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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2001
Numero
9
Data
16/11/2001
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Centri privati di produzione di fauna selavtica allo stato naturale, modalità di costituzione, gestione e funzionamento.
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 21 novembre 2001, n. 170.
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999,  n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

 

Visto l'art. 15 - comma 12 della L.R. n. 27 del 13/8/1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" dispone che il Consiglio Regionale, previo parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, regolamenta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di costituzione, gestione e funzionamento dei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

 

Vista l'ipotesi di regolamento redatto nel 1999 dall'Assessorato all'Agricoltura - Settore Caccia e Pesca: "Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modalità di costituzione, gestione e funzionamento" in ottemperanza del citato articolo 15 della L.R. 27/98 e dell'art. 4 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003, trasmesso con nota prot. n. 2482/C del 18/10/1999 alle Province per il parere di competenza;

 

Viste le osservazioni all'ipotesi di regolamento succitato, corredato dal parere dei propri Comitati Tecnici Faunistici Venatori", trasmesse dalle Province;

 

Visto il parere del 13/7/2000 del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale che ha apportato alcune modifiche al testo presentato, accogliendo in parte le osservazioni pervenute dalle Province;

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 5 novembre 2001, n.1555;

 

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:


 
 


Art. 1

Generalità.

1) Il presente regolamento, in attuazione della L.R. n. 27/1998 art. 15 e dell'art.4 del Piano faunistico-venatorio-regionale, disciplina la costituzione, la gestione ed il funzionamento dei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

2) La costituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è autorizzata, in riferimento al Piano faunistico venatorio regionale, dalla Regione e per le seguenti specie cacciabili: fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, lepre, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale.

3) Nei centri privati di cui sopra è vietata ogni forma di esercizio venatorio. La cattura della fauna riprodottasi allo stato selvatico è consentita al concessionario o ai suoi dipendenti fissi o temporanei. La commercializzazione è consentita per fini di ripopolamento, reintroduzioni e attività cinofile.

4) L'estensione di tali istituti al fine del computo del territorio agro-silvo-pastorale regionale è inserito nel 15% riservato a gestione privata e globalmente non può superare l'1%.

5) La fauna riprodottasi e disponibile è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti Pubblici ed è utilizzata ai fini di ripopolamento.

6) centri privati hanno durata di cinque anni salvo rinnovo della concessione.

 

Art. 2

Caratteristiche.

1) I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, a gestione privata e organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, hanno la funzione di riprodurre fauna selvatica allo stato naturale e sono soggetti a Tassa di concessione regionale ai sensi dell'art. 53 comma 9 L.R. n. 27/1998. 2) Per la funzione attribuita ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, l'INFS, nel suo documento orientativo parte integrante della L. n. 157/1992, li assimila alle Zone di Ripopolamento e Cattura.

3) In relazione a quanto sopra la costituzione di detti centri deve essere realizzata su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie che si intendono fare riprodurre ed anche le stesse dimensioni devono garantire l'insediamento di una popolazione stabile e in grado di autoriprodursi.

4) Le dimensioni dei centri privati o dei territori che lo compongono, in riferimento alle specie di fauna selvatica che si intende far riprodurre allo stato selvatico, sono di minimo:

- a) 200 ettari per la riproduzione del fagiano,

- b) 500 ettari per la riproduzione della starna, pernice rossa e coturnice,

- c) 500 ettari per la riproduzione del capriolo, cervo, daino, muflone;

- d) 200 ettari per la riproduzione della lepre e del cinghiale.

- Ne consegue che l'estensione di un centro privato di riproduzione di fauna allo stato naturale non deve superare i 1.000 - ettari.

5) I concessionari titolari dei centri di riproduzione devono uniformarsi alle normative sanitarie vigenti;

6) I centri privati sono costituiti su terreni in corpo unico i cui perimetri sono delimitati da muri e/o rete metallica non inferiore a mt. 1,50, in modo da garantire la non fuoriuscita della fauna, gli stessi perimetri sono segnalati con tabelle, poste a cura del concessionario e con le modalità previste dall'art.20 della L.R. n. 27/1998, recanti la scritta nera su fondo bianco: "Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia - Concessione della Regione Puglia n° ..... del ..... ";

7) I riproduttori destinati ai centri di riproduzione di fauna devono preferibilmente provenire da località con caratteristiche ambientali simili al territorio regionale.

In ogni caso i riproduttori destinati ai centri devono essere muniti di certificazione veterinaria nonché dell'attestazione della loro provenienza e di sistema di identificazione.

 


Art. 3

Costituzione.

1) La richiesta di costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è presentata alla Regione, - Assessorato alla Caccia, ed alla Provincia - Assessorato alla Caccia, competente per territorio dai possessori o conduttori di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.

2) La richiesta di cui al precedente punto deve essere corredata:

- a) cartografia (mappa catastale) in scala 1:25.000 dei terreni interessati;

- b) titoli di proprietà dei terreni;

- c) relazione illustrante il programma produttivo che si intende realizzare;

- d) tipologia del territorio e ripartizione dello stesso in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;

- e) specie di fauna da far riprodurre in relazione alle caratteristiche ambientali del territorio;

- f) elenco nominativi addetti alla vigilanza.

3) La Provincia esprime il suo parere all'Assessorato Regionale alla caccia sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4) La Concessione è rilasciata dalla Giunta regionale sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale.

 


Art. 4

Gestione.

1) La gestione è affidata al concessionario che ne assume tutte le responsabilità anche per i danni all'agricoltura arrecati dalla fauna nei territori circostanti il centro di riproduzione.

2) Il controllo sull'attività di gestione spetta all'Amministrazione Provinciale competente.

3) I centri privati devono garantire, trascorsi due anni dalla data di rilascio della prima autorizzazione, una consistenza delle specie previste nel provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità faunistiche ricettive del territorio interessato.

4) Il concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale e dovrà essere iscritto, ove previsto, negli elenchi degli allevatori della ASL competente per territorio.

5) Tutte le catture nonché la commercializzazione della fauna riprodotta dovranno evincersi da apposito registro vidimato dalla Provincia ed esibito in qualsiasi momento per eventuali verifiche.

6) Alla fine di ogni anno il concessionario invierà alla Provincia una relazione tecnica riguardante: immissione di riproduttori, catture effettuate e capi commercializzati.

7) Per ragioni di carattere strettamente sanitario, connesse alla presenza di capi eventualmente malati o menomati, può essere consentito il ricorso all'abbattimento di tali soggetti da parte del veterinario o del titolare del centro o di altra persona competente, in possesso di preparazione teorica e pratica accertata dal competente servizio veterinario, preventivamente indicata alla Provincia competente. Le operazioni di abbattimento dovranno essere condotte in modo tale da risparmiare all'animale dolori e sofferenze evitabili (eutanasia).

8) È vietato allevare fauna in aree recintate o in voliere.

 


Art. 5

Rinnovo - Cessazione - Revoca.

1) Al fine del rinnovo della concessione, il concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art. 3.

2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione del centro di riproduzione.

3) In caso di modifica della superficie il concessionario presenterà la nuova perimetrazione.

4) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta regionale entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purché sia stata corrisposta la Tassa di concessione regionale, con le modalità previste dall'art. 53 comma 9 L.R. n. 27/1998.

5) La concessione cessa nel caso in cui:

a) il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;

b) di rinuncia del Concessionario;

c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi causa abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi;

d) di ripetuta morosità nel pagamento della Tassa di concessione regionale;

e) vengano meno i requisiti di cui all'art. 2.

6) La revoca della concessione è disposta con provvedimento della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio. La revoca della concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del Concessionario del presente regolamento, della normativa vigente e delle direttive regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.

 

Art. 6

Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente e dalle direttive regionali.