Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2006
Numero
35
Data
12/12/2006
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Modifiche e integrazioni agli articoli 9, 11 e 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)
Note
Pubblicata nel B.U.R.P. n. 166 del 15 dicembre 2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

Art. 1

(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25)

 

1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente: “Fa parte del Collegio di direzione uno dei tre medici di medicina generale di cui al comma 16 dell’articolo 14 e uno dei due pediatri di libera scelta di cui al comma 16 bis dell’articolo 14.”.

 

Art. 2

(Modifica all’ articolo 14  della l.r. 25/2006)

1. All’articolo 14 della l.r. 25/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      dopo la lettera e) del comma 13 è aggiunta la seguente: “

e bis) l’Ufficio per la programmazione e monitoraggio in pediatria di libera scelta.”;

 

b)      dopo il comma 16 è inserito il seguente:

“16 bis L’Ufficio per la programmazione e il monitoraggio delle attività in pediatria di libera scelta è parte integrante della Direzione del Distretto e la sua composizione è disciplinata dall’Accordo collettivo nazionale (ACN) di settore. Il pediatra di libera scelta membro di diritto è il responsabile dell’Ufficio e referente distrettuale dell’organismo aziendale per il monitoraggio e per l’appropriatezza delle cure primarie pediatriche. I compiti e le funzioni sono quelli definiti dall’ACN di settore e dagli Accordi regionali.”.

 

Art. 3

(Integrazione all’articolo 9 della l.r. 25/2006)

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 25/2006 è aggiunto il seguente:

“4 bis Nelle more dell’istituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2, i Direttori generali procedono, per la nomina del Direttore amministrativo e sanitario, ad affidare incarichi provvisori.”.

 

   La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

   E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

   Data a Bari, addì 12 dicembre 2006