TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Gli aiuti oggetto della presente legge sono quelli a sostegno del sistema
produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione
ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE. La Regione
Puglia con apposito regolamenti disciplina i regimi regionali di aiuto in
attuazione dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla presente legge.
2. La Giunta regionale nell'esercizio della potestà regolamentare deve
assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:
a) sviluppo della competitività e dell'innovazione;
b) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo;
c) ampliamento della base produttiva;
d) diffusione dell'ingegneria finanziaria;
e) promozione del capitale umano;
f) sviluppo delle filiere produttive e dei settori innovativi;
g) sviluppo del settore turistico;
h) incremento occupazionale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai seguenti settori di
attività: artigianato, industria, turismo commercio e servizi. Sono altresì
applicabili, compatibilmente con le specifiche limitazioni fissate a livello
comunitario, per i settori considerati "sensibili", quali i
trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche,
l'industria automobilistica. Sono esclusi i settori di attività relativi alla
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui
all'allegato II del trattato CE, alla pesca e all'industria carbonifera, in
quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria.
4. La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle
attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del
relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n.59).
Art. 2
(Tipologie di aiuto)
1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi relativi sono attuati
attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
a) contributo in c/impianti;
b) contributo in c/esercizio;
c) contributo in c/interessi;
d) credito d'imposta;
e) bonus fiscale;
f) partecipazione al capitale di rischio;
g) promozione e partecipazione a fondi di garanzia,
h) sostegno allo sviluppo del capitale umano.
2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), nelle tipologie
automatica, valutativa e negoziale.
3. L'intensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e
Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di
integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle
previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto
stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale.
L'intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive
disposizioni della Commissione UE.
Art. 3
(Soggetti beneficiari)
1. I destinatari dei regimi di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti
indicati nella definizione comunitaria di piccola e media impresa (PMI).
2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in
forma consortile.
3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese
devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le
contrattazioni collettive di livello territoriale.
Art. 4
(Regimi di aiuto)
1. La Giunta regionale, in coerenza, e nel rispetto delle regole comunitarie e
statali, rende operativi i regimi di aiuto di cui all'articolo 1, comma 1,
attraverso regolamenti attuativi contenenti le condizioni e le modalità di
accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni
necessarie all'effettiva applicabilità del regime. I regolamenti devono altresì
contenere:
a) le ragioni che giustificano l'istituzione del regime di aiuto;
b) la dimostrazione della coerenza e della compatibilità con il trattato CE e
con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti a finalità regionali;
c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire.
2. I regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono inoltre:
a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;
b) escludere l'ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima
della presentazione della richiesta di agevolazione;
c) prevedere
l'obbligo di mantenimento dell'investimento incentivato per cinque anni dalla
relativa data di entrata in funzione;
d) esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei
progetti;
e) esplicitare le modalità e le procedure per l'erogazione degli aiuti nonché
le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, le sanzioni, la
revoca degli aiuti e la prestazione di idonea garanzia per il recupero delle
somme erogate.
3. Le agevolazioni di cui alla presente legge saranno revocate e si provvederà
al recupero delle somme erogate nel caso in cui le imprese, terminato
l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge 12 marzo l999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Art. 5
(Procedimenti)
1. I procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la
semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative.
2. Nei casi in cui la tipologia e/o le procedure previste per l'applicazione
dei singoli regimi di aiuto lo prevedano, nonché per motivate ragioni di
carattere organizzativo o di accelerazione di spesa, le attività relative alla
gestione degli aiuti possono essere affidate a soggetti esterni in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
TITOLO II
NORME FINALI
Art. 6
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le leggi regionali 4 gennaio
2001, n. 3 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto) e 10 agosto
2001, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3).
Data a Bari, 29 giugno 2004