IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente
legge:
Art. 1
(Istituzione dell'area naturale
protetta)
1. Ai sensi dell'articolo
6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), è istituito il
Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo".
2. I confini del Parco
naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" ricadenti sul
territorio del comune di Gallipoli sono riportati nella cartografia in scala
1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce
parte integrante; essa è depositata in originale presso l'Assessorato
all'ambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione
provinciale di Lecce, presso l'Amministrazione comunale di Gallipoli e presso la
sede dell'Ente di gestione di cui all'articolo 3.
3. I confini saranno resi
visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi, prima della costituzione
dell'Ente di gestione di cui all'articolo 3,
a cura dell'Amministrazione
comunale di Gallipoli con apposito finanziamento della
Regione.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive del Parco
naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono le
seguenti:
a)
conservare e recuperare le
biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli
habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori
paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici
superficiali e sotterranei;
b)
salvaguardare i valori e i beni
storico-architettonici;
c)
incrementare la superficie e
migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
d)
recuperare e salvaguardare la
funzionalità del sistema dunale;
e)
monitorare l'inquinamento e lo
stato degli indicatori biologici;
f)
allestire infrastrutture per la
mobilità lenta;
g)
promuovere attività di
educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative
sostenibili;
h)
promuovere e riqualificare le
attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine
di migliorare la qualità della vita delle popolazioni
residenti.
Art. 3
(Gestione)
1. Ai sensi dell'articolo 9
della l.r.
19/1997 la
gestione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta
Pizzo" è affidata all'Ente di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi
dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 25 (Istituzione del
Parco naturale regionale "Bosco e Paludi di Rauccio").
2.
In caso di gravi inadempienze
gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente
inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
all'ambiente e previa deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio
decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione e
alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri, che resta in carica
fino alla ricostruzione degli organi disciolti.
Art. 4
(Norme generali di tutela del
territorio e dell'ambiente naturale)
1. Sull'intero territorio
del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono
vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla
flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il
divieto di:
a)
aprire nuove cave, miniere e
discariche;
b)
esercitare l'attività
venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli
interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali
prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c)
alterare e modificare le
condizioni di vita degli animali;
d)
raccogliere o danneggiare le
specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di
studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque
consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e)
asportare minerali e materiale
d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici
preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
f)
introdurre nell'ambiente
naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
g)
effettuare opere di movimento
terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h)
apportare modificazioni agli
equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle
finalità di cui all'articolo 2;
i)
transitare con mezzi
motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e
vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi
di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
j)
costruire nuove strade e
ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e
delle attività di fruizione naturalistica.
2. Fino all'approvazione del
Piano di cui all'articolo 6 è fatto divieto di:
a)
costruire nuovi edifici od
opere all'esterno dei centri edificati come delimitati ai sensi della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche
all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
b)
mutare la destinazione dei
terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei
terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e
pastorali;
c)
effettuare interventi sulle
aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici
dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino all'approvazione
del Piano territoriale di cui all'articolo 6, la competente struttura regionale
di cui all'articolo 23
della l.r.
19/1997,
d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al
comma 2, lettere a) e b), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo
tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa
vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o
ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento
della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano
di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del
Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno e allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e
successive modificazioni e integrazioni. Sono consentiti, previa valutazione da
parte dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione, interventi pubblici
o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a
migliorare la fruizione della zona costiera, attraverso l'accesso con manufatti
di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da
rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area salvaguardando le
attività balneari esistenti. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono
comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie
costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nell'area.
4. E' consentita la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi
esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche e
integrazioni.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli
usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia
o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente
commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.
Art. 5
(Strumenti di
attuazione)
1. Per l'attuazione delle finalità del
Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", l'Ente
di gestione di cui all'articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
a)
Piano territoriale dell'area
naturale protetta, di cui all'articolo 20
della l.r.
19/1997;
b)
Piano pluriennale economico
sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21
della l.r.
19/1997;
c)
Regolamento dell'area naturale
protetta, di cui all'articolo 22
della l.r.
19/1997.
Art. 6
(Piano territoriale dell'area
naturale protetta)
1. Il Piano territoriale
del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo"
deve:
a)
individuare le opere necessarie
alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
b)
dettare disposizioni intese
alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del
patrimonio architettonico rurale;
c)
individuare le eventuali
attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale
protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
d)
individuare e regolamentare le
attività antropiche esistenti;
e)
individuare le eventuali aree e
beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli
usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
f)
indicare la tipologia e le
modalità di costruzione di opere e manufatti;
g)
indicare la tipologia e le
modalità di realizzazione, di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di
destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
h)
definire il sistema della
mobilità interna all'area naturale protetta;
i)
individuare e definire il
sistema di monitoraggio;
j)
definire le misure per la
riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
k)
definire le metodologie per la
valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la
formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite
dall'articolo 20
della l.r. 19/1997.
Art. 7
(Piano pluriennale economico sociale)
1. Il Piano pluriennale
economico sociale del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di
Punta Pizzo" è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della
provincia di Lecce, organo dell'Ente di gestione di cui all'articolo 3, con il
fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le
relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate
dall'articolo 21
della l.r.
19/1997.
2. Il Piano pluriennale
economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle
identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi
che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai
costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività
venatoria.
3. Il Piano pluriennale
economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo dell'Ente
di gestione, contestualmente alla formazione del Piano di cui all'articolo 6.
Art. 8
(Regolamento)
1. Il Regolamento,
predisposto e approvato con le modalità previste dall'articolo 11 della l.
394/1991, ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui
all'articolo 4,
l'esercizio delle attività
consentite all'interno del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e
litorale di Punta Pizzo" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente
all'adozione del Piano territoriale dell'area.
Art. 9
(Nulla osta e
pareri)
1. Il rilascio di concessioni o
autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno
dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di
gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Decorso
infruttuosamente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato con esito
favorevole.
2. Il rilascio del nulla osta è subordinato
alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il
regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di
cui all'articolo 2.
3. Fino all'entrata in
vigore del Piano territoriale e del Regolamento, l'Ente di gestione rilascia
parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento, al fine di
garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui
all'articolo 4.
Art. 10
(Sanzioni)
1. Per le violazioni di cui
alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui
all'articolo 30 della l. 394/1991.
2. Le violazioni al divieto
di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione
amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al
divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano le
sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle
lettere c), d), e), e i) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 25,82
a un massimo di euro
258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 103,29
a un massimo di euro 1032,91.
6. Le violazioni al divieto
di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione
amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri
cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto
di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 1.032,91
a un massimo di euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui
alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 4 e le limitazioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 comportano le sanzioni amministrative
previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle
aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 4, comma
2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
566,00
a un massimo di euro 2.582,28
per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai
divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo
comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del
ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione
delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per l'accertamento
delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente
articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento
di cui all'articolo 8 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con
l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco.
Art.
11
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per gli
effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco naturale
regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" sono erogati
direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 3, facendovi fronte con
il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei
danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che
i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o
con il Piano di cui all'articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in
tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle
attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno
comunque diritto all'indennizzo:
a)
la riduzione del carico di
bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale
periodo di pascolamento;
b)
le riduzioni di reddito
derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di
coltivazione.
3.
L'Ente di gestione deve
procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della
denuncia.
4. Non sono liquidabili i
danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e
territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente
di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale,
all'espropriazione delle aree.
Art. 12
(Sorveglianza del
territorio)
1. La sorveglianza sull'osservanza degli
obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di
gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di
sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di
altri enti.
2. La sorveglianza è
altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai
nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Lecce.
3. Ai fini della
sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l.
394/1991.
4. L'utilizzazione delle guardie venatorie
volontarie di cui all'articolo 44,
comma 1, lett. b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è
subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l' Ente di gestione.
Art. 13
(Vigilanza)
1. Le funzioni
amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono
espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il
dettato dell'articolo 23
della l.r.
19/1997.
Art. 14
(Zona di Protezione
Speciale)
1. Le norme di cui agli articoli 4, 10, 11,
12 e 13 si applicano anche alle aree della designata Zona di protezione speciale
"Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea" (IT9150015) non comprese nei
confini descritti dall'articolo 1, comma 2.
2. Con successivo
regolamento, emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale precisa le modalità applicative della
disposizione di cui al comma 13.
Art. 15
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00, sono a
carico del capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2006.
Art. 16
(Disposizioni transitorie)
1. Nelle more della
costituzione dell'Ente di gestione di cui all'articolo 3, la gestione del Parco
naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" è affidata
provvisoriamente al Sindaco del comune di Gallipoli, che istituisce un'Autorità
di gestione provvisoria.
2. I beni strumentali e
durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la
gestione del Parco seguono la destinazione di questa e, pertanto, confluiscono
nel patrimonio dell'Ente di gestione non appena lo stesso è costituito.
3. In caso di gravi
inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per
persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore all'ambiente, può nominare un Commissario che sostituisce
l'Autorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dell'Ente di gestione
di cui all' articolo 3.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 luglio 2006