IL PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE
-
Vista la Deliberazione di G.R. n. 1288 del 17/10/2000 con la quale la Giunta
Regionale ha approvato il Regolamento Zone per l'addestramento, l'allenamento e
le gare cinofile. Modalità di Istituzione, Gestione e Funzionamento. Prove su
fauna selvatica. Revoca deliberazione G.R. n° 40 del 9 febbraio 2000; -
Vista la L.R. n° 27/98; - Vista la decisione assunta dalla Commissione di
Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25.10.2000
prot.n. 07 così come di seguito riportata: - Non riscontra vizi di
legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 128/G del 17.10.2000; - di
annullare all'art. 9 del Regolamento le parole "e dalle direttive
regionali"; - Visti gli artt.39 e segg. dello Statuto regionale; - Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale
22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R.
l'emanazione dei regolamenti regionali;
EMANA
il seguente
Regolamento
Art. 1
Generalità.
1) Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 18
L.R.
n. 27/1998 e dell'art. 5 del Piano faunistico-venatorio-regionale,
disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle zone per
l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, le gare e le prove cinofile.
2) Nei successivi articoli le zone per l'addestramento e
l'allenamento dei cani da caccia saranno denominate semplicemente "Zone
Addestramento Cani (Z.A.C.)".
3) Le zone addestramento cani, a gestione privata, possono
essere istituite nei limiti del 4% del territorio Agro-Silvo-Pastorale delle
province interessate.
4) La Regione istituisce le Z.A.C. su richiesta di Associazioni
cinofile o Gruppi riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia
Italiana), Associazioni Venatorie e Imprenditori agricoli.
5) Nelle Z.A.C. è vietato esercitare la caccia e l'esercizio in
qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 18
comma 6 L.R.
n. 27/1998.
Art. 2
Caratteristiche.
1) Le Z.A.C. sono istituite su terreni non soggetti a coltura
intensiva e comunque tutte le attività cinofile devono svolgersi nel rispetto
delle colture in atto ed eventuali danni arrecati saranno a carico del
concessionario.
2) Le Z.A.C. si suddividono in Zone di tipo A e Zone di tipo B.
La fauna utilizzata è quella di allevamento limitatamente alle specie
cacciabili.
3) Le zone addestramento cani di tipo A di estensione
ricompresa tra 100 e 1.000 ettari sono destinate all'addestramento, allenamento,
prove e gare in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il
periodo dell'anno.
4) Se
l’addestramento riguarda cani da seguita su lepre e cinghiale le zone di cui al
punto 3 devono essere recintate. (1)
5) Le zone addestramento cani di tipo B, di estensione
ricompresa tra 10 e 100 ettari, sono destinate all'addestramento e a gare
cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria limitatamente alle
specie cacciabili: Quaglia, Fagiano, Starna, Lepre
e Ungulati, per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa. (2)
5bis) Per
quanto attiene le zone di tipo “B” da destinare all’addestramento e a gare
cinofile con abbattimento delle specie Lepre e Ungulati, le stesse devono avere,
in particolare, le seguenti caratteristiche:
a) per
le zone destinate all’addestramento e abbattimento della specie Lepre, oltre
alle altre di cui al comma 5, le stesse devono avere una estensione minima di Ha
30,00 (trenta)i cui perimetri devono essere delimitati da rete metallica di
altezza minima di mt 1,80 di cui 30 cm. interrata. In dette zone è escluso
l’utilizzo di ungulati;
b) per
le zone destinate all’addestramento e abbattimento anche degli Ungulati, le
stesse devono avere una estensione minima di Ha 50,00 (cinquanta) i cui
perimetri devono essere delimitati da rete metallica di altezza minima di mt
2,50 di cui cm. 50 interrata, con curvatura della rete alla base verso
l’esterno;
c) per
quanto attiene i capi delle specie Lepre e Ungulati che verranno utilizzati
nelle zone di cui ai precedenti punti a) e b) gli stessi devono riguardare
soggetti muniti di contrassegno di riconoscimento. Inoltre, il
concessionario, in caso di controllo, deve esibire, tra l’altro, la
certificazione di provenienza e sanitaria dei soggetti utilizzati o da
utilizzare;
d) il
concessionario ha l’obbligo di far sottoporre i capi di Ungulati abbattuti alle
relative procedure per le indagini sanitarie ed al prelievo di campioni
biologici, previsti dalla vigente normativa, presso l’ASL territorialmente
competente. (3)
6) Le Z.A.C. hanno durata di cinque anni salvo revoca o
rinnovo.
7) Tutti i cacciatori cinofili possono accedere alle Z.A.C. a
parità di diritti ed obblighi.
8) Le Z.A.C. devono essere costituite ad una distanza di 500
mt. dai centri abitati e dalle Zone protette, fatte salve le Z.A.C. già
istituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(1) Comma così sostituito dall'art.
1,
comma 1, Reg.
reg. 13 maggio 2013, n. 12, nel testo del regolamento è stato erroneamente
indicato il Reg. reg. n. 5/1999 Il testo originario del comma era
così formulato: «4) Se l'addestramento riguarda cani da seguita su lepre le zone
di cui al punto 3 possono essere recintate, mentre per il cinghiale devono
essere recintate.».
(2) Comma così modificato dall'art. 2,
comma 1, Reg.
reg. 13 maggio 2013, n. 12, nel testo del regolamento è stato erroneamente
indicato il Reg. reg. n. 5/1999.
(3) Comma aggiunto dall'art. 3,
comma 1, Reg.
reg. 13 maggio 2013, n. 12 , nel testo del regolamento è stato
erroneamente indicato il Reg. reg. n. 5/1999.
Art. 3
Costituzione.
1) La richiesta di istituzione di una zona addestramento cani è
presentata alla Regione Puglia - Assessorato alla Caccia - ed alla Provincia -
Assessorato alla Caccia - competente per territorio da Associazioni cinofile o
Gruppi cinofili riconosciuti dall'E.N.C.I., da Associazioni Venatorie o da
Imprenditori Agricoli singoli o Associati.
2) La Provincia esprime il suo parere all'Assessorato Regionale
alla Caccia sentito il Comitato Tecnico Faunistico venatorio Provinciale entro e
non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3) La Concessione è deliberata dalla Giunta Regionale sentito
il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.
4) L'interessato, al fine dell'ottenimento della Concessione
deve allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:
a) cartografia (mappa catastale) in scala minimo 1:25.000 dei
terreni costituenti la zona addestramento cani;
b) una relazione tecnica illustrante:
* le caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio;
* la ripartizione del territorio in rapporto alle
caratteristiche delle colture praticate;
c) elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della
richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma
autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in
mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione da
trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente
rinnovato. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro
diritto reale di godimento alla istituzione della zona addestramento cani
vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della Concessione;
d) elenco della fauna allevata delle specie cacciabili che si
intende utilizzare;
e) elenco delle voliere o recinti di ambientamento e
stazionamento della fauna allevata da utilizzare;
f) atto di Costituzione e/o Statuto dell'Organismo richiedente
la Gestione nel caso di Associazione;
g) regolamento di Gestione interna che preveda le modalità di
accesso nella Z.A.C., il contributo economico per l'accesso, il tempo di
utilizzo del territorio assegnato e relativo numero di cani accessibili, il
costo per ogni singolo capo di fauna acquistato ed utilizzato per
l'addestramento, la quota di partecipazione a gare o prove cinofile, nonché le
modalità di controllo;
5) Le Z.A.C. devono essere tabellate con le modalità previste
all'art. 20
L.R.
n. 27/1998. Le tabelle sono poste a cura e spese del Concessionario recanti
la scritta nera su fondo bianco: "Regione Puglia - Zona Addestramento Cani
(denominazione) di tipo ........./ L.R.
n. 27/1998 art. 18.
Art. 4
Gestione.
1) Per l'accesso ed utilizzo della Z.A.C. occorre essere muniti
dell'autorizzazione del Concessionario o dell'Organo di Gestione.
2) Al termine dell'addestramento con abbattimento di fauna
allevata, l'Organo di Gestione della Z.A.C. rilascerà l'opportuna certificazione
sul numero di capi abbattuti, occorrente all'addestratore anche per fini di
controllo filori della zona stessa, non essendo tenuto all'annotazione sul
Tesserino Regionale.
3) Il Concessionario è obbligato alla tenuta di un registro
numerato e contrassegnato dalla Provincia nel quale sono annotati i dati
anagrafici e del porto d'armi per le Z.A.C. di tipo B, delle persone autorizzate
all'accesso giornalmente. Il registro è messo a disposizione della Provincia.
4) Il Concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle
scritture contabili in materia fiscale.
Art. 5
Rinnovo-Cessazione-Revoca.
1) Al fine del rinnovo della Concessione, il Concessionario sei
mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola
alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di
cui all'art. 3 comma 2 e comma 3.
2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente
provvedimento di Concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in
merito alla configurazione del territorio stesso.
3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta
Regionale entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine,
senza che sia pervenuta nessuna notifica al Concessionario, la Concessione si
intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo.
4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il Concessionario abbia
interposto ricorso, devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la
sorveglianza.
5) La Concessione della zona addestramento cani cessa nel caso:
a) il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in
tempo utile;
b) di rinuncia del Concessionario;
c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi
diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi.
6) La revoca della Concessione è disposta con delibera della
Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia,
sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della
Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del
Concessionario del presente regolamento, della normativa vigente e delle
Direttive Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente,
deputata all'attività di controllo.
Art. 6
Sanzioni.
1) Nelle zone addestramento cani l'abbattimento di fauna
selvatica comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 49
comma 1 lett. e) L.R.
n. 27/1998 per ogni capo abbattuto e l'allontanamento dalla Z.A.C.
2) Per le violazioni del presente regolamento da parte del
Concessionario, la Provincia dovrà applicare in base alla gravità delle stesse
una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000, in caso di recidiva la
Provincia chiederà alla Regione la sospensiva del funzionamento della Z.A.C. da
uno a tre mesi o in casi di estrema gravità la revoca della Concessione.
Art. 7
Prove e gare cinofile.
1) Le prove a livello Nazionale ed Internazionale possono
svolgersi, previa comunicazione alla Provincia interessata, nelle Zone di tipo A
anche su fauna immessa per tutto l'anno, senza abbattimento e nel rispetto dei
regolamenti E.N.C.I. Durante lo svolgimento delle prove è consentito l'uso della
pistola a salve.
2) Le prove cinofile a livello nazionale ed Internazionale su
fauna selvatica, senza l'abbattimento, sono consentite nel rispetto dei
regolamenti E.N.C.I., previo nulla osta dell'Organo di Gestione e
l'autorizzazione della Provincia competente per territorio:
a) nelle zone di ripopolamento e cattura,
b) nelle zone demaniali;
c) negli ambiti territoriali di caccia;
d) nelle aziende faunistico - venatorie.
Per quanto riguarda il punto c) le prove potranno tenersi dopo
la chiusura della stagione venatoria. È vietato comunque svolgere prove cinofile
nei mesi di aprile e maggio nei territori ricompresi alle lettere a), b), c),
d). È consentito durante le prove l'uso della pistola a salve. Inoltre al fine
di agevolare, durante le prove gli incontri con il selvatico, è consentito
ripopolare a cura e spese del Comitato organizzatore quei territori interessati
alle prove, con fauna selvatica allevata allo stato naturale ai sensi dell'art.
15
comma 1 L.R.
n. 27/1998, previa autorizzazione della Provincia e dell'Organo di Gestione
del territorio interessato di cui alle lettere precedenti. La specie di fauna
utilizzata deve essere idonea agli habitat che caratterizzano i territori
interessati alle prove da svolgere e presumibilmente presenti sul territorio.
3) Nelle aziende Agri-Turistico-Venatorie, con la chiusura
della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna
allevata in batteria ivi comprese le gare con abbattimento previo nulla osta del
Concessionario e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio.
Art. 8
Norme transitorie.
1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento saranno
prese in esame tutte le richieste di istituzione di Z.A.C. già pervenute alla
Regione ed alle province competenti per territorio.
2) Le richieste dovranno essere integrate dai documenti
previsti dall'art. 3 comma 4) e sottoposte al parere dei rispettivi Comitati
Tecnici Provinciali.
3) La Provincia competente per territorio, acquisito il parere
favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per la tutela faunistico-venatoria
lo trasmetterà alla Regione per il prosieguo dell'iter approvativo.
Art. 9
Norme finali.
1) Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.
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