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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2006
Numero
31
Data
27/10/2006
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione del Parco naturale regionale 'Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo'
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 143 del 3.11.2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione dell’area naturale protetta)

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), è istituito il Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S Leonardo”.

 

2. La perimetrazione del Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”, ricadente sul territorio dei comuni di Fasano e di Ostuni, è riportata nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l’Assessorato all’ambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso la sede dell’Ente di gestione di cui all’articolo 5.

 

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi fino all’insediamento dell’Ente di gestione, a cura dell’Amministrazione provinciale di Brindisi, con finanziamento della Regione.

 

Art. 2

(Finalità)

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” sono le seguenti:

a)      conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;

b)      salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;

c)      incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;

d)      recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;

e)      monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

f)        allestire infrastrutture per la mobilità lenta;

g)      promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;

h)      promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3

(Zonizzazione provvisoria)

1. Fino all’approvazione del Piano territoriale di cui all’articolo 6, il Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” è suddiviso nelle seguenti zone:

a)      zona 1, di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;

b)      zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, connotata fortemente dalla presenza di attività antropiche;

c)      zone 2A e 2B che, al fine di assicurare la conservazione dei valori ambientali presenti e per esigenze di tutela delle stesse (fiume Grande), devono essere inserite nelle aree contigue da perimetrarsi, ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), d’intesa con l’organismo di gestione.

 

2. Il Piano di cui all’articolo 6 può apportare modifiche al confine delle zone e dettagliarle ulteriormente, come indicato all’articolo 12 della l. 394/1991, al fine di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela

 

Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell’ambiente naturale)

1. Sull’intero territorio del Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

a)      aprire nuove cave e discariche;

b)      esercitare l’attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell’Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall’articolo 11, comma 4, della l. 394/1991, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

c)      alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d)      raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e)      asportare minerali e materiale d’interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall’Ente di gestione;

f)        introdurre nell’ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

g)      effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

h)      apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici, ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’ articolo 2;

i)        transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo -pastorali;

j)        costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.

 

2. Fino all’approvazione del Piano territoriale di cui all’articolo 6 è fatto divieto di:

a)      costruire nuovi edifici od opere all’esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica), salvo la possibilità di eseguire anche al di fuori dei suddetti centri gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale);

b)      mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c)      effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l’autorizzazione dei competenti Uffici dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste.

 

3. Fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”, l’Ente di gestione, ove istituito e operante, o il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi dell’articolo 13, sentita la competente struttura regionale di cui all’articolo 23 della l.r. 19/1997, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3, lettera b), ed esclusivamente in funzione dell’attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all’applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Con lo stesso procedimento, sempre limitatamente alla zona 2 di cui all’articolo 3, lettera b), possono essere concesse deroghe per la costruzione di infrastrutture di tipo precario, senza volumetria, realizzate con elementi amovibili in legno o con altro materiale naturale, finalizzate a ridurre la pressione antropica nella zona 1 di cui all’articolo 3, lettera a). Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell’area.

 

4. E’ consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dell’articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della l. 457/1978.

 

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, su istanza dell’Ente di gestione.

 

Art. 5

(Gestione)

1. Ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” è affidata all’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi, ente strumentale di diritto pubblico, istituito conlegge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale regionale orientata “Boschi di S. Teresa e dei Lucci”).

 

2. La rappresentanza all’interno del Consiglio direttivo della Comunità delle aree protette dell’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Brindisi è integrata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i legali rappresentanti pro-tempore dei comuni di Fasano e di Ostuni.

 

Art. 6

(Strumenti di attuazione)

1. Per l’attuazione delle finalità del Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”, l’Ente di gestione di cui all’articolo 5 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

a)      Piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r. 19/1997;

b)      Piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 21 della l.r. 19/1997;

c)      Regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22  della l.r. 19/1997.

 

2. I contenuti dei suddetti strumenti di attua­zione delle finalità dell’area protetta sono definiti rispettivamente dagli articoli 9, 10 e 11 della l.r. 23/2002.

Art. 7

(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Decorso infruttuosamente il termine di cui innanzi, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

 

2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, devono comunque essere compatibili con le finalità di cui all’articolo 2.

 

3. Fino alla data di entrata in vigore del Piano territoriale e del Regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all’articolo 4.

 

Art. 8

(Sanzioni)

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all’articolo 30 della l. 394/1991.

 

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

 

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

 

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), ed i) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.

 

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.

 

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

 

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma l dell’articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.

 

8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

 

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l’intervento.

 

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall’Ente di gestione.

 

11. E’ comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell’articolo 30 della l. 394/1991.

 

12. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all’articolo 6 sono introitate nel bilancio dell’Ente di gestione con l’obbligo di destinazione alla gestione del Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”.

 

Art. 9

(Indennizzi)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nel Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” sono erogati direttamente dall’Ente di gestione di cui all’articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.

 

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all’articolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l’esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all’indennizzo:

a)      la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b)      le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

 

3. L’Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

 

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell’Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all’espropriazione delle aree.

 

Art. 10

(Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all’Ente di gestione, che l’esercita attraverso l’utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

 

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Brindisi.

 

3. Ai fini della sorveglianza, l’Ente di gestione può stipulare convenzioni con i1 Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.

 

4. L’utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria), è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l’Ente di gestione.

 

Art. 11

(Vigilanza)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all’attuazione della presente legge sono espletate dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell’articolo 23 della l.r. 19/1997.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono a carico dell’organismo di gestione.

 

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti dell’organismo di gestione nei limiti di quanto all’uopo previsto nei bilanci regionali.

 

3. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati euro 50 mila a carico del capitolo 0581011 “Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia (l.r. 19/1997)” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 della Regione Puglia. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di euro 50 mila del capitolo 581010 – unità previsionale di base 14.1.1 - “Spese per la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia (l.r. 19/1997)” del medesimo bilancio regionale.

 

Art. 13

(Gestione provvisoria)

1. Fino alla costituzione dell’Ente di gestione di cui all’articolo 5, la gestione del Parco naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” è affidata, per un minimo di cinque anni, a un Consorzio di gestione provvisoria istituito dai Sindaci dei comuni di Fasano e Ostuni e dalla provincia di Brindisi, ciascuno con uguale quota di partecipazione.

 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio parchi della Regione Puglia convoca una Conferenza dei servizi con i soggetti di cui al comma 1 per l’approvazione dello schema di Statuto del Consorzio di gestione provvisoria che sarà successivamente approvato dal Consorzio medesimo. Nello Statuto devono essere definiti gli organi del Consorzio, il loro funzionamento, nonché i mezzi finanziari a sua disposizione.

 

3. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del Parco seguono la destinazione di questa e, pertanto, confluiscono nel patrimonio dell’Ente di gestione non appena lo stesso è costituito.

 

4. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’ecologia, può nominare un commissario che sostituisce il Consorzio di gestione provvisoria sino alla costituzione dell’Ente di cui all’articolo 5.

 

Art. 14

(Indirizzi per la gestione provvisoria)

1. Le competenze e funzioni degli enti di gestione provvisoria individuati per ciascuna Area protetta istituita o da istituirsi ai sensi della l.r. 19/1997 sono individuate e disciplinate con atto di indirizzo elaborato dall’Ufficio parchi della Regione Puglia approvato dalla Giunta regionale.

 

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 27 ottobre 2006

 

 

 

Vedi: LR31-2 006allegati