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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2016
Numero
10
Data
18/10/2016
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie
Note
Bollettino n° 119 pubblicato il 19-10-2016
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1469 del 28/09/2016 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina, delle vendite straordinarie, definite dall’ articolo 8 della L.R. 16 aprile 2015, n° 24 “Codice del Commercio”, d’ora in avanti, per brevità, citata nel testo come “legge”,

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità, i periodi di svolgimento e la pubblicità delle vendite straordinarie.

 

Art. 2

Disposizioni comuni per vendite straordinarie

1. Nelle vendite straordinarie è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.

2. È fatto obbligo all’esercente di esporre nell'area di vendita i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando contenente gli estremi delle comunicazioni, quando previste, la durata e l’oggetto della vendita.

3. Per tutte le merci offerte in vendita straordinaria è fatto obbligo all’esercente di esporre i cartellini originari e la percentuale di sconto.

4. Le merci offerte in vendita straordinaria devono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.

5. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

6. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

7. La pubblicità relativa alle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione al SUAP, quando prevista, e la durata dell’iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare, quando dovuto, la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi.

8. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all’esaurimento delle scorte.

9. L’esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall’esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.

10. Nel medesimo esercizio non è consentito effettuare contemporaneamente forme diverse di vendite straordinarie.

11. Gli organi di vigilanza effettuano controlli presso i punti di vendita, per verificare l’osservanza delle disposizioni delle leggi vigenti e del regolamento.

12. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 61 della legge.

13. Le comunicazioni previste dal presente regolamento vengono redatte sulla base della modulistica prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge.

 

Art. 3

Vendite di liquidazione

1. L’operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al SUAP almeno dieci giorni prima della data in cui deve avere inizio.

2. La comunicazione deve contenere:

a. in caso di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale, la relativa modulistica prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge;

b. in caso di liquidazione per cessione d’azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;

c. in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della relativa SCIA di trasferimento, ovvero dell’autorizzazione nei casi in cui è prevista, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;

d. in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, copia della dichiarazione di inizio attività o altro titolo edilizio, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori e il periodo di chiusura dell’esercizio che non deve essere inferiore a dieci giorni;

e. per di tutti i tipi di vendita di liquidazione, l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.

3. Al termine della vendita di liquidazione l’esercizio deve essere immediatamente chiuso.

4. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell’anno con esclusione del mese di dicembre e, limitatamente ai prodotti di cui all’articolo 4, durante i periodi dei saldi.

5. I limiti temporali previsti al comma 4 non si applicano per le vendite di liquidazione a seguito di cessazione e chiusura dell’attività.

6. Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.

7. È fatto assoluto divieto dell’utilizzo della dizione “vendite fallimentari “ o di fare qualsiasi riferimento, anche in termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dalla autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Art. 4

Vendite di fine stagione o saldi

1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:

a) generi di vestiario e abbigliamento in genere;

b) gli accessori dell’abbigliamento e la biancheria intima;

c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;

d) gli articoli sportivi.

2. La Giunta Regionale può, su richiesta delle Associazioni di categoria, mediante la consultazione prevista dall’art. 3, comma 2 della legge, estendere l’elenco dei prodotti di cui al comma 1.

3. L’esercente che intenda effettuare una vendita di fine stagione o a saldo deve darne comunicazione al SUAP, almeno cinque giorni prima, indicando:

a) i prodotti oggetto della vendita;

b) la sede dell’esercizio;

c) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

4. Le merci offerte a saldo devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali che, nel caso tale separazione non fosse possibile, non possono essere poste in vendita.

5.  Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania fino al 28 febbraio e, per il periodo estivo, dal primo sabato di luglio fino al 15 settembre. Se il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincide con il lunedì, l’inizio dei saldi invernali è anticipato al sabato. (1)

6. La Giunta Regionale, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare i periodi e le date delle vendite di fine stagione o saldi con le procedure di consultazione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge.

5. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania e per il periodo estivo dal primo sabato di luglio, per la durata di trenta giorni. Se il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincide con il lunedì, l’inizio dei saldi è anticipato al sabato.

(1) Comma modificato dal r.r. n. 14/2017.

Art. 5

Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere soltanto alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita, ferma restando la disciplina che regola le vendite sottocosto.

2. La durata massima della vendita promozionale non può superare i trenta giorni e non può, altresì, interessare articoli oggetto dell’immediata precedente vendita promozionale.

3. Le vendite promozionali non sono consentite in tutto il mese di dicembre e nei quindici giorni antecedenti l’inizio dei saldi.

4. Per l’effettuazione della vendita promozionale, l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico:

a) la data di inizio e la durata della vendita;

b) i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi.

5. I prodotti offerti in vendita promozionale devono essere separati da tutti gli altri e inequivocabilmente individuabili.

Art. 6

Vendite in negozi temporanei

1. L’operatore che intende effettuare una vendita in forma di negozio temporaneo deve presentare al SUAP la relativa SCIA.

2. La SCIA deve contenere:

- la data di inizio e la durata della vendita, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni;

- i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi.

3. Alla conclusione del periodo temporaneo l’esercizio deve essere immediatamente chiuso.

Art. 7

Outlet

1. Si intende vendita in outlet la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti che siano stati realizzati almeno dodici mesi prima dell’inizio della vendita o che presentino difetti di produzione. Tali condizioni devono essere dimostrabili da idonea documentazione.

2. La vendita outlet non è assoggettata a comunicazioni e può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno.

3. Il cartellino aggiuntivo della merce che viene venduta in outlet deve indicare:

a) la data di produzione che non può essere inferiore a dodici mesi;

b) l’indicazione se trattasi di merce difettata;

c) l’indicazione del prezzo all’origine e il prezzo finale scontato.

4. Le merci in vendita outlet non possono essere oggetto di altre tipologie di vendite straordinarie.

 

Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

1. Fino alla approvazione della modulistica prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge viene utilizzata quella resa disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it. e le comunicazioni previste dal presente regolamento vengono redatte sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

2. Qualora la denominazione dell’attività di vendita contenga le parole “negozio temporaneo”, o similari, o outlet, nell’esercizio deve essere esercitata esclusivamente tale vendita nelle modalità previste agli articoli 6 e 7.

3. La disposizione del comma 2 si applica a partire dal 1° gennaio 2017.

4. Sono abrogati i regolamenti regionali n. 12/2004 e n. 2/2007.(2)

(2) Comma così modificato a seguito di rettifica pubblicato nel B.U.R.P. n.135 del 24/11/2016.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.