IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Istituzione dell'area naturale protetta)
1. Ai sensi dell'articolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita la Riserva naturale
regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore,
comprendenti le aree naturali "Lago di Sassano", "Lago di Agnano", "Lago di
Castiglione", "Lago di Chienna", "Lago di Iavorra", "Lago di Minuzzi", "Lago di
Padula", "Lago di Petrullo", "Lago di S. Vito", "Lago di Vignola", "Gravina di
Monsignore".
2. La perimetrazione della
Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore, ricadente sul territorio del Comune di Conversano (Ba), è riportata
nella cartografia in scala 1:25.000 (visione di insieme) e in scala 1:10.000
(cartografia delle singole aree naturali), allegata alla presente legge
(Allegato A).
3. I confini saranno resi
visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura
dell'Amministrazione provinciale di Bari, con finanziamento della Regione.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive della Riserva
naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore
sono le seguenti:
a) conservare e recuperare
le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e
vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori
paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
b) salvaguardare i valori e
i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali
e tradizionali;
c) incrementare la
superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e degli
ambienti a vegetazione spontanea;
d) realizzare corridoi
ecologici per la connessione delle singole aree naturali, anche attraverso
interventi di rinaturazione;
e) promuovere attività di
educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative
sostenibili;
f) allestire infrastrutture
per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;
g) recuperare e
riqualificare il sistema insediativo rurale al fine di favorire lo sviluppo di
una ricettività qualificata nel territorio;
h) promuovere e
riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo,
dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di
cui alle lettere a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle
popolazioni residenti.
Art. 3
(Zonizzazione provvisoria)
1. Fino all'approvazione dei Piano di cui
all'articolo 9, la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano
e Gravina di Monsignore è suddivisa in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia
di protezione), così come individuate nell'allegata cartografia. Il Piano può
apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione
degli ambiti di tutela.
2. La zona 1 di cui al
comma 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e
culturale; la zona 2 di cui al comma 1, pur contenendo valori ambientali e
culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.
Art. 4
(Norme
generali di tutela del territorio
e dell'ambiente naturale)
1. Sull'intero territorio
della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore, oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e
dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto
divieto di:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l'attività
venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli
interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali
prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le
condizioni di vita degli animali;
d) raccogliere o
danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini
scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono
comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e
materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici
preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
f) introdurre nell'ambiente
naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di
movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni
agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere
sulle finalità di cui all'articolo 2;
i) transitare con mezzi
motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e
vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi
di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e
ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e
delle attività di fruizione naturalistica;
k) aprire discariche.
2. Fino all'approvazione
del Piano di cui all'articolo 9 è fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici
od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia
residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è
esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
b) mutare la destinazione
dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei
terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
c) effettuare interventi
sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici
dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione
del Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di
Conversano e Gravina di Monsignore, la competente struttura regionale di cui
all'articolo 23
della l.r.
19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 della
presente legge, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e
b), limitatamente alla zona 2 di cui al comma 1 dell'articolo 3 ed
esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine,
possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli
edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro
superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano aziendale.
Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o
igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia
agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere
utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive
della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno
dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.
4. E' consentita la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale).
5. Sono fatti salvi i
diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti
esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono
liquidati dal competente commissario per gli usi civici a istanza dell'Ente di
gestione.
Art. 5
(Gestione)
1. Ai sensi dell'articolo
9
della l.r. 19/1997
è istituito l'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia
di Bari, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione della
Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore.
2. Sono organi dell'Ente di
gestione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori
dei conti;
e) la Comunità delle aree
naturali protette.
3. Il Presidente
dell'Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella prima
riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività,
esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in
carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.
4. La carica di Presidente
è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale,
presidente, assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o
consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere
comunale.
5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di
gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari è così composto :
a) cinque rappresentanti
della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;
b) tre rappresentanti del
Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di
conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;
c) due rappresentanti del
Consiglio provinciale di Bari;
d) due rappresentanti
nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti
nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute da
Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale;
6. Il Consiglio direttivo è
presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un vice
Presidente.
7. Nelle votazioni, a parità di voti, il
voto del Presidente vale doppio.
8. Per la composizione
degli altri organi di gestione dell'Ente (Giunta esecutiva, Collegio dei
revisori dei conti, Comunità delle aree naturali) si rimanda agli articoli 12,
13
e 14
della l.r.
19/1997.
Art. 6
(Statuto)
1. L'Ente di gestione delle aree naturali
protette della provincia di Bari provvede all'approvazione del proprio Statuto
entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui
all'articolo 9
della l.r.
19/1997.
Art. 7
(Pianta
organica)
1. L'Ente di gestione delle aree naturali
protette della provincia di Bari provvede a proporre, con deliberazione del
Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta
all'approvazione della Giunta regionale.
2. La pianta organica deve
prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni
sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15
e 17
della l.r.
19/1997.
3. Il personale previsto dalla pianta
organica in prima attuazione della presente legge è trasferito e/o comandato
dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta
regionale.
Art. 8
(Strumenti
di attuazione)
1. Per l'attuazione delle
finalità della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e
Gravina di Monsignore, l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei
seguenti strumenti:
a) Piano territoriale
dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20
della l.r.
19/1997;
b) Piano pluriennale
economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21
della l.r.
19/1997;
c)
Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22
della l.r. 19/1997.
Art. 9
(Piano territoriale dell'area naturale protetta)
1. Il Piano territoriale
della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore deve:
a) precisare, mediante
zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 394/1991, le
destinazioni delle diverse parti dell'area naturale
protetta;
b) individuare le opere necessarie alla
conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
c) dettare disposizioni
intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e
del patrimonio architettonico rurale;
d) individuare le eventuali
attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale
protetta e stabilirne í tempi di cessazione e le modalità di recupero;
e) individuare e
regolamentare le attività antropiche esistenti;
f) individuare le eventuali
aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione,
per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
g) indicare la tipologia e
le modalità di costruzione di opere e manufatti;
h) indicare la tipologia e
le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di
destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
i) definire il sistema
della mobilità interna all'area naturale protetta;
j) definire le misure per
la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti,
alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;
k) definire le metodologie
per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la
formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite
dall'articolo 20
della l.r.
19/1997.
Art. 10
(Piano
pluriennale economico sociale)
1. Il Piano pluriennale economico sociale
della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della
provincia di Bari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), con il fine di
individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative
forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate
dall'articolo 21
della l.r. 19/1997.
2. Il Piano pluriennale
economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle
identità delle comunità locali e ne prevede la tutela, anche mediante indirizzi
che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai
costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività
venatoria.
3. Il Piano pluriennale
economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo,
contestualmente alla formazione del Piano di cui all'articolo 9.
Art. 11
(Regolamento)
1. Il Regolamento ha la funzione di
disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno delle Riserva
naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore ed
è adottato dall'Ente di gestione contestualmente al Piano territoriale
dell'area.
2. Il Regolamento deve
comunque contenere tutte le disposizioni di cui all'articolo 11 della l. 394/91,
ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.
3. Il Regolamento
disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque
avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza
dell'Ente di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da
persone autorizzate dall'Ente stesso.
Art. 12
(Nulla
osta e pareri)
1. Il rilascio di concessioni o
autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area
naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica
la conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il
Regolamento.
3. Fino alla data di
entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione
rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto
delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.
Art. 13
(Bilancio)
1. Il Consiglio direttivo
dell'Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Bari approva il
bilancio preventivo dell'Ente nei termini di cui al combinato disposto degli
articoli 60
e 61
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e
successive modificazioni e integrazioni.
2. I documenti contabili di
cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione
con deliberazione regionale.
Art. 14
(Sanzioni)
1. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di
euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al
divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano le
sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle
lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione
amministrativa da un minino di euro 25,00
a un massimo di euro 250,00.
4. Le violazioni ai divieti
di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro
1.000,00.
5. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di
euro 1.000,00 per ogni 10 metri
cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto
di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 1.000,00
a un massimo di euro
10.000,00.
7. Le violazioni al divieto
di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 4 e alle limitazioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
8. Le violazioni di cui
alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 4 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate
effettuati in difformità da quanto previsto alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
500,00
a un massimo di euro 2.500,00
per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai
divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in
conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di
gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione
delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l.
394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai
sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme
contenute nel Regolamento di cui all'articolo 11 sono introitate nel bilancio
dell'Ente di gestione.
Art. 15
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per gli effettivi danni
economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata
dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore sono erogati direttamente
dall'Ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio
bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle
colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi
derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di
cui all'articolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte,
l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività
agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque
diritto all'indennizzo:
a) la riduzione del carico
di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale
periodo di pascolamento;
b) le riduzioni di reddito
derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di
coltivazione.
3. L'Ente di gestione deve
procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della
denuncia.
4. Non sono liquidabili i
danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e
territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente
di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale,
all'espropriazione delle aree.
Art. 16
(Sorveglianza del territorio)
1. La sorveglianza sull'osservanza degli
obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di
gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di
sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di
altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli
agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza
territoriale della Provincia di Bari.
3. Ai fini della
sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l.
394/1991.
4. L'utilizzo delle guardie venatorie
volontarie di cui all'articolo 44,
comma 1, lettera b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è
subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di
gestione.
Art. 17
(Vigilanza)
1. Le funzioni
amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono
espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il
dettato dell'articolo 23
della l.r.
19/1997.
Art. 18
(Commissariamento)
1. In caso di gravi
inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per
persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, allo
scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione e alla nomina
contestuale di un commissario con pieni poteri che resta in carica fino alla
ricostituzione degli organi disciolti.
Art. 19
(Norma
finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge, quantificati in euro 50.000,00, sono a carico del Capitolo
0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione
Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
2. Per gli esercizi
successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di
previsione.
Art. 20
(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more della costituzione dell'Ente
di gestione di cui all'articolo 5, la gestione della Riserva naturale regionale
orientata dei Laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore è affidata
provvisoriamente al Sindaco del comune di Conversano, che istituisce un'Autorità
di gestione provvisoria.
2. I beni strumentali e
durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la
gestione della Riserva seguono la destinazione di questa e, pertanto, vanno a
confluire nel patrimonio dell'Ente di gestione non appena lo stesso è
costituito.
3. In caso di gravi inadempienze gestionali
o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, può
nominare un Commissario che sostituisce l'Autorità di gestione provvisoria sino
alla costituzione dell'Ente di gestione di cui all' articolo 5.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a Bari, addì 13 giugno 2006
Vedi: LR16-2006Allegati