IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifica
all'articolo 1 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12)
1. L'articolo 1
della legge regionale 25 agosto
2003,
n. 12
(Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n.
352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376), è
sostituito dal seguente:
"Art 1
(Finalità)
1. La Regione
Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge
23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi
e conservati), la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi
spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare
la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici
derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la
distruzione della specie.".
Art. 2
(Modifiche e
integrazioni all'articolo 2 della l. r. 12/2003)
1.
All'articolo 2 (Modalità
di raccolta) della l.r.
12/2003
sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1
è sostituito dal seguente:
"1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la
raccolta dei funghi spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia
commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età superiore ai
quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta di cui
all'articolo 3.";
b) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. E' vietata
la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato d'ovolo chiuso e di tutti gli ovoli
chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli
esemplari delle altre specie aventi
il diametro
del cappello inferiore a centimetri tre.";
c) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. E' invece
consentita, a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri,
la raccolta delle seguenti specie di piccole dimensioni:
a. Armillaria mellea
b.
Cantharellus (tutte le specie)
c. Craterellus
cornucopioides
d. Hydnum
repandum
e. Tricholoma
terreum
f. Calocybe
gambosa";
d) dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. E'
consentita la raccolta dei funghi velenosi e velenosi mortali esclusivamente per
scopi didattici e scientifici a opera di enti e centri istituzionalmente
preposti dalla didattica e alla ricerca scientifica.";
e)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5
bis. E' fatto obbligo ai cercatori di raccogliere esclusivamente funghi di
sicura provenienza.".
Art. 3
(Modifiche
all'articolo 3 della l.r. 12/2003)
1. All'articolo 3,
(Permesso per la raccolta) della l.r.
12/2003
sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1
è sostituito dal seguente:
"1. La
raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito
permesso, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale alle
risorse alimentari. Il permesso è rilasciato ai raccoglitori professionali e
occasionali che hanno ottenuto, da parte dei Centri di controllo micologico
delle ASL, l'attestato all'identificazione delle specie fungine, a seguito di
specifico corso formativo delle durata minima di dodici ore, con superamento di
prove finali. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell'attestato di
micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686
(Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di
micologo). L'attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile previo corso
di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici.";
b) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che
raccolgono i funghi per proprio consumo. Si definiscono raccoglitori
professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, i
commercianti di funghi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.
352/1993.";
c) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il
permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da
un valido documento di riconoscimento. Tale permesso è rilasciato dal
Comune
di residenza del richiedente e
ha validità su tutto il territorio regionale. Il permesso di raccolta si
distingue in:
a. permesso
amatoriale, del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre
chilogrammi complessivi giornalieri;
b. permesso
professionale, del costo di euro 50,00, che consente la raccolta di non più di
dieci chilogrammi complessivi giornalieri.
Per tutti i
raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici
anni, è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto
controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo
complessivo di raccolta previsto dal presente comma. Ai fini dell'ottenimento
del permesso professionale, il richiedente deve presentare autocertificazione
nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla
qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro.";
d) il comma 4
è abrogato;
e) il comma 5
è sostituito dal seguente:
"5. I fondi
derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e utilizzati per
attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale.";
f) il
comma 6 è abrogato.
2. A coloro che, prima della data di entrata in vigore della
presente legge, siano già in possesso di attestati d'idoneità
all'identificazione delle specie fungine, rilasciati dalle ASL in seguito alla
frequenza di specifici corsi di formazione, viene confermata la qualificazione
d'idoneità già riconosciuta. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento quinquennale
di cui al comma 1 dell'articolo 3
della l.r.
12/2003, così come modificato dal comma 1
del presente articolo.
2-bis. A coloro che, prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sono già in possesso di attestati d'idoneità per il rilascio dei
patentini di raccolta ottenuti dopo la frequenza di corsi regolarmente
riconosciuti dalla Regione Puglia come previsto dalla L.R.
n. 12/2003 viene confermata la validità dell'attestato e
l'idoneità all'identificazione delle specie fungine (1).
(1) Comma aggiunto dall'art .21,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
Art. 4
(Abrogazione
dell'articolo 4 della l.r. 12/2003)
1. L'articolo 4
(Permessi speciali) della l.r.
12/2003 è abrogato.
Art. 5
(Modifiche
all'articolo 5 della l.r. 12/2003)
1.
All'articolo 5 (Zone
interdette alla raccolta) della l.r.
12/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 6 le parole "Regione Puglia" sono sostituite dalle seguenti: "Assessore
regionale alle risorse alimentari";
b) al comma 10
le parole "L' Assessore regionale competente" sono sostituite dalle seguenti:
"L'Assessore regionale alle risorse alimentari".
Art. 6
(Modifica
all'articolo 6 della l.r. 12/2003)
1.
L'articolo 6
della l.r.
12/2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Autorizzazione alla vendita)
“1. La vendita
dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la
quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali
che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle ASL,
l'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine
commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di
dodici ore, con superamento di prova finale.
2. La vendita
dei funghi freschi epigei spontanei può essere compiuta presso gli esercizi
commerciali di vendita di prodotti ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati
rionali e le aree o strutture autorizzate, nel rispetto di quanto previsto
nell'Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 e delle altre norme
igienico-sanitarie di riferimento così come individuate dall'Autorità sanitaria
locale su parere favorevole dei servizi delle ASL..
3. La vendita
di funghi epigei spontanei è consentita previa certificazione d'avvenuto
controllo da parte dei Centri di controllo micologici delle ASL competenti per
territorio e ogni contenitore deve presentare:
a. una sola
specie fungina, disposta a singolo strato;
b. i funghi
devono essere interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti
dal terriccio e da corpi estranei;
c. il certificato d'avvenuto controllo con il timbro
dell'Ispettore micologo dell'ASL recante l'indicazione delle generalità e la
residenza del raccoglitore professionale, della specie fungina e del
quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la
consumazione del prodotto correttamente conservato ed eventuali avvertenze per
il consumo;
d. la
dichiarazione del raccoglitore professionale, dalla quale risulti la data e il
luogo di raccolta.
4. I controlli e le prescrizioni di cui
al comma 3 non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo."
Art. 7
(Modifiche
all'articolo 7 della l.r. 12/2003)
1. All'articolo 7 (Sanzioni) della l.r. n.
12 /2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce
reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo
o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;
c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni
chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di
cui all'articolo 5, comma 1;
d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o
il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;
e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.";
b) dopo il
comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. Per la violazione di cui
all'articolo 6, commi 2 e 3, deve essere applicata la sanzione amministrativa
del pagamento di € 258,23. Oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, va
applicata la confisca e distruzione dell'intero prodotto. Alla confisca procede
direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati,
commestibili e non, devono essere conferiti all'ASL competente per territorio,
che provvederà alla loro distruzione previa compilazione del
verbale.";
c) il comma 8
è sostituito dal seguente:
" 8. I
proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti agli
enti di cui all'articolo 3, competenti a rilasciare il permesso e destinati ad
attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla
promozione delle attività di cui all'articolo 9, secondo piani predisposti dagli
stessi e validati dall'Assessorato alle risorse alimentari.".
Art. 8
(Modifica
all'articolo 10 della l.r. 12/2003)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 (Centro di
controllo micologico) della l.r. 12/2003 è sostituito dal
seguente:
"1.
Nell'ambito dei SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) delle ASL è
organizzato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 9 della l. 352/93, un centro di controllo micologico
pubblico (Ispettorato micologico), che può avvalersi della collaborazione delle
Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei
Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo
funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già
operanti e personale già dipendente. I micologi dipendenti dai centri di
controllo micologici, in possesso di attestato di formazione rilasciato a norma
del d.m. sanità 686/1996 o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento
periodico con cadenza annuale.".
Art. 9
(Modifiche
all'articolo 11 della l.r. 12/2003)
1. I commi
1, 2 e 3 dell'articolo 11 (Formazione dei micologi) della l.r. 12/2003 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Per la
formazione e l'aggiornamento dei micologi, l'organizzazione gestionale dei corsi
è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle
ASL.
2. A norma del d.m. sanità 686/1996, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, d'intesa con l'Assessore
alla salute, disciplina
l'organizzazione dei corsi e
autorizza l'istituzione degli stessi.
3. Gli enti di
cui al comma1 che intendono istituire corsi di formazione e aggiornamento devono
rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta
regionale."
Art. 10
(Aggiornamenti
specie commercializzabili)
1. La
Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è autorizzata ad aggiornare, con proprio provvedimento, la
precedente deliberazione di Giunta regionale 25 marzo 1997, n. 1211.
Art. 11
(Integrazione
della l.r. 12/2003)
1. Dopo l'articolo 12
della l.r.
12/2003 è inserito il seguente:
"Art. 12 bis (Funghi conservati)
1.
Per quanto attiene la denominazione di "funghi secchi", il confezionamento, il
trattamento e l'etichettatura dei funghi epigei spontanei, si rimanda a
quanto
previsto
dagli articoli, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del d.p.r.
376/1995.".
Art. 12
(Integrazione
dell'articolo 13 della l.r. 12/2003)
1. All'articolo 13
(Norma finanziaria) della l.r.
12/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2 bis. Il
riparto dei proventi sarà proposto alla Giunta regionale dall'Assessore alle
risorse agroalimentari in proporzione ai permessi rilasciati.".
Art. 13
(Integrazione della l.r. 12/2003)
1. Alla l.r. 12/2003 è allegata la seguente
tabella "A" relativa ai programmi dei corsi di cui all'articolo 3 della presente
legge:
TABELLA "A"
1)
Programma del corso di base per raccoglitori, da frequentare per l'ammissione
all'esame per il rilascio dell'attestato d'idoneità all'identificazione delle
specie fungine:
a) Biologia
dei funghi;
b) Cenni
d'ecologia;
c) Le
intossicazioni da funghi;
d) I
principali funghi velenosi;
e) I funghi
nell'alimentazione;
f) Modi per
una corretta raccolta;
g) Cenni di
morfologia;
h) Cenni di
sistematica e approccio alla determinazione evidente;
i)
Legislazione.
2)
Programma del corso di aggiornamento quinquennale:
a) Aspetti
medico - tossicologici;
b)
Prevenzione, incidenti derivanti dalla preparazione e conservazione domestica
dei funghi epigei spontanei;
c) Normativa
nazionale e regionale;
d) Diagnosi
micologica differenziale dei più diffusi funghi tossici;
e)
Aggiornamento su specie di funghi commestibili.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione
Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 15maggio
2006