Art.1
(Finalità)
 
1. La presente 
legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e 
archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, in attuazione del 
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di 
statistica di cui al disposto dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 
400 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112.
 
Art. 2
(Sistema 
statistico regionale)
 
1. Per le finalità di cui 
all'articolo 1 la Regione istituisce il Sistema statistico regionale di seguito 
denominato SISTAR Puglia.
 
2.Le attività 
del SISTAR Puglia sono volte a:
 
a)fornire al 
Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma 
statistico nazionale relativi alla Regione Puglia;
b) definire, con il concorso degli 
enti locali e in collaborazione con le altre Regioni, le basi dati e le 
elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e 
individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della 
realtà economica e sociale della Regione;
c) porre in essere le intese atte a 
garantire e assicurare l’interscambio delle informazioni statistiche tra gli 
enti locali territoriali, gli enti pubblici e i soggetti privati di cui 
all’articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la 
Regione e ad assicurare, inoltre, l’integrazione dei sistemi informativi 
statistici settoriali ai sensi del d. lgs. 112/1998;
d)  sensibilizzare, promuovere e incentivare 
lo sviluppo degli Uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme 
associative o consortili;
e) 
 sviluppare azioni di ricerca scientifica, 
innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento 
tecnico volti alla formazione di basi informative statistiche di livello 
regionale.
 
3.Il SISTAR 
Puglia è costituito:
 
a) dall'Ufficio statistico regionale, 
di cui al regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2, a cui sono attribuite le 
funzioni tecnico-scientifiche e il coordinamento delle strutture organizzative 
regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di 
indirizzo tecnico e metodologico;
b) dagli Uffici di statistica 
costituiti ai sensi del d. lgs. 322/1989, operanti presso le Province, i Comuni 
in forma singola o associata, le Comunità montane, le Camere di commercio, 
industria, artigianato, agricoltura;
c) dagli Uffici di statistica degli 
altri soggetti operanti sul territorio regionale che, avendone fatto richiesta, 
siano ammessi con specifico atto formale di Giunta.
 
4. L'Ufficio statistico regionale è 
parte integrante del Sistema statistico nazionale e unico referente dell'ISTAT 
per la Regione Puglia; assicura l'esecuzione delle rilevazioni statistiche di 
cui al programma statistico nazionale e ai protocolli d'intesa eventualmente 
sottoscritti.
 
(Programma statistico 
regionale)
 
1.  Nel rispetto degli adempimenti previsti 
dal d. lgs. 322/1989 in materia di programma statistico nazionale, la Regione, 
sulla base delle proposte degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, definisce 
il programma statistico regionale determinando le priorità in ordine alle 
rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse 
finanziarie da destinare alle stesse.
 
2. Il programma di cui al comma 1 ha 
durata triennale e viene aggiornato annualmente.
 
3. Il 
programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti sono predisposti dal 
Comitato di cui all’articolo 5, approvati dalla Giunta regionale, previo parere 
della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della 
legge 
regionale 30 novembre 2000, n. 22 e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della 
valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale. 
 
Art. 4
(Strutture 
operative del Sistema statistico della Puglia)
 
1. Il SISTAR Puglia, per il 
raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale del Comitato 
tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale di cui all’articolo 
5.
 
2. Ai componenti del Comitato di cui 
all'articolo 5, con esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari 
della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti locali aderenti al 
sistema informativo statistico della Puglia, è corrisposto un gettone di 
presenza per la partecipazione alle sedute formalmente convocate, il cui 
ammontare è stabilito con decreto del Presidente della Giunta 
regionale.
 
Art. 5
(Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica 
regionale)
 
1. E' 
istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale 
composto da:
 
a) 
il dirigente responsabile dell'Ufficio statistico regionale, nella qualità di 
Presidente;
b) 
il dirigente responsabile dell'Ufficio informatico - Servizio cartografico della 
Regione;
c) 
i referenti statistici da individuarsi presso ogni 
Assessorato;
d) 
i rappresentanti degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, da individuarsi 
come di seguito:
d1) 
un rappresentante di ciascuna Provincia;
d2) 
un rappresentante per ciascuno dei Comuni capoluogo;
d3) 
cinque rappresentanti dei Comuni non capoluoghi di Provincia, designati 
dall'ANCI;
d4) 
un rappresentante delle Comunità montane, designato 
dall'UNCEM;
d5) 
cinque rappresentanti degli altri enti facenti parte del SISTAR, da individuarsi 
con atto di nomina dei componenti il Comitato;
e) 
un rappresentante dell'ISTAT regionale;
f) 
un docente universitario esperto in statistica;
g) 
il dirigente responsabile del Settore ragioneria;
h) 
il dirigente responsabile del Settore programmazione;
i) 
il dirigente responsabile, o suo delegato, della realizzazione e gestione della 
RUPA regionale.
 
2.  Il Presidente della Giunta regionale, 
con proprio atto, nomina i componenti del Comitato, su designazione degli enti 
facenti parte del SISTAR Puglia;
 
3. Le funzioni 
di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ufficio statistico 
regionale.
 
4. 
Il Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica 
regionale:
a) 
elabora e approva un proprio regolamento interno;
b) 
predispone e aggiorna il programma statistico regionale;
c) 
supporta l'Ufficio statistico regionale per gli aspetti di attuazione e gestione 
del programma statistico regionale;
d) 
promuove la costituzione, anche in forma consortile, degli Uffici statistici 
comunali e ne supporta l'attività sul piano 
tecnico-scientifico;
e) 
promuove la sottoscrizione di protocolli di base informativa e/o 
statistica;
f) 
propone, previo accordo con il Dipartimento della segreteria centrale del 
Sistema statistico nazionale, iniziative di diffusione della cultura e della 
formazione statistica nonché soluzioni tecniche a problematiche emergenti e 
l'introduzione di metodologie innovative nell'ambito dell'attività statistica 
regionale;
g) 
promuove intese e/o convenzionamenti con enti, amministrazioni e associazioni 
presenti sul territorio.
 
5. Il Comitato 
tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale dura in carica per 
l'intera legislatura regionale e opera, in ogni caso, fino alla costituzione del 
nuovo Comitato
 
Art. 6
(Obbligo di fornire i dati 
statistici)
 
1. E' fatto obbligo a tutte le 
amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di fornire all'Ufficio 
statistico della Regione Puglia i dati e le notizie che vengono loro richiesti 
per le rilevazioni previste nel programma statistico regionale, in attuazione 
della legislazione in materia.
 
2. I soggetti che, per sè o come 
rappresentanti degli enti e organismi tenuti a fornire gli elementi e i dati di 
cui alla presente legge, non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le 
forniscono scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle sanzioni 
amministrative, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 11 del d. 
lgs 322/1989.
 
3. Le violazioni sono accertate 
dall'Ufficio regionale di statistica e le relative sanzioni sono irrogate dal 
Settore finanze della Regione Puglia.
 
Art. 7
(Tutela dei diritti del cittadino e del segreto 
statistico)
 
1.I dati 
raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui alla presente legge 
sono vincolati al segreto statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del d. lgs. 
322/1989 e successive modifiche e integrazioni e sottoposti alla disciplina 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in quanto 
applicabile.
 
Art. 8
(Accesso ai dati statistici)
 
1.  In materia di accesso ai dati statistici 
valgono le disposizioni di cui all'articolo 10 del d. lgs. 
322/1989.
 
2. E' istituito, nell'ambito 
dell'Ufficio statistico di cui al regolam. Reg. 2/2000, uno "Sportello di 
informazione statistica" a disposizione dell'utenza per garantire l'accesso 
all'informazione raccolta nell'ambito dei programmi statistici nazionali e 
regionali.
 
Art. 9
(Organizzazione e strumenti 
operativi)
 
1. Il responsabile dell'Ufficio 
statistico deve essere un funzionario dirigente che abbia precedenti esperienze 
per aver diretto Uffici di statistica e avere svolto ricerche in campo economico 
e statistico. Il responsabile dell'Ufficio deve essere munito di laurea 
conseguita in discipline statistiche o affini o anche in discipline diverse 
qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie 
statistiche.
 
2. All'Ufficio statistico regionale 
viene assicurata l'assegnazione di idonei strumenti per la produzione, 
l'elaborazione e la gestione dei dati; per l'accesso alle banche dati dell'ISTAT 
e di altri organismi pubblici e privati; per la diffusione e la circolazione 
dell'informazione anche interna ai settori regionali.
 
Art. 10
(Adesione al Centro interregionale per il 
sistema
informativo e il sistema statistico - 
CISIS)
 
1.La Regione 
Puglia aderisce al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema 
statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente 
dell'ufficio statistico o suo delegato.
 
Art. 11
(Norma finanziaria)
 
Omissis
 
(Norme abrogative)
 
1. E' abrogato l'articolo 9 
della legge 
regionale 25 luglio 1979, n. 44, limitatamente alla parte in cui è prevista 
la costituzione dell'Ufficio statistico come articolazione del Settore 
programmazione. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi 
regionali in materia non compatibili con le norme della presente 
legge.