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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
4
Data
25/02/2005
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Partenariato per la Cooperazione
Note
Pubblicato nel B.U. Puglia 1° marzo 2005, n. 33
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.

Visto l'art. 42, comma 2, lettera c), della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

Visto l'art. 44, comma 2, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

Vista la L.R. 25 agosto 2003, n. 20 "Partenariato per la cooperazione" che prevede interventi in materia di partenariato fra comunità locali (art. 3), di cooperazione internazionale (art. 4) e di promozione della cultura dei diritti umani (art. 5), che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.

Vista la Delib.G.R. 15 febbraio 2005, n. 25 di adozione del regolamento suddetto.

Emana

Il seguente regolamento:

 

 

 

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

Il presente regolamento è emanato in esecuzione della  legge regionale n. 20 del 25 agosto 2003 “Partenariato per la cooperazione”.

 

Art. 2

Piano Triennale 2004 – 2006

 

Le attività di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge sono definite dal Piano Triennale.

 

Il Piano triennale indica:

 

a) la valutazione dei risultati conseguiti con le attività precedenti;

 

b) l’analisi dell’evoluzione della cooperazione allo sviluppo a livello internazionale;

 

c) l’analisi della situazione di Paesi e aree in cui si svolgono le iniziative;

 

d) le finalità da perseguire e gli obiettivi da realizzare;

 

e) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi.

 

Il Piano Triennale è realizzato attraverso programmi annuali di attuazione e può essere aggiornato, ove necessario, anche durante i tre anni di vigenza .

 

Art. 3

Programma Annuale (1)

 

Il Programma Annuale è approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno solare ed indica:

 

1. gli interventi di iniziativa regionale;

 

2. la eventuale partecipazione a progetti presentati da soggetti pubblici, privati, ONG, organizzazioni di volontariato;

 

3. la eventuale realizzazione di interventi definiti da altre Istituzioni;

 

4. l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 10 della legge, “Norma finanziaria”.

 

Degli interventi di iniziativa regionale, il Programma Annuale specifica:

 

a) le priorità geografiche e tematiche;

 

b) le iniziative da attuare e la relativa ripartizione di risorse;

 

c) i criteri e le procedure per il monitoraggio degli interventi;

 

d) i criteri e le procedure per la valutazione degli interventi.

 

Il programma annuale è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Eventuali modifiche dello stesso sono adottate con la medesima procedura seguita per l’adozione.

(1) In deroga a quanto previsto nel presente articolo vedi l'art. 42, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.

 

 

Art. 4

Procedure

 

Gli interventi regionali disciplinati dal Programma Annuale sono attuati mediante:

 

a) invito a presentare proposte;

 

b) regia regionale, ed in particolare:

 

  b1) a titolarità diretta;

 

  b2) in convenzione.

 

a) Invito a presentare proposte.

 

La Giunta regionale invita i soggetti idonei ad attuare un intervento, i cui termini risultino definiti, mediante pubblico avviso a presentare proposte progettuali.

Nell’avviso sono specificati i dettagli delle proposte da presentare, i criteri di selezione, le modalità di gestione, di  controllo in itinere e finale e di valutazione.

Una apposita Commissione valuta le proposte ritualmente prodotte.

 

b) Regia regionale.

 

La procedura a regia regionale può essere:

 

  b1) titolarità diretta

 

La Regione, anche tramite strutture partecipate, predispone il progetto e ne cura la realizzazione. A tal fine individua idonei soggetti e/o strutture, interne o esterne, pubbliche o private, mediante appropriata procedura ovvero, in caso di soggetti pubblici, mediante convenzione. La Regione assicura comunque la partecipazione diretta di proprie strutture al ciclo del progetto.

 

  b2) in convenzione.

 

La Regione, anche tramite strutture partecipate e/o in collaborazione con Enti Locali o altri soggetti pubblici, predispone il progetto di intervento su tematiche di interesse

comune.

La realizzazione è affidata ad uno o più di tali  soggetti mediante una convenzione che disciplina compiti, partecipazioni finanziarie e controlli di gestione.

 

Art. 5

Struttura regionale   

 

Gli adempimenti rivenienti dall’attuazione della legge e disciplinati dal presente Regolamento sono coordinati dal Gabinetto del Presidente-Ufficio Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in funzionale  accordo con l’ “Ufficio rapporti internazionali”.

 

Nei casi previsti dalla legge, la Regione può istituire antenne operative all’estero, utilizzando proprio personale specificamente qualificato. Tali antenne sono Sportelli con il compito di:

 

1. assicurare alla Puglia un ruolo leader nei partenariati che comunità pugliesi, nell’ambito del sistema della cooperazione italiana, svolgono nello specifico paese.

 

2. svolgere azione di raccordo funzionale ed operativo fra i vari soggetti pugliesi pubblici, privati e del terzo settore, che siano impegnati su temi di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge.

 

In considerazione delle particolari funzioni attribuite, le antenneoperative sono Unità Operative.

 

Il relativo personale è composto da un responsabile, funzionario regionale con comprovata esperienza maturata in paesi terzi, e da eventuale personale di segreteria di nazionalità del paese ospitante.

 

Art. 6

Albo regionale

 

L’articolo 9 comma 2) prevede l’istituzione di un “Albo regionale dei soggetti operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani”, con funzione consultiva per la Giunta regionale.

 

La funzione consultiva, richiesta dalla Giunta in specie per la predisposizione dei piani triennali e dei programmi annuali, è resa mediante motivati pareri obbligatori non vincolanti, espressi in ordine:

 

1. ai temi di cui agli artt. 3 “Partenariato fra comunità locali”, 4 “Cooperazione internazionale”e 5 “Promozione della cultura dei diritti umani”;

 

2. ai temi di cui all’art. 6 “piano triennale”, comma 1;

 

3. ai temi di cui all’art. 7 “programma annuale di attuazione”, comma 2;

 

4. all’individuazione di forme di partecipazione e di coinvolgimento delle componenti giovanili delle comunità locali interessate, con particolare riferimento a forme di aggregazione operativa su base transfrontaliera.

 

Possono essere iscritti in tale Albo i soggetti di cui all’art 9, comma 1, su presentazione di una specifica istanza al Presidente della Giunta regionale corredata di:

 

a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

 

b) relazione dettagliata e documentata in ordine all’attività svolta.

 

I soggetti privati che intendono accedere all’albo regionale devono:

 

• avere tra i propri fini l’attività di cooperazione allo sviluppo;

 

• disporre di una sede operativa sul territorio pugliese, con una attività documentata in Puglia da almeno due anni.

 

Non sono ammessi all’Albo i soggetti che siano in conflitto di interessi con l’Ente, a causa di un contenzioso pregresso o in atto.

 

Le istanze di iscrizione devono pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno. L’Albo è aggiornato entro il successivo mese di febbraio.

 

Per semplificare le procedure di iscrizione, la Regione definirà appositi moduli da scaricare dal sito www.regione.puglia.it.

 

Il Decreto del Presidente, istitutivo dell’Albo, specifica le funzioni e ne disciplina organizzazione e procedure.

 

Art. 7

Erogazione dei finanziamenti

 

Ai soggetti attuatori i finanziamenti sono erogati secondo le seguenti modalità:

 

a) la prima rata, nella misura massima del 25% del finanziamento ammesso, a titolo di anticipazione, a fronte di fideiussione bancaria;

 

b) la seconda rata, nella misura di un ulteriore 60% del finanziamento ammesso, erogata alla corrispondente realizzazione di avanzamento;

 

c) la terza rata, di saldo, è erogata dopo la verifica finale a condizione che le fatture siano pagate e quietanzate nella misura del 100% dell’investimento, salvo motivate eccezioni.

 

Art. 8

Monitoraggio e Controlli

 

I responsabili dei progetti sono tenuti a:

 

- fornire le informazioni ed i dati sull’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell’intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dalla Struttura regionale, anche successivamente alla liquidazione del contributo. La Struttura regionale si riserva la facoltà di sospendere le erogazioni di contributo nel caso di inadempimento alle suddette disposizioni;

 

- conservare in dossier separati per la durata di dieci anni in originale o copia conforme all’originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurali, amministrativi e contabili (fatto salvo ogni altro termine diverso previsto dalle normative vigenti in materia di documenti contabili e fiscali), ai fini dei controlli derivanti dalla normativa vigente;

 

- consentire ed agevolare le attività di controllo inerenti gli interventi realizzati, da parte delle Autorità preposte.

 

 

Art. 9

Finanziamento delle attività

 

La programmazione e gli interventi previsti dalla legge possono essere realizzate con i fondi stanziati nel bilancio regionale, secondo quanto espresso dall’art. 10 della legge.

 

 

 

 Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7 “ Statuto della Regione Puglia”.

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

Dato a Bari, addì 25 febbraio 2005