Art.1
(Finalità)
1. La presente
legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e
archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, in attuazione del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica di cui al disposto dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n.
400 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Art. 2
(Sistema
statistico regionale)
1. Per le finalità di cui
all'articolo 1 la Regione istituisce il Sistema statistico regionale di seguito
denominato SISTAR Puglia.
2.Le attività
del SISTAR Puglia sono volte a:
a)fornire al
Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma
statistico nazionale relativi alla Regione Puglia;
b) definire, con il concorso degli
enti locali e in collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le
elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e
individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della
realtà economica e sociale della Regione;
c) porre in essere le intese atte a
garantire e assicurare l’interscambio delle informazioni statistiche tra gli
enti locali territoriali, gli enti pubblici e i soggetti privati di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la
Regione e ad assicurare, inoltre, l’integrazione dei sistemi informativi
statistici settoriali ai sensi del d. lgs. 112/1998;
d) sensibilizzare, promuovere e incentivare
lo sviluppo degli Uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme
associative o consortili;
e)
sviluppare azioni di ricerca scientifica,
innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento
tecnico volti alla formazione di basi informative statistiche di livello
regionale.
3.Il SISTAR
Puglia è costituito:
a) dall'Ufficio statistico regionale,
di cui al regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2, a cui sono attribuite le
funzioni tecnico-scientifiche e il coordinamento delle strutture organizzative
regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di
indirizzo tecnico e metodologico;
b) dagli Uffici di statistica
costituiti ai sensi del d. lgs. 322/1989, operanti presso le Province, i Comuni
in forma singola o associata, le Comunità montane, le Camere di commercio,
industria, artigianato, agricoltura;
c) dagli Uffici di statistica degli
altri soggetti operanti sul territorio regionale che, avendone fatto richiesta,
siano ammessi con specifico atto formale di Giunta.
4. L'Ufficio statistico regionale è
parte integrante del Sistema statistico nazionale e unico referente dell'ISTAT
per la Regione Puglia; assicura l'esecuzione delle rilevazioni statistiche di
cui al programma statistico nazionale e ai protocolli d'intesa eventualmente
sottoscritti.
(Programma statistico
regionale)
1. Nel rispetto degli adempimenti previsti
dal d. lgs. 322/1989 in materia di programma statistico nazionale, la Regione,
sulla base delle proposte degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, definisce
il programma statistico regionale determinando le priorità in ordine alle
rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse
finanziarie da destinare alle stesse.
2. Il programma di cui al comma 1 ha
durata triennale e viene aggiornato annualmente.
3. Il
programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti sono predisposti dal
Comitato di cui all’articolo 5, approvati dalla Giunta regionale, previo parere
della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della
legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22 e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della
valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.
Art. 4
(Strutture
operative del Sistema statistico della Puglia)
1. Il SISTAR Puglia, per il
raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale del Comitato
tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale di cui all’articolo
5.
2. Ai componenti del Comitato di cui
all'articolo 5, con esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari
della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti locali aderenti al
sistema informativo statistico della Puglia, è corrisposto un gettone di
presenza per la partecipazione alle sedute formalmente convocate, il cui
ammontare è stabilito con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 5
(Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica
regionale)
1. E'
istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale
composto da:
a)
il dirigente responsabile dell'Ufficio statistico regionale, nella qualità di
Presidente;
b)
il dirigente responsabile dell'Ufficio informatico - Servizio cartografico della
Regione;
c)
i referenti statistici da individuarsi presso ogni
Assessorato;
d)
i rappresentanti degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, da individuarsi
come di seguito:
d1)
un rappresentante di ciascuna Provincia;
d2)
un rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluogo;
d3)
cinque rappresentanti dei Comuni non capoluoghi di Provincia, designati
dall'ANCI;
d4)
un rappresentante delle Comunità montane, designato
dall'UNCEM;
d5)
cinque rappresentanti degli altri enti facenti parte del SISTAR, da individuarsi
con atto di nomina dei componenti il Comitato;
e)
un rappresentante dell'ISTAT regionale;
f)
un docente universitario esperto in statistica;
g)
il dirigente responsabile del Settore ragioneria;
h)
il dirigente responsabile del Settore programmazione;
i)
il dirigente responsabile, o suo delegato, della realizzazione e gestione della
RUPA regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale,
con proprio atto, nomina i componenti del Comitato, su designazione degli enti
facenti parte del SISTAR Puglia;
3. Le funzioni
di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ufficio statistico
regionale.
4.
Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica
regionale:
a)
elabora e approva un proprio regolamento interno;
b)
predispone e aggiorna il programma statistico regionale;
c)
supporta l'Ufficio statistico regionale per gli aspetti di attuazione e gestione
del programma statistico regionale;
d)
promuove la costituzione, anche in forma consortile, degli Uffici statistici
comunali e ne supporta l'attività sul piano
tecnico-scientifico;
e)
promuove la sottoscrizione di protocolli di base informativa e/o
statistica;
f)
propone, previo accordo con il Dipartimento della segreteria centrale del
Sistema statistico nazionale, iniziative di diffusione della cultura e della
formazione statistica nonché soluzioni tecniche a problematiche emergenti e
l'introduzione di metodologie innovative nell'ambito dell'attività statistica
regionale;
g)
promuove intese e/o convenzionamenti con enti, amministrazioni e associazioni
presenti sul territorio.
5. Il Comitato
tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale dura in carica per
l'intera legislatura regionale e opera, in ogni caso, fino alla costituzione del
nuovo Comitato
Art. 6
(Obbligo di fornire i dati
statistici)
1. E' fatto obbligo a tutte le
amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di fornire all'Ufficio
statistico della Regione Puglia i dati e le notizie che vengono loro richiesti
per le rilevazioni previste nel programma statistico regionale, in attuazione
della legislazione in materia.
2. I soggetti che, per sè o come
rappresentanti degli enti e organismi tenuti a fornire gli elementi e i dati di
cui alla presente legge, non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le
forniscono scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle sanzioni
amministrative, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 11 del d.
lgs 322/1989.
3. Le violazioni sono accertate
dall'Ufficio regionale di statistica e le relative sanzioni sono irrogate dal
Settore finanze della Regione Puglia.
Art. 7
(Tutela dei diritti del cittadino e del segreto
statistico)
1.I dati
raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui alla presente legge
sono vincolati al segreto statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del d. lgs.
322/1989 e successive modifiche e integrazioni e sottoposti alla disciplina
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in quanto
applicabile.
Art. 8
(Accesso ai dati statistici)
1. In materia di accesso ai dati statistici
valgono le disposizioni di cui all'articolo 10 del d. lgs.
322/1989.
2. E' istituito, nell'ambito
dell'Ufficio statistico di cui al regolam. Reg. 2/2000, uno "Sportello di
informazione statistica" a disposizione dell'utenza per garantire l'accesso
all'informazione raccolta nell'ambito dei programmi statistici nazionali e
regionali.
Art. 9
(Organizzazione e strumenti
operativi)
1. Il responsabile dell'Ufficio
statistico deve essere un funzionario dirigente che abbia precedenti esperienze
per aver diretto Uffici di statistica e avere svolto ricerche in campo economico
e statistico. Il responsabile dell'Ufficio deve essere munito di laurea
conseguita in discipline statistiche o affini o anche in discipline diverse
qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie
statistiche.
2. All'Ufficio statistico regionale
viene assicurata l'assegnazione di idonei strumenti per la produzione,
l'elaborazione e la gestione dei dati; per l'accesso alle banche dati dell'ISTAT
e di altri organismi pubblici e privati; per la diffusione e la circolazione
dell'informazione anche interna ai settori regionali.
Art. 10
(Adesione al Centro interregionale per il
sistema
informativo e il sistema statistico -
CISIS)
1.La Regione
Puglia aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema
statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente
dell'ufficio statistico o suo delegato.
Art. 11
(Norma finanziaria)
Omissis
(Norme abrogative)
1. E' abrogato l'articolo 9
della legge
regionale 25 luglio 1979, n. 44, limitatamente alla parte in cui è prevista
la costituzione dell'Ufficio statistico come articolazione del Settore
programmazione. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi
regionali in materia non compatibili con le norme della presente
legge.