Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2004
Numero
3
Data
05/03/2004
Abrogato
 
Materia
Industria
Titolo
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 28 gennaio 1998, n. 8 e 19 dicembre 1994, n. 34, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani regolatori generali
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 15 marzo 2004, n. 30.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

 

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 19 dicembre 1994, n . 34 (Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale) e della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 8 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1994, n . 34 e 4 luglio 1994, n. 24, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani regolatori generali.

 

1 bis. I comuni, su istanza di parte e in caso di comprovati e gravi motivi, possono, con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Confederazioni sindacali regionali rappresentate presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), rivisitare i piani occupazionali correlati agli accordi di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale, purchè il livello occupazionale superi comunque le dieci unità e la decurtazione dell’originario piano occupazionale non sia superiore al 60 per cento del totale previsto dall’accordo di programma  (1)

 (1) Comma  aggiunto dalla l.r. 19/2010, art. 23

Art. 2

 

1. Le disposizioni abrogate con la presente legge restano applicabili ai rapporti sorti, ancorché non definiti, in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza.

 

2. La Giunta Regionale è tenuta a esaminare le richieste inviate dai Comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge.