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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2005
Numero
25
Data
24/10/2005
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Attuazione sentenze TAR Lecce n. 2383/05 e n. 2384/05 - Strutture residenziali protette - Modificazione Regolamento regionale n . 1/97 (L.R. n. 20/95, art. 4, comma 2, lett.B) - Variazione bilancio 2005 (art. 42 L.R. 28/01)
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 132 del 25 ottobre 2005
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE  DELLA GIUNTA REGIONALE


- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".


- Visto l'art. 44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".


- Vista la L.R. 19 aprile 1995, n. 20 che, all'art. 4, comma 2, lett. B), prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1446 del 18 ottobre 2005 di attuazione del Regolamento suddetto.


 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

Art.4, comma 2, lettera b), L.R. 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette" - Modificazioni al Reg. 2 aprile 1997, n. 1

Il comma 1 dell'art. 2 è così sostituito:

"Le residenze protette in possesso dei requisiti per la classificazione di cui al precedente art. 1, possono richiedere al Direttore generale dell'Azienda U.S.L. di appartenenza la classificazione in una delle due fasce previste dal presente regolamento".

 

Il comma 2 dell'art. 7 è così riformulato:

"Le strutture protette iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 32 della L.R. n. 17/2003 e regolarmente classificate ai sensi del precedente art. 2, comma 1, possono accedere al convenzionamento per l'assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti".


Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 3, e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.