
procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce altresì le modalità
di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del
Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica (1) ] .
(1) Il presente
articolo, in materia di composizione degli organi collegiali delle Comunità
montane, è da ritenersi superato per incompatibilità con quanto disposto in
merito dall'art. 27, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, anche, la sentenza del
Consiglio di Stato, sez. V, 13 maggio 2002, n. 2586.
Art. 13
Durata in carica del
Consiglio.
[1. Il Consiglio comunitario
ha la stessa durata dei Consigli comunali, così come stabilito dalla legge in
vigore all'atto dell'insediamento, e comunque dura in carica sino
all'insediamento di quello successivo.
2. Il Consiglio comunitario
viene rinnovato nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione
contestuale di oltre la metà dei Consigli dei Comuni che compongono le Comunità
montane.
3. Alla scadenza del periodo
di cui al comma 1 e nel caso di cui al comma 2 il Consiglio comunitario si
scioglie e tutti i Consigli comunali dei Comuni facenti parte della Comunità
montana designano i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla presente
legge.
4. Nel caso di consultazione
elettorale parziale che non rientra nel caso di cui al comma 2, il Consiglio
comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei
consiglieri nominati dai Consigli comunali rinnovati e, con atto ricognitivo,
procede a ratificare la nuova composizione del Consiglio comunitario.
5. In caso di decadenza o di
cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Consiglio
comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta
immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.
6. I consiglieri dimissionari
restano in carica sino alla nomina dei loro successori.
7. I Consiglieri decaduti
cessano dalla carica entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a
concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità] .
Art. 14
Competenze del
Consiglio.
[1. Il Consiglio è l'organo di
indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità.
2. Il Consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dell'ente, i
regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) la pianificazione
socio-economica e finanziaria a carattere generale e/o settoriale;
c) le relazioni previsionali e
programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti
consuntivi;
d) la costituzione e la
modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e
le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
f) gli atti di indirizzo in
materia di: costituzione di istituzioni e di aziende speciali; assunzione e
concessione di pubblici servizi; partecipazione della Comunità montana a società
di capitali; affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni;
contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute,
appalti e concessione di opera che non siano previsti espressamente da atti
fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario
e di altri funzionari;
g) le spese che impegnano i
bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
h) la nomina, la designazione
e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni
operanti nell'ambito della Comunità montana ovvero da essa dipendenti o
controllati, nel caso in cui la competenza del Consiglio sia prevista dalla
legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da atti generali del Consiglio, ovvero
vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza
della minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza
del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi
del comma 4 dell'art. 19.
3. Le deliberazioni in ordine
agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di
urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta
giorni successivi a pena di decadenza].
Art. 15
Funzione di revisione
economico-finanziaria.
[1. Le funzioni di revisione
economico-finanziaria sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti,
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra gli
iscritti all'albo dei Dottori commercialisti, nominato a maggioranza dei
componenti del Consiglio e due come componenti, scelti tra gli iscritti all'albo
dei Dottori commercialisti o dei ragionieri, nominati a maggioranza dei
componenti del Consiglio.
2. Il Collegio dei revisori
dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e può essere
confermato una sola volta.
3. Il Collegio dei revisori,
nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal
regolamento:
a) collabora con il Consiglio
nella sua funzione di indirizzo e controllo;
b) esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
c) attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze di gestione dell'ente;
d) redige apposita relazione
che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
e) esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione] .
Art. 16
Giunta esecutiva.
[1. La Giunta esecutiva è
formata dal Presidente della Comunità montana e da un numero di componenti
stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a quello previsto dall'art. 33
della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, per un
Comune avente popolazione pari a quella di tutti i Comuni ricompresi nell'ambito
territoriale della Comunità medesima. In sede di prima applicazione e fino
all'approvazione dello Statuto la Giunta esecutiva è formata dal Presidente e da
un numero di assessori pari a quello previsto dall'art. 33 della legge n. 142
del 1990 per un Comune avente popolazione pari alla somma delle popolazioni di
tutti i Comuni facenti parte della Comunità montana.
2. Il Consiglio elegge nella
sua prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Presidente e la
lista della Giunta comunitaria. L'elezione avviene con votazioni distinte. La
lista della Giunta comunitaria deve riportare il nome del componente la Giunta
incaricato, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, di svolgere le
funzioni di Vice Presidente. L'elezione del Presidente e della Giunta deve
avvenire comunque entro sessanta giorni dalla data di convocazione del primo
Consiglio o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di
dimissioni dalla data di presentazione delle stesse.
3. Lo Statuto può prevedere
l'elezione a componente della Giunta esecutiva anche di cittadini esterni al
Consiglio, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune facente
parte della Comunità montana e siano in possesso dei requisiti di compatibilità
ed eleggibilità a Consigliere comunale.
4. Il Presidente e la Giunta
risultano eletti se riportano un numero di voti pari alla maggioranza dei
consiglieri assegnati alla Comunità montana.
5. Al primo scrutinio la
votazione è valida purché abbiano partecipato almeno i due terzi dei consiglieri
in carica.
6. Per la votazione successiva
è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio.
7. Le dimissioni del
Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la
decadenza dell'intera Giunta esecutiva. La decadenza ha effetto dalla elezione
del Presidente e della nuova Giunta] .
Art. 17
Mozione di
sfiducia.
[1. Il Presidente e la Giunta
cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
costruttiva, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla
Comunità montana.
2. La mozione deve essere
motivata e va sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e deve
essere proposta nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di
nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova
Giunta.
3. La mozione viene messa in
discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua
presentazione.
4. L'approvazione della
mozione di sfiducia, comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
5. Alla sostituzione di
singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta
del Presidente o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede nella stessa
seduta il Consiglio su proposta del Presidente] .
Art. 18
Competenze della Giunta
esecutiva.
[1. La Giunta esecutiva compie
tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge
al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo
Statuto, del Presidente, del segretario o dei funzionari.
2. La Giunta esecutiva svolge
azione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, ne attua gli
indirizzi generali e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività].
Art. 19
Presidente.
[1. Il Presidente rappresenta
la Comunità montana.
2. Il Presidente convoca e
presiede la Giunta esecutiva e, salvo diversa esposizione statutaria, il
Consiglio. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non
superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, con
arrotondamento per difetto, inserendo all'ordine del giorno le questioni
richieste.
3. Il Presidente esercita le
funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e
dai regolamenti.
4. Nel caso in cui il
Consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui
alla lett. h) del comma 2 dell'art. 14, vi provvede il Presidente, nel termine
massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione
con il Consiglio, attraverso la conferenza dei Capigruppo consiliari, anche al
fine di tutelare i diritti della minoranza, che dovranno comunque essere
rappresentate nei casi in cui ne corra l'obbligo].
TITOLO III
Uffici e personale
Art. 20
Uffici.
[1. Ciascuna Comunità montana
ha una propria pianta organica secondo la vigente legislazione.
2. Al personale delle Comunità
montane si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento
economico dei dipendenti dei Comuni.
3. All'ordinamento degli
uffici della Comunità montana si applicano le norme previste dall'art. 51 della
legge n. 142 del 1990.
4. Agli oneri relativi al
personale impiegato per lo svolgimento di funzioni delegate provvedono per
quanto di loro competenza, gli enti deleganti] .
Art. 21
Segretario.
[1. La Comunità montana ha un
segretario titolare che deve possedere i requisiti per la partecipazione al
concorso per Segretario comunale e provinciale, oppure deve esercitare tale
funzione, presso la Comunità montana, alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Il Segretario, nel rispetto
delle direttive impartitegli dal Presidente, sovraintende allo svolgimento delle
funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura
l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria delle
deliberazioni; provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni
della Giunta e del Consiglio.
3. Lo Statuto e il regolamento
possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie
del segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
4. Si applica alle Comunità
montane la normativa di cui all'art. 53 della legge n. 142 del 1990] .
TITOLO IV
Programmazione socio-economica
e pianificazione territoriale
Art. 22
Piano pluriennale di sviluppo
socio-economico.
[1. Il piano pluriennale di
sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di
insediamento del Consiglio, ha come finalità principale il consolidamento e lo
sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi e rappresenta,
per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e
degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.
2. Il piano individua gli
obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del
territorio, definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi, indica le
iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua
le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione
dell'ambiente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 97 del 1994.
3. Il piano pluriennale
promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti
locali e degli enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.
4. Gli enti e le
amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità
montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte e
iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli
strumenti di programmazione della Comunità montana e adeguano i loro piani e
programmi al piano della Comunità montana.
5. Il piano pluriennale di
sviluppo della Comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni
Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali
osservazioni, che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta
pubblicazione.
6. Il Consiglio, esaminate le
osservazioni ed apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per
l'esame e l'approvazione, alla Provincia.
7. La Provincia approva il
piano pluriennale della Comunità montana entro novanta giorni dalla data di
ricevimento, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali
della programmazione economico-sociale e territoriale della Regione. Trascorso
tale termine il piano si intende approvato.
8. La Provincia, quando non
approva il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni al Consiglio
comunitario con motivate osservazioni attinenti la compatibilità con i piani
territoriali e di settore sovraordinati. Il Consiglio comunitario adotta le
opportune integrazioni e modificazioni.
9. La procedura disposta dai
commi precedenti viene seguita anche per la eventuale revisione del piano.
10. Ai fini del coordinamento,
la Provincia, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di
sviluppo delle Comunità montane come parte integrante e con riferimento alle
previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle proprie
disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della Comunità
montana] .
Art. 23
Programmi pluriennali di opere
e interventi.
[1. Il piano pluriennale di
sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi pluriennali di opere e
interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione
articolati in progetti che dovranno prevedere:
a) la globalità di risorse
disponibili nonché le forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;
b) gli obiettivi e i risultati
che si intendono raggiungere;
c) i soggetti attuatori degli
interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;
d) i criteri di localizzazione
territoriale;
e) i modi ed i tempi di
attuazione.
2. I programmi pluriennali di
opere e interventi e i loro aggiornamenti annuali, adottati dalla Comunità
montana, sono trasmessi alla Provincia che, verificatane la congruità con il
piano di sviluppo, li trasmette alla Regione per il loro finanziamento, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 29, comma 6, della legge n. 142 del 1990.
3. Tale verifica di congruità
viene considerata positivamente effettuata decorsi quarantacinque giorni dalla
data in cui i documenti relativi risultano pervenuti alla Provincia] .
Art. 24
Accordi di
programma.
[1. Per la definizione e
l'attuazione di opere e di interventi previsti da piani e programmi della
Comunità montana che richiedono, per la loro complessità, l'azione integrata e
coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente della Comunità montana è
autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina
prevista dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990].
Art. 25
Partecipazione al piano
territoriale di coordinamento.
[1. La Comunità montana
concorre e partecipa, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 142 del
1990, all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia
formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.
2. La proposta di piano
determina gli indirizzi generali di assetto del territorio della Comunità
montana e, in via principale, indica:
a) la localizzazione degli
interventi di rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;
b) la localizzazione delle
attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse
comunitario;
c) i criteri e i vincoli per
la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale,
ambientale e per le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modifichino
le strutture e l'assetto;
d) le destinazioni del
territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
e) le linee di interventi per
la sistemazione idrica, idrologica e idraulica forestale per il consolidamento
del suolo e la regimazione delle acque.
3. La Provincia approva il
piano di coordinamento territoriale provinciale tenendo conto della proposta di
piano della Comunità montana. La Provincia comunica eventuali modifiche che
intende introdurre alla Comunità montana e la stessa, entro il termine
perentorio di quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche
stesse] .
Art. 26
Consulta permanente
Regione-Enti locali montani.
[1. La Regione, nell'ambito
delle proprie competenze e attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati
dalla legge n. 142 del 1990, dalla legge n. 59 del 1997, istituisce la Consulta
permanente Regione-Enti locali montani, quale organo consultivo della Giunta e
del Consiglio regionale.
2. Fanno parte della Consulta:
a) il Presidente della Giunta
regionale o suo delegato, che la presiede;
b) il Presidente della
Commissione consiliare competente per la materia degli enti locali;
c) tre Presidenti delle
Comunità montane o loro delegati in rappresentanza di ciascun sistema montuoso
pugliese;
d) i Presidenti della
delegazione regionale dell'U.N.C.E.M., dell'A.N.C.I. e dell'U.P.P. o loro
delegati;
e) i Presidenti delle Province
nei cui territori hanno sede le Comunità montane o loro delegati;
f) un rappresentante dei
Comuni fino a mille abitanti, designati d'intesa fra A.N.C.I. e U.N.C.E.M.;
g) un rappresentante dei
Comuni fino a 5 mila abitanti designati d'intesa fra A.N.C.I. e U.N.C.E.M.;
h) un rappresentante dei
Comuni fino a 10 mila abitanti designati d'intesa fra A.N.C.I. e U.N.C.E.M.;
i) un rappresentante dei
Comuni fino a 20 mila abitanti designati d'intesa fra A.N.C.I. e U.N.C.E.M.;
l) un rappresentante dei
Comuni montani o parzialmente montani superiori a 40 mila abitanti designati
d'intesa fra A.N.C.I. e U.N.C.E.M.;
m) il funzionario regionale
responsabile dell'economia montana o suo delegato con funzioni di segretario.
3. La Consulta nomina un vice
Presidente fra i componenti nominati dagli enti locali montani.
4. La Consulta è nominata dal
Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e sulla base delle indicazioni fornite dall'A.N.C.I.
e dall'U.N.C.E.M. entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso di mancata designazione la Consulta sarà insediata con i
soli componenti di diritto.
5. La Consulta è convocata
almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore
competente, se delegato, d'intesa con la competente Commissione consiliare e
ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.
6. La Consulta formula
proposte e pareri obbligatori sui seguenti punti:
a) riordino degli organismi
associativi di cui all'art. 7, lett. a);
b) adozione di leggi e atti
regionali di cui all'art. 7, lett. b);
c) criteri di ripartizione
delle risorse finanziarie attribuite agli enti locali montani;
d) relazione annuale sullo
stato delle montagne pugliesi;
e) atti di programmazione di
competenza della Giunta e del Consiglio e in particolare nelle materie attuative
della legge n. 97 del 1994, della legge n. 59 del 1997 e dei relativi decreti;
f) ogni argomento che il
Presidente della Giunta o del Consiglio regionale ritiene, utile sottoporre
all'esame della Consulta o richiesto secondo le procedure del comma 5 del
presente articolo.
7. La sede della Consulta è
stabilita presso la Regione, che ne garantisce il funzionamento.
8. Analoghe consulte possono
essere istituite a livello provinciale] .
TITOLO V
Finanza e contabilità
Art. 27
Fondi di
finanziamento.
[1. La Regione concorre al
finanziamento delle Comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui
agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, all'art. 1 della legge 23
marzo 1981, n. 93 e agli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 e delle
finalità di cui alla legge n. 97 del 1994 (2) .
2. Il finanziamento di cui al
comma 1 è determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione annuale e pluriennale e costituisce, con i fondi di cui all'art. 1
della legge n. 93 dei 1981, all'art. 2 della legge n. 97 del 1994 e gli altri
stanziamenti statali e regionali per la finalità di sviluppo dei territori
montani, il piano regionale per la montagna (3) .
3. Il Fondo regionale per la
montagna è alimentato da:
a) i fondi di cui all'art. 1
della legge n. 93 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i fondi di cui all'art. 2
della legge n. 97 del 1994;
c) i fondi previsti dalle
altre leggi statali trasferiti alle Regioni;
d) i fondi previsti dalle
leggi regionali e dalle risorse finanziarie proprie della Regione (4) .
4. Oltre che dal Fondo
regionale per la montagna le fonti di finanziamento per le Comunità montane sono
costituite da:
a) finanziamenti provenienti
da Comuni, Province e Regione per l'esercizio di funzioni delegate;
b) fondi dello Stato e
dell'Unione europea assegnati direttamente alla Comunità montana;
c) lasciti e donazioni] .
(2) Comma abrogato
dall'art. 28, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(3) Comma abrogato
dall'art. 28, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
(4) Lettera abrogata
dall'art. 28, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 28
Riparto dei fondi.
[1. Il Fondo regionale per la
montagna è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) 10 per cento in parti
uguali fra tutte le Comunità montane;
b) 30 per cento in proporzione
diretta alla popolazione montana delle Comunità comunicata dall'U.N.C.E.M. e
riferita alla più recente pubblicazione ufficiale;
c) 60 per cento in proporzione
diretta alla superficie territoriale montana secondo i dati risultanti dalla più
recente pubblicazione ufficiale dell'U.N.C.E.M.
2. I programmi annuali delle
opere e degli interventi adottati dal Consiglio della Comunità montana e
verificati dall'Amministrazione provinciale secondo le procedure di cui all'art.
22, sono trasmessi alla Regione per il totale o parziale finanziamento e,
comunque, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo regionale per la
montagna assegnate a ciascuna Comunità montana] .
Art. 29
Gestione finanziaria e
contabile.
[1. Alla gestione finanziaria
e contabile della Comunità montana si applicano le norme previste dagli artt.
55, 56 e 57 della legge n. 142 del 1990] .
TITOLO VI
Norme transitorie e finali
Art. 30
Controlli.
[1. Il controllo preventivo di
legittimità sugli atti della Comunità montana si esercita in conformità con le
disposizioni di cui al Capo X della legge n. 142 del 1990, all'art. 17, commi 33
e seguenti, della legge 15 settembre 1997, n. 127 e successive modifiche, nonché
della normativa regionale in materia.
2. Il controllo sugli organi
viene esercitato secondo quanto disposto dagli artt. 39 e 40 della legge n. 142
del 1990 e successive modifiche] .
Art. 31
Definizione rapporti - Nomina
Commissari.
[1. Il Presidente della Giunta
regionale procede con decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla nomina di Commissari, nelle persone dei
Presidenti pro-tempore delle Comunità montane interessate, e dei sub-commissari,
per regolare i rapporti finanziari e amministrativi esistenti e per trasferire
il patrimonio e il personale in conseguenza del riordino delle Comunità montane
operato con la presente legge.
2. I Commissari di cui al
comma 1, entro sessanta giorni dalla nomina, provvedono all'insediamento dei
Consigli delle Comunità montane previsti dalla presente legge e al trasferimento
di tutti gli atti e rapporti della corrispondente Comunità riordinata.
3. In caso di inadempienza
trascorsi sessanta giorni dalla nomina, il Presidente della Giunta regionale
procede alla nomina di un Commissario ad acta per gli adempimenti di cui al
comma 1.
4. Nelle more della nomina dei
Commissari, l'attività amministrativa, istituzionale e operativa delle Comunità
montane continua ad essere curata dagli organi degli enti montani individuati
dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni] .
Art. 32
Abrogazione di
norme.
[1. Con l'entrata in vigore
della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 5
settembre 1972, n. 9 "Costituzione delle Comunità montane";
b) il Reg. 18 luglio 1974, n.
2 "Esecuzione della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9";
c) la legge regionale 14
aprile 1975, n. 34 "Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9";
d) la legge regionale 25
novembre 1976, n. 25 "Modifica della legge regionale 14 aprile 1975, n. 34";
e) l'art. 11 della legge
regionale 3 marzo 1978, n. 15 "Attuazione delle direttive CEE per la riforma
dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi a favore
dell'agricoltura di montagna e talune zone svantaggiate" e successive
disposizioni a esso correlate (artt. 3, 8 e 9 legge regionale 29 giugno 1979, n.
38 - art. 7 legge regionale 9 giugno 1980, n. 66 - art. 14 legge regionale 11
febbraio 1982, n. 7);
f) gli artt. 20, 21 e 22 della
medesima legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, così come modificati e/o
sostituiti dalla legge regionale 3 marzo 1978, n. 16, dalla legge regionale 4
settembre 1979, n. 63, dalla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 14 e dalla
legge regionale 3 novembre 1982, n. 29, ferma la competenza delle Comunità
montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa così come disciplinato
dal POP;
g) l'art. 10 della legge
regionale 29 giugno 1979, n. 38 "Intervento regionale per lo sviluppo e il
potenziamento della meccanizzazione in agricoltura";
h) l'art 11 della legge
regionale 17 luglio 1981, n. 41 "Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o
insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale 4 agosto 1978,
n. 440 ";
i) gli artt. 18 e 21 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 54 "Programmi regionali di sviluppo agricolo
e forestale ai sensi della legge n. 984 del 1977, organizzazione e snellimento
delle procedure";
l) gli artt. 1 e 5, comma 2,
della legge regionale 3 novembre 1982, n. 29 "Indennità compensativa - Modifiche
alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 e alla legge regionale 28 gennaio 1980,
n. 14. Delega delle funzioni alle Comunità montane";
m) la legge regionale 25
giugno 1983, n. 13 "Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle
Comunità montane e la valorizzazione delle zone montane";
n) l'art. 9 della legge
regionale 8 giugno 1985, n. 60 "Delega ai Comuni e alla Comunità montana del
Sub-Appennino Dauno meridionale degli interventi previsti dall'art. 18 della
legge 14 maggio 1981, n. 219" così come integrato dall'art. 2 della legge
regionale 10 dicembre 1986, n. 36.
2. Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni
con essa incompatibili.
3. Per quanto non previsto
nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute
nella legislazione sui Comuni] .