Art.1
(Istituzione dell’area naturale protetta)
1. Ai sensi dell’articolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19, sono istituite le Riserve naturali
regionali orientate del litorale tarantino orientale, comprendenti le aree
naturali “Foce del Chidro”, “Salina e dune di Torre Colimena”,
”Palude del Conte e dune costiere”, “Bosco Cuturi e Rosa Marina”.
2. La perimetrazione delle Riserve naturali regionali orientate
del litorale tarantino orientale, ricadenti nel territorio del Comune di
Manduria, è riportata nella cartografia allegata alla presente legge, della
quale costituisce parte integrante, depositata in originale presso l’Ufficio
parchi e riserve naturali della Regione Puglia e, in copia conforme, presso gli
uffici dell’Amministrazione provinciale di Taranto e del Comune di Manduria.
3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da
eseguirsi a cura dell’Amministrazione provinciale di Taranto, con finanziamento
della Regione.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive delle Riserve naturali regionali orientate del
litorale tarantino orientale sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con
particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti
nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri
ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici,
antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità
ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti forestali (lecceta);
d) recuperare la funzionalità del sistema dunale;
e) promuovere attività di educazione, di formazione e di
ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e
l’accoglienza diffusa;
g) recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso
della fascia costiera al fine di ridurne l’impatto ambientale e
paesaggistico;
h) promuovere e riqualificare attività economiche, in
particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e dei
servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di
migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art. 3
(Zonizzazione provvisoria)
1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9,
le Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale sono
suddivise in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come
individuate nell’allegata cartografia. Il piano può apportare modifiche al
confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di
tutela.
2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore
naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori
ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.
(Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente
naturale)
1. Sull’intero territorio delle Riserve naturali regionali
orientate del litorale tarantino orientale, oltre al rispetto delle norme
di tutela del territorio e dell’ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali
e regionali, è fatto divieto di:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su
autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie
previsti dall’articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n.394 ed
eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli
animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a
eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente
autorizzati dall’Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni
connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d’interesse geologico, fatti
salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente di
gestione;
f) introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e
floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare
consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici
e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo
2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico
passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in
funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione
naturalistica;
k) aprire discariche.
2. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 9 è
fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri
edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971,
n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso
anche all’area edificata compresa nel perimetro indicato;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali
operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle
attività agro-silvo-pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi
senza l’autorizzazione dei competenti uffici dell’Assessorato regionale
agricoltura e foreste.
3. Fino all’approvazione del piano territoriale delle Riserve
naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale, la
competente struttura regionale di cui all’articolo 23
della l.r.
19/1997, d’intesa con l’Ente di gestione di cui all’articolo 5,
può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b),
limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3 ed esclusivamente in funzione
dell’attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati
interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti
nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa
valutazione e approvazione di apposito piano aziendale. Sono altresì consentiti
interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi
all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono
comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più
restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le
tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e
non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e
ambientali presenti nell’area.
4. E’ consentita la realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo
31, comma primo, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività
locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di
prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi
civici su istanza dell’Ente di gestione.
Art. 5
(Gestione)
1. Ai sensi dell’articolo 9
della l.r.
19/1997 è istituito l’Ente di gestione delle aree naturali
protette della provincia di Taranto, ente strumentale di diritto pubblico, cui è
affidata la gestione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale
tarantino orientale.
2. Sono organi dell’Ente di gestione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità delle aree naturali protette.
3. Il
Presidente dell’Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri,
nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell’Ente, ne
coordina l’attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio
direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio
direttivo.
4. La carica di presidente è incompatibile con quella di
parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o
consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità
montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.
5. Il Consiglio direttivo dell’Ente di gestione delle aree
naturali protette della provincia di Taranto è così composto:
a) cinque rappresentanti della Comunità delle aree protette,
eletti con voto limitato a uno;
b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano
comprovata esperienza in materia di conservazione dell’ambiente e pianificazione
territoriale;
c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Taranto;
d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti nominati dalle associazioni
protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dell’ambiente e operanti
sul territorio regionale.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno
un vice Presidente.
7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
8. Per la composizione degli altri organi di gestione dell’Ente: Giunta
esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali,
si rimanda agli articoli 12,13
e 14
della l.r.
19/1997.
Art. 6
(Statuto)
1. L’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di
Taranto provvede all’approvazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla
data della sua costituzione secondo le norme di cui all’articolo 9
della l.r.
19/1997.
Art. 7
(Pianta organica)
1. L’Ente di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Taranto provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio
direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all’approvazione
della Giunta regionale.
2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e
del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato
degli articoli 15
e 17
della l.r.
19/1997.
3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della
presente legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri
enti pubblici, previa autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 8
(Strumenti di attuazione)
1. Per l’attuazione delle finalità delle Riserve naturali regionali orientate
del litorale tarantino orientale, l’Ente di gestione di cui all’articolo
5 si dota dei seguenti strumenti:
a) piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui
all’articolo 20
della l.r.
19/1997;
b) piano pluriennale economico sociale dell’area naturale
protetta, di cui all’articolo 21
della l.r.19/1997;
c) regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo
22
della l.r.19/1997.
Art. 9
(Piano territoriale dell’area naturale protetta)
1. Il piano territoriale delle Riserve naturali regionali
orientate del litorale tarantino orientale deve:
a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto
dall’articolo 12 della legge 394/1991, le destinazioni delle diverse parti
dell’area naturale protetta;
b) individuare le opere necessarie alla conservazione e
all’eventuale ripristino ambientale;
c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori
storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico
rurale;
d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili
con le finalità istitutive dell’area naturale protetta e stabilirne i tempi di
cessazione e le modalità di recupero;
e) individuare e regolamentare le attività antropiche
esistenti;
f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in
proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al
conseguimento delle finalità istitutive;
g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere
e manufatti;
h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di
ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d’uso per edifici e
manufatti esistenti;
i) definire il sistema della mobilità interna all’area naturale
protetta;
j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali
in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla
bonifica e al recupero ambientale;
k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli
interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione
del piano sono quelle stabilite dall’articolo 20
della l.r.
19/1997.
Art. 10
(Piano pluriennale economico sociale)
1. Il piano pluriennale
economico sociale delle Riserve naturali regionali orientate del litorale
tarantino orientale è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette
della provincia di Taranto di cui al comma 10 dell’articolo 5 con il fine di
individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell’ambiente naturale e le relative
forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate
dall’articolo 21
della l.r.
19/1997.
2. Il piano pluriennale economico sociale dell’area protetta valorizza
altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle
popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela
anche mediante indirizzi che autorizzino l’esercizio di attività particolari
collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme
in materia di attività venatoria.
3. Il piano pluriennale
economico sociale è predisposto, d’intesa con il Consiglio direttivo,
contestualmente alla formazione del piano di cui all’articolo 9.
Art. 11
(Regolamento)
1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l’esercizio
delle attività consentite all’interno delle Riserve naturali regionali orientate
del litorale tarantino orientaleed è adottato dall’Ente di gestione
contestualmente all’adozione del piano territoriale dell’area.
2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui
all’articolo 11 della legge 394/1991, ivi compresa la facoltà di eventuali
deroghe.
3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti
prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente di gestione e sono attuati dal
personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall’Ente stesso.
Art. 12
(Nulla osta e pareri)
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a
interventi, impianti e opere all’interno dell’area naturale protetta è
subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il
piano territoriale e con il regolamento.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano territoriale e del
regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento
al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di
cui all’articolo 4.
Art. 13
(Bilancio)
1. Il Consiglio direttivo dell’Ente di gestione delle aree naturali della
provincia di Taranto approva il bilancio preventivo dell’Ente nei termini
previsti dalle disposizioni contenute nella legge
regionale 16 novembre 2001, n.28 di riforma della contabilità regionale.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e
variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione del Consiglio
regionale.
Art. 14
(Sanzioni)
1. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni
metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere c), d), e), e i), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di
euro 26,00 a un massimo di euro 258,00.
4. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a
un massimo di euro 1.033,00.
5. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera g), comportano la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 per ogni
dieci metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.033,00
a un massimo di euro 10.329,00.
7. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j) e
alle limitazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), comportano le
sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
8. Le violazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera k),
comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità
da quanto previsto all’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 2.582,00 per
ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7,
8 e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative
previste, l’obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità
delle disposizioni formulate dall’Ente di gestione.
11. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’articolo 30, comma 1, della legge 394/1991.
12. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i
principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle
riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui
all’articolo 11 sono introitate nel bilancio dell’Ente di gestione.
Art. 15
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per gli
effettivi danni economici ai proprietari di immobili nelle Riserve naturali
regionali orientate del litorale tarantino orientale sono erogati direttamente
dall’Ente di gestione di cui all’articolo 5, facendo fronte con il proprio
bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche
pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un
vincolo effettivo posto con la presente legge o con il piano di cui all’articolo
9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di
attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali
riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto
all’indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti
di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o
da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L’ente di gestione deve procedere alla liquidazione del
danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni
e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte
della Regione ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi
di tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.
Art. 16
(Sorveglianza del territorio)
1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti
previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione, che la esercita
attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base
di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia
locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della
provincia di Taranto.
3. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare
convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma
2, della legge 394/1991.
4. L’utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui
all’articolo 44,
comma 1, lett. b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria” è
subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di
gestione.
Art. 17
(Vigilanza)
1. Le funzioni amministrative
di vigilanza connesse all’attuazione della presente legge sono espletate
dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato
dell’articolo 23
della l.r.
19/1997.
Art. 18
(Commissariamento)
1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi
contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede,
con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell’Ente di
gestione e alla nomina contestuale di un Commissario con pieni poteri, che resta
in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.
Art. 19
(Norma finanziaria)
Omissis
(Norma transitoria)
1. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dell’Ente di cui
all’art. 5, la gestione provvisoria delle Riserve naturali regionali orientate
del litorale tarantino orientale viene affidata al Sindaco del Comune di andria
che, attraverso gli uffici e le strutture comunali, provvede anche al controllo
delle prescrizioni di tutela di cui all’articolo 4 e all’adozione di tutte le
misure necessarie per la tutela e la conservazione dell’area naturale protetta.
Tali funzioni possono essere espletate anche chiedendo la collaborazione delle
strutture regionali e di altre amministrazioni pubbliche. Eventuali oneri
derivanti dalle collaborazioni suddette graveranno sul bilancio
dell’Amministrazione comunale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su segnalazione
dell’Assessore regionale all’ambiente, qualora riscontri gravi inadempienze o
fatti gravi contrari a norme vigenti o per persistente inattività, provvede, con
proprio decreto e previa deliberazione della Giunta regionale, alla nomina di un
Commissario che sostituisce il Sindaco nella gestione provvisoria ricoprendo
tale carica fino alla costituzione dell’Ente di gestione.