Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Storica

Anno
2005
Numero
13
Data
22/11/2005
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 146 del 25/11/2005 La presente legge è stata abrogata dall'art.10 della L.R. 22 novembre 2005, n. 13 , n. 28
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

(1) La presente legge è stata abrogata dall'art.10 della L.R. 22 novembre 2005, n. 13 , n. 28

 

Art. 1
(Principi generali)


[1. La presente legge regola gli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel rispetto delle competenze spettanti alla legislazione statale e della funzione della contrattazione collettiva in materia. ]


Art. 2
(Definizione dei profili formativi)

                                                                                                    
[1. La Giunta regionale definisce i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante recependo, ove presenti, le indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro ovvero formulate dagli enti bilaterali e comunque d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.


2. Nel caso in cui non sia raggiunta l'intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede acquisiti i pareri delle organizzazioni di cui al comma 1.


3. Per profilo formativo s'intende l'insieme delle conoscenze e delle competenze necessarie per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali affini.]


Art. 3
(Struttura e contenuti della formazione)


[1. La formazione formale dell'apprendista è finalizzata all'acquisizione di competenze di base, a carattere trasversale e a carattere professionalizzante secondo quanto previsto dai decreti del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 8 aprile 1998 (Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti) e 20 maggio 1999, n. 179 (Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti), ed è impartita sia all'interno che all'esterno dell'azienda.


2. Ferme restando le regolamentazioni collettive in materia di durata massima del contratto di apprendistato, l'apprendista ha diritto alla formazione formale per un monte ore complessivo non inferiore a:


   a) duecentoquaranta ore se il contratto di apprendistato ha durata biennale;


   b) trecentosettantacinque ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a due anni e sino a tre anni;


   c) cinquecentoventicinque  ore   se il  contratto    di apprendistato ha durata superiore a tre anni e sino a quattro anni;


   d) seicentonovantasei ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a quattro e sino a cinque anni;


   e) ottocentonovantuno ore se il contratto di apprendistato ha durata superiore a cinque anni e sino a sei anni.


3. Ferma restando l'articolazione del percorso formativo contenuta nel piano formativo individuale di cui all'articolo 4, in nessun caso la formazione formale impartita annualmente all'apprendista può essere inferiore a centoventi ore.


4. La formazione formale da svolgersi durante il rapporto di apprendistato deve essere svolta prevalentemente all'esterno dell'azienda e comunque secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.


5. Ai contenuti di natura trasversale deve essere dedicato un numero di ore annuali almeno pari al 35 per cento della formazione esterna relativa ai primi due anni, al 25 per cento della formazione esterna nel terzo anno, al 15 per cento della formazione esterna nel quarto anno, al 10 per cento della formazione esterna nel quinto anno, al 5 per cento della formazione esterna nel sesto anno.


6. La formazione sui temi trasversali deve prevedere un periodo minimo iniziale della durata di venti ore sulla disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e igiene sul lavoro.


7. La formazione interna deve avere a oggetto, per un periodo minimo iniziale della durata di venti ore da svolgersi nel primo mese di svolgimento del rapporto, i metodi di organizzazione della produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.]

 

Art. 4
(Piano formativo individuale)


[1. Il piano formativo individuale descrive, tenuto conto delle competenze già possedute dal lavoratore, le specifiche azioni formative che l'apprendista deve seguire al fine di acquisire le conoscenze e le competenze previste nel profilo professionale di riferimento.


2. Il piano formativo individuale, conforme al modello che sarà definito dalla Regione Puglia, entro sessanta giorni, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, deve essere comunicato dal datore di lavoro al Centro per l'impiego competente per territorio entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto di apprendistato.


3. I datori di lavoro possono allegare al piano formativo individuale inviato al Centro territoriale per l'impiego competente per territorio la valutazione di coerenza con il profilo formativo di riferimento rilasciata dall'ente bilaterale cui abbiano aderito.


4. Entro sette giorni dalla data di avvenuta ricezione, i medesimi uffici verificano la coerenza dei contenuti del piano formativo individuale con il profilo formativo di riferimento. In caso di esito negativo, il datore di lavoro è tenuto alla riformulazione del piano.


5. I centri territoriali per l'impiego trasmettono alla Regione Puglia - Settore Formazione professionale - i piani formativi individuali per i quali abbiano attestato la coerenza con i profili formativi. ]


Art. 5
(Certificazione della formazione)


[1. Il datore di lavoro rilascia al lavoratore, al termine di ogni anno nonché al momento dell'estinzione del rapporto di apprendistato, analitica certificazione della formazione impartita all'interno dell'azienda.


2. La certificazione, rilasciata anche sulla base delle attestazioni del tutore aziendale, è altresì comunicata dal datore di lavoro al Centro per l'impiego competente per territorio.


3. La certificazione della formazione esterna è rilasciata al lavoratore e comunicata al Centro per l'impiego competente per territorio dall'ente erogatore, con le modalità stabilite nei precedenti commi. ]


Art. 6
(Formazione e competenze del tutore aziendale)


[1. La formazione e le competenze del tutore aziendale sono quelle stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 28 febbraio 2000 (Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196 recante norme in materia di promozione dell'occupazione).

 

2. Le forme di raccordo tra il tutore aziendale e l'ente di formazione esterno sono previste nel piano formativo individuale. ]


Art. 7
(Offerta formativa degli enti accreditati)


[1. I programmi formativi per gli apprendisti devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Regione Puglia, che provvederà in merito sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.


2. Decorsi sessanta giorni, i programmi formativi s'intendono approvati in caso di silenzio della Regione Puglia. ]


Art. 8
(Oneri derivanti dal finanziamento della formazione esterna)


[1. La formazione dell'apprendista esterna all'azienda è finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti delle risorse stanziate e del monte ore minimo di cui all'articolo 3, comma 2, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


2. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato all'apprendista sotto forma di buono. L'apprendista può utilizzarlo, d'intesa con il datore di lavoro, presso uno degli enti di formazione accreditati dalla Regione Puglia, oppure da altre Regioni secondo le rispettive normative in relazione alla formazione da erogarsi al di fuori del territorio della Regione Puglia, e in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 7.


3. L'importo dei buoni varia in ragione della durata della formazione ed è quantificato secondo i parametri adottati per l'attuazione delle misure del Programma operativo regionale.


4. La Regione Puglia emana trimestralmente apposito avviso pubblico contenente il modulo della domanda, nonché le procedure e i criteri per l'assegnazione.


5. In ogni caso, la domanda per l'assegnazione del buono deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal datore di lavoro e deve essere conforme al modello approvato dalla Regione Puglia.


6. L'assegnazione dei buoni avviene secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande.


7. L'erogazione agli enti di formazione accreditati degli importi finanziati per la formazione degli apprendisti avviene previa presentazione della rendicontazione in conformità della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.


8. Per gli anni 2005 e 2006, l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stimato in euro 15.232.427.

 

9. La copertura finanziaria del suddetto onere è assicurata, per un importo pari a euro 6.260.427, mediante i fondi attualmente disponibili nel Programma operativo regionale 2000-2006, misura 3.2, azione b3, e, per un importo pari a euro 4.486.000 ciascuno, dai fondi assegnati per gli anni 2005 e 2006 al fine di finanziare le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, così come stabilito dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ]


Art. 9
(Accertamento delle competenze acquisite)


[1. L'acquisizione da parte del lavoratore delle conoscenze e delle competenze previste dal profilo formativo è accertata dai Centri territoriali per l'impiego e sono registrate, a cura dei medesimi, nel libretto formativo.


2. L'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite ha luogo ogni anno nonché in ogni ipotesi di cessazione del rapporto di apprendistato.


3. Le modalità con cui è effettuato l'accertamento di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale sentita la preposta Commissione consiliare e le organizzazioni datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.


4. Nel caso in cui l'accertamento delle conoscenze e delle competenze abbia esito negativo, i Centri territoriali per l'impiego inviano apposita comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai Servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro, nonché alla Regione Puglia - Settore formazione professionale. ]


Art. 10
(Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato)


[1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate, concede un incentivo economico ai datori di lavoro che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumano il lavoratore a tempo indeterminato.


2. L'importo dell'incentivo è stabilito annualmente con la legge di bilancio. Per il 2005 l'importo è stabilito dalla legge di assestamento del bilancio.


3. In ogni caso, l'importo dell'incentivo non può superare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, il 35 per cento degli oneri sal"Times New Roman"i lordi gravanti sul datore di lavoro nel primo biennio successivo all'assunzione. L'importo massimo dell'incentivo così stabilito è maggiorato di un importo pari al 15 per cento degli oneri sal"Times New Roman"i netti del primo biennio successivo all'assunzione se datore di lavoro è un'impresa piccola o media ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e successive modifiche e integrazioni.


4. La modificazione delle previsioni contenute nelle fonti di diritto comunitario che disciplinano la materia degli aiuti di Stato all'occupazione determina l'automatico adeguamento della misura massima indicata al comma 3 a quella diversa che fosse eventualmente ivi stabilita.


5. In ogni caso, l'incentivo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in tema di cumulo degli aiuti di Stato e a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


6. L'incentivo è concesso alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento (CE) n. 2204/02 ed è revocato, con recupero delle somme già erogate, nel caso di mancato rispetto delle medesime.


7. Le modalità di concessione dell'incentivo sono previste in apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale. ]


Art. 11
(Esercizi successivi al 2006 Norma finanziaria)


[1. Per gli esercizi successivi al 2006, il finanziamento della formazione esterna e dell'incentivo economico previsto, rispettivamente, dagli articoli 8 e 10 è subordinato alla copertura finanziaria previo reperimento delle risorse necessarie da iscriversi negli appositi capitoli in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.]


Art. 12
(Monitoraggio)


[1. L'applicazione della disciplina di cui alla presente legge è annualmente oggetto di rilevazione ed elaborazione statistica da parte dell'Assessorato regionale al lavoro e alla formazione professionale - Settore formazione professionale. Le relative informazioni sono comunicate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e discusse in apposita seduta della Commissione regionale per le politiche del lavoro, con particolare riferimento all'applicazione dell'istituto nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato. ]


Art. 13
(Accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna)


[1. La Regione, ai fini dell'applicazione della presente legge emana, entro trenta giorni della data di entrata in vigore della stessa, apposito avviso pubblico per l'accreditamento dei soggetti erogatori della formazione esterna, che non siano già accreditati secondo la normativa vigente.


   La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della 
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.]



La presente legge è stata abrogata dall'art.10 della L.R. 22 novembre 2005, n. 13 , n. 28