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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2000
Numero
22
Data
30/11/2000
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 13 dicembre 2000, n. 147.
Allegati
Nessun allegato

 

 Art

(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, L.R. 19 dicembre 2008, n. 36.

 

 

 Il Governo ha osservato la previsione di un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

(2)  Vedi anche, l'art. 13, comma 2, lettera d), L.R. 25 agosto 2003, n. 17.

 

 

Art. 1
Finalità.

[1. La presente legge, in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in conformità con i princìpi della Carta europea dell'Autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli enti locali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2, della Costituzione e in quelle conferite in attuazione della L. n. 59/1997 e successivi provvedimenti legislativi. ]

 

Art. 2
Criteri e princìpi per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi.

[1. La Regione, nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione nazionale, provvede al conferimento agli enti locali, territoriali e funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il conferimento avviene in base ai princìpi dettati dall'articolo 4, comma 3, della L. n. 59/1997. ]

 

Art. 3
Funzioni amministrative della Regione.

[1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

2. La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

3. La Regione determina l'applicazione delle politiche dell'Unione europea a livello regionale mediante il concorso degli enti locali. ]

 

Art. 4
Funzioni e compiti amministrativi degli enti locali.

[1. Le leggi regionali individuano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti ai comuni, singoli o associati, alle aree e città metropolitane, alle comunità montane, alle province, nonché le relative modalità di esercizio.

2. In applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1, il comune, le comunità montane e le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi localizzati sui relativi territori.

3. Le funzioni e i compiti amministrativi di cui al comma 2 non gestibili direttamente dai comuni nelle forme singola, associativa o di cooperazione previste dalle disposizioni legislative sulle autonomie locali, possono essere esercitati dalle comunità montane o dalle province sulla base dell'apposita normativa regionale di settore adottata con le modalità di cui all'articolo 4 della L. n. 59/1997. ]

 

Art. 5
Esercizio associato di funzioni.

[1. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della presente legge, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, provvede con legge regionale all'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle stesse, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 6, e, nel quadro di tale attività, dei livelli demografici e degli ambiti territoriali considerati congrui.

2. I comuni interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legislazione di settore, individuano, sulla base di quanto previsto al comma 1, secondo le direttive regionali, soggetti, forme e metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite, dandone comunicazione alla Giunta regionale. In caso di inadempienza provvede la Giunta regionale, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

3. La Regione incentiva, con appositi provvedimenti legislativi, la gestione associata di funzioni da parte degli enti locali.]

 

Art. 6
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali ( 3 ).

[1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e altri enti locali.

2. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali:

a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sulle iniziative legislative a carattere generale relative al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali;

b) su espressa richiesta della competente Commissione consiliare, esprime pareri sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi riflessi sul sistema delle Autonomie locati.

3. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica ().

4. I pareri richiesti alla Conferenza devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria di cui al comma 3, entro cinque giorni dalla loro formulazione.

5. I pareri sugli atti legislativi di competenza del Consiglio regionale possono essere richiesti alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali dalla Giunta regionale solo prima della loro trasmissione al Consiglio. Successivamente i pareri possono essere richiesti dal Consiglio regionale e dati allo stesso] (5).

 

(3)  Vedi anche l'art. 1, D.P.G.R. 23 gennaio 2001, n. 31 che ha approvato la costituzione della conferenza Regione-Autonomie locali, istituita dal presente articolo.

(4)  Vedi anche l'art. 2, D.P.G.R. 23 gennaio 2001, n. 31.

(5)  Articolo abrogato dall'art. 12, comma 3, L.R. 26 ottobre 2006, n. 29, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali in luogo della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui è prevista in pari tempo la soppressione dal medesimo comma 3.

 

 

Art. 7
Composizione e funzionamento.

[1. A far parte della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali sono chiamati:

a) il Presidente della Giunta regionale;

b) due Consiglieri regionali, in rappresentanza di maggioranza, opposizione;

c) i Presidenti delle Province;

d) i Sindaci delle città capoluogo di provincia;

e) due rappresentanti delle comunità montane indicati dalla Conferenza dei Presidenti di comunità montane;

f) il Presidente della delegazione regionale dell'UPI;

g) il Presidente della delegazione regionale dell'ANCI e otto sindaci, di cui quattro in rappresentanza dei comuni sino a 15 mila abitanti e quattro per i Comuni oltre 15 mila abitanti;

h) il Presidente della delegazione regionale dell'UNCEM.

2. Il Presidente della Giunta regionale presiede la Conferenza senza diritto di voto;

alle sedute della Conferenza partecipano senza diritto di voto l'Assessore agli enti locali e l'Assessore competente per la materia all'ordine del giorno.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, alla nomina dei componenti della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e convoca la seduta di insediamento.

4. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali approva, entro un mese dalla prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno per disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento, l'organizzazione dei lavori e della segreteria tecnica, le modalità di voto e di validità delle sedute.

5. Ai componenti la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si applicano le leggi in materia di permessi per cariche elettive e hanno diritto al rimborso spese, che saranno a carico delle amministrazioni di appartenenza (6).

6. Eventuali organismi indicati dalle leggi regionali non possono qualificarsi come Comitati della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali] (7).

 

(6)  Vedi anche l'art. 3, D.P.G.R. 23 gennaio 2001, n. 31.

(7)  Articolo abrogato dall'art. 12, comma 3, L.R. 26 ottobre 2006, n. 29, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali in luogo della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui è prevista in pari tempo la soppressione dal medesimo comma 3.

 

Art. 8
Durata in carica e convocazione.

[1. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si rinnova all'inizio di ogni legislatura regionale entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.

2. I componenti della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali decadono dalla carica nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica negli enti rappresentati. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale.

3. La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali è convocata, con le modalità stabilite dal regolamento, dal suo Presidente] (8).

(8)  Articolo abrogato dall'art. 12, comma 3, L.R. 26 ottobre 2006, n. 29, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali in luogo della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui è prevista in pari tempo la soppressione dal medesimo comma 3.

 

Art. 9
Disposizioni finanziarie.

[1. Agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l'istituzione di un «Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione della L. n. 59/1997» alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato alle regioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. n. 59/1997, nonché con l'istituzione di un «Fondo per l'esercizio delle funzioni trasferite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione», alimentato con risorse regionali annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

3. L'indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale. ]

 

Art. 10
Risorse umane (9).

[1. Con decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, stabilita ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la Regione assegna funzionalmente agli enti locali i dipendenti ad esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi almeno trenta giorni prima, sono individuati sia il personale sia le strutture di cui al comma 1 tenuto conto, altresì, delle opzioni volontarie.

3. Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. li personale di cui ai commi 1 e 2 conserva il trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, comprensivo di tutte le indennità percepite, ivi comprese le indennità di posizione e di funzione.

5. Dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici. A seguito di tale riorganizzazione il personale di cui ai commi 1 e 2 viene definitivamente trasferito agli enti stessi. È data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli enti stessi o di richiedere l'applicazione dell'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del 23 dicembre 1999.

6. Al personale trasferito sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità contrattate con le organizzazioni sindacali nel rispetto del CCNL.

7. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo viene comunque conservata la posizione giuridica e l'intero trattamento economico acquisito. Qualora la diversa organizzazione degli enti presso i quali il personale è trasferito non consenta l'erogazione delle indennità di posizione e di funzione in godimento, queste vengono mantenute a titolo di «assegno ad personam» pensionabile e riassorbibile esclusivamente con successivi analoghi benefìci.

8. Trovano applicazione l'articolo 2112 del codice civile e l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

9. La Regione, per le funzioni riservate alla propria competenza, può avvalersi della collaborazione degli uffici degli enti locali, previo accordo con gli enti stessi.

10. Gli atti attuativi del presente articolo vengono assunti nel rispetto delle procedure del CCNL.

11. Qualora la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, sia stata stabilita da provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 4 della L. n. 59/1997, l'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 avviene a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali di settore di completamento dei conferimenti e con riferimento alla data di decorrenza per i medesimi definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Nelle more dell'assegnazione funzionale del personale di cui al comma 1 gli Enti locali continuano nell'avvalimento delle strutture o del personale in atto.

12. A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, la Regione provvede ad adeguare l'organizzazione strutturale dell'ente, rideterminando i propri organici. ]

(9)  Vedi, anche, l'art. 60, comma 1, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

 

Art. 11

Risorse strumentali.

[1. I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.

2. L'Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in locazione o in uso agli enti locali.

3. I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli enti locali, previa valutazione positiva dell'Amministrazione regionale.

4. Nel caso di beni mobili e immobili di proprietà di terzi, in uso alla Regione, gli enti locali subentrano nei contratti in corso.

5. La copertura finanziaria delle spese collegate ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 9.]

 

Art. 12
Resoconti e verifiche.

[1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla riforma amministrativa.

2. Gli enti locali trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, un resoconto sull'esercizio delle funzioni conferite, in base ai parametri definiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

3. La Giunta regionale esercita periodiche verifiche sui risultati conseguiti dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite.

4. La Giunta regionale provvede a informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'esercizio delle funzioni conferite; a tal fine trasmette annualmente al Consiglio gli esiti delle verifiche, nonché degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 14, attraverso una relazione articolata per materia e per enti locali. ]

 

Art. 13

[1. La Regione e gli enti locali operano secondo i princìpi di concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utili allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. È attribuito alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.

3. La Regione rende la Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (R.U.P.A.R.) funzionale all'interconnessione degli enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica amministrazione (R.U.P.A.). ]

 

Art. 14
Potere sostitutivo.

[1. In caso di inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti. ]

 

Art. 15
Funzioni normative.

[1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva regolamenti di disciplina dei procedimenti amministrativi per le funzioni mantenute alla Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti degli enti locali sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali. ]

 

Art. 16
Adeguamento delle normative di settore e norme finali.

[1. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede all'adeguamento delle normative di settore anche in relazione alle nuove funzioni trasferite prevedendo norme di abrogazione esplicita e di coordinamento, anche ai fini della semplificazione normativa e amministrativa.

2. Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono assoggettabili a revisione trascorso un anno dal suo insediamento.

3. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è stabilita, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, con provvedimento della Giunta regionale 109).

4. Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, individua le risorse finanziarie e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7 della L. n. 59/1997 (11).

5. È in ogni caso assicurata la contestualità tra la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e l'attribuzione delle risorse necessarie al loro svolgimento. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]

(10)  Vedi, anche, l'art. 31, L.R. 12 aprile 2001, n. 11.

(11)  Vedi, anche, l'art. 31, L.R. 12 aprile 2001, n. 11.

 

La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, L.R. 19 dicembre 2008, n. 36.