Abrogata dalla l.r.4/2013,
art.27,
comma 1, lett. ì bis, aggiunta dalla l.r.
23/2018, art. 5,
comma 1.
(1) Vedi anche quanto dispone l'art. 43,
comma 1, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
TITOLO I
BENI ED OPERE DI RIFORMA FONDIARIA
ARTICOLO
1
(Premessa)
[1. I
compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e
delle opere di riforma fondiaria, di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, sono
disciplinati dalle norme contenute nel presente titolo.]
ARTICOLO
2
(Definizione rapporti per la cessione di
unità produttive e loro pertinenze)
(giurisprudenza)
TAR Bari
Sez. I, sent. n. 1946 del
19-05-2003, D.D.E. c. C.F. ed altri
[1. La definitiva cessione in favore di
abituali manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali,
singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla
costituzione di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base
del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a
condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti
requisiti:
a. sia stato possessore dell’unità
produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente
alla data di entrata in vigore della L. 386/1976;
b. sia stata riconosciuta dai competenti
uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o
imprenditore agricolo professionale.
2. I terreni e le relative pertinenze non
posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato
possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono
alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a
situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data
della domanda di acquisto, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 4,
purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale
coltivatore diretto della terra nonché imprenditore agricolo
professionale.
3. All’accertamento del possesso dei
requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della
gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione
esistente agli atti del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della
Puglia (ERSAP), degli ispettorati provinciali per l’agricoltura o degli enti
mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.
4. In caso l’originario richiedente sia
deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui
all’articolo 3 o all’articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2
dell’articolo 7 della L. 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla
riforma fondiaria), sempre che il soggetto designato sia in possesso della
qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o di
imprenditore agricolo professionale (2).
4 bis. Per i terreni e le relative pertinenze già autorizzati in
assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi designati non
abbiano la qualifica di cui al comma 4, la cessione del bene, in loro favore,
potrà aver luogo esclusivamente ai sensi dell’articolo 4, con riferimento al
valore di mercato attuale, purché venga dimostrato il consolidato possesso del
fondo.] (3)
(2) Il presente
articolo, già modificato dall’art. 20,
L.R.
19 luglio 2006, n. 22 (come sostituito dall’art. 1,
L.R.
8 marzo 2007, n. 5), è stato poi così sostituito dall’art. 9,
comma 1, lettera a), L.R.
31 dicembre 2009, n. 34. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2.
Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze. 1.
La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o
associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione
di imprese agricole diretto-coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo
determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il
richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia stato possessore
dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976,
corrispondente alla data di entrata in vigore della L. n. 386/1976;
b) sia stata riconosciuta
dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della
terra ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
2. I terreni e le relative
pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non
sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data
sono alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a
situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data
della domanda di acquisto al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 4,
purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale
coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 230/1950.
3. All'accertamento del
possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti
strutture della gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della
documentazione esistente agli atti del soppresso E.R.S.A.P., degli Ispettorati
provinciali per l'agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di
altri uffici pubblici.
4. In caso l'originario
richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle
condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4, in favore dei soggetti
indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379
(discendente diretto del richiedente o coniuge), sempre che il soggetto
designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore
diretto della terra di cui al richiamato articolo 16 della L. n. 230/1950.».
(3) Comma
aggiunto dalla l.r.
n. 15/2015, art. 4, lett. a).
Art. 3
Determinazione dei prezzi e modalità di versamento
per i beni posseduti prima del 23 giugno
1976.
[1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti
importi:
a) indennità di espropriazione corrisposta al
proprietario rivalutata all'attualità e ridotta di un terzo.
b) somma corrispondente ai due terzi:
b. 1. dei costi delle opere realizzate dall'Ente di
sviluppo al netto dei contributi statali;
b. 2. dei pagamenti delle indennità miglioratarie per
lodo arbitrale.
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1,
lettere a) e b), devono essere versate alla Regione le somme relative ai debiti
gravanti sul fondo per debiti poderali, non rimborsati all'Ente di sviluppo e
maggiorati degli interessi legali, per oneri fondiari, nonché le spese sostenute
per oneri relativi a sopralluoghi e a eventuali misurazioni, visite catastali o
frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.
3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai
sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta
dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una
durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente
articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula
del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei
competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le
condizioni di vendita stabiliti dall'articolo 4 -(4)
4-bis. Il termine semestrale previsto dal
presente articolo, in ordine all'accettazione del prezzo proposto, può essere
esteso fino a un massimo di mesi dodici nel solo caso in cui, posto a carico
dell'acquirente l'onere del frazionamento di immobili, si è da questi dimostrata
l'impossibilità di potervi provvedere nel termine più breve per oggettive
difficoltà di carattere tecnico o burocratico; in tali casi il prezzo di vendita
è maggiorato degli interessi legali .](5)
(4) Articolo così sostituito
dall'art. 18,
comma 1, L.R. 7
marzo 2003, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 3.
Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima
del 23 giugno 1976. 1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti
importi: a) l'indennità di
espropriazione corrisposta al proprietario ridotta di un terzo;
b) la somma corrispondente ai due
terzi; 1. dei costi delle opere
realizzate dall'ente di sviluppo, al netto dei contributi statali;
2. dei pagamenti di indennità
miglioratorie per lodo arbitrale. 2.
Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere
versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo
per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'ente di sviluppo,
nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure
catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.
3. Il pagamento dell'importo
complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 viene effettuato in un'unica
soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al
tasso legale e per una durata massima di cinque anni, con iscrizione di ipoteca
nei modi di legge. 4. Il prezzo e le
condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente
esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data
di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso
tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti
dall'articolo 4.».
(5) Comma aggiunto dall'art. 13,
comma 1, lettera a), L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
Art.
4
Determinazione dei prezzi e modalità di
versamento
per i beni posseduti dopo il 23
giugno 1976.
[1. Il prezzo di vendita in favore dei
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è determinato valutando
la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale
prezzi competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del
possesso dell'unità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo
rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale
data.
1
bis. A partire dall’anno 2000 il valore dei terreni è determinato sulla base
delle tabelle dei valori agricoli medi (VAM), redatte dalla commissione
provinciale espropri competente per territorio. Nel caso in cui le tabelle VAM
di riferimento risultino non aggiornate da più di due anni, sono applicati i
coefficienti di rivalutazione ISTAT. (6)
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi
del comma 1, devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai
debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti ponderati non
rimborsati all'Ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad
eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la
definizione dell'atto.
3. Il prezzo complessivo deve essere
sottoposto al giudizio di congruità dell'Ispettorato per l'agricoltura
competente per territorio.
4. È data facoltà al richiedente di
optare per il minor prezzo tra quello come sopra determinato, maggiorato degli
interessi legali, relativo agli ultimi cinque anni e quello corrispondente al
valore attuale del fondo non migliorato, determinato dal competente Ispettorato
per l'agricoltura, previo rimborso degli oneri fondiari dalla data di possesso.
5. Per il pagamento del prezzo dovuto, su
richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e
per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di
legge.
6. Il prezzo e le condizioni di vendita
di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio
assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione
del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più
ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dall'articolo 3, comma
4-bis. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della ex
riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le norme vigenti
(7).
7. Ove l'unità poderale da cedere sia
stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del
fondo, in violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde
dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto
dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate
dall'assegnatario. ]
(6) Comma aggiunto dalla
l.r.
n. 15/2015, art. 4, lett. b).
(7) Comma così sostituito
dall'art. 13,
comma 1, lettera b), L.R.
30 aprile 2009, n. 10. Il testo originario era così formulato: «6.
Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se
il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei
mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici
regionali. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della
riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le vigenti norme.».
Art.
5
Integrazioni e pertinenze di unità
produttive.
[1. Eventuali quote integrative di
terreno nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute,
possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità e al
prezzo previsti dall'articolo 3. Le quote integrative e le pertinenze delle
unità produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità e
al prezzo previsti dall'articolo 4.
1-bis. I fabbricati, le opere e le
pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento, né tra i beni di pubblico
generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono
alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste
dall'articolo 13.] (8).
(8) Comma aggiunto dall'art.
20,
comma 1, lettera b), L.R. 19
luglio 2006, n. 22, e successivamente con l’art. 1,
della L.R. 8
marzo 2007, n. 5 è stato introdotto (con identica formulazione)
l’1-bis.
Art.
6
Affrancazioni.
[1. Il disposto del comma 1 dell'articolo
10 della legge n. 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando
l'assegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della
medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del
prezzo di assegnazione. Le rate ancora da corrispondere sono maggiorate degli
interessi legali.
2. All'assegnatario, ovvero ai suoi eredi
legittimi pro indiviso, è riconosciuta, altresì, la facoltà di affrancare
l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non
ancora corrisposte, rivalutare all'attualità, e i debiti eventualmente gravanti
sull'unità produttiva maggiorati degli interessi legali .](9).
(9) Articolo così
sostituito dall'art. 18,
comma 2, L.R. 7 marzo
2003, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Affrancazioni.
1. Il disposto del comma 1 dell'articolo 10 della L. n. 386/1976 si applica a
favore degli eredi anche quando l'assegnatario originario e deceduto prima della
data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la
quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. 2. È riconosciuta, altresì,
agli eredi legittimi dell'assegnatario la facoltà di affrancare pro-indiviso
l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non
corrisposte dal loro dante causa nonché tutti gli altri debiti eventualmente
gravanti sull'unità produttiva.».
Art.
7
Limitazioni, vincoli e
divieti.
[1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti
posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma
fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini
più brevi al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla
data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo
possessore.
2. Il divieto di alienazione previsto
dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita
si applica anche nel caso in cui l'acquirente non abbia beneficiato di
agevolazioni fiscali. Il computo del decennio va effettuato dalla data presa a
base per la valutazione del prezzo dell'unità produttiva.
2-bis. Le disposizioni di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non si applicano
alle cessioni di case coloniche realizzate e/o acquisite per finalità di riforma
fondiaria, così come pervenute, per successione tra enti, al patrimonio
indisponibile della Regione Puglia (10).]
(10) Comma aggiunto dall'art. 13,
comma 1, lettera c), L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
Art.
8
Variazioni strumenti
urbanistici.
[1. Nei casi in cui lo strumento
urbanistico del Comune muti l'originaria destinazione agricola dell'agro in cui
ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni:
a) quando non sia stato stipulato il
contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di
destinazione deve essere alienata preferibilmente al possessore, alle condizioni
previste dall'articolo 13. [Se il mutamento di destinazione interviene dopo
l'accettazione del prezzo, nei tempi e nelle forme previste, ma prima che sia
stipulato il contratto di cessione, la vendita ha luogo alle condizioni proposte
e già accettate ] (11);
b) per i terreni per i quali risulti già
stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione
non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle
condizioni previste nello stesso contratto.]
(11) Lettera sostituita dall'art.
13, comma 1, lettera
d), L.R. 30 aprile 2009, n. 10 e successivamente modificata dalla l.r. n. 37/2014, art. 25. Il testo originario era così formulato: «a) quando non sia stato
stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al
mutamento di destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore,
alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della
L. n. 386/1976.».
Art.
9
Ripresa di possesso di unità
produttive.
[1. Alla ripresa di possesso degli
immobili a seguito di rinunzia all’acquisto e/o all’assegnazione, mancato
pagamento delle rate di ammortamento, rifiuto o mancata accettazione del prezzo
e/o delle condizioni di vendita, revoca del provvedimento di assegnazione,
annullamento e/o risoluzione del contratto di vendita, sentenza favorevole,
mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 2 e 13,
scadenza e/o revoca di concessione amministrativa, atto di Giunta regionale che
modifichi la classificazione dell’immobile dichiarandolo di pubblico generale
interesse, si procede con provvedimento del dirigente del servizio competente.
Previa opportuna diffida, l’atto, debitamente motivato, deve essere ritualmente
notificato all’interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile.
Il decreto è direttamente ed immediatamente esecutivo, salvo sospensione o
revoca da parte dello stesso dirigente .](12)
(12) Comma così sostituito
dall’art. 9,
comma 1, lettera b), L.R.
31 dicembre 2009, n. 34. Il testo originario era così formulato:
«1. Alla ripresa di possesso dei terreni a seguito di rinunzia, rifiuto del
prezzo di vendita, revoca, annullamento del contratto di vendita, sentenza
favorevole, mancanza di requisiti, si procede con decreto dell'Assessore
regionale competente.».
Art
10
Revoca assegnazione terreni e annullamento
contratti di vendita.
[1. In caso di violazione del vincolo di
destinazione, la revoca dell'assegnazione o l'annullamento del contratto di
vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente alla superficie
interessata all'abusivismo edilizio. ]
Art.
11
Criteri di
assegnazione.
[1. Le unità produttive in disponibilità
vengono assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei
requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale
.]
Art.
12
Beni di pubblico generale
interesse.
[1. Le opere, i terreni ed i fabbricati
di riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente
acquisiti, in relazione alla loro destinazione d'uso, al demanio o al patrimonio
indisponibile regionale.
2. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, provvede al trasferimento delle opere di
pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla loro gestione.
3. Previa intesa con gli enti
destinatari, la Giunta regionale determina la misura del concorso regionale nei
costi di ristrutturazione ed adeguamento delle opere da trasferire, a valere sui
proventi delle alienazioni dei beni della riforma, o da attribuire mediante
conferimento diretto e gratuito di ulteriori beni di equivalente valore
economico.
4. La Giunta regionale è autorizzata a
trasferire gratuitamente in favore degli enti di cui all'ultimo comma dell'art.
11 della L. n. 386/1976 esclusivamente i beni originariamente destinati e
utilizzabili per fini di assistenza, educazione e culto.
4 bis. La Giunta regionale è autorizzata a
trasferire a titolo gratuito i beni immobili richiesti dai comuni, sulla base di
una proposta progettuale di valorizzazione, vincolando gli stessi al
conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all’esercizio di
proprie funzioni e servizi. Il trasferimento è disposto con decreto del
Presidente della Giunta regionale a valere di titolo di proprietà.] (13)
(13) Comma aggiunto
dalla l.r. n. 15/2015, art. 4, lett.
c).
Art.
13 (14)
Beni non di pubblico generale interesse.
[1. I terreni, i fabbricati e le opere di
riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del
patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che,
per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non
ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque,
abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura
concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'Agenzia del territorio
subentrata nelle funzioni al soppresso Ufficio tecnico er"Times New Roman"e
(U.T.E.) competente per territorio.
2. Non si fa luogo a procedura
concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di un ente pubblico, a
prezzo determinato dall'Agenzia del territorio.
2-bis. Non si fa luogo alla procedura
concorsuale anche ove l'ufficio, rilevata l'esistenza di relitti di immobili in
disponibilità avente scarso valore e consistenza, valuti l'opportunità di
alienarli, prioritariamente in favore di eventuali confinanti, al prezzo e alle
condizioni previste dall'articolo 4 per i terreni aventi destinazione agricola,
ovvero dai commi 3, 6, 7-bis e 7-ter del presente articolo per quelli che hanno
perso tale destinazione (15).
3. In deroga a quanto previsto
dal comma 1, è autorizzata l’alienazione dei beni non in disponibilità a favore
degli attuali possessori. A tal fine si procede alla determinazione del prezzo
di vendita secondo le seguenti modalità:
a) determinazione del valore
iniziale del bene sulla base della sommatoria dei seguenti importi:
1) il valore di stima
determinato dall’Agenzia del territorio, al netto delle migliorie
effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;
2) la somma dei canoni concessori o d’uso,
come determinati dall’ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a
eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi,
resisi necessari per la definizione dell’atto di vendita.
b) pubblicazione da parte del
competente ufficio di un avviso pubblico mediante affissione all’albo pretorio
del comune ove è situato il bene, all’albo pretorio del Servizio demanio e
patrimonio e sul sito della Regione Puglia per un periodo non inferiore ai
venti giorni, specificando il bene in vendita e il prezzo posto a base d’asta
e che chiunque può presentare, entro il termine all’uopo fissato, offerte
migliorative. Per beni di particolare rilevanza l’ufficio può pubblicare
l’avviso anche mediante altre fonti, ponendo il costo a carico
dell’assegnatario. Alla scadenza del termine l’ufficio competente comunica al
possessore che il prezzo di vendita potrebbe risultare quello determinato ai
sensi della lettera a) del presente comma, ovvero in caso di offerte
migliorative, quello più alto proposto.Sono
altresì escluse dalla procedura di evidenza pubblica le aree edificate
contemplate nel presente articolo, la cui vendita deve avvenire in favore
dell’attuale possessore, il tutto in ottemperanza alla lettera a), punti 1) e
2). (16)
4. S'intendono attuali possessori,
oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti
hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del
bene consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di
acquisto. In caso di decesso dell'originario richiedente, l'immobile è alienato
pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero
di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri.
(17)
5. La Giunta regionale è autorizzata al
trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al
presente articolo in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di
vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di
lettera di intenti (18).
6. Il pagamento del prezzo di vendita
determinato ai sensi del comma 3 viene effettuato in un'unica soluzione. Su
richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale
vigente all'atto della stipula e per una durata massima di dieci anni, con
iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
7. Ai sensi dell'articolo unico, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, ai possessori, individuati ai sensi
del comma 4, di fabbricati destinati a uso di abitazione e loro eredi si applica
l'abbattimento del 20 per cento del prezzo di vendita, come determinato al comma
3 e la eventuale dilazione prevista al comma 6.
7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita
di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio
assenso entro tre mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei
competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi sei,
limitatamente al solo caso previsto dal comma 4 bis dell’articolo 3. Decorso
tale termine, l’immobile viene ceduto in proprietà al soggetto che ha presentato
la miglior offerta in sede di avviso pubblico o, in assenza di offerte, ritorna
nella disponibilità della ex riforma fondiaria per essere alienato con le
procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti
per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi della
lettera b) del comma 3, con l’aggiunta degli interessi legali. (19)
7-ter. Le disposizioni previste
dall'articolo 4, comma 7, della L.R. n. 20/1999 si applicano alle cessioni dei
beni e delle opere, di cui al presente articolo, a prescindere dalla loro
destinazione d'uso (20) .
7-quater. Le disposizioni previste dal
comma 1, lettera a), dell'articolo 8 si applicano anche alle cessioni
disciplinate dal presente articolo (21).
7 quinquies. Tutte le procedure di acquisto
non ancora definite con la sottoscrizione di atto di compravendita al 31 gennaio
2015 sono sottoposte alla procedura di determinazione del prezzo di vendita di
cui al comma 3ad
esclusione delle procedure di alienazione già avviate, per le quali i promissari
hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima
della data di entrata in vigore della presente legge.] (22)
(14)
Articolo così sostituito dall'art. 43,
L.R.
31 maggio 2001, n. 14, poi così modificato come indicato nelle note che
seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Beni non di pubblico
generale interesse. 1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonee
ad uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o
realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di
intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in
tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiamo perduto
tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara
pubblica al prezzo base fissato dall'Ufficio tecnico er"Times New Roman"e
(U.T.E.) 2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in
cessione da, parte di ente pubblico, a prezzo determinato dall'U.T.E. 3. In
deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non
in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di stima
determinato dagli U.T.E. territorialmente competenti, al netto delle migliorie
apportate, purché documentata la relativa spesa. 4. Si intendono attuali
possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro
eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la
disponibilità materiale del bene consolidatasi al 3 dicembre 1997. 5. La Giunta
regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari
acquirenti, dei beni di cui al comma 2 dell'art. 11 della L. n. 386/1976 in
ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque,
sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere d'intenti. 6. A
richiesta dell'acquirente, il pagamento del prezzo può essere dilazionato, sino
a due terzi del suo importo, in dieci annualità costanti maggiorate del saggio
d'interesse legale corrente all'atto della stipula. 7. Ove il bene da cedere sia
stato interessato da violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione
prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria e il relativo prezzo è determinato
in relazione al valore attuale del bene, al netto dell'incremento derivante
dalle opere abusive realizzate. 8. Ai concessionari o locatari di fabbricati
destinati ad uso di abitazione e loro eredi, che siano in regola con il
pagamento dei relativi canoni, come determinati dall'E.R.S.A.P., si applica
l'abbattimento del 20 per cento del prezzo d'acquisto, come determinato
dall'U.T.E., ai sensi del comma 10 dell'articolo unico della legge 24 dicembre
1993, n. 560.».
(15) Comma aggiunto dall'art. 13,
comma 1, lettera e), n. 1, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(16) Comma sostituito dalla
l.r. n. 15/2015, art. 4, lett.
d). e modificato,
successivamente, dalla l.r.
n. 8, art. 1, lett. a). Il testo originario era così
formulato:"3. In deroga a quanto previsto dal
comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore
degli attuali possessori al prezzo di vendita determinato dalla sommatoria dei
seguenti importi: a) il valore di stima
determinato dall'Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente
apportate, purché documentata la relativa spesa; b) la somma dei canoni concessori o d'uso, come determinati
dall'E.R.S.A.P., e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali
misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari
per la definizione dell'atto di vendita. "
(17)
Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, lettera c), L.R. 19 luglio 2006, n. 22, nella nuova formulazione introdotta
dall'art. 1,
L.R. 8 marzo 2007, n. 5. Il testo originario era così formulato: «4. Si intendono
attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione,
o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la
disponibilità materiale del bene consolidatasi al 3 dicembre 1997.».
(18) Comma così sostituito dall'art. 13,
comma 1, lettera e), n. 2, L.R.
30 aprile 2009, n. 10. Il testo originario era così formulato: «5.
La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore dei
promissari acquirenti, dei beni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23
giugno 1976, n. 386 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di
vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di
lettere di intenti.».
(19) Comma, aggiunto dall'art. 19,
L.R. 7 marzo 2003, n. 4, sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera e), n. 3,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10 è stato nuovamente sostituito
dalla l.r.
n. 15/2015, art. 4, lett. e).
(20)
Comma aggiunto dall'art. 19,
L.R.
7 marzo 2003, n. 4, il quale ha integrato l'art.
43,
L.R. 31 maggio 2001,
n. 14, sostitutivo del presente articolo.
(21) Comma aggiunto dall'art. 13,
comma 1, lettera e), n. 4, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(22) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 15/2015, art. 4, lett. f) e, successivamente,
modificato dalla lr.
n. 8/2016, art. 1 lett, b) .
Art.
14
Concessioni
temporanee.
[1. I beni non disponibili della riforma
fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la
disciplina prevista dalla legge 26 aprile 1995, n. 27 e relative disposizioni
applicative emanate dalla Giunta regionale.
2. La misura dei canoni relativi alle
concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sarà
adeguata alla normativa di cui al comma 1 a cura degli uffici competenti della
riforma fondiaria.
3. In caso di deliberata cessione del
bene in favore del concessionario, il canone di concessione deve essere
corrisposto fino al pagamento del prezzo di acquisto, o della prima rata di esso
in caso di rateazione. ]
Art.
15
Cessioni a cooperative
agricole.
[1. Le cessioni a cooperative agricole e
loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi e degli
impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo di vendita,
determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, ridotto di un terzo, e con le
modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo 13.] (23).
(23) Articolo così
sostituito dall'art. 44,
L.R. 31
maggio 2001, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 15.
Cessioni a cooperative agricole. 1. Le cessioni a cooperative agricole e loro
consorzi di terreni destinati ed utilizzati a sede di impianti collettivi, degli
impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo stabilito
dall'U.T.E. territorialmente competente, ridotto di un terzo.».
Art.
16
Terreni occupati da costruzioni
abusive.
[1. I terreni che ritornano nella
disponibilità della gestione speciale della riforma fondiaria a seguito di
revoca o rinunzia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente
compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive sono considerati - per le
superfici interessate dall'abusivismo - non più utilizzabili a fini agricoli e,
pertanto, alienabili ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 386/1976 e della
presente legge, indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attiva
presso il Comune competente. ]
Art.
17
Classificazione beni di riforma
fondiaria.
[1. Le modalità di classificazione dei
beni di riforma fondiaria sono determinate dalla Giunta regionale su proposta
dell'Assessore competente. ]
Art.
18
Beni ex Opera nazionale combattenti -
O.N.C. - di riforma fondiaria.
[1. I terreni agricoli sono alienati in
favore degli attuali conduttori o loro eredi, al prezzo di vendita determinato
in base ai valori medi agricoli fissati dalla commissione provinciale di cui
all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio,
riferiti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura
in atto all’anno di inizio del possesso, ridotto di un
terzo.
2. I fabbricati rurali funzionali alla
conduzione dei terreni agricoli sono valutati al costo di costruzione alle
condizioni d’uso esistenti al momento della presentazione dell’istanza di
acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un
terzo.
3.
I fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono
alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione
dell’istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un
terzo. Il prezzo di mercato è stimato dalle competenti strutture regionali e
congruito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 15
della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l’esercizio delle funzioni
amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera
nazionale per i combattenti), e successive modifiche.
4. Il prezzo determinato ai sensi dei
commi 1, 2, 3 conserva la validità se il richiedente esprime il proprio assenso
entro due mesi dalla data di comunicazione dello stesso prezzo da parte dei
competenti uffici regionali. Intervenuta l’accettazione, la Giunta delibera la vendita
delegando un dipendente con qualifica dirigenziale a intervenire in
rappresentanza della Regione Puglia nella stipula del relativo atto
pubblico.
5. Il prezzo di cui ai commi 1, 2, 3
deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può
essere concessa una dilazione, per una durata massima di anni dieci, con il
pagamento degli interessi computati al tasso legale e l’iscrizione di ipoteca
nei modi di legge.
6.
I fondi agricoli cosiddetti MAF (espropriati dall’ex
Ministero agricoltura e foreste), già oggetto di valutazione da parte della
commissione del Ministero del tesoro - Ispettorato generale degli enti disciolti
(IGED) - istituita per la determinazione del prezzo di alienazione dei beni
patrimoniali degli enti disciolti, quali i fondi “Forcone Gala”, “San Leonardo
Stringitella”, “San Leonardo Topporusso”, “Figurella”, “Vallone dell’Elce” e
“Bellaveduta”, sono esclusi dalla valutazione prevista dai commi 1 e 2]
(24)
(24) Il presente articolo, già modificato dall’art. 13,
comma 1, lettera g), L.R.
30 aprile 2009, n. 10, è stato poi così sostituito dall’art.
1, L.R. 25 febbraio 2010, n.
5,
a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato:
«Art. 18. Beni ex Opera nazionale combattenti - O.N.C. - di riforma fondiaria.
1. La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa a tutti i beni pervenuti
alla Regione dall'ex Opera nazionale combattenti.2. Fermi restando i diritti acquisiti in forza di
norme di maggior favore, cessano di avere effetto gli articoli contenuti nel
titolo II della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67, così come modificata dalla legge
regionale 15 febbraio 1985, n. 5, incompatibili con la disciplina
di cui alla presente legge. 2-bis. I compiti affidati al Comitato tecnico consultivo, come
previsti dal comma 2 dell'articolo 2
della legge
regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano
di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia -
ERSAP), istitutiva di quell'organismo, sono estesi a tutti gli atti e connesse
procedure amministrative relative alla dismissione dei beni di cui al comma 1
del presente articolo.».
Art.
19
Contenziosi in atto.
[1. I contenziosi relativi alla riforma
fondiaria pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno
definiti secondo i principi in essa contenuti. ]
TITOLO II
Dismissioni
patrimoniali
Art.
20
Elencazione immobili e procedure
alienative.
[1. In attuazione degli obiettivi di
finanza pubblica connessi all'adesione al patto di stabilità e crescita di cui
all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al fine di reperire le
risorse necessarie all'avvio di una organica azione di valorizzazione,
incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di
proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati
immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno indicati:
1. complesso immobiliare sito in
contrada «La Riccia» - Taranto al Comune di Taranto
2. immobile «CRSEC» sito nel Comune di
Grottaglie al Comune di Grottaglie
3. immobile «Colonia marina ex G.I.»
sito in Giovinazzo al Comune di Giovinazzo o alla USL BA/2
4. immobile «Colonia Collinare ex G.I.»
sito in Mottola al Comune di Mottola
5. immobile in località «Ceppano» in
agro di Otranto al Comune di Otranto
6. immobile «ex tabacchificio» sito in
Cursi al Comune di Cursi
7. immobile in località «Manna di
Ginosa» al Comune di Ginosa
8. immobile ex tabacchificio in
località «Marina di Ginosa» al Comune di Ginosa
9. immobile in località «Dolcemorso» in
agro di Mottola alla Comunità Montana della Murgia sud-orientale
10. complesso immobiliare «ex SICEM»
sito in Foggia alla Provincia di Foggia
11. edificio scolastico «Casa ex G.I.»
in Adelfia al Comune di Adelfia
12. edificio scolastico «Casa ex G.I.»
in Altamura al Comune di Altamura
13. immobile «ex ENAL» in Capurso al
Comune di Capurso
14. edificio scolastico «Casa ex G.I.»
in Cellamare al Comune di Cellamare
15. immobile «Casa ex G.I.» e relative
pertinenze in Conversano al Comune di Conversano
16. immobile «Palestra ex G.I. alla via
Galliani» in Foggia al Comune di Foggia
17. immobile «Palestra ex G.I. alla via
Pestalozzi» in Foggia al Comune di Foggia
18. immobile «Palestra ex G.I. alla via
Ammiraglio Da Zara» in Foggia al Comune di Foggia
19. immobile «Campi di tennis ex ENAL»
in Foggia al Comune di Foggia
20. immobile «ex FAPL» in Torremaggiore
al Comune di Torremaggiore
21. immobile «Fabbricati ex ENAL nel
camping Calenelle» in Vico del Gargano al Comune di Vico del Gargano
22. immobile «Campo sportivo ex G.I.»
in S. Severo al Comune di S. Severo
23. immobile «Campo sportivo ex G.I.»
in Serracapriola al Comune di Serracapriola
24. immobile «ex FAPL» in Minervino
Murge al Comune di Minervino Murge
25. edificio sede università «ex
INAPLI» in Lecce all'Università di Lecce
26. edificio sede università «ex G.I.
Fiorini» in Monteroni di Lecce all'Università di Lecce
27. immobile «Campo sportivo ex G.I.»
in Massafra al Comune di Massafra
27-bis. immobile "Colonia collinare ex
GI" sito in Martina Franca alla Provincia Romana della Congregazione dei
Chierici Regolari Somaschi con sede in Roma (25).
1-bis. Per il perseguimento dei fini
indicati nel comma 1 e nell'articolo 28,
comma 1, della L.R. n.
9/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni
immobili, terreni e fabbricati, finitimi e/o adiacenti ad aree oggetto di
interventi artigianali e/o turistici ricadenti in patti di area, in contratti di
programma e/o in iniziative a questi collegati (26).
1-ter. L'alienazione degli immobili
ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1-bis ha luogo direttamente in
favore dei soggetti attuatori che ne fanno richiesta, con le procedure previste
dall'articolo 26
della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27, senza l'applicazione dei benefici
previsti dall'articolo 28,
comma 2, della medesima L.R. n.
27/1995 (27).
1-quater. Il trasferimento degli immobili
di cui al comma 1-bis ha luogo sotto l'espressa e accertata condizione che i
soggetti attuatori devono eseguire il programma costruttivo entro il limite
massimo determinato dal contratto, fatte salve le eventuali proroghe concesse
nell'ambito della contrattazione programmata (28).
1-quinques. L'inosservanza del rispetto
della condizione di cui al comma 1-quater è motivo di retrocessione
dell'immobile, nel nuovo stato di fatto e di consistenza, in favore della
Regione, senza aggravio di spesa e di oneri in genere (29).
1-sexies. In presenza di più richieste
relative al medesimo cespite viene privilegiato l'intervento che garantisce il
complessivo maggior livello occupazionale in relazione all'investimento (30).
2. All'alienazione dei beni di cui al
comma 1 e di quelli dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 24
della L.R. n.
27/1995 si provvede secondo le modalità previste all'articolo 26
della stessa legge.
3. L'eventuale affidamento a società di
servizi dovrà avvenire per gruppi di beni ricadenti nel medesimo ambito
provinciale.
4. Sono fatti salvi i benefici previsti
per gli enti di cui all'articolo 28,
comma 2, della L.R.
n. 27/1995, limitatamente alla pane dell'immobile già in
disponibilità.
4-bis. Gli Enti territoriali che entro il
31 dicembre 2002 non hanno presentato richiesta di acquisizione degli immobili
indicati nel comma 1 decadono dall'aver titolo all'acquisizione diretta e ai
connessi benefici riportati nel comma 4 (31).
4-ter. La Giunta regionale è autorizzata
ad alienare i beni immobili ricadenti nella fattispecie del comma 4-bis nel
seguente modo:
a) direttamente in favore di altri enti
territoriali e/o di enti pubblici che operano sul territorio pugliese, con le
procedure previste dall'articolo 28,
comma 1, della L.R.
n. 27/1995, senza l'applicazione dei benefìci previsti dai commi
2 e 3 del medesimo articolo 28;
b) in mancanza di richieste di enti
territoriali e/o di enti pubblici, secondo le procedure previste dalla L.R.
n. 27/1995 (32).
4-quater. Relativamente agli immobili di
proprietà regionale oggetto di dismissione mediante asta pubblica, gli enti
territoriali e gli enti pubblici possono, a parità di prezzo di vendita
conseguito in sede di gara, esercitare diritto di prelazione da formalizzare,
entro quarantacinque giorni dalla data della notifica, con provvedimento
adottato dall'organo competente, corredato della indicazione dei termini di
pagamento, che non possono superare i successivi centottanta giorni]
(33).
(25) Numero aggiunto dall'art.
48,
L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.
(26) Comma aggiunto dall'art.
42,
L.R. 31 maggio 2001, n. 14.
(27) Comma aggiunto dall'art.
42,
L.R. 31 maggio 2001, n. 14.
(28) Comma aggiunto dall'art.
42,
L.R. 31 maggio 2001, n. 14.
(29) Comma aggiunto dall'art.
42,
L.R. 31 maggio 2001, n. 14.
(30) Comma aggiunto dall'art.
42,
L.R. 31 maggio 2001, n. 14.
(31) Comma aggiunto dall'art.
22,
L.R. 7 marzo 2003, n. 4.
(32) Comma aggiunto dall'art.
22,
L.R. 7 marzo 2003, n. 4.
(33) Comma aggiunto
dall'art. 22,
L.R. 7 marzo 2003, n. 4.
Art.
21
Prezzo e modalità
pagamento.
[1. Le cessioni dei beni di cui
all'articolo 20 saranno stipulate al prezzo determinato dall'Ufficio del
territorio territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti
dallo scioglimento dell'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) al maggior
prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal tecnico nominato con
decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 1238 in data 30 aprile 1996. In
caso di affidamento di mandato a società di servizi, alla determinazione del
valore dei beni da alienare provvede la società affidataria, tenendo conto della
incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli
strumenti urbanistici, e, comunque, ancorando la valutazione dell'area sfruttata
a fini urbanistici all'attuale prezzo di mercato dei suoli edificatori. La
valutazione è approvata dalla Giunta regionale, a seguito di parere espresso
dalla Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 15
della L.R. n. 67/1980,
così come sostituito dall'articolo 10
della L.R. n. 5/1995 e modificato dall'articolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17.
2. Il pagamento del prezzo, ove eccedente
l'importo di lire 600 milioni, potrà essere dilazionato a richiesta e per non
più di due terzi del suo ammontare, in tre annualità, con maggiorazione dei
relativi interessi legali e con esonero, in caso di alienazione ad ente
pubblico, da iscrizione di ipoteca immobiliare.
3. Ove, per causa imputabile
all'acquirente, alla stipula non si pervenga entro mesi sei dalla data di
notifica del prezzo come sopra determinato, la Giunta regionale è autorizzata,
previo preavviso ad adempiere entro i successivi mesi tre, ad alienare i beni di
cui sopra mediante procedura concorsuale di gara pubblica.
]
Art.
22
Reinvestimento proventi per idee
d'impresa.
[1. I proventi delle alienazioni
costituiscono residui di stanziamento e sono reinvestiti per le finalità di cui
all'articolo 30,
comma 2, della L.R. n. 27/1995 e
per interventi di adeguamento, conservazione e riqualificazione patrimoniale,
secondo un programma adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare al Demanio e Patrimonio.
2. Il trenta per cento dei proventi delle
alienazioni è destinato ad interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al
riutilizzo di beni suscettibili di impiego in idee d'impresa nei seguenti
settori:
a) produzione beni in agricoltura,
artigianato ed industria;
b) fornitura di servizi alle imprese;
c) fornitura di servizi per il turismo,
fruizione dei beni culturali, tutela ambientale.
3. Le modalità e le condizioni di
utilizzazione dei beni di cui al comma 2 formeranno oggetto di apposita
concessione d'uso da rilasciarsi, in favore delle imprese giovanili i cui
progetti risulteranno ammessi a finanziamento pubblico, secondo le norme
contenute nel disciplinare d'uso di cui all'articolo 17,
comma 3, della L.R. n. 27/1995.
]
Art.
23
Accordi di
collaborazione.
[1. Per la individuazione delle possibili
opportunità esistenti nel territorio regionale connesse a forme di utilizzazione
patrimoniale finalizzate alla creazione di nuove imprese, la Giunta regionale è
autorizzata a stipulare accordi di collaborazione, senza oneri a carico del
bilancio regionale, con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate
all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
]
Art.
24
Norma finanziaria
[1. Nel bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti i seguenti
capitoli:
ENTRATA
Cap. 4091150"Proventi
alienazioni di cui all'art. 20
della legge regionale n. 20 del 30 giugno
1999 "(C.N.I.)
·
Competenza
+ £. 10.000.000.000
·
Cassa
+ £.
10.000.000.000
SPESA
Cap. 3425 " Spesa per interventi straordinari di valorizzazione, incremento,
riqualificazione, adeguamento e reimpiego di beni di proprietà regionale"
(C.N.I.)
·
Competenza
+ £. 10.000.000.000
·
Cassa
+£. 10.000.000.000
Art.
25
[1. Sono abrogate le
norme in contrasto con la presente
legge ]