Premessa
Con il presente regolamento la
Regione Puglia
fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina tipo di riferimento per
l’applicazione della legge
regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la
tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze tra
0Hz e 300GHz”.
Il presente regolamento persegue la minimizzazione
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed intende
assicurare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie quanto l’esercizio
dei poteri di pianificazione attribuiti agli Enti territoriali seguano linee
uniformi e siano orientati alla tutela della salute, dell’ambiente e del
territorio, considerando, tra l’altro, l’esigenza di perseguire il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e
300 GHz (di seguito denominati: impianti).
A. - Procedure autorizzative
L’installazione e la modifica delle
caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l’installazione
di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi
di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a
radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile,
nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza
all’uopo assegnate, vengono autorizzate dai Comuni previo rilascio di parere
tecnico preventivo favorevole da parte dell’ARPA Puglia - competente ad
effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36 (di qui in avanti: Legge Quadro) - in ordine alla
compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a
livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM
8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia.
La disciplina dettata dal presente
regolamento, viste le deliberazioni dell’Autorità delle Garanzie nelle
Comunicazioni n. 191/06/Cons del 4.4.2006 e n. 266/06/Cons del 16.5.2006, si
applica anche agli impianti di trasmissioni televisive digitali terrestri verso
terminali mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and
Handheld), attualmente in fase di avvio di trasmissione, per i quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 259/2003 (“Codice delle
Comunicazioni Elettroniche”, di qui in avanti: Codice) ed al D.Lgs. n.
177/2005 (“Testo Unico della Radiotelevisione”) .
E’ fatta salva l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 87 cit. del Codice
A. 1. - Comunicazione
La realizzazione, la modifica,
l’implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il
perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all’art. 87 del Codice e
non richiedono il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo II del TU
380/2001.
L’istanza è presentata al Comune dai soggetti
che risultino documentatamente abilitati nonché dotati dei necessari requisiti
di legittimazione.
A corredo dell’istanza dovrà essere prodotta
idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:
1. di un titolo giuridico valido ed efficace che
lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l’impianto in esame, ovvero a
realizzare e gestire l’impianto in nome, per conto e nell’interesse di un
soggetto abilitato a norma di legge; ove il richiedente agisca nell’interesse
di un terzo soggetto e si preveda la voltura del titolo di legittimazione a
seguito del suo rilascio ovvero ad interventi ultimati ciò deve essere
puntualmente specificato nell’istanza;
2. di un titolo giuridico vigente ed efficace
che lo abiliti all’uso dell’area e/o dell’immobile prescelto come sito di
installazione dell’impianto.
Al momento della presentazione dell’istanza,
l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
L’istanza deve essere conforme all’allegato
n. 13 - Modello A del Codice, concepito al fine della sua
acquisizione su supporti
informatici e destinato
alla formazione del
catasto regionale delle sorgenti
elettromagnetiche di origine industriale.
L’istanza deve essere corredata della
documentazione da cui risulti il rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni
elettromagnetiche, di cui alla Legge Quadro ed al DPCM 8 luglio 2003, nonché il
rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla Regione
Puglia e dalle eventuali prescrizioni dettate dagli strumenti di pianificazione
approvati dai Comuni. A tali fini devono essere utilizzati modelli predittivi
conformi alle prescrizioni delle norme CEI 211 - 7 (data pubblicazione 2001 -
01), “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici
nell’intervallo di frequenza 10 KHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione
umana” e CEI 211 - 10 (data pubblicazione 2001-04), “Guida alla
realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici in alta frequenza”.
Nel caso di installazione di impianti con
potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità, è sufficiente la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività
(di qui in avanti DIA) conforme all’allegato n. 13 - Modello B del
Codice. Anche in questo caso è obbligatoria l’acquisizione del parere
preventivo di ARPA Puglia di cui al penultimo capoverso del presente paragrafo.
Nel caso di condivisione della stessa
struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori,
l’obbligo di presentare l’istanza di autorizzazione o la DIA incombe su ciascun singolo
operatore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza o DIA devono
essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza
o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l’apposito parere tecnico
preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.
Copia dell’istanza ovvero della DIA viene
inoltrata contestualmente ad ARPA Puglia, che si pronuncia entro trenta
giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere
tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata
l’attivazione dell’impianto e non anche il perfezionamento del titolo di
legittimazione. L’operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell’attivazione
dell’impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Puglia.
Il Comune provvede a pubblicizzare l’istanza,
pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto, salvo che
l’operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici
dell’impianto stesso.
A. 2. - Istruttoria
Il responsabile del procedimento può
richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell’istanza o della DIA, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della
documentazione prodotta. Il termine contemplato dall’art. 87, comma 9, del
Codice inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuto completo
riscontro della richiesta da parte dell’operatore.
Nel caso in cui una delle Amministrazioni
interessate esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento
convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della istanza o della DIA,
una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare i
rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed Autorità pubbliche interessate.
L’indizione della conferenza
di servizi viene
adeguatamente pubblicizzata, ai fini di cui all’art. 9,
l. 241/1990. La conferenza di servizi si
pronuncia entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei
lavori. Della avvenuta convocazione e dell’esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero delle Comunicazioni. Trovano applicazione,
in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge n. 241/1990.
Le istanze e le DIA di cui al presente
paragrafo, e quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione
degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa istanza, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego. I Comuni possono prevedere termini più
brevi per la conclusione dei procedimenti ovvero ulteriori forme di
semplificazione amministrativa, in special modo ove il sito dell’impianto sia
conforme allo strumento di pianificazione settoriale di cui il Comune si fosse
eventualmente dotato ed alle localizzazioni ivi contemplate.
In sede istruttoria va valutata la
compatibilità delle caratteristiche tecniche dell’impianto progettato, con
riferimento ad un raggio di 300
metri dal sito, con le caratteristiche del contesto
edilizio ed urbanistico circostante rivenienti dagli strumenti di
pianificazione urbanistica vigenti; si deve tenere conto, tra l’altro, delle
prospettive di edificazione ex novo, di recupero dell’esistente e di
sopraelevazione fondate sulle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.
Ove l’impianto progettato, nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali,
sia compatibile con la situazione edilizia già in essere al momento della
presentazione dell’istanza o della DIA ma possa apparire incompatibile con la
situazione potenziale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti,
l’operatore ha facoltà di acquisire comunque il titolo di legittimazione previa
sottoscrizione di un atto d’obbligo che preveda sia le modifiche strutturali e
funzionali da apportare all’impianto in concomitanza con le previste trasformazioni
edilizie e territoriali, sia la relativa scansione temporale.
Del rilascio dell’autorizzazione, ovvero del
decorso del termine di perfezionamento dell’autorizzazione e della DIA, il
Comune deve dare notizia ad ARPA Puglia per l’espletamento dei compiti di
vigilanza di sua competenza.
Le opere devono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dal perfezionamento del titolo
di legittimazione espresso o tacito.
Gli impianti soggiacciono alle disposizioni
di legge in materia di costruzioni edilizie, ove applicabili ed in quanto non
derogate dalle disposizioni del Codice, ivi incluse le prescrizioni di cui
all’art. 3, D.Lgs. 494/1996.
A. 3. - Certificato di conformità
post-attivazione
L’operatore, dopo il perfezionamento del prescritto
titolo di legittimazione, ha l’obbligo di comunicare ad ARPA Puglia ed al
Comune interessato, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell’impianto,
la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Puglia
l’esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei
limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del DPCM 8.7.2003 e
del presente regolamento.
Nella comunicazione deve essere indicato
esplicitamente se l’attivazione impianto sia finalizzata all’esecuzione di
prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30
giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei, disciplinati dal punto A.
4. Decorso tale termine l’impianto dovrà essere condotto a regime.
I risultati di detta indagine, riportati da
ARPA Puglia in una certificazione di conformità post-attivazione, devono
essere comunicati al Comune interessato ed all’operatore.
La
certificazione di conformità post-attivazione deve essere redatta in condizioni
di impianto attivo a regime.
A. 4. - Impianti temporanei
E’ possibile procedere all’installazione di
impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente
comprovati dall’operatore:
a) eventi di carattere sociale, ricreativo,
sportivo, culturale di particolare rilevanza;
b) esecuzione di prove tecniche di copertura
e trasmissione radioelettrica;
c) copertura
di aree non servite
dall’operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per
la conclusione delle procedure di
pianificazione e relativamente ai siti programmati.
Nel caso sub a) il titolo di
legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte
e previo espletamento delle procedure autorizzative ordinarie, sino al settimo
giorno successivo alla data di conclusione dell’evento; nei casi sub b)
e c) il titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di
sei mesi, non
rinnovabili nell’ipotesi sub b)
e rinnovabili per una sola volta
per ulteriori sei mesi nell’ipotesi
sub c).
Le procedure di legittimazione degli impianti
temporanei devono essere espletate nel più breve tempo possibile, avendo
carattere prioritario. Il Comune interessato ha facoltà di definire opportune
forme di semplificazione procedurale compatibili con l’ordinamento di settore.
Sono esonerati dall’acquisizione del titolo
di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per
esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati
per il periodo di tempo stabilito dall’Autorità competente.
La installazione di impianti temporanei
soggiace esclusivamente alla disciplina dettata dal presente paragrafo; deve intendersi
posta nel nulla e comunque inapplicabile la disciplina dettata dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 20 febbraio 2001, recante “Atto
di indirizzo per l’installazione delle stazioni radio base per la telefonia
mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento”.
Sono esonerati dall’acquisizione del titolo
di legittimazione gli impianti mobili temporanei radiofonici e televisivi,
regolati dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 177/2005, in caso di eventi di carattere
sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza.
A. 5. - Microimpianti
Gli impianti con potenza in singola antenna
inferiore o uguale a 5 Watt possono essere installati ed attivati in base a
DIA e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
La DIA deve essere corredata della documentazione
di cui all’Allegato 13 - Modello B del Codice e deve essere trasmessa
anche ad ARPA Puglia.
L’operatore richiede ad ARPA Puglia, con le
modalità di cui al paragrafo A. 3, il rilascio del certificato di conformità
post-attivazione attestante il rispetto dei limiti applicabili.
All’interno di aree di particolare pregio
storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico,
interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità
alla installazione di microimpianti, salva l’esistenza di comprovate e
documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze
del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti
concessionari o autorizzati legittimamente operanti. In ogni caso, gli
impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo
stato visivo dei luoghi. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di
mascheramento e mimetizzazione degli impianti.
La disciplina dettata dal presente paragrafo
si applica anche agli impianti inerenti al sistema DVB-H (Digital Video
Broadcasting and Handheld) di potenza complessiva inferiore o uguale a 5 Watt.
B. - Obiettivi di qualità
Nella individuazione dei siti per
l’installazione degli impianti va perseguito in massimo grado l’obiettivo di
minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del
servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti
concessionari o autorizzati legittimamente operanti. Tali finalità devono
essere perseguite anche in sede di configurazione tecnologica delle reti,
mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e alla ricerca delle
soluzioni che appaiano più idonee in relazione agli aspetti urbanistici,
estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.
Al fine di conseguire gli obiettivi dianzi
indicati, i Comuni possono operare su base concertativa e negoziale con gli
operatori, attraverso la instaurazione di un regime di dialettica
procedimentale funzionale alla individuazione di soluzioni condivise,
prevedendo forme di incentivazione diretta o indiretta, individuando e/o
proponendo localizzazioni alternative a quelle proposte dagli operatori ritenute
motivatamente inidonee.
Nell’autorizzazione di
nuovi impianti si
persegue la minimizzazione dell’esposizione ai
campi
elettromagnetici dei recettori sensibili, ed
in particolare dell’utenza delle aree, delle strutture e degli edifici
destinati all’infanzia, delle attrezzature
scolastiche frequentate da
utenti in età
pediatrica e delle attrezzature
sanitarie e assistenziali, come indicato dall’art. 10, comma 1, l.r.
5/2002. Pertanto, nella valutazione preventiva effettuata da ARPA
Puglia si considera come obiettivo di qualità, da non superare entro il
perimetro dell’area sensibile (edificio ed area di pertinenza effettivamente
destinate alla permanenza dei recettori sensibili) un valore di fondo di campo
elettrico non superiore a 3 V/m.
Inoltre, nella progettazione e nella
realizzazione di nuovi impianti, nonché nell’adeguamento di quelli esistenti,
la minimizzazione del valore del campo elettromagnetico va perseguita,
compatibilmente con la qualità del servizio, attuando, in fase di progetto,
soluzioni da valutarsi caso per caso: sfruttando, per esempio, le
caratteristiche intrinseche del sistema radiomobile (BTS PC e DTX) per le SRB,
tale da irradiare la potenza esclusivamente necessaria per garantire la qualità
del servizio.
L’insediamento di nuovi impianti
radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro
abitato, secondo la definizione di cui all’art. 3 D.Lgs. 285/1992, salvo
comprovate e documentate esigenze di servizio.
Come obiettivo di qualità applicabile
all’interno degli abitati, secondo la definizione di cui all’art. 3 D.Lgs.
285/1992, si evidenzia l’esigenza di ricercare soluzioni localizzative idonee
ad evitare concentrazioni eccessive di impianti e di campi elettromagnetici,
ai fini della minimizzazione dell’esposizione dei cittadini. In tal senso, si
indica come obiettivo di qualità, in ipotesi di coubicazione di impianti negli
abitati, l’installazione di un numero di nuovi impianti preferibilmente non
superiore a due in una medesima localizzazione. Resta comunque ferma l’esigenza
di perseguire il corretto insediamento degli impianti rispetto alle valenze
culturali ed estetiche del contesto territoriale interessato.
In ogni caso, in ipotesi di coubicazione di
impianti, ai fini della minimizzazione dell’esposizione è necessario
considerare, in sede di valutazione preventiva, l’effettiva potenza e le
caratteristiche radioelettriche degli impianti, nonché le caratteristiche
geometriche e architettoniche del sito prescelto.
C. - Programma annuale di installazione
Gli operatori di telefonia mobile presentano
a ciascun Comune interessato, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma
annuale di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di consentire la
pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio. La
mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude
all’operatore la possibilità di realizzare nell’anno di riferimento nuovi
impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salva la
possibilità che intervengano accordi in tal senso con il Comune interessato e/o
l’applicazione dell’art. 9, comma 2, l.r.
Puglia n. 5/2002.
Fino alla istituzione del catasto regionale degli
impianti, qualora sia prevista la realizzazione di impianti posti a meno di 300 metri dai confini comunali,
il programma annuale dovrà essere inviato anche al Comune limitrofo. In tali
ipotesi, ove nella pianificazione del Comune nel cui territorio ricade il sito
programmato non venga confermata la
localizzazione proposta dall’operatore, dovrà
darsene formale comunicazione, a cura
dell’operatore, al Comune limitrofo.
La disciplina dettata dal presente paragrafo,
alla luce delle deliberazioni dell’Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni
n. 191/06/Cons del 4.4.2006 e n. 266/06/Cons del 16.5.2006, si applica anche
agli impianti di diffusione televisiva digitali terrestri verso terminali
mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld),
attualmente in fase di avvio di trasmissione, per i quali trovano applicazione
le disposizioni di cui al Codice ed al D.Lgs. n. 177/2005.
D. - Siti non a norma
D. 1. - Riduzione a conformità
La riduzione a conformità è un processo che
deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il
contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM
8.7.2003 e dal presente regolamento.
Tale processo consiste nel riportare il
valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e
quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal
presente regolamento.
All’attuazione della riduzione a conformità
si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti secondo
le previsioni della normativa vigente. Questa procedura consente di valutare
per ogni sorgente l’entità della riduzione, che deve essere ottenuta tramite la
riduzione della potenza al connettore d’antenna, oppure tramite misure di analoga
efficacia, quali, ad esempio, l’innalzamento del centro elettrico del sistema
radiante o la modifica del diagramma di irradiazione dello stesso (modifica
dell’antenna, adozione di opportuni schermi).
Compete ad ARPA Puglia l’esecuzione delle
necessarie verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le
tecniche di cui all’art. 6 del DPCM 8.7.2003, nel contesto dei compiti fissati
dall’art. 14 della Legge Quadro.
Qualora ARPA Puglia, nell’espletamento delle
proprie funzioni, ovvero alla luce di eventuali segnalazioni, ovvero ancora su
richiesta dell’Autorità amministrativa competente, accerti, tramite misure a
banda larga, il superamento dei valori limite applicabili, deve anzitutto
effettuare un monitoraggio in banda larga presso siti prossimi alla postazione
ove è stato accertato il superamento ed ove potenzialmente è possibile
attendere un risultato analogo.
Se possibile, i siti da sottoporre a verifica
devono essere individuati tramite l’applicazione di software di
modellizzazione e di calcolo dei campi elettromagnetici, tenuto conto delle
caratteristiche degli impianti presenti in un raggio di 300 metri dalla postazione ove
è stato accertato il superamento.
Tutti i siti ove dalla applicazione di software
di modellizzazione e di calcolo dei campi elettromagnetici è atteso un
valore di campo elettrico non inferiore al 75% del limite ivi applicabile,
devono essere interessati da una successiva verifica strumentale condotta in
banda larga. La verifica deve essere condotta anche presso tutti i siti
sensibili inclusi nell’area innanzi indicata.
Presso tutti i siti ove sia stato accertato,
tramite misure in banda larga, un superamento dei valori applicabili, devono
essere condotte almeno due serie di misure in banda stretta.
Entro trenta giorni dal termine
dell’accertamento i risultati dell’indagine dovranno essere comunicati
dall’organo accertatore all’Autorità giudiziaria, alla Regione,
alla Provincia, al Comune, all’Autorità sanitaria ed agli operatori che
concorrono al superamento nei siti individuati.
Prima di attuare le procedure di risanamento
dei siti non a norma, è necessario verificare che la situazione esistente nel
sito corrisponda a quella prevista nelle concessioni o nelle autorizzazioni
rilasciate. Pertanto, l’informativa dianzi indicata, nel caso di impianti per
l’emittenza radiotelevisiva, dovrà essere inviata anche all’Ispettorato territoriale
Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni (di qui in avanti:
Ispettorato), congiuntamente alla richiesta dei dati e degli atti relativi
alle concessioni che consentano di verificare il rispetto delle condizioni
tecnico-operative ivi prescritte.
L’Ispettorato dovrà provvedere entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano riscontrate violazioni, si deve
procedere a riportare la situazione a conformità.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dei
dati e documenti trasmessi dall’Ispettorato, ARPA Puglia procede a nuova
verifica in banda stretta in tutti i siti ove sia stato accertato il
superamento delle soglie applicabili.
Tale accertamento dovrà essere condotto in
contraddittorio con gli operatori interessati e congiuntamente
all’Ispettorato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni
autorizzate.
L’informativa agli operatori dovrà essere
fornita con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data di esecuzione
della verifica tramite comunicazione con raccomandata A.R. inviata presso la
sede legale dell’emittente.
Le misure e le valutazioni dovranno essere
eseguite con le modalità descritte dalle norme CEI 211-7 (“Guida per la
misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza
10 KHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana”).
I risultati di detto accertamento saranno i
soli validi ai fini dell’applicazione delle procedure di risanamento.
La gestione della procedura dianzi illustrata
compete ad ARPA Puglia, che dovrà comunicarne i risultati entro trenta giorni
dalla fine dell’accertamento alla Regione,
alla Provincia, al Comune, all’Autorità sanitaria ed all’Ispettorato.
Il Comune nel cui territorio sono installati
gli impianti da risanare, entro trenta giorni dal ricevimento della
informativa di ARPA Puglia, comunica gli esiti dell’accertamento agli
operatori, avviando le necessarie procedure di risanamento mediante
l’emanazione di ordinanza sindacale. Copia di detta ordinanza dovrà essere
inviata all’Ispettorato nel caso di impianti per l’emittenza radiotelevisiva.
D. 2 - Piani di risanamento
Qualora la riduzione a conformità perseguita
con le azioni di cui al punto D. 1., non consenta il mantenimento della
qualità del servizio, gli operatori interessati, entro centoventi giorni,
predispongono piani di risanamento tenendo conto delle emissioni, delle
peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti,
nonché della eventuale regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi
dei singoli operatori.
I piani possono prevedere misure tecniche,
tecnologie di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a
misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci
comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, specificando i tempi e
le modalità di attuazione di tutte le misure previste e la localizzazione delle
strutture nei siti. Nel caso di piani di risanamento che interessino aree
sensibili, devono essere individuate specifiche priorità o tempistiche
abbreviate per la redazione e la realizzazione del piano, anche tramite
prescrizioni.
Il piano di risanamento deve essere trasmesso
alla Regione, alla Provincia, al
Comune interessato, all’Autorità sanitaria, ad ARPA Puglia e all’Ispettorato.
Il procedimento di approvazione dei piani di
risanamento relativo agli impianti di emittenza radiotelevisiva è
disciplinato dall’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 177/2005.
La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del
piano, convoca apposita conferenza di servizi per discutere il piano di
risanamento alla luce anche di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 177/2005.
Partecipano di diritto alla conferenza di servizi, oltre alla Regione, cui è devoluta la gestione del
procedimento, il Comune nel cui territorio ricadono gli impianti da risanare
ovvero i siti ove si è rilevato il superamento delle soglie, la
Provincia interessata, l’Autorità
sanitaria, l’Ispettorato, l’ARPA Puglia e gli operatori coinvolti nella
procedura.
I lavori della conferenza di servizi si
concludono entro trenta giorni dall’indizione con l’approvazione del piano di
risanamento.
Gli operatori interessati al risanamento
provvedono ad attuare le previsioni del piano a proprie cure e spese nel
rispetto della tempistica ivi prevista. Decorsi inutilmente i termini ivi
previsti, il Ministero delle Comunicazioni, su richiesta della Regione e d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, dispone la disattivazione degli impianti.
In pendenza dell’approvazione e
dell’attuazione del piano di risanamento gli operatori interessati dovranno
comunque ottemperare all’ordinanza comunale di riduzione a conformità.
E. - Catasto
Entro centottanta giorni dell’entrata in
vigore del presente regolamento è istituito, presso l’ARPA Puglia, il catasto
regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno
censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti
nell’intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz presenti sul
territorio regionale.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore
del presente regolamento i titolari di impianti esistenti forniscono al Comune
interessato e ad ARPA Puglia i dati completi dei propri impianti corredati
delle caratteristiche tecniche per la valutazione dei campi elettromagnetici di
cui al paragrafo A. 1.; tali dati dovranno essere elaborati in formato conforme
al catasto nazionale.
Entro centoventi giorni dal decorso del
termine di cui al precedente capoverso, ARPA Puglia verifica il rispetto dei
limiti di cui al D.P.C.M. 8.7.2003 solo per gli impianti per i quali detta
valutazione non sia già intervenuta in sede di autorizzazione. ARPA Puglia,
incaricata della formazione, della gestione e dell’aggiornamento del catasto
regionale in coordinamento con il catasto nazionale, nomina un Responsabile del
Catasto Regionale.
F- Pianificazione comunale
I Comuni possono dotarsi di piani annuali di
localizzazione per disciplinare l’insediamento degli impianti al fine di
minimizzarne l’impatto estetico e territoriale nonché di minimizzare e rendere
uniforme l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. I piani
perseguono la realizzazione del principio di precauzione contemplato dall’art.
174 del Trattato UE e dei relativi corollari A.L.A.R.A. ed A.L.A.T.A.
intervenendo sulle scelte tecnologiche e su quelle localizzative al fine di
assicurare il minor grado possibile di impatto degli impianti, senza pregiudizio
per le esigenze del servizio e fermo restando il rispetto degli obiettivi di
qualità, e perseguendo lo scopo di minimizzare e rendere omogenea ed uniforme
l’esposizione dei cittadini. Le scelte dei piani vengono operate su base non
interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati
legittimamente operanti. La mancata approvazione del piano non costituisce
motivo ostativo al perfezionamento delle procedure autorizzatorie sub A.
I piani, di norma ed ove possibile, danno priorità
all’insediamento degli impianti su aree ed immobili ricadenti nel demanio o nel
patrimonio comunale, anche al fine di consentire agli Enti territoriali l’acquisizione
di risorse finanziarie da reimpiegare prioritariamente in iniziative di
controllo, monitoraggio, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale,
anche alla luce del principio di politica ambientale “chi inquina paga” di cui
all’art. 174 del Trattato UE.
I piani individuano inoltre le strutture
oggetto di divieto ai sensi dell’art. 10, comma 1, l.r.
5/2002 e perimetrano le aree sensibili da preservare
dall’insediamento delle impianti al fine di includervi le pertinenze e, in
genere, le aree, gli spazi e gli edifici effettivamente destinati alla
permanenza dei recettori sensibili, individuando e proponendo alternative
localizzative tecnicamente idonee.
La definizione dei contenuti dei piani deve
fondare su una adeguata attività istruttoria in ordine:
-
al fondo elettromagnetico preesistente;
-
alle sorgenti di campi elettromagnetici di alta frequenza
già in funzione e di quelle già autorizzate e non ancora attive;
-
alla possibilità di delocalizzazione di impianti di emittenza
radio e televisiva e di eventuale bonifica del fondo elettromagnetico;
-
alla presenza di linee elettriche e di altre sorgenti di
campi elettromagnetici di bassa frequenza; alla prefigurazione, mediante
adeguati strumenti previsionali, degli effetti e degli impatti degli impianti
previsti;
-
alla
eventuale sussistenza di peculiarità e di situazioni locali che possono
assumere rilievo in termini di protezione della salute e dell’ambiente.
L’istruttoria deve includere ampi spazi
concertativi riservati al confronto con gli operatori, al fine di valutare
l’idoneità dei potenziali siti sotto il profilo tecnico, nonché con le
associazioni ambientaliste, con le organizzazioni sindacali e con i cittadini,
sia singoli che associati, anche attraverso l’istituzione di forum e/o consulte.
Si seguono, in relazione alla telefonia
mobile e tecnologie assimilate, i criteri ed i principi sanciti dal protocollo
di intesa intercorso tra ANCI, operatori e Ministero delle Comunicazioni in
data 17.12.2003.
In sede di elaborazione dei piani occorre
considerare le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio ed
urbanistico circostante i potenziali siti, con riferimento ad un raggio di 300 metri, così come delineate
dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; si terrà pertanto conto,
in via esemplificativa, delle prospettive di edificazione ex novo, di
recupero dell’esistente, di sopraelevazione contemplate dai piani urbanistici
vigenti.
I piani individuano gli impianti preesistenti
che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del D.P.C.M. 8.7.2003, non
appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità
fissati dal presente regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la
minimizzazione e con l’esigenza di rendere uniforme l’esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici. Di tali impianti i piani propongono la
delocalizzazione in siti ritenuti più idonei e tecnicamente adeguati alle
esigenze degli operatori, da verificarsi in contraddittorio con gli stessi. Al
fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, i Comuni
possono prevedere forme di incentivazione diretta ed indiretta, anche
attraverso la concessione di siti alternativi di proprietà pubblica e la
previsione di canoni di locazione/concessione di entità inferiore alle
condizioni di mercato, onde compensare gli eventuali oneri di trasferimento
degli impianti.
L’insediamento di nuovi impianti radio e
televisivi viene consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro
abitato, secondo la definizione di cui all’art. 3 d.lgs. 285/1992, salvo
comprovate esigenze di servizio. In ogni caso, nella definizione dei contenuti
dei piani dovranno considerarsi, quanto all’emittenza radiotelevisiva, le
previsioni degli strumenti di pianificazione settoriale approvati dallo Stato
alla luce dell’ordinamento delle telecomunicazioni. Resta fermo l’obbligo degli
operatori di conformare scrupolosamente la propria condotta ai principi ed alle
regole di comportamento sanciti dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 177/2005.
I piani vengono approvati dal Comune e non
necessitano di approvazione regionale. Le eventuali varianti ai piani
vengono approvate con il medesimo procedimento.
G. - Disciplina tipo di riferimento per la
elaborazione dei piani annuali di localizzazione
Le modalità operative di seguito illustrate,
sviluppate in tre fasi, hanno carattere indicativo; residuano in capo agli
Enti locali ampi margini di autonomia nella definizione dei propri moduli di
azione, anche alla luce della specifica situazione in cui versa ciascun
territorio comunale e delle eventuali situazioni locali di carattere
socio-economico-ambientale.
G. 1. - Costruzione del quadro conoscitivo
Una corretta pianificazione presuppone la
costruzione di un quadro conoscitivo su cui basare tutto il processo
decisionale.
A tal fine è necessario reperire, come base
comune su cui localizzare i livelli tematici relativi ai molteplici fattori che
incidono sulla pressione dei campi elettromagnetici, la cartografia tecnica più
recente, preferibilmente in formato elettronico per rendere più semplice il
lavoro, permettendo di gestire il processo di pianificazione in maniera
informatizzata.
I livelli tematici descrittivi dei fattori di
pressione elettromagnetica da reperire sono:
-
Catasto delle sorgenti: insieme di tutte le sorgenti di campo
elettromagnetico a radio-frequenza e dei relativi dati tecnici. I gestori
degli impianti devono collaborare alla creazione del catasto delle sorgenti
specificando localizzazione e dati tecnici degli impianti installati;
-
Ricettori sensibili: insieme degli edifici, delle aree e delle strutture
destinate ad utenze particolarmente sensibili all’effetto delle onde elettromagnetiche;
-
Fattori socio-economici: insieme dei dati descrittivi circa la densità di
popolazione ed i volumi e le tipologie delle attività economiche;
-
Livelli di campo elettromagnetico esistente: insieme delle misure dei
livelli di campi elettromagnetici effettuate sia con misure puntuali che con
monitoraggi in continuo;
-
Programma annuale di installazione dei gestori: insieme dei programmi
annuali di installazione presentati dai gestori delle reti di telecomunicazioni;
-
Strumenti di governo del territorio: insieme degli strumenti
urbanistici per il controllo e la pianificazione territoriale;
-
Immobili
comunali: insieme degli
immobili comunali disponibili per l’installazione di nuovi impianti o
l’implementazione e/o la delocalizzazione di impianti esistenti.
Il quadro conoscitivo deve essere aggiornato
annualmente per tener conto delle modificate esigenze territoriali (nuove
installazioni, delocalizzazioni, disinstallazioni).
G. 2. -Pianificazione delle localizzazioni
La costruzione del quadro conoscitivo deve
permettere un articolato e completo studio del territorio su cui interviene
il processo di pianificazione.
Sulla base delle esigenze dei gestori delle
reti di telecomunicazioni, espresse attraverso i programmi annuali di
installazione, e rispettando le regole dettate da eventuali regolamenti di
settore, si deve giungere alla concertazione (attuata tra gestori e
amministratori dei territori interessati) di un piano di localizzazione dei
nuovi impianti.
Il piano deve essere redatto privilegiando le
scelte che localizzano le nuove installazioni (o le delocalizzazione di
impianti esistenti) su immobili di proprietà comunale, tenendo conto della
situazione emersa durante lo studio del territorio. In particolare, dovrà
tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti sul territorio
(catasto sorgenti), della localizzazione dei ricettori sensibili, dei fattori
socio-economici (preferendo, nelle porzioni di territorio a più alta densità
abitativa o a più alta densità lavorativa, tecnologie a basso impatto
elettromagnetico) e dei livelli di campo elettromagnetico già presenti sul
territorio.
Ove possibile, la redazione del piano di
localizzazione deve essere supportata da valutazioni preventive (per mezzo di
strumenti software di simulazione) dell’impatto elettromagnetico
generato dalle nuove installazioni.
Il piano di localizzazione deve sempre
ispirarsi ai principi di precauzione, di minimizzazione dell’esposizione ai
campi elettromagnetici e di perequazione ed uniformità nell’accesso ai
servizi; deve essere aggiornato annualmente, tenendo conto delle mutate
esigenze dei gestori e delle mutata situazione territoriale.
Ai fini istruttori i Comuni possono
richiedere il supporto tecnico di ARPA Puglia.
G. 3 -Vigilanza e controllo
L’attività di vigilanza e il controllo è affidata
ai Comuni che si avvalgono del supporto tecnico dell’ARPA Puglia e
dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto
delle rispettive specifiche competenze.
Ove possibile, i Comuni si dotano di reti di
monitoraggio permanente dei campi elettromagnetici. Comunque, si devono
prevedere campagne annuali di misura dei campi elettromagnetici, necessarie a
monitorare i livelli esistenti e mantenere attivo il processo di
pianificazione, ponendo i relativi oneri a carico dei titolari degli impianti,
ai sensi dell’art. 12, comma 6, l.r.
Puglia n. 5/2002.
G. 4. - Presentazione dei risultati
Le risultanze delle tre fasi del processo di
pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili dagli addetti ai
lavori e dalla popolazione.
Per far fronte a tali esigenze occorre
predisporre strumenti di supporto alle decisioni per gli addetti ai lavori e di
consultazione per la popolazione, che consentano una analisi approfondita del
territorio attraverso il confronto di tutti i livelli tematici che assumono
rilievo nei processi decisionali.
Si suggerisce la diffusione delle
informazioni alla popolazione, anche per il tramite di internet e di altri
strumenti informatici.
H. - Primi adempimenti a carico degli
operatori
Entro novanta giorni dalla pubblicazione del
presente regolamento tutti gli operatori che non abbiano già provveduto a
quanto stabilito dall’art. 12, comma 2, della l.r.
5/2002, ovvero che, pur avendo ottemperato a quanto previsto da
detta disposizione, abbiano in seguito apportato modifiche ai propri impianti,
devono presentare al Comune e ad ARPA Puglia istanza di verifica della
compatibilità dei limiti applicabili. E’ ammessa l’integrazione della
documentazione già prodotta.
La dichiarazione dovrà essere resa sotto
forma di perizia giurata e dovrà essere prodotta secondo le modalità riportate
nell’Allegato 13 - Modello A del Codice.
ARPA Puglia avrà cura di trasmettere l’esito
dell’istruttoria al Comune interessato.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7
“ Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 14 settembre 2006