IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
VISTO
l’art.
44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia”
così come modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N° 1469 del 28/09/2016 di adozione del
Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Oggetto
del presente regolamento è la disciplina, delle vendite straordinarie, definite
dall’ articolo
8 della L.R. 16 aprile 2015, n° 24 “Codice del Commercio”, d’ora in avanti,
per brevità, citata nel testo come “legge”,
2. Il
presente regolamento disciplina, altresì, le modalità, i periodi di svolgimento
e la pubblicità delle vendite straordinarie.
Art. 2
Disposizioni comuni per vendite straordinarie
1. Nelle
vendite straordinarie è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste,
vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del
pubblico incanto.
2. È fatto
obbligo all’esercente di esporre nell'area di vendita i cartelli informativi sul
tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando contenente gli estremi
delle comunicazioni, quando previste, la durata e l’oggetto della vendita.
3. Per
tutte le merci offerte in vendita straordinaria è fatto obbligo all’esercente di
esporre i cartellini originari e la percentuale di sconto.
4. Le merci
offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da quelle
eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di
separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più
favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse
non possano essere oggetto di essa.
5. Nel caso
in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi,
a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella
pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo
stesso rilievo tipografico.
6. Nel caso
in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella
voce merceologica reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
7. La
pubblicità relativa alle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera
non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della
comunicazione al SUAP, quando prevista, e la durata dell’iniziativa. Il
venditore deve essere in grado di dimostrare, quando dovuto, la veridicità di
qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi.
8. I prezzi
pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore,
senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all’esaurimento delle
scorte.
9.
L’esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con
avviso ben visibile dall’esterno del locale di vendita, con le stesse forme e
rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria
nel locale.
10. Nel
medesimo esercizio non è consentito effettuare contemporaneamente forme diverse
di vendite straordinarie.
11. Gli
organi di vigilanza effettuano controlli presso i punti di vendita, per
verificare l’osservanza delle disposizioni delle leggi vigenti e del
regolamento.
12. Per le
violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano le
sanzioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 61 della legge.
13. Le
comunicazioni previste dal presente regolamento vengono redatte sulla base della
modulistica prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge.
Art. 3
Vendite di liquidazione
1.
L’operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne
comunicazione al SUAP almeno dieci giorni prima della data in cui deve avere
inizio.
2. La
comunicazione deve contenere:
a.
in caso di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale, la relativa
modulistica prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge;
b.
in caso di liquidazione per cessione d’azienda, copia del contratto, non
preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
c.
in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della relativa
SCIA di trasferimento, ovvero dell’autorizzazione nei casi in cui è prevista,
unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
d.
in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, copia della
dichiarazione di inizio attività o altro titolo edilizio, ovvero dichiarazione
sostitutiva attestante la natura dei lavori e il periodo di chiusura
dell’esercizio che non deve essere inferiore a dieci giorni;
e.
per di tutti i tipi di vendita di liquidazione, l’ubicazione dei locali in cui
deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza,
la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.
3. Al
termine della vendita di liquidazione l’esercizio deve essere immediatamente
chiuso.
4. Le
vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei
settimane, in ogni periodo dell’anno con esclusione del mese di dicembre e,
limitatamente ai prodotti di cui all’articolo 4, durante i periodi dei
saldi.
5. I limiti
temporali previsti al comma 4 non si applicano per le vendite di liquidazione a
seguito di cessazione e chiusura dell’attività.
6. Dalla
data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di
introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci. Il
divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.
7. È fatto
assoluto divieto dell’utilizzo della dizione “vendite fallimentari “ o di
fare qualsiasi riferimento, anche in termine di paragone, a procedure
fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.
8. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dalla
autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
Art. 4
Vendite di fine stagione o saldi
1. Per
prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non
venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita
di fine stagione, si intendono:
a)
generi di vestiario e abbigliamento in genere;
b)
gli accessori dell’abbigliamento e la biancheria intima;
c)
le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
d)
gli articoli sportivi.
2. La
Giunta Regionale può, su richiesta delle Associazioni di categoria, mediante la
consultazione prevista dall’art. 3, comma 2 della legge, estendere l’elenco dei
prodotti di cui al comma 1.
3.
L’esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve
darne comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando:
a) i
prodotti oggetto della vendita;
b)
la sede dell’esercizio;
c)
le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da
tutti gli altri.
4. Le merci
offerte a saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle
che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni
normali che, nel caso tale separazione non fosse possibile, non possono essere
poste in vendita.
5.
Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come
tali ed effettuate, per il periodo invernale, dal primo giorno feriale
antecedente l’Epifania fino al 28 febbraio e, per il periodo estivo, dal primo
sabato di luglio fino al 15 settembre. Se il primo giorno feriale antecedente
l’Epifania coincide con il lunedì, l’inizio dei saldi invernali è anticipato al
sabato. (1)
6. La
Giunta Regionale, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale, può modificare i periodi e le date delle
vendite di fine stagione o saldi con le procedure di consultazione di cui
all’articolo 3, comma 2, della legge.
5. Le
vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali
ed effettuate, per il periodo invernale dal primo giorno feriale antecedente
l’Epifania e per il periodo estivo dal primo sabato di luglio, per la durata di
trenta giorni. Se il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincide con il
lunedì, l’inizio dei saldi è anticipato al sabato.
(1) Comma modificato dal r.r.
n. 14/2017.
Art. 5
Vendite promozionali
1. Le
vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di
promuovere soltanto alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo
limitato, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita, ferma restando la
disciplina che regola le vendite sottocosto.
2. La
durata massima della vendita promozionale non può superare i trenta giorni e non
può, altresì, interessare articoli oggetto dell’immediata precedente vendita
promozionale.
3. Le
vendite promozionali non sono consentite in tutto il mese di dicembre e nei
quindici giorni antecedenti l’inizio dei saldi.
4. Per
l’effettuazione della vendita promozionale, l’esercente è tenuto a rendere noto
al pubblico:
a)
la data di inizio e la durata della vendita;
b) i
prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna
di essi.
5. I
prodotti offerti in vendita promozionale devono essere separati da tutti gli
altri e inequivocabilmente individuabili.
Art. 6
Vendite in negozi temporanei
1.
L’operatore che intende effettuare una vendita in forma di negozio temporaneo
deve presentare al SUAP la relativa SCIA.
2. La SCIA
deve contenere:
- la
data di inizio e la durata della vendita, per un periodo non inferiore a trenta
giorni e non superiore a sessanta giorni;
- i
prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna
di essi.
3. Alla
conclusione del periodo temporaneo l’esercizio deve essere immediatamente
chiuso.
Art. 7
Outlet
1. Si
intende vendita in outlet la vendita al dettaglio, da parte di produttori
titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti che siano stati
realizzati almeno dodici mesi prima dell’inizio della vendita o che presentino
difetti di produzione. Tali condizioni devono essere dimostrabili da idonea
documentazione.
2. La
vendita outlet non è assoggettata a comunicazioni e può essere effettuata
in qualsiasi periodo dell’anno.
3. Il
cartellino aggiuntivo della merce che viene venduta in outlet deve
indicare:
a)
la data di produzione che non può essere inferiore a dodici mesi;
b)
l’indicazione se trattasi di merce difettata;
c)
l’indicazione del prezzo all’origine e il prezzo finale scontato.
4. Le merci
in vendita outlet non possono essere oggetto di altre tipologie di
vendite straordinarie.
Art. 8
Disposizioni finali e transitorie
1. Fino
alla approvazione della modulistica prevista dall’articolo 3, comma 5, della
legge viene utilizzata quella resa disponibile sul sito
www.impresainungiorno.gov.it. e le comunicazioni previste dal presente
regolamento vengono redatte sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000.
2. Qualora
la denominazione dell’attività di vendita contenga le parole “negozio
temporaneo”, o similari, o outlet, nell’esercizio deve essere
esercitata esclusivamente tale vendita nelle modalità previste agli articoli 6 e
7.
3. La
disposizione del comma 2 si applica a partire dal 1° gennaio 2017.
4. Sono
abrogati i regolamenti
regionali n. 12/2004 e n. 2/2007.(2)
(2) Comma così modificato a seguito di rettifica pubblicato nel
B.U.R.P. n.135 del 24/11/2016.
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.