Legge abrogata dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì
septies, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma
1.
Art. 1
[1.
L’articolo 20
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è sostituito dal
seguente:
“Art. 20
(Modifiche alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20)
1.
Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione
procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria per dismissioni
patrimoniali in favore di enti pubblici), e successive modificazioni e
integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2
dell’articolo 2 le parole “possessori, in base a titolo di legge o a situazione
di fatto consolidata da almeno un quinquennio” sono sostituite dalle
seguenti:
“conduttori, in base a titolo di legge o
a situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data
della domanda di acquisto”;
b)
all’articolo
5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1 bis -
I fabbricati, le opere e le pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento,
né tra i beni di pubblico generale interesse, per le parti eccedenti le
ordinarie dotazioni poderali, sono alienati ai loro possessori al prezzo e alle
condizioni tutte previste dall’articolo 13”;
c)
il comma 4
dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“4. S’intendono attuali possessori, oltre
i soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno
conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene
consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di
acquisto. In caso di decesso dell’originario richiedente, l’immobile è alienato
pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero
di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri.
]
La
presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
Data a
Bari, addì 8 marzo 2007