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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
22
Data
06/04/2005
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Approvazione definitiva regolamento attuativo "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale)
Note
Pubblicato nel B.U.P Puglia 19 aprile 2005, n. 58.
Allegati

 

 TITOLO I

 

Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 aprile 2012, n. 797 (allegata).

 

 

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.

 

- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".

 

- Visto l' art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione Puglia"

 

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 374 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1
Risorse disponibili.

La dotazione finanziaria disponibile destinata all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente regolamento ammonta a euro 52,0 milioni, di cui euro 41,0 milioni da destinare ai programmi di investimento di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del presente regolamento ed euro 11,0 milioni da destinare ai programmi di investimento di cui alla lettera b) dell'articolo 4 del presente regolamento.

Le disponibilità finanziarie potranno essere modificate dalla Giunta regionale in funzione di variazioni generate da eventuali rimodulazioni, sopravvenienze e da eventuali ulteriori fondi che a qualunque titolo si rendessero successivamente disponibili.

 

Art. 2
Soggetti beneficiari.

Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le Piccole e Medie Imprese che svolgono attività turistico - alberghiera.

Le predette imprese, alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese; devono, inoltre, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Le domande presentate dalle imprese individuali, non ancora operanti alla data di sottoscrizione del modulo di domanda possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano titolari di partita IVA.

In ogni caso per questi ultimi soggetti l'iscrizione al registro deve avvenire ed essere tempestivamente comprovata entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.

Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria o optare per tale regime con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della domanda o a quello in cui cade la data di avvio a realizzazione del programma se successiva.

Ai fini del presente regolamento è definita piccola e media l'impresa che:

1) ha meno di 95 dipendenti,

2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro,

3) è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera i);

è definita piccola l'impresa che:

1) ha meno di 20 dipendenti,

2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro,

3) è in possesso del requisito di indipendenza, come definito alla successiva lettera i).

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Ai fini di cui sopra:

a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;

b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di una o più altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa considerata medesima;

c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati, ai fini di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda;

d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato annuo e del totale di bilancio è l'esercizio sociale relativo all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di presentazione del Modulo di domanda;

e) per le imprese che, alla data di presentazione del Modulo, risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in considerazione;

f) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;

g) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

h) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c) sono in regime di contabilità semplificata e/o sono esonerate dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; il primo, in particolare, è desunto sulla base del "prospetto delle attività e delle passività" redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

i) è considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa o congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei diritti di voto) da più imprese di dimensioni superiori; per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata; non vanno a tal fine computate le società di investimenti pubblici, le società di capitali di rischio o gli investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata; quest'ultima è comunque indipendente qualora il capitale sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza;

l) per società di investimenti pubblici si intende la società la cui attività e struttura è definita dall'art. 154 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.);

m) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti per il 25% o più da imprese di grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da medie imprese;

n) qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la dimensione della media.

Il programma d'investimento deve essere organico e funzionale, avere validità economica e finanziaria e riguardare una unità locale, ubicata nella Regione Puglia, e di cui i soggetti richiedenti abbiano la piena disponibilità per lo svolgimento di un'attività tra quelle ammesse dal presente regolamento.

Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullità della domanda.

Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, entro la data di completamento dell'attività istruttoria il soggetto richiedente deve comprovare di avere ottenuto la concessione demaniale di durata compatibile con l'obbligo di mantenimento dell'investimento incentivato (cinque anni dalla data di entrata in funzione).

 

Art. 3
Localizzazione.

I programmi di investimento agevolabili devono riferirsi ad unità locali ubicate nel territorio della Regione Puglia.

 

Art. 4
Investimenti agevolabili.

I programmi di investimento agevolabili possono riguardare:

a) programmi di realizzazione di nuove unità locali destinate all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera di cui all'art. 3 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11.

Sono, pertanto, esclusi i programmi di investimento riguardanti l'ampliamento, l'ammodernamento, la riconversione, la riattivazione o il trasferimento di unità locali esistenti, così come definiti dalla Circolare MICA n. 900516 del 13 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) programmi di investimento connessi ad impianti per il gioco del golf. In tale ambito, pertanto, sono agevolabili le spese relative a:

- realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 3 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 unitamente alla realizzazione di campi da golf dotati di 18 buche, comprensivi di club-house;

- realizzazione di campi da golf dotati di 18 buche, comprensivi di club-house;

- ampliamento di strutture ricettive alberghiere di cui all'art.3 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 connesse ad impianti, già esistenti, per il gioco del golf dotati di 18 buche, comprensivi di club-house.

Possono essere agevolati i programmi di investimento il cui importo, per il quale l'impresa richiede nel modulo di domanda le agevolazioni, sia superiore a ruro 2,5 milioni.

Le agevolazioni di cui al successivo art. 6 del presente regolamento saranno calcolate su un importo complessivo non superiore a euro 12,0 milioni.

I programmi di investimento possono prevedere anche servizi di consulenza per l'acquisizione del marchio comunitario di qualità ecologica per le strutture di ricettività turistica, per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale secondo le norme ISO 9000, ISO 14001 ed EMAS, la progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale. Le spese ammissibili per l'acquisizione di detti servizi, fermo restando l'importo complessivo di euro 12.000.000,00 in base al quale saranno calcolate le agevolazioni, non possono superare euro 100.000,00.

I programmi di investimento agevolabili possono includere, nell'ambito della realizzazione di una nuova unità locale, i cosiddetti "servizi annessi", ossia le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile. Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima.

A titolo puramente esemplificativo, per "servizi annessi" si intendono: piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, sale congressuali, impianti ricreativi, parcheggi e garage, centri benessere, approdi turistici, punti di ormeggio, attrezzature e servizi per la nautica, spiagge attrezzate, servizi termali, ecc.

Gli immobili oggetto del piano di investimenti dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche della L. n. 13/1989 e del D.M. n. 236/1989, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità locale e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della validità tecnico-economico-finanziaria e l'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione dell'Unione Europea, deve corredare la domanda di agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'unità produttiva nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto più rappresentativo, all'"area produttiva da valutare", partendo da alcuni dati di base relativi all'"ultimo bilancio consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed ai flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal fine:

- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio approvato prima della data di presentazione del business plan. Tuttavia, qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio definitivo ancorché non approvato, o, relativamente all'esercizio in corso, di un preconsuntivo affidabile, entrambi, a seconda del caso, possono essere assunti quale "ultimo bilancio consuntivo"; in ogni caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio consuntivo deve comunque essere quello che precede o che coincide con l'esercizio di avvio a realizzazione;

- per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1) è possibile identificare gli specifici costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti da agevolare che comunque, come indicato sopra, non può riguardare più di una sola unità produttiva. Il concetto di "area produttiva da valutare" viene introdotto al fine di consentire alle imprese una migliore esposizione, ed ai Soggetti Convenzionati una più compiuta e diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti economici e patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione del programma proposto da imprese già in attività. Tale concetto va utilizzato nel caso in cui la struttura organizzativa, produttiva e logistica dell'impresa e le caratteristiche del programma proposto lo consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l'"area produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima parte del business plan. L'"area produttiva da valutare", quindi, può essere contenuta all'interno dell'unità produttiva, può coincidere con essa o può riguardare più unità produttive.

La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui in allegato al presente regolamento. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attività dell'impresa, del programma di investimenti - con particolare riguardo alle ragioni che ne giustificano la realizzazione - del prodotto/servizio, del mercato di riferimento, dell'organizzazione dei fattori produttivi, delle tematiche ambientali. Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate sia la solidità finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacità di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nella prima parte del business plan.

Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte dei Soggetti Convenzionati, si fornisce in allegato 3, un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma.

Si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti all'unità locale come definita all'art. 2 del presente regolamento, ovvero, secondo il caso, all'area produttiva da valutare, così come definita nel presente punto.

 

Art. 5
Spese ammissibili (1).

Le spese ammissibili sono solo ed esclusivamente quelle inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazioni.

Non sono ammissibili le spese effettuate oltre i ventiquattro mesi dalla data di adozione della concessione provvisoria delle agevolazioni, salvo proroga.

Qualora il programma non sia ultimato in ventiquattro mesi dalla data di adozione della concessione provvisoria delle agevolazioni, la Regione potrà autorizzare eccezionalmente, previa richiesta da parte dell'impresa beneficiaria e su proposta del Soggetto Convenzionato - una proroga per non oltre sei mesi una sola volta.

La richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa al Soggetto Convenzionato almeno quattro mesi prima della scadenza dei ventiquattro mesi. Il Soggetto Convenzionato trasmette entro 30 giorni dal ricevimento all'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora l'Assessorato non esprima il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento del parere da parte del Soggetto Convenzionato.

Non possono essere agevolate spese effettuate successivamente al termine di cui sopra. Si considerano, pertanto, revocate parzialmente le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi della eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma devono essere effettuati da parte dell'impresa beneficiaria esclusivamente tramite bonifico utilizzando specifico conto corrente dedicato al progetto su cui verranno accreditate tra l'altro le risorse di spettanza delle imprese legate alla realizzazione del programma di investimento e i previsti apporti di mezzi finanziari a titolo di capitale e di finanziamento a m/l termine; pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

A tal fine l'impresa beneficiaria dovrà documentare di aver aperto tale conto prima della data di avvio del programma e dovrà darne comunicazione al Soggetto Convenzionato utilizzando lo schema allegato (allegato 5). L'erogazione delle agevolazioni è subordinato al ricevimento della suddetta comunicazione.

Le spese ammissibili riguardano in generale:

a) studi e progettazione. La voce comprende:

- studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria;

- studi di valutazione di impatto ambientale;

- progettazioni ingegneristiche di opere murarie ed assimilate ed impianti generali e specifici;

- direzione lavori;

- collaudi di legge;

- oneri per concessioni edilizie;

- indagini geognostiche;

i) Le spese di cui alla presente lettera a) sono agevolabili fino ad un massimo del 5% dell'investimento complessivo agevolabile;

b) macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi (incluse anche le spese relative a corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili), nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, con esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza;

c) sistemi informativi di gestione della ricettività turistica, con priorità per le applicazioni di tipo telematico:

- acquisto licenze software funzionali allo sviluppo di applicazioni software specifiche;

- consulenze specialistiche per lo sviluppo di sistemi informativi aziendali;

- consulenze specialistiche per lo sviluppo di applicazioni su rete, per lo sviluppo di contenuti multimediali, per la gestione delle prenotazioni e delle transazioni;

- realizzazione di reti LAN a servizio della clientela;

d) opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa, sistemazioni del suolo e infrastrutture specifiche aziendali, relative agli interventi oggetto dell'investimento nel limite del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;

ii) La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente non è ammissibile alle agevolazioni;

e) suolo aziendale;

iii) Le spese relative all'acquisto del suolo, di cui alla presente lettera, sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;

iv) Le spese relative all'acquisto del suolo, di cui alla lettera e), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o dal suo procuratore speciale resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (allegato 6);

v) Le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore in euro pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

Riguardo alle spese per servizi di consulenza finalizzati all'acquisizione del marchio comunitario di qualità ecologica per le strutture di ricettività turistica, alla certificazione dei sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale secondo le norme ISO 9000, ISO 14001 ed EMAS, alla progettazione di azioni di marketing e comunicazione aziendale, sono ammissibili le spese di consulenza, esterne all'azienda, che risultino essere strettamente connesse a detti interventi.

Gli interventi ammessi a contributo non devono presentare carattere di continuità e/o periodicità e non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento delle imprese.

Gli interventi ammissibili sono:

1. Certificazione del sistema qualità aziendale secondo la normativa ISO9000, Edizione 2000.

L'intervento deve prevedere:

a) lo sviluppo del Sistema di Qualità Aziendale secondo la normativa ISO9000;

b) il conseguimento della certificazione del Sistema Qualità Aziendale rilasciata da uno degli organismi accreditati a livello nazionale, o a livello internazionale in accordo ai criteri di mutua riconoscibilità.

Sono ammessi i costi per:

- servizi di consulenza specialistica per lo sviluppo e implementazione del Sistema Qualità Aziendale secondo la normativa ISO9000.

- Servizi di prove di laboratorio funzionali alla certificazione.

- Consulenze per l'addestramento del personale, nel limite del 30% dell'investimento complessivo relativo all'intervento di certificazione.

- Audit ispettivi dell'Ente di certificazione e rilascio del certificato.

La mancata certificazione, non giustificata da cause eccezionali di forza maggiore, comporterà la revoca del beneficio previsto per questo intervento.

Non sono ammessi i costi per il mantenimento della certificazione del Sistema Qualità (sia di consulenza che dell'ente di certificazione).

2. Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa 14001

L'intervento deve prevedere:

a) lo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale secondo la normativa ISO 14001;

b) il conseguimento della certificazione del Sistema di gestione Ambientale rilasciata da uno degli organismi accreditati a livello nazionale, o a livello internazionale in accordo ai criteri di mutua riconoscibilità.

Sono ammessi i costi per:

- servizi di consulenza specialistica per lo sviluppo e implementazione Sistema Gestione ambientale secondo la normativa ISO 14001.

- Servizi di prove di laboratorio funzionali alla certificazione.

- Consulenze per l'addestramento del personale, nel limite del 30% dell'investimento complessivo relativo all'intervento di certificazione.

- Audit ispettivi dell'Ente di certificazione e rilascio del certificato.

Considerato che l'impegno ad aderire, entro l'esercizio "a regime" del programma proposto, al sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 comporta l'assegnazione di un punteggio ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, la mancata certificazione, non giustificata da cause eccezionali di forza maggiore, comporterà, ai sensi dell'articolo 16 la revoca totale del contributo relativo all'intero programma di investimenti.

Non sono ammessi i costi per il mantenimento della certificazione del Sistema Gestione Ambientale (sia di consulenza che dell'ente di certificazione).

3. Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la normativa EMAS-2.

L'intervento deve prevedere:

a) lo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale secondo la normativa EMAS-2;

b) il conseguimento della certificazione del Sistema di gestione Ambientale rilasciata da uno degli organismi accreditati a livello nazionale, o a livello internazionale in accordo ai criteri di mutua riconoscibilità.

Sono ammessi i costi per:

- Servizi di consulenza specialistica per lo sviluppo e implementazione Sistema Gestione Ambientale secondo la normativa EMAS-2.

- Servizi di prove di laboratorio funzionali alla certificazione.

- Consulenze per l'addestramento del personale, nel limite del 30% dell'investimento complessivo relativo all'intervento di certificazione.

- Audit ispettivi dell'Ente di certificazione e rilascio del certificato.

Considerato che l'impegno ad aderire, entro l'esercizio "a regime" del programma proposto, al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93) e successive modificazioni comporta l'assegnazione di un punteggio ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, la mancata certificazione, non giustificata da cause eccezionali di forza maggiore, comporterà, ai sensi dell'articolo 16 la revoca totale del contributo relativo all'intero programma di investimenti.

Non sono ammessi i costi per il mantenimento della certificazione del Sistema EMAS (sia di consulenza che dell'ente di certificazione).

4. Marchio di qualità ecologica (ECOLABEL).

L'intervento deve prevedere l'ottenimento della certificazione ambientale ECOLABEL secondo la normativa Comunitaria e nazionale di riferimento (Regolamento CE n. 1980/2000 pubblicato sulla GUCE n. L237, Decisione 2003/287/CE).

Sono ammessi i costi di:

- Consulenza tecnica di assistenza alla adozione del sistema di gestione per il marchio comunitario di qualità ecologica ECOLABEL.

- Servizi di prove di laboratorio sui prodotti oggetto della adozione del marchio di qualità ecologica ECOLABEL.

- Consulenze per l'addestramento del personale, nel limite del 30% dell'investimento complessivo relativo all'intervento di certificazione.

- Costi di rilascio del marchio di qualità ecologica Ecolabel da parte della Sezione Ecolabel del Comitato Ecolabel e Ecoaudit del Ministero dell'Ambiente.

Considerato che l'impegno ad ottenere l'assegnazione, entro l'esercizio "a regime" del programma proposto, del Marchio comunitario di qualità ecologica comporta l'assegnazione di un punteggio ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, la mancata assegnazione, non giustificata da cause eccezionali di forza maggiore, comporterà, ai sensi dell'articolo 16 la revoca totale del contributo relativo all'intero programma di investimenti.

Non sono ammessi i costi per il mantenimento del Marchio di qualità ecologica ECOLABEL (sia di consulenza che dell'organismo di certificazione).

5. Progettazione di strumenti di promozione e comunicazione aziendale.

Sono ammissibili i costi di consulenza per la progettazione di strumenti di promozione, quali:

- brochure;

- cataloghi;

- CD rom;

- siti internet.

Tutte le spese sopra elencate sono ammesse al netto dell'I.V.A.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere supportate da fatture e documenti fiscalmente equipollenti.

Sono comunque escluse dalle agevolazioni le seguenti spese:

1. le spese per imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;

2. le spese notarili;

3. l'acquisto di mezzi mobili targati;

4. le spese relative all'acquisto di scorte;

5. le spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;

6. le spese di pura sostituzione;

7. le spese di funzionamento in generale;

8. le spese in leasing;

9. tutte le spese non capitalizzate;

10. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate;

11. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 516,46 euro.

Per le tipologie di spesa assoggettate a limitazioni, o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie, si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione Europea.

Per consentire un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti, di controlli, ispezioni e di monitoraggio di cui all'art. 17 del presente regolamento, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessa. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 38, 47 e 76 , una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'allegato 7 ed il prospetto di cui all'allegato 8. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto coincidente con la sigla ed il numero di protocollo attribuito dal Soggetto Convenzionato sulla domanda relativo al progetto nel quale è inserito il bene; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, l'elenco dei beni di cui si tratta deve essere predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

(1) Con Delib.G.R. 23 ottobre 2007, n. 1743 sono state approvate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 6
Intensità di aiuto.

Le agevolazioni concedibili, che verranno calcolate tenendo conto degli importi complessivi massimi indicati nel precedente articolo 4 del presente regolamento, consistono in:

- un contributo in c/impianti, nella misura massima del 30% ESN;

- un contributo in conto interessi nella misura massima del 15% ESL, per la riduzione degli oneri finanziari connessi all'accensione di un mutuo necessario alla copertura totale dell'investimento agevolabile. L'ammontare del mutuo ammissibile al contributo in conto interessi sarà determinato quale differenza tra l'investimento agevolabile e la somma dei mezzi propri (min. 25% e max. 35%) e del contributo in ESN. Il contributo in conto interessi viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) in euro a 10 anni, rilevato alla data di pubblicazione del presente regolamento sulla pagina ISDA - FIX2 del circuito Reuters, maggiorato dell'1%. Tale contributo non può essere superiore al tasso effettivamente applicato dall'Istituto di Credito concedente il mutuo né, per quanto ovvio, all'ammontare del contributo massimo concedibile (15% ESL).

Il mutuo dovrà presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

- durata massima: 10 anni di cui max 2 di preammortamento ed utilizzo;

- tasso: fisso pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) in euro a 10 anni, rilevato il giorno precedente la data di stipula del mutuo stesso sulla pagina ISDA - FIX2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread;

- piano di ammortamento: francese a rate costanti semestrale.

Tale contributo è messo a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata (l'attualizzazione di detti interessi è effettuata sulla base del tasso applicato al mutuo), in un'unica soluzione, attraverso l'Istituto Convenzionato, che provvederà a liquidare e pagare il contributo alla banca concedente il mutuo (qualora non coincida con l'Istituto Convenzionato) dietro richiesta del soggetto beneficiario in data comunque successiva a quella dell'effettiva erogazione totale del mutuo.

La banca concedente il mutuo provvederà ad accreditare al beneficiario il suddetto contributo attualizzato, rivalutato al tasso applicato per l'attualizzazione del contributo, solo dopo il regolare pagamento della rispettiva rata in scadenza sulla base del piano di ammortamento previsto dal contratto di mutuo stipulato.

Così come stabilito nel successivo art. 16 del presente regolamento, nel caso di revoca il contributo in conto interessi deve essere restituito alla Regione tramite l'Istituto Convenzionato. A tale scopo il contratto di mutuo dovrà obbligatoriamente prevedere la seguente clausola contrattuale:

"Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di mutuo beneficia delle agevolazioni in conto interessi di cui all'articolo 6 del regolamento Attuativo della Misura "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della regione Puglia", complessivamente pari a euro...............

Qualora la Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dal suddetto regolamento, revochi le agevolazioni concesse, la (mutuante) è autorizzata sin da ora dalla (azienda beneficiaria) a restituire le quote di contributo in conto interessi che residuano dal semestre in corso alla data di emanazione del provvedimento di revoca fino alla scadenza contrattuale del presente atto.

Analogamente, in caso di estinzione anticipata parziale o totale del mutuo la (mutuante) è autorizzata sin da ora dalla (azienda beneficiaria) a restituire le quote di contributo in conto interessi che residuano dal semestre in corso alla data di estinzione fino alla scadenza contrattuale del presente atto.

La (mutuante) dispone il trasferimento delle quote di contributo revocate con valuta pari alla data del provvedimento di revoca o dell'estinzione parziale/totale del mutuo".

L'intensità di aiuto calcolata in ESN e ESL non potrà in ogni caso eccedere, complessivamente quella prevista o approvata dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale.

Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un unico tasso, e cioè quello in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali.

Il tasso di attualizzazione da applicare è quello fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni della Commissione europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/ot hers/reference_rates.html.

Ai fini della concessione provvisoria delle agevolazioni, qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva, il tasso in vigore alla data della concessione medesima.

 

Art. 7
Copertura finanziaria degli impegni.

Il soggetto richiedente dovrà cofinanziare l'iniziativa attraverso un apporto di mezzi propri in misura non inferiore - in valore nominale - al 25% e non superiore al 35% dell'importo dell'investimento agevolabile espresso in valore assoluto.

Qualora l'investimento complessivamente ammesso sia superiore, in rapporto alla tipologia dello stesso, all'importo massimo indicato nel precedente articolo 4 del presente regolamento, il proponente deve dimostrare la capacità di fornire copertura totale all'investimento complessivamente ammesso, attraverso la dimostrazione di disponibilità di mezzi propri e/o di disponibilità di finanziamenti concessi da parte di una o più istituzioni finanziarie.

A tal fine il Soggetto Convenzionato dovrà deliberare e/o acquisire delibera a concedere, all'impresa richiedente le agevolazioni, finanziamenti a medio-lungo termine in relazione al programma di investimento complessivo.

Estratto di tale deliberazione - che dovrà in ogni caso contenere un chiaro riferimento al progetto agevolato - andrà trasmesso in allegato alla Relazione istruttoria da parte del Soggetto Convenzionato alla Regione Puglia - Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo.

L'apporto di mezzi propri è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o più soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino alla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Nel caso in cui all'atto dell'emissione della determina di concessione l'investimento risulti ultimato, gli impegni ed i versamenti potranno essere effettuati nell'anno di emissione di detta determina.

Ai fini dell'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione non è obbligatorio, da parte dell'impresa beneficiaria, dimostrare l'avvenuto versamento della corrispondente quota di capitale proprio, ma è sufficiente l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o più delle forme consentite.

Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti, al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purché risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti, nonché delle eventuali perdite non ripianate, relativi all'anno solare di ultimazione del programma, viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma medesimo. Qualora alla data della presentazione della documentazione finale di spesa l'impresa non disponga di bilanci approvati o, secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate relativi ad esercizi interessati dal periodo di realizzazione del programma, il Soggetto Convenzionato effettua le verifiche e redige la relazione sullo stato finale del programma di investimenti di cui al successivo art. 13 (documentazione di spesa e collaudo) del presente regolamento sulla base dei bilanci approvati o delle dichiarazioni dei redditi presentate.

Le delibere relative ai suddetti aumenti, conferimenti e/o accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa nel caso di ammortamenti anticipati, devono esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da agevolare al quale gli stessi sono destinati; tali indicazioni possono essere perfezionate anche successivamente alle delibere stesse, e comunque entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso una specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.

Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi più programmi, la stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole quote destinate a ciascun programma.

Ai fini di cui sopra:

- l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad un aumento di capitale sociale viene computato come capitale proprio investito nel programma in proporzione alla quota parte dell'aumento stesso utilmente considerato;

- gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale possono essere realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio rilevabili dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda, nella misura in cui le poste utilizzate non abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario di cui nel seguito.

Per ottenere la prima erogazione del contributo in conto impianti l'impresa beneficiaria, ad eccezione di quella individuale, deve produrre al Soggetto Convenzionato, qualora non già prodotta in fase istruttoria, la documentazione, indicata al seguente articolo 13, utile a comprovare l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o più delle forme consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo eventualmente indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione. Inoltre, ai fini delle erogazioni, escluso l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, l'impresa beneficiaria deve produrre al Soggetto Convenzionato la documentazione utile a comprovare l'avvenuto versamento e/o accantonamento per la prima, di almeno un terzo, e per la seconda di almeno due terzi del suddetto ammontare complessivo.

In dettaglio:

- la prima quota, nella misura del 50% del contributo assentito, può essere erogata all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti a fronte di titoli di spesa regolarmente pagati e quietanzati, oppure a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata (allegato 9); l'erogazione della prima quota è comunque subordinata alla presentazione al Soggetto Convenzionato della copia del contratto di mutuo relativo al finanziamento da destinare al programma ammesso;

- la seconda quota, nella misura massima del 40% del contributo ammesso, può essere erogata all'effettivo completamento dell'investimento ammesso; le principali condizioni per l'erogazione sono che le fatture siano pagate e quietanzate nella misura non inferiore al 90% dell'investimento; che l'impresa abbia interamente versato e/o accantonato, in una o più delle forme consentite, il capitale proprio di cui al primo capoverso del presente articolo; che sia certificato il completamento dell'investimento stesso;

- il saldo finale è erogato dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale e della conseguente rideterminazione del contributo spettante. Le principali condizioni per l'erogazione sono che le fatture siano pagate e quietanzate nella misura del 100% dell'investimento. In ogni caso l'apporto dei mezzi propri dovrà avvenire entro la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile di cui all'art. 5 (spese ammissibili).

Il suddetto versamento dovrà essere effettuato, in base a quanto indicato all'art. 5 del presente regolamento, su specifico conto dedicato su cui si provvederà all'erogazione delle quote di contributo ed al pagamento delle forniture.

Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma.

Ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità di cui al primo capoverso del presente articolo, il Soggetto Convenzionato può prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso il Soggetto Convenzionato, con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli articoli 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attività e passività", redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/1974 ed in conformità ai suddetti articoli 2423 e seguenti c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per attività immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorché tale eccedenza vi sia, il Soggetto Convenzionato, anche alla luce dell'eventuale nuovo assetto patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria, deve valutare l'opportunità, ai fini del giudizio sull'agevolabilità del programma, che l'impresa stessa provveda o si impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o più dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario, da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:

a) aumenti del capitale sociale;

b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale;

c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma, purché previsti dallo Statuto e in linea con le apposite istruzioni della Banca d'Italia;

d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve;

e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti del programma da agevolare.

Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata non inferiore a cinque anni. Il Soggetto Convenzionato deve indicare nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si è impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che la Regione Puglia possa compiutamente formulare l'atto di concessione provvisoria, le relative condizioni che l'impresa stessa deve soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. È poi compito del Soggetto Convenzionato verificare che l'impresa abbia adempiuto a quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di contributo anche a titolo di anticipazione.

 

Art. 8
Soggetti convenzionati.

Le imprese presentano le istanze ad uno dei Soggetti Istruttori Convenzionati con la Regione Puglia per l'attuazione del programma. L'elenco è riportato nell'allegato 10.

Come risulta dal Manuale delle procedure allegato alla Convenzione sottoscritta dai diversi Soggetti Convenzionati e la Regione Puglia l'attività istruttoria sarà articolata su diversi livelli di analisi:

a) Ammissibilità della domanda in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando e dal regolamento;

b) Verifica di merito in relazione alla pertinenza e congruità delle spese richieste a finanziamento;

c) Verifica di merito in relazione ai dati di base per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione e per la formulazione della graduatoria.

Il Soggetto Convenzionato può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori materiali e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento.

L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta con nota trasmessa con le medesime modalità, entro e non oltre 10 giorni solari dal ricevimento della richiesta medesima. In caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e l'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo, tempestivamente informato dal Soggetto Convenzionato, ne da immediata e motivata comunicazione all'impresa interessata, con nota trasmessa per conoscenza anche al Soggetto Convenzionato.

Entro 90 giorni - pur in presenza di richiesta di integrazioni - dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande il Soggetto Convenzionato dovrà trasmettere le risultanze istruttorie all'Assessorato competente.

Dal calcolo di cui sopra va escluso il mese di agosto (considerato a tutti gli effetti di sospensione dell'attività istruttoria).

I Soggetti Convenzionati trasmetteranno all'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo:

□ le schede istruttorie da cui si dovranno evincere gli elementi di base affinché l'Assessorato elabori le graduatorie di merito. Eventuale richiesta di ulteriori 30 giorni per la definizione della istruttoria delle domande acquisite, deve essere prodotta con tempestività da parte dei Soggetti Convenzionati al Responsabile di Misura e al dirigente del settore competente per materia;

□ in allegato alle risultanze estratto della delibera del Soggetto Convenzionato contenente il previsto impegno alla concessione del finanziamento a medio/lungo termine per la copertura finanziaria del piano di investimento complessivo o estratto della delibera di altro Istituto di credito che concede al soggetto beneficiario finanziamenti a medio-lungo termine in relazione al programma di investimento complessivo;

□ elenco delle domande per le quali è stato verificato il possesso dei requisiti, elenco delle domande per le quali è stato verificato il non possesso dei requisiti ed elenco delle imprese che hanno rinunciato alla concessione degli aiuti;

□ nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo uno schema conforme all'allegato n. 11), così come eventualmente rettificati in sede istruttoria; copia di tale nota verrà inoltrata a cura dell'Assessorato alle imprese per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo.

Le risultanze istruttorie dei Soggetti Convenzionati devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del programma.

In caso di giudizio negativo il Soggetto Convenzionato ne deve fornire circostanziate motivazioni affinché l'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. L'Assessorato si riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter procedurale.

 

Art. 9
Spese ed oneri a carico dell'impresa.

Sono a carico del soggetto beneficiario gli oneri relativi all'istruttoria, da riconoscere al Soggetto Convenzionato prescelto per l'istruttoria dell'istanza di agevolazione. Dette spese devono essere versate dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dal Soggetto Convenzionato, all'atto di presentazione della domanda tramite bonifico bancario, a pena di inammissibilità. I conti correnti sono riportati nell'elenco dei Soggetti Convenzionati (allegato 10).

Il bonifico bancario deve riportare la seguente causale: "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della regione Puglia".

Copia del bonifico bancario che attesti l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie va allegata al Modulo di domanda.

Detti compensi, comprensivi di IVA, come da convenzione stipulata tra la Regione Puglia e i diversi Soggetti Convenzionati, non dovranno essere superiori agli importi di seguito indicato:

3.000 Euro per domande con investimenti a partire da 2.500.000 Euro e inferiori a Euro 5.000.000;

4.200 Euro per domande con investimenti superiori a 5.000.000 Euro.

Qualora l'istruttoria riguardi una nuova impresa, il compenso, in considerazione dei necessari maggiori e diversi accertamenti, è incrementato di 120 Euro, comprensivi di IVA, per investimenti inferiori a 5.000.000 Euro e di 240 Euro, comprensivi di IVA, per investimenti pari o superiori a 5.000.000 Euro. A tal fine un'impresa viene considerata "nuova" quando, alla chiusura dei termini di presentazione delle domande non può esibire, in quanto non ne è ancora in possesso, i due bilanci approvati o le due ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Per le domande, per le quali non sia effettuata un'attività istruttoria di natura tecnica, economica e finanziaria, il Soggetto Convenzionato restituirà il compenso percepito, al netto delle spese sostenute per l'attività di ricezione che sono quantificabili in Euro 250 + IVA.

Tali importi saranno regolarmente fatturati dal Soggetto Convenzionato all'impresa ad avvenuta pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale.

Le spese relative alle istruttorie saranno rimborsate dalla Regione alle imprese la cui domanda di agevolazioni sia ammessa a contribuzione. L'impresa potrà richiedere il rimborso delle suddette spese entro 30 giorni dall'erogazione del saldo finale sul programma di investimenti presentato ammesso a finanziamento.

Gli oneri dovuti alle attività di monitoraggio in fase di realizzazione e gestione delle iniziative di impresa sono da riconoscere al Soggetto Convenzionato dall'Assessorato al Turismo e Sport.

L'impresa dovrà accollarsi per intero le spese connesse all'istruttoria, concessione e gestione del mutuo a M/L termine previsto per la copertura finanziaria dell'investimento (spese ed oneri tecnico/notarili, tasse e spese assicurative).

 

Art. 10
Presentazione della domanda.

Il Modulo di domanda per accesso all'istruttoria bancaria dovrà essere spedito al Soggetto Convenzionato prescelto tra i nominativi di cui all'elenco in allegato 10, esclusivamente all'indirizzo riportato in detto elenco, a mezzo lettera raccomandata A.R., pena l'esclusione.

A tal fine dovrà essere unicamente utilizzato il modulo approvato e pubblicato contestualmente al regolamento e riportato in allegato 1, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale secondo le modalità di seguito esposte.

Alla domanda, pena l'esclusione, dovrà essere correlata la documentazione prevista all'allegato 12.

Le domande di accesso dovranno pervenire entro il 90° giorno dalla data di pubblicazione del successivo bando, relativo al presente regolamento Attuativo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre la indicazione del mittente, la dicitura "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia".

La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata ad uno solo dei Soggetti prescelto dall'impresa tra quelli convenzionati con la Regione Puglia - a cui andranno corrisposti i compensi di cui all'art. 9 per l'effettuazione dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria della domanda.

La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al primo capoverso del presente articolo, utilizzando il Modulo appositamente predisposto, il cui facsimile è riportato nell'allegato n. 1 del presente regolamento. Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti dal programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie.

Il Modulo deve essere corredato di tutta la documentazione di cui all'allegato 12 necessaria per il completamento dell'attività istruttoria, a pena di esclusione. Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.

Il Modulo deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa.

La modulistica per la presentazione della domanda di agevolazione deve essere elaborata, pena l'invalidità dell'istanza, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente l'apposito software che sarà reso disponibile via internet. Il software in questione consente la compilazione del modulo di domanda, della scheda tecnica, del business plan descrittivo e - ove necessario - del business plan numerico e la successiva stampa degli originali dei predetti documenti per l'inoltro al Soggetto Convenzionato prescelto.

Per l'accesso al software occorre che l'impresa contatti il Soggetto Convenzionato prescelto (vedasi allegato 10), il quale rilascerà l'apposita user name e password.

I documenti dovranno essere stampati su normali fogli bianchi formato A4; le pagine della Scheda Tecnica, quelle della parte descrittiva del business plan e, ove prevista, della parte numerica dello stesso, devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nel Modulo di domanda che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta.

Come detto in precedenza, il Modulo di domanda e la prevista documentazione di cui all'allegato 12 devono essere presentati a mezzo plico postale raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'automatica esclusione, entro i termini di chiusura del Bando. Quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione.

Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo di domanda alla Regione Puglia - Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo - Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari. La busta dovrà recare la dicitura "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della regione Puglia".

Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:

a) non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato, ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione del Modulo;

b) non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni che riguardi più programmi o più unità produttive, né la presentazione di più domande, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma organico e funzionale;

c) non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazione riconducibili ad uno stesso programma da parte di un'impresa o di più imprese facenti comunque capo ai medesimi soggetti.

 

Art. 11
Criteri di valutazione e selezione.

La valutazione delle proposte è effettuata sulla base dei seguenti criteri.

Ai fini della formazione delle graduatorie, per i programmi di investimento di cui alla tipologia a) dell'articolo 4 del presente regolamento vengono utilizzati tutti gli indicatori.

Per i programmi di investimento di cui alla tipologia b) dell'articolo 4 del presente regolamento vengono utilizzati esclusivamente gli indicatori A, B, C1, C2, E, G, H, I, J.

A) GRADO DI CANTIERABILITÀ DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione al grado di cantierabilità degli investimenti previsti.

Se l'impresa dimostra che gli investimenti previsti sono immediatamente cantierabili verrà attribuito un punteggio pari a 8 punti.

Si intende immediatamente cantierabile l'iniziativa per la quale, entro 10 giorni precedenti la data di scadenza del termine per l'ultimazione dell'attività istruttoria, l'impresa ha presentato al Soggetto Convenzionato gli atti autorizzativi necessari all'avvio dell'investimento.

B) MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'OFFERTA

Punteggio attribuito al livello di qualità dei servizi offerti.

Tale indicatore attribuisce all'iniziativa un punteggio in relazione alla classificazione che la struttura oggetto dell'intervento otterrà nell'esercizio a regime:

Classificazione nell'esercizio a regime

Punti

Strutture ricettive a quattro stelle e superiori

16

Strutture ricettive a 3 stelle

8

Altre strutture

0

Il punteggio sarà assegnato sulla base degli elementi riportati dall'impresa nel Business Plan e della dichiarazione di impegno di cui all'allegato 15, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora agevolato.

C) EFFETTI OCCUPAZIONALI

C1) Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione al rapporto tra occupati diretti attivati dall'iniziativa e investimento complessivo attualizzato.

Tale indicatore è da intendersi in relazione alle spese complessivamente ammesse, comprese quelle eccedenti il limite di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Dette spese complessivamente ammesse vengono attualizzate con gli stessi criteri utilizzati per il calcolo delle agevolazioni di cui all'art. 6.

Il numero di occupati attivati dal programma è rilevato, con riferimento alla sola ed intera unità produttiva interessata dal programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo di domanda. Il dato "a regime" da considerare è quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma.

Ai fini di cui sopra:

- il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;

- il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;

- qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma precedente agevolato a valere su fondi comunitari, nazionali o regionali, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale al competente Soggetto Convenzionato e da quest'ultimo confermato.

In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

C2) Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione alla qualificazione professionale degli occupati diretti attivati dall'iniziativa.

Se l'impresa dichiara nel Modulo di domanda che almeno il 50% dei nuovi occupati diretti attivati dall'iniziativa saranno in possesso di:

- Master post-laurea nel settore turistico;

- diploma di Laurea nel settore turistico;

- diploma universitario (c.d. laurea breve) nel settore turistico;

- diploma di maturità turistica rilasciato da Istituti tecnici per il turismo;

- diploma di operatore turistico o di tecnico delle attività alberghiere o di tecnico dei servizi della ristorazione, rilasciati da Istituti Professionali Alberghieri e della Ristorazione e/o Istituti Professionali per i Servizi Commerciali e Turistici;

- titoli di studio conseguiti per la frequenza di corsi professionali nel settore turistico di almeno 1.000 ore;

verrà attribuito un punteggio pari a 8 punti.

Il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa nel Business Plan e della dichiarazione di impegno di cui all'allegato 16, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora agevolato.

In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

D) AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA

Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione al rapporto tra investimenti, attualizzati, per la realizzazione di servizi annessi e investimento complessivo attualizzato.

Tale indicatore è da intendersi in relazione alle spese complessivamente ammesse, comprese quelle eccedenti il limite di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Tale indicatore attribuisce all'iniziativa un punteggio in relazione al rapporto tra investimenti per i seguenti servizi annessi:

- piccoli porti turistici ed approdi;

- impianti sportivo - ricreativi a servizio delle strutture ricettive;

- strutture congressuali;

- strutture di tipo specialistico finalizzate a cicli di trattamento di talassoterapia, dietetico, estetico e di relax rispondenti ai requisiti della L.R. 19 febbraio 1999, n. 11; e spese complessivamente ammesse, comprese quelle eccedenti il limite di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa nel Business Plan, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora agevolato.

In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

E) COLLEGAMENTO CON LE PRODUZIONI LOCALI

Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione alla capacità di stimolare la crescita di un indotto di imprese locali operanti nel settore dell'artigianato artistico di produzione.

Questo punteggio sarà attribuito all'iniziativa in relazione al rapporto tra valore attualizzato delle spese, sostenute in fase di realizzazione dell'investimento, per prodotti delle attività artigianali artistiche e tradizionali riportate in allegato 14 ed investimento complessivo ammesso attualizzato.

Il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa nel Business Plan e della dichiarazione di impegno di cui all'allegato 17, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora agevolato. In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

F) DESTAGIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA

Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione alla durata, nell'arco dell'anno, del periodo di apertura della struttura.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si distinguono strutture operanti in comuni aventi popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, e comuni aventi popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti.

Il punteggio sarà attribuito secondo il seguente criterio:

Popolazione

Periodo apertura

Punteggio

Minore di

 

 

30.000 abitanti

12 mesi

12

Minore di

 

 

30.000 abitanti

Da 9 a 12 mesi

10

Minore di

 

 

30.000 abitanti

Da 6 a 9 mesi

8

Maggiore di

 

 

30.000 abitanti

12 mesi

6

Maggiore di

 

 

30.000 abitanti

Da 9 a 12 mesi

5

Maggiore di

 

 

30.000 abitanti

Da 6 a 9 mesi

4

Il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa nel Business Plan e della dichiarazione di impegno di cui all'allegato 18, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora agevolato.

In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

G) PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione all'impegno di promuovere le pari opportunità secondo le indicazioni fornite dalla VISPO (Valutazione Impatto Strategico Pari Opportunità).

Se l'impresa dichiara nel Modulo di domanda che tra i nuovi occupati diretti attivati dall'iniziativa vi saranno donne verrà attribuito un punteggio pari a 4 punti.

Il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa nel Business Plan e della dichiarazione di impegno di cui all'allegato 19, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora agevolato.

In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

H) INCREMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA

Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione alla capacità ricettiva della struttura oggetto dell'investimento.

Ai fini dell'attribuzione di questo punteggio si determinerà il rapporto tra numero di posti letto creati a regime e investimento complessivo ammissibile attualizzato.

Il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa nel Business Plan, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora agevolato.

In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

I) GRADO DI INNOVAZIONE

Punteggio attribuito all'iniziativa in relazione agli investimenti in sistemi informativi e ICT.

Ai fini dell'attribuzione di questo punteggio si determinerà il rapporto tra investimenti attualizzati riconducibili alla lettera c) dell'art. 5 del presente regolamento e investimento complessivo ammissibile attualizzato.

Il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa nel Business Plan, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora agevolato.

In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

J) PRESTAZIONI AMBIENTALI

Punteggio attribuito al livello di attenzione dimostrato dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche ambientali.

Se l'impresa dichiara che si impegna ad ottenere l'assegnazione, entro l'esercizio "a regime" del programma proposto, del Marchio comunitario di qualità ecologica per i servizi di ricettività turistica ai sensi della Decisione della Commissione n. 2003/287/CE del 14 aprile 2003, verrà attribuito un punteggio pari a 16 punti.

In alternativa, se l'impresa dichiara che si impegna ad aderire, entro l'esercizio "a regime" del programma proposto, al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93) e successive modificazioni, acquisendo la relativa certificazione, verrà attribuito un punteggio pari a 10 punti.

In alternativa, se l'impresa dichiara che si impegna ad aderire, entro l'esercizio "a regime" del programma proposto, al sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 acquisendo la relativa certificazione, verrà attribuito un punteggio pari a 6 punti.

Il punteggio, come sopra indicato, verrà attribuito in fase istruttoria sulla base degli elementi riportati dall'impresa nel Business Plan e della dichiarazione di impegno di cui all'allegato 20, salvo verifica documentale in fase di monitoraggio e collaudo del programma, qualora agevolato.

In ogni caso l'impresa dovrà dimostrare, attraverso l'impianto documentale, a regime ed in fase di monitoraggio e collaudo, la capacità di attivazione del presente indicatore.

Ai fini della formazione della graduatoria per la concessione delle agevolazioni, ad ogni domanda viene attribuito un punteggio (massimo 100 punti), ottenuto sommando i valori assegnati a ciascuno degli indicatori.

Il punteggio assegnato agli indicatori A, B, C2, F, G, J è quello sopra riportato nella descrizione dei parametri.

Agli altri indicatori può essere assegnato il seguente punteggio massimo:

 

C1

4

 

D

12

 

E

4

 

H

8

 

I

8

La determinazione del punteggio da assegnare ad ognuno dei suddetti indicatori è effettuato con la seguente formula:

P = i x p : I

Dove:

P = punteggio assegnato;

i = valore del singolo indicatore (es. rapporto tra occupati diretti attivati dall'iniziativa e investimento complessivo);

p = punteggio massimo assegnabile (es. 4);

I = valore più alto degli i registrati.

Il procedimento di assegnazione dei punteggi è effettuato dalla Regione Puglia.

Le graduatorie sono formulate secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun progetto, sino alla quarta cifra decimale, fino all'esaurimento dei fondi, fatta salva la possibilità di scorrimento di cui all'art. 1 e quanto disposto al seguente art. 12.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero programma.

Nel caso di attribuzione di uguale punteggio a due o più iniziative si procederà a stilare la graduatoria valutando in via prioritaria le iniziative che hanno ottenuto un punteggio più alto relativamente all'indicatore D1.

 

Art. 12
Graduatorie e concessione del contributo.

Le graduatorie sono formulate dall'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo entro il trentesimo giorno dalla ricezione delle risultanze istruttorie da parte dei Soggetti Convenzionati.

Tali graduatorie andranno approvate con determinazione del Dirigente di Settore, nell'ambito delle risorse finanziarie previste per il Bando, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La concessione provvisoria del contributo sarà adottata con apposita determinazione del Dirigente di Settore, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; di tale determinazione verrà data entro 7 giorni lavorativi comunicazione alle imprese interessate ed ai Soggetti Convenzionati.

Nel caso in cui per l'iniziativa ammessa alle agevolazioni il soggetto beneficiario non sia ancora in possesso dell'atto autorizzativo necessario all'avvio degli investimenti in opere murarie l'emissione della Determinazione Dirigenziale di concessione provvisoria del contributo viene sospesa. In tal caso, il soggetto beneficiario, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. delle graduatorie, dovrà dimostrare, pena l'esclusione dalla graduatoria, al Soggetto Convenzionato che ne informerà entro 5 giorni lavorativi l'Assessorato competente, il possesso dell'atto autorizzativo.

Nel caso di revoca o riduzione del contributo secondo quanto disposto dal seguente art. 16, la Regione Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie resesi disponibili.

A tal fine la graduatoria resterà aperta per l'eventuale scorrimento, nel limite massimo di 12 mesi dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

Art. 13
Documentazione di spesa e collaudo.

I Soggetti Convenzionati cureranno l'acquisizione della documentazione e gli accertamenti necessari all'erogazione del contributo in c/impianti nonché gli adempimenti relativi all'accreditamento degli aiuti alle imprese beneficiarie.

Il contributo in conto impianti verrà erogato all'impresa beneficiaria in tre soluzioni, così come dettagliato al precedente articolo 7.

La prima quota è resa disponibile entro 31 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Per la seconda quota e per il saldo finale i Soggetti Convenzionati inoltrano, al Settore Turismo, formale richiesta trasmettendo alla fine di ciascun mese l'elenco dei programmi agevolati per i quali a seguito di richieste di erogazione da parte delle medesime beneficiarie, siano verificate con esito positivo, le condizioni per l'erogazione medesima, con contestuale dichiarazione di avvenuta erogazione alle imprese beneficiarie degli importi già accreditati. Dette quote sono rese disponibili entro il 30° giorno dalla richiesta.

Tutti gli stati di avanzamento lavori verificati dal Soggetto Convenzionato, saranno liquidati all'impresa soltanto dopo l'espletamento della fase di monitoraggio con esito positivo, che avverrà entro 36 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto completamento dello stato di avanzamento.

Ai fini di ciascuna delle suddette erogazioni, le imprese beneficiarie trasmettono al Soggetto Convenzionato unitamente alla relativa richiesta in base allo schema di cui all'allegato 21, certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA oltre alla seguente documentazione:

1) nel caso di anticipazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa come sopra specificato;

al fine di formalizzare l'impegno ad apportare i mezzi propri per l'ammontare indicato nella concessione provvisoria:

a) nel caso di aumento del capitale sociale:

I - copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'aumento è destinato;

II - copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale ovvero dichiarazione del notaio in tal senso;

b) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale:

I - copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di Amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale il conferimento è destinato;

2) in caso di stato d'avanzamento, ivi compreso quello finale:

- nel caso in cui lo stato di avanzamento includa opere murarie, perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale.

Oltre che formalizzare l'impegno ad apportare i mezzi propri, così come previsto al punto 1) al fine di comprovare l'effettivo versamento dei mezzi propri in misura almeno pari a quella della quota di erogazione richiesta:

c) nel caso di nuovi apporti e/o conversione di preesistenti poste del passivo: copia autentica delle contabili bancarie, nel caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie o documentazioni contabili, nel caso di conversione di preesistenti poste del passivo, comprovanti l'avvenuto versamento del capitale proprio nella misura prevista dall'art. 7;

d) nel caso di utili accantonati:

I - copia del bilancio approvato;

II - copia autenticata del verbale di Assemblea Ordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione sull'avvenuto accantonamento degli utili sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'accantonamento è destinato;

e) nel caso di ammortamenti anticipati:

I - copia del bilancio approvato dal quale risultino evidenziati in un apposito fondo gli ammortamenti anticipati;

II - dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 38, 47 e 76 e successive modifiche e integrazioni, attestante che gli ammortamenti anticipati sono destinati al programma agevolato, contenente il riferimento al programma stesso e l'impegno al mantenimento degli stessi per tutta la durata del programma;

f) nel caso di imprese individuali, copia autentica delle contabili bancarie e/o copia delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura necessaria;

3) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 38, 47 e 76 e successive modifiche e integrazioni, di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimenti di cui alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche di cui all'allegato 22;

4) la documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nell'atto di concessione provvisoria;

5) in caso di utilizzo di immobili preesistenti: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria). Qualora tale perizia sia stata acquisita in sede istruttoria andrà prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di Tecnico Abilitato;

6) solo per la prima erogazione utile successiva all'ultimazione del programma, la documentazione finale di spesa di cui di seguito nonché, per le imprese individuali e per tutte le altre che hanno fatto ricorso ad utili accantonati e/o ammortamenti anticipati, copia dei bilanci relativi agli anni solari di realizzazione del programma.

I destinatari dei contributi in aggiunta alla predetta documentazione debbono presentare, in copia autenticata, dichiarazione attestante la conformità agli originali della documentazione contabile relativa alle spese sostenute ovvero fatture quietanzate o altra documentazione fiscalmente regolare, lettere liberatorie, titoli di spesa, elaborati di contabilità, ecc.

L'erogazione della seconda quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione finale di spesa in duplice copia:

1) copia conforme delle fatture quietanzate e documentazioni fiscalmente regolari con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori secondo lo schema di cui all'allegato 23;

2) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;

3) elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, altri elaborati informatizzati riguardanti le spese da documentare.

La richiesta deve essere corredata inoltre delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 38, 47 e 76 attestanti in particolare:

a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;

c) che i macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";

d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Tale documentazione va prodotta in forma solidale con timbro e firma a cavallo del Legale Rappresentante dell'impresa.

I Soggetti Convenzionati verificata la documentazione finale di spesa redigeranno una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, i dati relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato, le eventuali variazione degli indicatori, nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.

L'erogazione del saldo finale è comunque subordinata al positivo esito del collaudo finale da parte della Regione Puglia le cui spese restano a carico del beneficiario.

La nomina delle Commissioni di collaudo sarà effettuata dalla Regione ai sensi dei criteri vigenti in materia. In sede di richiesta del saldo l'impresa beneficiaria dovrà fornire nuovamente "l'Impegno alla Qualificazione Etica" di cui al punto 12 dell'allegato 12 del presente regolamento.

 

Art. 14
Erogazioni.

Il Soggetto Convenzionato, effettuate le verifiche della documentazione, procederà all'erogazione del contributo in conto impianti in base a quanto disposto all'art. 7 e dal presente articolo.

Il soggetto beneficiario, maturate le condizioni per l'erogazione delle quote di contributo inoltra la richiesta di erogazione e gli allegati documentali al Soggetto Convenzionato.

Il Soggetto Convenzionato effettua un primo esame di completezza e conformità della documentazione.

In caso di eventuali carenze e/o difformità il Soggetto Convenzionato dovrà richiedere integrazioni al beneficiario, stabilendo un intervallo utile per il ricevimento delle stesse non superiore a 10 giorni lavorativi e/o la sospensione dei termini. Contestualmente alla richiesta di integrazioni, nel caso di erogazione per stato avanzamento lavori, comunica al beneficiario la data della visita di monitoraggio, tenendo conto dei tempi di attesa delle integrazioni e dei tempi concessi per l'attività di verifica.

In ogni caso entro il 20° giorno dalla ricezione della richiesta, il Soggetto Convenzionato deve preparare ed inviare al competente Assessorato il rapporto contenente gli esiti dell'esame di merito.

In ogni caso entro il 10° giorno dalla ricezione del rapporto di monitoraggio, contenente gli esiti dell'esame di merito riferito al soggetto beneficiario, l'Assessorato dovrà rendere disponibile l'importo dell'erogazione del contributo, dando la necessaria comunicazione al beneficiario ed al Soggetto Convenzionato.

I suddetti termini sono applicabili solo alle richieste di erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori fatta eccezione per il saldo finale erogabile solo dopo il collaudo del progetto.

L'erogazione del contributo a vantaggio del beneficiario deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'accreditamento sul conto di cui all'art. 5 del presente regolamento ed entro e non oltre il 35° giorno alla data di ricezione della richiesta di erogazione da parte dell'Assessorato.

A tale riguardo, qualora i Soggetti Convenzionati eroghino gli aiuti alle imprese oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto accredito da parte della Regione Puglia, fermo restando le responsabilità dei medesimi Soggetti Convenzionati di giustificare tale ritardo, riconosceranno alle imprese la valuta alla data dell'accredito.

Gli accrediti all'impresa beneficiaria dovranno essere effettuati sul conto corrente indicato dalla stessa impresa sul quale verranno riversate le risorse di spettanza della stessa legate alla realizzazione dell'iniziativa. I correlati pagamenti da parte dell'impresa avverranno esclusivamente attraverso detto conto.

Entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, l'impresa deve inviare al Soggetto Convenzionato le dichiarazioni attestanti la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 38, 47 e 76 e successive modifiche ed integrazioni. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, è data facoltà alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui all'art. 5. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.

Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, ed eventualmente completato l'apporto dei mezzi propri, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni trasmette al Soggetto Convenzionato la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti. La documentazione va inoltrata in duplice copia. Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi, che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo al Soggetto Convenzionato, l'Assessorato competente, previo parere del Soggetto Convenzionato, dispone la revoca delle agevolazioni e procede all'adozione ed emanazione del conseguente atto.

La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dal Soggetto Convenzionato, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento può consistere in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite, la natura della spesa relativa al bene agevolato ed il relativo importo al netto dell'I.V.A.. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti dall'impresa a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni. Qualora il Soggetto Convenzionato non dovesse riscontrare la rispondenza dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare riferimento alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la documentazione di spesa all'impresa. L'eventuale ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione di spesa oltre i sei mesi dalla data di ultimazione del programma d'investimenti di cui al precedente articolo 5, dà luogo all'attivazione delle procedure di revoca delle agevolazioni concesse.

La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa, la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine, essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa secondo lo schema di cui all'allegato 24. La documentazione come già detto in precedenza va prodotta in duplice copia.

Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni, ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio, il Soggetto Convenzionato provvede a:

• verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa;

• redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, contenente un giudizio di pertinenza e congruità che evidenzi eventuali e sostanziali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto approvato, nonché notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;

• trasmettere all'Assessorato competente la relazione finale, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui detto in precedenza. La documentazione finale di spesa deve essere vistata e timbrata dal Soggetto Convenzionato per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte ed inoltre, qualora la documentazione finale stessa consista nelle copie delle fatture, per attestazione di conformità delle copie stesse agli originali quietanzati.

Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte del Soggetto Convenzionato, l'Assessorato competente dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti anche attraverso la verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale e delle dichiarazioni di cui al precedente punto, ed emana l'atto di concessione definitivo, dando disposizioni per l'erogazione a saldo secondo le procedure individuate all'art. 13 e nel presente articolo.

 

Art. 15
Variazioni al programma di spesa.

Nella fase di realizzazione dell'investimento, il soggetto beneficiario si dovrà scrupolosamente attenere al programma di spese approvato.

Il Soggetto Convenzionato curerà l'attività in ordine ad eventuali variazioni, che abbiano rilievo sul rapporto di concessione e di cui il Soggetto Convenzionato venga comunque a conoscenza, intervenute nel corso della realizzazione degli investimenti ed anche oltre la determina di concessione definitiva.

Tali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo, previo il suddetto parere favorevole del Soggetto Convenzionato.

A tal fine, in previsione di spese non in linea con il programma approvato, il soggetto beneficiario dovrà produrre allo stesso Soggetto Convenzionato che ha curato l'iniziale istruttoria una domanda di variazione, comprendente una perizia di stima dettagliata dei cambiamenti previsti e le motivazioni alla base delle variazioni, allegando i nuovi documenti progettuali ed i nuovi preventivi.

Il Soggetto Convenzionato entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, dovrà attivare, in presenza di importanti variazioni al programma di investimenti, un supplemento di istruttoria.

Il Soggetto Convenzionato entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta dovrà fornire il parere all'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo che, sugli esiti dell'eventuale supplemento di istruttoria, decide l'ammissibilità delle variazioni di spesa e comunica tale decisione entro 7 giorni lavorativi al soggetto beneficiario.

In seguito alle variazioni al programma, in sede di stato finale e ricalcolo del contributo definitivo, il contributo stesso non potrà in ogni caso superare l'importo del contributo provvisorio concesso.

Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore dell'impresa, il Soggetto Convenzionato procede al ricalcolo della singola quota erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo già erogate, la stessa può attivare, in alternativa alla restituzione delle somme una procedura di compensazione.

 

Art. 16
Cumulo e revoche.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.

Entro 6 mesi dalla data di concessione provvisoria delle agevolazioni, le imprese beneficiarie, ad eccezione di quelle che hanno richiesto l'erogazione della prima quota del contributo a fronte di SAL, dovranno, a pena di revoca, dimostrare di aver realizzato almeno il 20% dell'investimento ammesso, trasmettendo scheda riepilogativa degli investimenti realizzati e copia delle relative fatture quietanzate comprensive delle dichiarazioni liberatorie rese da parte dei fornitori secondo lo schema di cui all'allegato 23.

I beneficiari dei contributi sono tenuti a conservare a disposizione della Regione Puglia la documentazione originale delle spese sostenute per i dieci anni successivi al completamento dell'intervento.

Variazioni al programma di spesa possono essere ammesse nella misura in cui non alterino sostanzialmente le finalità dell'investimento e non comportino spese diverse non ammissibili ai fini della rendicontazione finale. Tali variazioni devono, in ogni caso, essere preventivamente comunicate all'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo ed al Soggetto Convenzionato.

Non possono essere ammesse modifiche degli investimenti che comportano variazioni in diminuzione dei punteggi assegnati sulla base dell'art. 11 agli indicatori A, B, C2, F, G e J.

I beni per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di cinque anni dalla data della loro entrata in funzione.

La Regione Puglia effettuerà controlli per verificare l'effettiva destinazione dei contributi concessi, la consistenza dei beni, il funzionamento degli impianti, la loro destinazione d'uso, l'effettiva realizzazione degli obiettivi occupazionali previsti, nonché la permanenza dei requisiti richiesti ai beneficiari durante il periodo di durata del vincolo.

I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.

L'Assessorato Turismo e Sport - Settore Turismo, autonomamente o su segnalazione motivata del Soggetto Convenzionato, con apposito provvedimento, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, una volta provveduto ad eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa:

a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti;

b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;

c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

d) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di erogazione del contributo, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota (2);

e) qualora l'impresa, entro 6 mesi dalla data di concessione provvisoria delle agevolazioni non abbia dimostrato di aver realizzato almeno il 20% dell'investimento ammesso, trasmettendo scheda riepilogativa degli investimenti realizzati e copia delle relative fatture quietanzate comprensive delle dichiarazioni liberatorie rese da parte dei fornitori secondo lo schema di cui all'allegato 23 (3);

f) qualora il programma non venga ultimato entro ventiquattro mesi dall'atto di concessione provvisoria delle agevolazioni; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi;

g) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

h) qualora gli investimenti subiscano modifiche tali da determinare variazioni in diminuzione dei punteggi assegnati, sulla base dell'art. 11, agli indicatori A, B, C2, F, G e J;

i) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, di cui all'articolo 11 del presente regolamento, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 15 punti percentuali. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria, al termine del programma, abbia sostenuto un investimento complessivo attualizzato superiore all'investimento complessivo ammissibile attualizzato, per il calcolo degli scostamenti si prende in considerazione l'investimento complessivo ammissibile attualizzato.

Si precisa che, ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi degli indicatori suscettibili di variazione, e cioè:

- per i programmi di investimento di cui alla tipologie a) dell'articolo 4 del presente regolamento: C1, D, E, H ed I e la si divide per cinque.

- per i programmi di investimento di cui alla tipologia b) dell'articolo 4 del presente regolamento: C1, E, H ed I e la si divide per quattro.

Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorché si verifichi anche una sola delle due seguenti ipotesi:

1) anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali;

2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 15 punti percentuali;

j) qualora l'ammontare del capitale proprio di cui all'art. 7, primo capoverso del presente regolamento, in valore nominale, risulti inferiore al 25% degli investimenti ammissibili.

Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).

Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni il Soggetto Convenzionato procederà alla rideterminazione del contributo ed a provvedere al recupero non coattivo delle somme indebitamente erogate alle imprese.

Si ricorda che la data di disponibilità della prima quota è il trentunesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della graduatoria conseguentemente, l'ultima quota è disponibile entro e non oltre la data del secondo anno seguente. Decorsi trenta giorni dalla data di disponibilità dell'ultima quota senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, il Soggetto Convenzionato provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni il Soggetto Convenzionato ne dà comunicazione all'Assessorato competente per le conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse.

Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni e di quello delle quote, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili.

In tal senso provvedono i Soggetti Convenzionati in sede di parere.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.

Nel caso in cui uno o più soggetti presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, più domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria, anche se per il tramite di più Soggetti Convenzionati, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente e gli ulteriori casi di revoca, parziali e totali previsti nel presente regolamento.

(2) Con Delib.G.R. 12 giugno 2007, n. 861 sono state approvate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

(3) Con Delib.G.R. 12 giugno 2007, n. 861 sono state approvate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

 

Art. 17
Monitoraggio.

L'impresa a partire dalla fase di avvio della realizzazione dell'investimento, si impegna a riconoscere tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie, nonché di richiedere ed acquisire le certificazioni opportune ed indispensabili per controllare il rispetto da parte della Società e dei Soci di tutti gli obblighi contrattuali assunti, con particolare riguardo:

1. il mantenimento dei requisiti richiesti ai fini dell'agevolabilità del programma e della concessione dei contributi;

2. agli adempimenti connessi agli stati di avanzamento del programma di investimento ed al relativo apporto dei mezzi finanziari propri;

3. alla individuazione e stima degli effetti di eventuali scostamenti rispetto al programma di investimenti ed al progetto accertati nella fase istruttoria, con l'individuazione delle motivazioni;

4. alla verifica di congruità, pertinenza e conformità delle spese con i valori e la destinazione accertata nel progetto e con le voci iscritte nel bilancio;

5. all'accertamento - una volta andato a regime l'impianto - del rispetto degli impegni occupazionali e normativi, nonché del generale andamento degli indicatori significativi del conto economico. Tutto ciò anche attraverso l'acquisizione di qualsiasi dato e notizia riguardante la gestione della Società, nonché con l'attivazione di verifiche di carattere contabile, amministrativo, gestionale. I relativi dati saranno forniti secondo i sistemi contabili e le elaborazioni atte a rappresentare i risultati economici, finanziari e commerciali e secondo gli schemi e le scadenze previste.

Le predette attività saranno svolte direttamente dal Soggetto Convenzionato.

In particolare l'attività di monitoraggio dovrà ottemperare ad una duplice linea operativa, di cui la prima orizzontale su tutta la durata delle attività del bando, la seconda strettamente legata alle richieste di erogazione.

Al termine del programma di monitoraggio il Soggetto Convenzionato dovrà produrre un report consuntivo sullo stato finale del programma di sostegno, con riferimento alle iniziative di competenza.

Il Soggetto Convenzionato dovrà attestare, in sede di relazione finale, se sono stati rifiutati, da parte dello stesso, eventuali finanziamenti sul medesimo o su altri programmi, specificandone le motivazioni.

Per ciascuna delle iniziative ed in maniera cumulata la relazione finale dovrà informare sull'esame di congruità puntuale condotto in sede di relazione finale di spesa.

Tale analisi dovrà essere tesa a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti al totale complessivo dell'investimento prospettato.

La relazione finale dovrà, inoltre, indicare le risultanze dell'accertamento in merito a tutti gli elementi di valutazione individuati ed utilizzati in sede di istruttoria.

Il Soggetto Convenzionato, ricevuta la domanda di erogazione ed esaminata la documentazione allegata in relazione a completezza e conformità agli schemi standard, richiede le necessarie integrazioni direttamente al soggetto beneficiario informando contestualmente l'Assessorato competente, ovvero, comunica al soggetto beneficiario la data inderogabilmente fissata per la visita, chiarendo lo scopo della visita stessa e richiedendo la disponibilità della documentazione necessaria.

Il Soggetto Convenzionato fornirà al soggetto beneficiario il termine inderogabile di 10 giorni lavorativi - salvo eventuale sospensiva dei termini - per la produzione e l'invio delle integrazioni richieste.

 

Art. 18
Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) i dati richiesti dal presente regolamento e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal regolamento stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

 

Allegati (4)

(4)  Gli allegati citati nel presente regolamento, avente ad oggetto "Approvazione definitiva regolamento attuativo "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale)" approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n° 374 del 15 marzo 2005, sono da intendersi parte integrante del relativo bando che, come stabilito nel provvedimento medesimo, sarà successivamente emanato dal dirigente del Settore Turismo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.