IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Istituzione dell’area
naturale protetta)
1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19
(Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia), è istituito il Parco
naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”. I
confini del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di
Tricase” ricadente sul territorio dei comuni di Alessano, Andrano, Castrignano
del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, S. Cesarea
Terme, Tiggiano e Tricase sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000,
allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte
integrante, e depositata in originale presso l’Assessorato all’ecologia della
Regione Puglia e, in copia conforme,
presso la sede dell’Ente di gestione di cui all’articolo 3.
2. I confini saranno resi visibili mediante
apposita tabellazione da eseguirsi a cura dell’Ente di gestione con apposito
finanziamento della Regione.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive del Parco naturale
regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” sono le seguenti:
a)
conservare e recuperare la biocenosi, con
particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti
nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori
paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici
superficiali e sotterranei;
b)
salvaguardare i valori e i beni
storico-architettonici;
c)
recuperare e salvaguardare la funzionalità
del sistema costiero e della vegetazione naturale autoctona con particolare
riferimento alla Quercus macrolepis;
d)
monitorare l’inquinamento e lo stato degli
indicatori biologici;
e)
allestire infrastrutture per la mobilità
lenta;
f)
promuovere attività di educazione, di
formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
g)
promuovere e riqualificare le attività
economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di
migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art. 3
(Gestione)
1. Ai sensi dell’articolo 9 della l.r.
19/1997 la gestione del Parco naturale regionale
“Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” è affidata all’Ente di
gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce, ente strumentale
di diritto pubblico istituito ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 23
dicembre 2002, n. 25 (Istituzione del Parco naturale regionale “Bosco e paludi
di Rauccio”).
2.
In caso di
gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o
per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, allo
scioglimento degli organi responsabili dell’Ente di gestione e alla nomina
contestuale di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla
ricostituzione degli organi disciolti.
Art. 4
(Norme
generali di tutela del territorio e dell’ambiente
naturale)
1. Sull’intero territorio del Parco naturale
regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” sono vietate le
attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e
degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla
fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
a)
aprire nuove cave, miniere e
discariche;
b)
esercitare l’attività
venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell’Ente di gestione, gli
interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali
prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c)
alterare e modificare le
condizioni di vita degli animali;
d)
raccogliere o danneggiare le
specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di
studio preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione. Sono comunque
consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e)
asportare minerali e
materiale d’interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi preventivamente
autorizzati dall’Ente di gestione;
f)
introdurre nell’ambiente
naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
g)
effettuare opere di movimento
terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h)
apportare modificazioni agli
equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle
finalità di cui all’articolo 2;
i)
transitare con mezzi
motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e
vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi
di servizio e per le attività agro silvo pastorali;
j)
costruire nuove strade e
ampliare le esistenti a esclusione di quelle in funzione delle attività
agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica, nonché di
quelle il cui iter autorizzativo è concluso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Fino all’approvazione del
Piano di cui all’articolo 6 è fatto divieto di:
a)
costruire nuovi edifici od opere all’esterno
dei centri edificati cosi come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 (Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica);
b)
mutare la destinazione dei
terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei
terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
c)
effettuare interventi sulle
aree boscate e tagli boschivi senza l’autorizzazione dei competenti uffici
dell’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste.
3. Fino all’approvazione del Piano
territoriale di cui all’articolo 6, l’Ente di gestione, ove istituito e
operante, o il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi
dell’articolo 15, sentita la competente struttura regionale di cui all’articolo
23 della l.r. 19/1997, può concedere deroghe ai
divieti di cui al comma 2, lettera a), solo se necessarie per effettuare
adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all’applicazione
della normativa vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di
trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti, anche a fini
agrituristici, nella misura massima del 15 per cento della loro superficie
utile, una tantum, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di
miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del
Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte
del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e successive
modificazioni e integrazioni. Sono consentiti, previa valutazione da parte
dell’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione, interventi pubblici o privati, realizzati
nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della
zona costiera, attraverso l’accesso con manufatti di tipo precario, amovibili,
in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di
compatibilità ambientale dell’area. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici
attuativi adottati alla data del 31 dicembre 2003 e le prescrizioni degli
strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi, devono
essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie
costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nell’area.
4. E’ consentita la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi
esistenti ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), e successive
modifiche e integrazioni.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi
civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o
di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente
Commissario per gli usi civici, su istanza dell’Ente di gestione.
Art. 5
(Strumenti di
attuazione)
1. Per l’attuazione delle
finalità del Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e
Bosco di Tricase”, l’Ente di
gestione di cui all’articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
a)
Piano
territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r. 19/1997;
b)
Piano
pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo
21 della l.r.
19/1997;
c)
Regolamento dell’area naturale protetta, di
cui all’articolo 22 della l.r. 19/1997.
Art. 6
(Piano
territoriale dell’area naturale protetta)
1. Il Piano territoriale del
Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”
deve:
a)
precisare mediante
zonizzazione, secondo quanto previsto dall’articolo 12 della l. 394/1991, le
destinazioni delle diverse parti dell’area naturale protetta;
b)
individuare le opere
necessarie alla conservazione e all’eventuale ripristino ambientale;
c)
dettare disposizioni intese
alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del
patrimonio architettonico rurale;
d)
individuare le eventuali
attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell’area naturale
protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
e)
individuare e regolamentare
le attività antropiche esistenti;
f)
individuare le eventuali aree
e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per
gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
g)
indicare la tipologia e le
modalità di costruzione di opere e manufatti;
h)
indicare la tipologia e le
modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di
destinazione d’uso per edifici e manufatti esistenti;
i)
definire il sistema della
mobilità interna all’area naturale protetta;
j)
individuare e definire il sistema di monitoraggio
ambientale;
k)
definire le misure per la riduzione degli impatti
ambientali;
l)
definire le metodologie per la valutazione ex ante degli
interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la
formazione, l’adozione e l’approvazione del Piano sono quelle stabilite
dall’articolo 20 della l.r. 19/1997.
Art. 7
(Piano
pluriennale economico sociale)
1. Il Piano pluriennale economico sociale del
Parco naturale regionale “Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” è
predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di
Lecce, organo dell’Ente di gestione di cui all’articolo 3, con il fine di
individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell’ambiente naturale e le relative
forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate
dall’articolo 21 della l.r. 19/1997.
2. Il Piano pluriennale economico sociale
dell’area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le
attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le
espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità
locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino
l’esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle
consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
3. Il Piano pluriennale economico sociale è
predisposto, d’intesa con il Consiglio direttivo dell’Ente di gestione,
contestualmente alla formazione del Piano di cui all’articolo 6.
Art. 8
(Regolamento)
1. Il regolamento, predisposto e approvato
con le modalità previste dall’articolo 11 della l. 394/1991, ha la funzione di
disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all’articolo 4, l’esercizio
delle attività consentite all’interno del Parco naturale regionale “Costa
Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, ed è adottato dall’Ente di
gestione contestualmente all’adozione del Piano territoriale dell’area.
Art. 9
(Nulla
osta e pareri)
1. Il rilascio di concessioni o
autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno
dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di
gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Decorso il
termine di cui innanzi, il nulla osta si intende rilasciato con esito
favorevole.
2. Il rilascio del nulla osta è subordinato
alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il
Regolamento ovvero, in assenza di questi, devono comunque essere compatibili con
le finalità di cui all’articolo 2.
3. Fino alla data di entrata in vigore del
Piano territoriale e del Regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere
obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento al fine di
garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui
all’articolo 4.
Art. 10
(Sanzioni)
1. Per le violazioni di cui alla presente
legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all’articolo 30 della
l. 394/1991.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lett.
a) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro
1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle
leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle
lettere c), d), e), ed i) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla
lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 103,29
a un massimo di euro 1032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di
euro 1.032,91 per ogni 10
metri di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 1.032,91
a un massimo di euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j) del
comma 1 dell’articolo 4 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma
2 dell’articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti
leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate
effettuati in difformità da quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera
c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
566,00
a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di
ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai
commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, l’obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in
conformità delle disposizioni formulate dall’Ente di gestione.
11. E’ comunque fatta salva l’applicazione
delle sanzioni penali previste al comma 1 dell’articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per l’accertamento delle violazioni e
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente
articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento
di cui all’articolo 8 sono introitate nel bilancio dell’Ente di gestione con
l’obbligo di destinazione alla gestione del Parco.
Art. 11
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per gli effettivi danni
economici ai proprietari di immobili situati nel Parco naturale regionale “Costa
Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” sono erogati direttamente
dall’Ente di gestione di cui all’articolo 3, facendovi fronte con il proprio
bilancio.
2. La liquidazione dei danni provocati alle
colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi
derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di
cui all’articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte,
l’esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività
agro-silvo-pastorali riducendo in modo continuativo il reddito. Danno comunque
diritto all’indennizzo:
a)
la riduzione del carico di
bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale
periodo di pascolamento;
b)
le riduzioni di reddito
derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di
coltivazione.
3. L’Ente di gestione deve procedere alla
liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Sono liquidabili i danni teorici derivanti
da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la
possibilità da parte della Regione
ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela
ambientale, all’espropriazione delle aree.
Art. 12
(Sorveglianza del
territorio)
1. La sorveglianza sull’osservanza degli
obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di
gestione, che l’esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di
sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di
altri enti. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale,
urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di
Lecce.
2. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di
gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell’articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.
3. L’utilizzazione delle guardie venatorie
volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività
venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente
di gestione.
Art.
13
(Vigilanza)
1. Le funzioni amministrative di vigilanza
connesse all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi
e riserve naturali della Regione
Puglia secondo il dettato dell’articolo 23 della l.r. 19/1997.
Art. 14
(Norme
finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge sono a carico dell’organismo di gestione.
2. Annualmente, in relazione agli obiettivi
gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi
idonei a integrare gli stanziamenti dell’organismo di gestione nei limiti di
quanto all’uopo previsto nei bilanci regionali.
3.
In sede di
prima applicazione della presente legge sono stanziati euro 50 mila a carico del
capitolo 0581011 “Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella
Regione Puglia (l.r.
19/1997)” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2006. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di euro 50
mila del capitolo 581010 – unità previsionale di base 14.1.1 - “Spese per la
gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia (l.r.
19/1997)” del medesimo bilancio.
Art. 15
(Gestione provvisoria)
1. Fino alla costituzione dell’Ente di
gestione di cui all’articolo 3, la gestione del Parco naturale regionale “Costa
Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase” è affidata, per un minimo di
cinque anni, a un Consorzio di gestione provvisoria istituito dai Sindaci dei
comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso,
Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, S. Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase e
dalla Provincia di Lecce, ciascuno con uguale quota di partecipazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio parchi della Regione Puglia convoca una Conferenza dei servizi con
i soggetti di cui al comma 1 per l’approvazione dello schema di Statuto del
Consorzio di gestione provvisoria che sarà successivamente approvato dal
Consorzio medesimo. Nello Statuto devono essere definiti gli organi del
Consorzio, il loro funzionamento, nonché i mezzi finanziari a sua disposizione.
3. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi
altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del Parco
seguono la destinazione di questa e, pertanto, confluiscono nel patrimonio
dell’Ente di gestione non appena lo stesso è costituito.
4.
In caso di
gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o
per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore all’ecologia, può nominare un commissario che sostituisce il
Consorzio di gestione provvisoria sino alla costituzione dell’Ente di cui all’
articolo 3.
Art. 16
(Indirizzi per la gestione
provvisoria)
1. Le competenze e funzioni degli Enti di
gestione provvisoria individuati per ciascuna Area protetta istituita o da
istituirsi ai sensi della l.r. 19/1997 sono individuate e disciplinate con
atto di indirizzo elaborato dall’Ufficio parchi della Regione Puglia e approvato dalla Giunta regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 26 ottobre 2006
Vedi:LR30-2006allegati