Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r.
n. 10/2016, art. 8, comma 4.
IL PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE
[- Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l'art.
44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Vista la L.04/8/2006, n. 248, che prevede l'adozione di un
regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 2033 del 28/12/2006 di adozione del Regolamento attuativo della
succitata legge. ]
EMANA
Il seguente Regolamento:
ARTICOLO 1
Modifiche all'articolo 5 "Vendite promozionali".
[Al comma 2, sono soppresse le parole "né nei quaranta giorni prima di Natale".
Il comma 3) è soppresso.
Il comma 4) è sostituito dal seguente:
"Per l'effettuazione della vendita promozionale,
l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico la data di inizio e la durata
della vendita; i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto
praticate per ciascuna di essi; la sede dell'esercizio. I prodotti offerti in
vendita promozionale devono essere facilmente individuabili dai consumatori o
separati da tutti gli altri." ]
Il presente regolamento è stato abrogato dal r.r.
n. 10/2016, art. 8, comma 4.
[ Il presente Regolamento è dichiarato
urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.]
Dato a Bari, addì 12 gennaio 2007