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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2006
Numero
29
Data
26/10/2006
Abrogato
 
Materia
Problemi generali - Affari istituzionali
Titolo
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 139 del 27.10.2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA


La seguente legge:


Art. 1
(Finalità)


1.         In attuazione dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Puglia, la presente legge disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale.


2.         Il Consiglio ha la funzione di favorire l'intervento delle Autonomie locali nei processi decisionali della Regione Puglia, di esercitare il raccordo e la consultazione permanente tra Regione ed Enti locali e di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.


Art. 2
(Composizione e organi del Consiglio)


1.         Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da cinquantasette membri elettivi, di cui uno riservato al rappresentante delle Comunità montane.


2.         A ciascuna Provincia e a ciascun Comune capoluogo di provincia è assegnato un rappresentante eletto dai rispettivi Consigli nel proprio seno. Ai fini della presente legge per capoluogo della Provincia BAT s'intende il Comune individuato quale avente sede legale.


3.         Gli ulteriori quarantaquattro membri sono eletti, tra i Consiglieri comunali, in rappresentanza degli altri Comuni con le modalità di cui all'articolo 3.


4.         Il rappresentante delle Comunità montane è eletto dai rispettivi Consigli riuniti in seduta congiunta promossa e presieduta dalla Comunità montana di maggior consistenza demografica.


5.         Sono organi del Consiglio delle Autonomie locali il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.


Art. 3
(Elezione dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali)


1.         I componenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono eletti con liste contrapposte su base provinciale.


2.         Il numero dei candidati per ogni lista è individuato, in conformità di quanto stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione dei seggi per l'elezione del Consiglio regionale, per ogni circoscrizione elettorale, decurtato dei rappresentanti eletti espressione dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali delle città capoluogo di provincia e delle Comunità montane.


3.         I seggi di cui al comma 2 sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata e il 40 per cento alle altre liste.


4.         Le assemblee elettorali sono convocate, nello stesso giorno, dal Presidente del Consiglio regionale che, con l'atto di convocazione, indica le modalità e i termini della presentazione delle liste e di svolgimento delle elezioni. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali è posto in capo a ciascuna Amministrazione provinciale.


5.         L'elezione avviene sulla base di liste composte così come previsto dal comma 2. E' possibile esprimere una sola preferenza. Vengono eletti i candidati che nelle rispettive liste conseguono il maggior numero di preferenze. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.


6.         Le liste devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data stabilita per l'elezione.


7.         La lista deve essere corredata dell'accettazione della candidatura con firma autenticata, così come previsto dalla normativa vigente per l'elezione dei Consigli regionale, provinciale e comunale.


8.         Al termine delle operazioni elettorali, i verbali con i risultati di voto sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale.


9.         Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, proclama gli eletti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 e convoca il Consiglio delle Autonomie locali entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


Art. 4
(Elezione degli organi e funzionamento)


1.         Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, elegge con votazioni separate e a scrutinio segreto, nel proprio seno, il Presidente e i due Vice Presidenti.

Risulta eletto Presidente del Consiglio delle Autonomie locali colui che ha riportato la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio. Dopo due votazioni senza che nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto colui che consegue più voti. In caso di parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.


2.         Eletto il Presidente, il Consiglio provvede, con unica votazione e con voto limitato a una preferenza, all'elezione dei due Vice Presidenti. Risultano eletti coloro che nel corso della votazione riportano il maggior numero di voti.


3.         Il Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti, ovvero, in caso di parità di voti, il più anziano, assume la carica di Presidente vicario e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.


4.         Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori del Consiglio sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi componenti.


5.         Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale può formulare parere vincolante limitatamente agli aspetti attinenti il raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali.


6.         Il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta una volta l'anno prima dell'approvazione del bilancio per l'esame dello stato del sistema Regioni - Enti locali.

7.         Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale o loro delegati, nonché il Consigliere regionale che ha proposto l'atto da sottoporre al parere del Consiglio delle autonomie locali, per illustrarne il contenuto e le finalità.


8.         Le sedute del Consiglio delle Autonomie locali sono pubbliche con le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.


Art. 5
(Competenze del Consiglio delle autonomie locali)


1.         Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio, non vincolante, al Consiglio e alla Giunta regionale:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto regionale riguardanti gli enti locali e territoriali;

b) sui disegni e sulle proposte di legge, anche di iniziativa popolare, che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;

c) sulle proposte di piano o atti di programmazione previsti dall'articolo 22 dello Statuto  regionale;

d) sulle leggi di bilancio e sugli atti di programmazione regionale che riguardano l'esercizio e l'attribuzione di competenze degli enti locali;

e) sui regolamenti adottati dalla Giunta regionale che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;

f) sui disegni di legge e sulle proposte di legge che attengono all'istituzione di nuovi comuni e alla modificazione delle circoscrizioni ovvero alla loro denominazione.


Art. 6
(Durata in carica, rinnovo e decadenza)


1.         Il Consiglio delle autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura regionale durante la quale è stato eletto ed è rinnovato, con le modalità di cui alla presente legge, entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.


2.         I componenti del Consiglio delle Autonomie locali decadono in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ente locale o territoriale.


3.         La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il quale, con atto separato, provvede altresì alla sostituzione del Consigliere decaduto mediante surrogazione con il candidato che nella elezione dei componenti il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 2 è risultato primo dei non eletti nella relativa lista.


Art. 7
(Procedimento)


1.         Contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari, il Presidente del Consiglio regionale invia al Consiglio delle Autonomie locali gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 5.


2.         Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione e lo invia al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Commissione consiliare competente e al Presidente della Giunta regionale in caso di atti di iniziativa della Giunta. Decorso inutilmente tale termine, il parere deve intendersi favorevolmente espresso.


3.         Il termine di cui al comma 2 può essere eccezionalmente ridotto a cinque giorni dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, fino a un massimo di trenta giorni.


Art. 8
(Struttura di supporto)


1.         L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con modificazioni all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali .


Art. 9
(Attività di programmazione
studi e ricerca)


1.         Per lo svolgimento del suo mandato, il Consiglio delle Autonomie locali può avvalersi, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, di istituti, centri di ricerca, università, esperti e di quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia).


Art. 10
(Diritti dei componenti)


1.         Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali è assicurato, tramite la propria struttura, il diritto all'informazione completa su tutti gli atti della Regione riguardanti esclusivamente le materie di competenza dello stesso Consiglio.


2.         Le spese sostenute dai componenti per il raggiungimento della sede del Consiglio delle Autonomie locali sono a carico del Consiglio regionale per i rappresentanti dei Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, mentre per i rimanenti sono a carico delle Amministrazioni di provenienza.


Art. 11
(Norma finanziaria)


1.         Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in euro 50 mila, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1096 "Organi di rilevanza statutaria" dell'unità previsionale di base 0.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 della Regione Puglia.

 

2.         Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con gli appositi stanziamenti dei pertinenti capitoli definiti in sede di approvazione dei bilanci annuali di previsione della Regione Puglia.


Art. 12
(Norme finali e transitorie)


1.         In sede di prima applicazione il Consiglio delle Autonomie locali è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


2.         Fino all'adozione del regolamento interno sul funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali si applica il regolamento interno del Consiglio regionale in quanto compatibile.


3.         Dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali è soppressa la Conferenza permanente Regione- Autonomie locali e sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).


   La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n°  7 "Statuto della Regione Puglia".


   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


   Data a Bari, addì 26 ottobre 2006