ILPRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R.
n.27 art.16 del 13/08/1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell'attività venatoria".
Vista la delibera di
Giunta Regionale n.1386 del 04 settembre 2003 con la quale si approva il "
Regolamento Regionale per l'allevamenti e detenzione della fauna a scopo
alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi
per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia.
Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale
22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Generalità.
1) Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 16
comma 1, L.R.
n. 27/1998 disciplina:
a) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche a scopo
alimentare;
b) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche con fini di
ripopolamento, attività cinofila e richiami per la caccia da appostamento
consentito;
c) Gli allevamenti e/o la detenzione di fauna delle specie
selvatiche ed esotiche a scopo amatoriale ed ornamentale;
d) Gli allevamenti dei cani da caccia.
2) Gli allevamenti di cui ai punti a) e b) sono soggetti a
tassa di concessione regionale di cui all'art. 53,
comma 9, L.R.
n. 27/1998.
3) Le autorizzazioni di cui ai punti a) e b) sono rilasciate
dalla Regione previo nulla osta della Provincia competente per territorio dopo
aver constatato i requisiti previsti dal presente regolamento. Esse hanno durata
quinquennale, sei mesi prima della scadenza il titolare deve inoltrare domanda
di riconferma.
4) Gli allevamenti di cui ai punti c) e d) sono segnalati alla
Provincia competente per territorio.
5) Tutti gli allevamenti sono soggetti al rispetto delle norme
sanitarie vigenti, nonché al regolamento di polizia veterinaria e all'obbligo di
adottare misure per garantire il benessere degli animali giusto quanto previsto
dalla relativa legislazione, fermo restante gli adempimenti fiscali ove si
ravvisi finalità di lucro.
6) Su tutti gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche di
cui ai punti a) e b) la Provincia deve effettuare controlli amministrativi
almeno due volte l'anno.
7) In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, riscontrato
anche a seguito dei controlli amministrativi e sanitari, su richiesta della
Provincia competente, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione ove
prevista, nel caso del punto c) è previsto il sequestro della fauna con
l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.
Art. 2
Allevamenti di fauna a scopo alimentare.
1) Le specie allevabili a scopo alimentare sono:
a) Ungulati (Artiodactyla)
b) Lepri
c) Galliformi
d) Anatidi.
2) Il numero minimo di riproduttori consentito negli
allevamenti a scopo alimentare è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta
per gli uccelli.
3) L'allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) Costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile
fuga o ingresso dall'esterno, mediante interramento o curvatura della rete alla
base verso l'esterno;
b) Tenere separate le specie durante il ciclo produttivo in
presenza di più specie allevate;
c) Rispettare le disposizioni dettate dal regolamento di
polizia veterinaria.
Art. 3
Istituzione.
1) La richiesta di autorizzazione all'allevamento di fauna
delle specie selvatiche di cui all'art. 2, va indirizzata alla Regione Puglia
Assessorato all'Agricoltura - Settore Caccia ed alla Provincia territorialmente
competente - ripartizione caccia. Contestualmente alla richiesta deve essere
presentata la seguente documentazione:
a) Piano di gestione indicante la tipologia, localizzazione e
planimetria dell'allevamento, numero di riproduttori a regime per specie
allevata, strutture in dotazione aventi le caratteristiche di cui all'art. 2
comma 3, tecniche di allevamento e cattura;
b) Certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza
dei soggetti riproduttori mediante fattura di acquisto o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta cessione dei soggetti
riproduttori;
c) Certificazione del servizio veterinario dell'USL competente
sull'idoneità igienico-sanitaria del terreno e dell'eventuali strutture
preesistenti interessate dall'impianto di allevamento;
d) Atto comprovante la titolarità di imprenditore agricolo o
commerciale.
2) Il titolare dell'autorizzazione, oltre ad essere in regola
fiscalmente, dovrà dotarsi di un registro vidimato dalla Provincia competente
dal quale dovrà evincersi il movimento della fauna allevata a partire dal carico
di riproduttori, al numero dei nati, ai capi venduti, quelli giacenti e quelli
deceduti. Su detto registro dovranno essere segnalati i vari controlli avuti
durante l'arco dell'anno, sia sanitari che di vigilanza, da parte della
Provincia.
3) Il titolare dell'autorizzazione dovrà apporre all'ingresso
dell'allevamento la dicitura: "Allevamento di Fauna delle specie selvatiche
autorizzato a scopo alimentare".
4) Presso ogni Provincia competente per territorio è istituito
un'Anagrafe degli Allevamenti previsti alle lettere a) e b) dell'art. 1 comma 1.
Con la vidimazione del registro previsto al precedente comma 2, la Provincia
assegna, riportando in prima pagina, ad ogni allevamento, una lettera
corrispondente alle finalità perseguite:
A. = Alimentare
B. = Ripopolamento e/o Reintroduzione e/o Attività Cinofila e/o
Richiami Vivi per la caccia da appostamento
O. = Ornamentale e/o Amatoriale
Contenuta in una sigla del seguente tipo: AA-X-0000
AA = Sigla della Provincia in cui è ubicato l'allevamento
X = Lettera corrispondente alle finalità dell'allevamento
0000 = Numerazione generale progressiva dell'allevatore.
Art. 4
Abbattimento e Commercializzazione.
1) L'abbattimento dei capi allevati a scopo alimentare è
consentito durante tutto il corso dell'anno solare. La macellazione può avvenire
nel rispetto della normativa vigente in materia.
2) Per l'abbattimento degli ungulati (Artiodactyla) è
consentito anche l'uso dei mezzi previsti dall'art. 32
L.R.
n. 27/1998, purché effettuato da soggetti nominativamente indicati nel
provvedimento di autorizzazione.
3) La vendita di capi vivi o morti da destinarsi ad altri
allevamenti o a scopo alimentare, regolarmente autorizzati, è consentita durante
tutto l'anno. I capi di cui sopra devono essere muniti di contrassegno
inamovibile o indelebile da cui rilevare l'esatta provenienza.
4) I titolari degli allevamenti di fauna della specie
cacciabile a scopo alimentare possono essere autorizzati dalla Provincia a
cedere i propri prodotti a scopo di ripopolamento, in Zone Addestramento Cani e
Aziende Agri-turistico-Venatorie, previo accertamento delle condizioni sanitarie
dei capi e della loro idoneità. All'atto della cessione i capi devono essere
accompagnati da un certificato rilasciato dai servizi veterinari delle Unità
Sanitarie Locali attestante l'esito favorevole dei controlli sanitari, eventuali
interventi di profilassi cui sono stati sottoposti e la provenienza.
Art. 5
Allevamenti di fauna della specie selvatica con fini di
ripopolamento, attività cinofile e richiami vivi per la caccia da appostamento
consentito.
1) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche previste
dalla L.R.
n. 27/1998 con fini di ripopolamento e per attività cinofile sono destinati
alla produzione di specie autoctone.
2) Le strutture dell'impianto e le tecniche di produzione e di
ambientamento devono garantire il mantenimento della rusticità e delle
caratteristiche comportamentali delle specie allevate.
3) Il carico massimo consentito per le specie di fauna
stanziale più comunemente allevata è la seguente:
a) Galliformi - da 1 a 30 giorni: 0,02-0,50 mq/capo
da 30 a 70 giorni ed oltre 0,50-2,00 mq/capo in voliera
b) Lepri in recinti di preambientamento: 100 mq/capo
c) Ungulati (Artiodactyla): 5.000 mq/capo
I capi allevati devono essere prelevati con i normali mezzi di
cattura previsti per le diverse specie. Il prelievo con i mezzi di cui all'art.
32
L.R.
n. 27/1998 è consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e
previo apposito provvedimento dell'Autorità Sanitaria.
4) La richiesta di autorizzazione per allevamento di fauna con
fini di ripopolamento ed attività cinofila va inoltrata con le modalità previste
all'art. 3, comma 1, mentre per la gestione si fa riferimento a quanto previsto
dai commi 2-3-4 dell'art. 3.
5) Tutti i soggetti, ad eccezione dei galliformi (fagiano,
starna, quaglia, ecc.), devono essere marcati con contrassegno riportante una
sigla contenente le seguenti specifiche:
a) Numero progressivo di identificazione dell'Allevatore
rilasciato dalla Provincia art. 3 comma 4;
b) Sigla della Provincia nel cui territorio è ubicato
l'impianto di allevamento;
c) Anno di applicazione del contrassegno.
6) La certificazione veterinaria scortante gli animali venduti
è sempre richiesta.
Art. 6
Richiami vivi per la caccia da appostamento consentiti.
1) Gli uccelli allevabili a scopo di richiamo sono quelli
appartenenti alle specie cacciabili previsti dalla L.R.
n. 27/1998 art. 35,
comma 7, ai quali si aggiungono le specie cacciabili acquatiche.
2) L'allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) Evitare la condivisione di spazi comuni in presenza di più
specie allevate;
b) Rispettare le disposizioni del regolamento di polizia
veterinaria;
c) Utilizzare voliere, gabbie le cui dimensioni sono quelle
previste per legge o su indicazioni dell'INFS, come minimo;
d) Inanellare gli uccelli detenuti e non provvisti già di
contrassegno. Per i nidiacei l'operazione va eseguita entro e non oltre i primi
dieci giorni di vita. Il contrassegno, ad anello di materiale plastico o
metallico, rilasciato dalla Provincia competente per territorio, deve essere
inamovibile e di diametro adeguato nonché dovrà riportare il numero progressivo
del soggetto, l'anno di nascita, la sigla della Provincia e le lettere "RA" ad
indicare il richiamo allevato;
e) Tenere il registro di allevamento vidimato annualmente dalla
Provincia, su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:
1 Il nome scientifico e volgare del soggetto allevato e le
specifiche riportate sull'anello;
2 La data di nascita o di acquisto degli esemplari e le
generalità del cedente;
3 La data dell'eventuale decesso del soggetto detenuto, in tal
caso l'anello deve essere conservato, ma non utilizzato per altri soggetti;
4 La data dell'eventuale cessione e le generalità
dell'acquirente;
5 Trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia
competente per territorio copia del registro di allevamento relativo all'anno
precedente.
Il titolare di Allevamento di Uccelli a scopo di richiamo
rilascerà all'atto della vendita di un richiamo una certificazione atta a
dimostrare la legittima provenienza del soggetto attestandone di essere nato in
cattività. Detta certificazione dovrà essere esibita in fase di controllo
durante l'uso del richiamo stesso.
3) La fauna allevata di cui al comma 1 a scopo di richiamo per
l'attività venatoria può essere acquistata anche da allevatori extraregionali
purché accompagnata da relativa certificazione e regolarmente inanellata.
4) Il cacciatore detentore di richiami vivi di allevamento
consentiti per uso caccia deve denunciare entro 30 giorni, su carta semplice, in
duplice copia, alla Provincia di appartenenza - Ufficio caccia - l'elenco delle
specie detenute in regola con i requisiti richiesti:
Attestazione di provenienza
Inanellamento.
La denuncia vidimata dalla Provincia deve essere presentata in
un qualsiasi momento di controllo.
5) La morte o la cessione di un soggetto da richiamo, deve
essere comunicato alla Provincia competente, lo stesso vale per eventuali nuovi
acquisti.
6) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i
detentori di richiami vivi di allevamento devono adeguarsi non oltre 30 giorni.
Art. 7
Allevamento e/o detenzione di fauna selvatica ed esotica a scopo
amatoriale ed ornamentale.
1) Previa comunicazione alla Provincia competente per
territorio è permesso, senza altra formalità, l'allevamento e/o detenzione, ai
fini del presente articolo, delle specie consentite di mammiferi e di tutte le
specie selvatiche di volatili da gabbia e da voliera. L'allevamento e/o
detenzione e possesso di tutte le specie di uccelli da gabbia e da voliera a
scopo amatoriale ed ornamentale non è classificabile fra le lavorazioni
insalubri previste dall'art. 216 del T.U.L.S. approvato con R.D. n. 1265/1934 e
dai relativi regolamenti locali di applicazione.
2) Di tutta la fauna detenuta si deve sempre poter dimostrare
la provenienza lecita.
3) Ai fini della dimostrazione della provenienza lecita e
dell'origine documentata dei soggetti riproduttori detenuti e presenti in
allevamento, fanno fede:
La fattura (o Ricevuta Fiscale) con descrizione degli
esemplari, corredata da fotocopia del documento originale che legittima il
possesso da parte del venditore (Autorizzazione regionale o documento
equivalente, documentazione ufficiale accompagnatori per i soggetti importati
dall'estero).
Nel caso si tratti di cessione non soggetta all'emissione di
documento fiscale, è ritenuta valida una specifica "Dichiarazione" scritta (con
assunzione di responsabilità) del cedente.
4) In deroga a quanto sopra, ed in attuazione dell'art. 3 comma
4, qualora l'allevatore non fosse in grado di comprovare la provenienza dei
soggetti detenuti, ma avesse assolto a quanto previsto dalla L.R.
n. 27/1998, art. 61, la Provincia territorialmente competente provvede, dopo
aver verificato lo stato di fatto, a marcare o inanellare la fauna come previsto
e registrarla sull'apposito registro vidimato. Gli esemplari appartenenti alle
specie indicate nei vari regolamenti CEE e per i quali è stato previsto
l'obbligo di denuncia non possono essere sprovvisti di regolare certificato
CITES.
5) La fauna selvatica nata in cattività da riproduttori
detenuti legalmente in riferimento ai precedenti commi, è segnalata alla
Provincia, entro l'anno in corso e, inoltre, deve essere regolarmente marcata o
inanellata:
a) Gli uccelli debbono essere muniti di anellino inamovibile e
di diametro idoneo, riportare l'anno di nascita. Nel caso in cui l'allevatore
sia iscritto alla Federazione orticoltori italiani (F.O.I.) l'anello inamovibile
corrisponde a quello previsto dalla Federazione stessa. Gli anellini sono
rilasciati dalla Provincia competente per territorio o dalla Federazione
Orticoltori Italiani.
b) I mammiferi debbono essere contrassegnati o da un apposito
tatuaggio indelebile e numerato o con Microchips elettronico, apposto dal
veterinario che ne rilascia certificazione.
Art. 8
1) Le modalità sulla tenuta del registro vidimato dalla
Provincia sono quelle previste all'art. 6, comma 2, lettera e).
2) Per la fauna nata in cattività e ceduta, il cedente e
l'acquirente devono sottoscrivere entrambi una dichiarazione in duplice copia ed
in carta semplice dell'avvenuto passaggio da conservare per almeno cinque anni
allegandola alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 7.
Art. 9
1) Negli esercizi commerciali specializzati, nelle mostre
ornitologiche, e nelle manifestazioni fieristiche possono essere esposti e
ceduti esclusivamente esemplari di fauna muniti di contrassegno inamovibile così
come previsto negli articoli precedenti.
2) Le strutture ospitanti la fauna sia per gli Allevamenti che
per la detenzione in cattività o per il trasporto, devono avere le
caratteristiche previste dai Regolamenti CEE e/o da eventuali indicazioni
dell'INFS.
3) La vigilanza e l'applicazione del presente regolamento
spetta alla Provincia nonché ai soggetti previsti dalla L.R.
n. 27/1998, art. 44,
lettera a) mentre alla Polizia Veterinaria spetta la vigilanza sull'applicazione
del regolamento Sanitario.
4) Le sanzioni previste per la detenzione illecita sono quelle
previste dalla L.R.
n. 27/1998, art. 48
e art. 49.
Art. 10
Allevamenti dei cani da caccia.
1) Gli Allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle
competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.) devono essere
segnalati alla Provincia competente per territorio.
2) Ai fini di cui al comma 1, sono ritenuti allevatori ai sensi
delle leggi in materia (L. n. 349/1993 e relativo decreto ministeriale 28
gennaio 1994, n. 20504) i possessori che tengono in allevamento un numero non
inferiore a cinque fattirici e che annualmente producono un numero di cuccioli
non inferiore a trenta.
3) La segnalazione di cui al comma 1 non è necessaria in
mancanza dei requisiti previsti al comma 2.
4) Per tutti i detentori di cani da caccia vige il rispetto
della L.R.
3 aprile 1995, n. 12 e relative sanzioni.
5) Gli allevatori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di
rispettare i regolamenti sanitari e tenere un Registro vidimato dalla Provincia
sul quale sono riportati i dati delle razze allevate, il relativo codice di
identificazione e i controllo sanitari eseguiti.
Art. 11
Norma transitoria.
1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti gli
allevatori devono adeguarsi entro e non oltre 120 giorni.
2) Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento, valgono le disposizioni previste dalle vigenti normative.
Il
presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 25
settembre 2003
|