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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1999
Numero
20
Data
30/06/1999
Abrogato
 
Materia
Demanio e Patrimonio
Titolo
Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 72 del 13 luglio 1999 Vedi DGR n. 1562 de 23/10/2006
Allegati
Nessun allegato

 



Abrogata dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì bis, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.

(1) Vedi anche quanto dispone l'art. 43, comma 1, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

 

 

TITOLO I

BENI ED OPERE DI RIFORMA FONDIARIA

ARTICOLO 1

(Premessa)

[1.         I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente titolo.]

ARTICOLO 2

(Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze)

(giurisprudenza)

TAR Bari

Sez. I, sent. n. 1946 del 19-05-2003, D.D.E. c. C.F. ed altri

 

[1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:

a. sia stato possessore dell’unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della L. 386/1976;

b. sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o imprenditore agricolo professionale.

2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 4, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra nonché imprenditore agricolo professionale.

3. All’accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), degli ispettorati provinciali per l’agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.

4. In caso l’originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 3 o all’articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 7 della L. 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o di imprenditore agricolo professionale (2).

4 bis. Per i terreni e le relative pertinenze già autorizzati in assegnazione con formali provvedimenti, nel caso in cui gli eredi designati non abbiano la qualifica di cui al comma 4, la cessione del bene, in loro favore, potrà aver luogo esclusivamente ai sensi dell’articolo 4, con riferimento al valore di mercato attuale, purché venga dimostrato il consolidato possesso del fondo.] (3)

(2) Il presente articolo, già modificato dall’art. 20, L.R. 19 luglio 2006, n. 22 (come sostituito dall’art. 1, L.R. 8 marzo 2007, n. 5), è stato poi così sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 31 dicembre 2009, n. 34. Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze. 1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della L. n. 386/1976;

b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 4, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 230/1950.

3. All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso E.R.S.A.P., degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.

4. In caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (discendente diretto del richiedente o coniuge), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra di cui al richiamato articolo 16 della L. n. 230/1950.».

(3) Comma  aggiunto dalla l.r. n. 15/2015, art. 4, lett. a).

 

Art. 3

Determinazione dei prezzi e modalità di versamento

 per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976.

 

[1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

a) indennità di espropriazione corrisposta al proprietario rivalutata all'attualità e ridotta di un terzo.

b) somma corrispondente ai due terzi:

b. 1. dei costi delle opere realizzate dall'Ente di sviluppo al netto dei contributi statali;

b. 2. dei pagamenti delle indennità miglioratarie per lodo arbitrale.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere versate alla Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per debiti poderali, non rimborsati all'Ente di sviluppo e maggiorati degli interessi legali, per oneri fondiari, nonché le spese sostenute per oneri relativi a sopralluoghi e a eventuali misurazioni, visite catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall'articolo 4 -(4)

4-bis. Il termine semestrale previsto dal presente articolo, in ordine all'accettazione del prezzo proposto, può essere esteso fino a un massimo di mesi dodici nel solo caso in cui, posto a carico dell'acquirente l'onere del frazionamento di immobili, si è da questi dimostrata l'impossibilità di potervi provvedere nel termine più breve per oggettive difficoltà di carattere tecnico o burocratico; in tali casi il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali .](5)

(4) Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 1, L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976. 1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi: a) l'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario ridotta di un terzo; b) la somma corrispondente ai due terzi; 1. dei costi delle opere realizzate dall'ente di sviluppo, al netto dei contributi statali; 2. dei pagamenti di indennità miglioratorie per lodo arbitrale. 2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto. 3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 viene effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di cinque anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge. 4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall'articolo 4.».

(5) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

 

Art. 4

Determinazione dei prezzi e modalità di versamento

 per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976.

 

[1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale prezzi competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso dell'unità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale data.

1 bis. A partire dall’anno 2000 il valore dei terreni è determinato sulla base delle tabelle dei valori agricoli medi (VAM), redatte dalla commissione provinciale espropri competente per territorio. Nel caso in cui le tabelle VAM di riferimento risultino non aggiornate da più di due anni, sono applicati i coefficienti di rivalutazione ISTAT. (6)

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti ponderati non rimborsati all'Ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il prezzo complessivo deve essere sottoposto al giudizio di congruità dell'Ispettorato per l'agricoltura competente per territorio.

4. È data facoltà al richiedente di optare per il minor prezzo tra quello come sopra determinato, maggiorato degli interessi legali, relativo agli ultimi cinque anni e quello corrispondente al valore attuale del fondo non migliorato, determinato dal competente Ispettorato per l'agricoltura, previo rimborso degli oneri fondiari dalla data di possesso.

5. Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

6. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dall'articolo 3, comma 4-bis. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le norme vigenti (7).

7. Ove l'unità poderale da cedere sia stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dall'assegnatario. ]

(6) Comma aggiunto dalla l.r. n. 15/2015, art. 4, lett. b).

(7) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 30 aprile 2009, n. 10. Il testo originario era così formulato: «6. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le vigenti norme.».

 

Art. 5

Integrazioni e pertinenze di unità produttive.

 

[1. Eventuali quote integrative di terreno nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'articolo 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unità produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'articolo 4.

1-bis. I fabbricati, le opere e le pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento, né tra i beni di pubblico generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste dall'articolo 13.] (8).

(8) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, lettera b), L.R. 19 luglio 2006, n. 22, e successivamente  con l’art. 1, della L.R. 8 marzo 2007, n. 5 è stato introdotto (con identica formulazione) l’1-bis.

 

Art. 6

Affrancazioni.

 

[1. Il disposto del comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando l'assegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le rate ancora da corrispondere sono maggiorate degli interessi legali.

2. All'assegnatario, ovvero ai suoi eredi legittimi pro indiviso, è riconosciuta, altresì, la facoltà di affrancare l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non ancora corrisposte, rivalutare all'attualità, e i debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva maggiorati degli interessi legali .](9).

 (9) Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 2, L.R. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Affrancazioni. 1. Il disposto del comma 1 dell'articolo 10 della L. n. 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando l'assegnatario originario e deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. 2. È riconosciuta, altresì, agli eredi legittimi dell'assegnatario la facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa nonché tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva.».

 

Art. 7

Limitazioni, vincoli e divieti.

 

[1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.

2. Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui l'acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del decennio va effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell'unità produttiva.

2-bis. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non si applicano alle cessioni di case coloniche realizzate e/o acquisite per finalità di riforma fondiaria, così come pervenute, per successione tra enti, al patrimonio indisponibile della Regione Puglia (10).]

(10) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

 

Art. 8

Variazioni strumenti urbanistici.

 

[1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico del Comune muti l'originaria destinazione agricola dell'agro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dall'articolo 13. [Se il mutamento di destinazione interviene dopo l'accettazione del prezzo, nei tempi e nelle forme previste, ma prima che sia stipulato il contratto di cessione, la vendita ha luogo alle condizioni proposte e già accettate ] (11);

b) per i terreni per i quali risulti già stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle condizioni previste nello stesso contratto.]

(11) Lettera  sostituita dall'art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 30 aprile 2009, n. 10 e successivamente modificata dalla l.r. n. 37/2014, art. 25.  Il testo originario era così formulato: «a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della L. n. 386/1976.».

 

Art. 9

Ripresa di possesso di unità produttive.

[1. Alla ripresa di possesso degli immobili a seguito di rinunzia all’acquisto e/o all’assegnazione, mancato pagamento delle rate di ammortamento, rifiuto o mancata accettazione del prezzo e/o delle condizioni di vendita, revoca del provvedimento di assegnazione, annullamento e/o risoluzione del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 2 e 13, scadenza e/o revoca di concessione amministrativa, atto di Giunta regionale che modifichi la classificazione dell’immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse, si procede con provvedimento del dirigente del servizio competente. Previa opportuna diffida, l’atto, debitamente motivato, deve essere ritualmente notificato all’interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile. Il decreto è direttamente ed immediatamente esecutivo, salvo sospensione o revoca da parte dello stesso dirigente .](12)

(12) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 31 dicembre 2009, n. 34. Il testo originario era così formulato: «1. Alla ripresa di possesso dei terreni a seguito di rinunzia, rifiuto del prezzo di vendita, revoca, annullamento del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza di requisiti, si procede con decreto dell'Assessore regionale competente.».

 

Art 10

Revoca assegnazione terreni e annullamento contratti di vendita.

 

[1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell'assegnazione o l'annullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente alla superficie interessata all'abusivismo edilizio. ]

 

 

Art. 11

Criteri di assegnazione.

[1. Le unità produttive in disponibilità vengono assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale .]

 

Art. 12

Beni di pubblico generale interesse.

 

[1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente acquisiti, in relazione alla loro destinazione d'uso, al demanio o al patrimonio indisponibile regionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede al trasferimento delle opere di pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla loro gestione.

3. Previa intesa con gli enti destinatari, la Giunta regionale determina la misura del concorso regionale nei costi di ristrutturazione ed adeguamento delle opere da trasferire, a valere sui proventi delle alienazioni dei beni della riforma, o da attribuire mediante conferimento diretto e gratuito di ulteriori beni di equivalente valore economico.

4. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in favore degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della L. n. 386/1976 esclusivamente i beni originariamente destinati e utilizzabili per fini di assistenza, educazione e culto.

4 bis. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito i beni immobili richiesti dai comuni, sulla base di una proposta progettuale di valorizzazione, vincolando gli stessi al conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all’esercizio di proprie funzioni e servizi. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a valere di titolo di proprietà.] (13)

(13) Comma aggiunto dalla l.r. n. 15/2015, art. 4, lett. c).

 

Art. 13 (14)
Beni non di pubblico generale interesse.

[1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'Agenzia del territorio subentrata nelle funzioni al soppresso Ufficio tecnico er"Times New Roman"e (U.T.E.) competente per territorio.

2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di un ente pubblico, a prezzo determinato dall'Agenzia del territorio.

2-bis. Non si fa luogo alla procedura concorsuale anche ove l'ufficio, rilevata l'esistenza di relitti di immobili in disponibilità avente scarso valore e consistenza, valuti l'opportunità di alienarli, prioritariamente in favore di eventuali confinanti, al prezzo e alle condizioni previste dall'articolo 4 per i terreni aventi destinazione agricola, ovvero dai commi 3, 6, 7-bis e 7-ter del presente articolo per quelli che hanno perso tale destinazione (15).

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l’alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori. A tal fine si procede alla determinazione del prezzo di vendita secondo le seguenti modalità:

a) determinazione del valore iniziale del bene sulla base della sommatoria dei seguenti importi:

1) il valore di stima determinato dall’Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa;
2) la somma dei canoni concessori o d’uso, come determinati dall’ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell’atto di vendita.

b) pubblicazione da parte del competente ufficio di un avviso pubblico mediante affissione all’albo pretorio del comune ove è situato il bene, all’albo pretorio del Servizio demanio e patrimonio e sul sito della Regione Puglia per un periodo non inferiore ai venti giorni, specificando il bene in vendita e il prezzo posto a base d’asta e che chiunque può presentare, entro il termine all’uopo fissato, offerte migliorative. Per beni di particolare rilevanza l’ufficio può pubblicare l’avviso anche mediante altre fonti, ponendo il costo a carico dell’assegnatario. Alla scadenza del termine l’ufficio competente comunica al possessore che il prezzo di vendita potrebbe risultare quello determinato ai sensi della lettera a) del presente comma, ovvero in caso di offerte migliorative, quello più alto proposto.Sono altresì escluse dalla procedura di evidenza pubblica le aree edificate contemplate nel presente articolo, la cui vendita deve avvenire in favore dell’attuale possessore, il tutto in ottemperanza alla lettera a), punti 1) e 2). (16)

 

4. S'intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto. In caso di decesso dell'originario richiedente, l'immobile è alienato pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri. (17)  

5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al presente articolo in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettera di intenti (18).

6. Il pagamento del prezzo di vendita determinato ai sensi del comma 3 viene effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale vigente all'atto della stipula e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

7. Ai sensi dell'articolo unico, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, ai possessori, individuati ai sensi del comma 4, di fabbricati destinati a uso di abitazione e loro eredi si applica l'abbattimento del 20 per cento del prezzo di vendita, come determinato al comma 3 e la eventuale dilazione prevista al comma 6.

7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro tre mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi sei, limitatamente al solo caso previsto dal comma 4 bis dell’articolo 3. Decorso tale termine, l’immobile viene ceduto in proprietà al soggetto che ha presentato la miglior offerta in sede di avviso pubblico o, in assenza di offerte, ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi della lettera b) del comma 3, con l’aggiunta degli interessi legali. (19)

7-ter. Le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 7, della L.R. n. 20/1999 si applicano alle cessioni dei beni e delle opere, di cui al presente articolo, a prescindere dalla loro destinazione d'uso (20) .

7-quater. Le disposizioni previste dal comma 1, lettera a), dell'articolo 8 si applicano anche alle cessioni disciplinate dal presente articolo (21).

7 quinquies. Tutte le procedure di acquisto non ancora definite con la sottoscrizione di atto di compravendita al 31 gennaio 2015 sono sottoposte alla procedura di determinazione del prezzo di vendita di cui al comma 3ad esclusione delle procedure di alienazione già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore della presente legge.]  (22)

(14)  Articolo così sostituito dall'art. 43, L.R. 31 maggio 2001, n. 14, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Beni non di pubblico generale interesse. 1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonee ad uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiamo perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'Ufficio tecnico er"Times New Roman"e (U.T.E.) 2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da, parte di ente pubblico, a prezzo determinato dall'U.T.E. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di stima determinato dagli U.T.E. territorialmente competenti, al netto delle migliorie apportate, purché documentata la relativa spesa. 4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 3 dicembre 1997. 5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al comma 2 dell'art. 11 della L. n. 386/1976 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere d'intenti. 6. A richiesta dell'acquirente, il pagamento del prezzo può essere dilazionato, sino a due terzi del suo importo, in dieci annualità costanti maggiorate del saggio d'interesse legale corrente all'atto della stipula. 7. Ove il bene da cedere sia stato interessato da violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria e il relativo prezzo è determinato in relazione al valore attuale del bene, al netto dell'incremento derivante dalle opere abusive realizzate. 8. Ai concessionari o locatari di fabbricati destinati ad uso di abitazione e loro eredi, che siano in regola con il pagamento dei relativi canoni, come determinati dall'E.R.S.A.P., si applica l'abbattimento del 20 per cento del prezzo d'acquisto, come determinato dall'U.T.E., ai sensi del comma 10 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560.».

 (15) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera e), n. 1, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

(16) Comma sostituito dalla  l.r. n. 15/2015, art. 4, lett. d). e modificato, successivamente, dalla l.r. n. 8, art. 1, lett. a). Il testo originario era così formulato:"3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di vendita determinato dalla sommatoria dei seguenti importi: a) il valore di stima determinato dall'Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate, purché documentata la relativa spesa; b) la somma dei canoni concessori o d'uso, come determinati dall'E.R.S.A.P., e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell'atto di vendita. "

(17)  Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, lettera c), L.R. 19 luglio 2006, n. 22, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1, L.R. 8 marzo 2007, n. 5. Il testo originario era così formulato: «4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 3 dicembre 1997.».

(18) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera e), n. 2, L.R. 30 aprile 2009, n. 10. Il testo originario era così formulato: «5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore dei promissari acquirenti, dei beni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 23 giugno 1976, n. 386 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere di intenti.».

(19)  Comma, aggiunto dall'art. 19, L.R. 7 marzo 2003, n. 4,  sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera e), n. 3, L.R. 30 aprile 2009, n. 10 è stato nuovamente sostituito dalla  l.r. n. 15/2015, art. 4, lett. e).

(20)  Comma aggiunto dall'art. 19, L.R. 7 marzo 2003, n. 4, il quale ha integrato l'art. 43, L.R. 31 maggio 2001, n. 14, sostitutivo del presente articolo.

(21) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera e), n. 4, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

(22) Comma aggiunto dalla l.r. n. 15/2015, art. 4, lett. f) e, successivamente, modificato dalla lr. n. 8/2016, art. 1 lett, b) .

 

Art. 14

Concessioni temporanee.

 

[1. I beni non disponibili della riforma fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la disciplina prevista dalla legge 26 aprile 1995, n. 27 e relative disposizioni applicative emanate dalla Giunta regionale.

2. La misura dei canoni relativi alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sarà adeguata alla normativa di cui al comma 1 a cura degli uffici competenti della riforma fondiaria.

3. In caso di deliberata cessione del bene in favore del concessionario, il canone di concessione deve essere corrisposto fino al pagamento del prezzo di acquisto, o della prima rata di esso in caso di rateazione. ]

Art. 15

Cessioni a cooperative agricole.

 

[1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi e degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo di vendita, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, ridotto di un terzo, e con le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo 13.] (23).

 (23) Articolo così sostituito dall'art. 44, L.R. 31 maggio 2001, n. 14. Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Cessioni a cooperative agricole. 1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati ed utilizzati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo stabilito dall'U.T.E. territorialmente competente, ridotto di un terzo.».

 

Art. 16

Terreni occupati da costruzioni abusive.

 

[1. I terreni che ritornano nella disponibilità della gestione speciale della riforma fondiaria a seguito di revoca o rinunzia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive sono considerati - per le superfici interessate dall'abusivismo - non più utilizzabili a fini agricoli e, pertanto, alienabili ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 386/1976 e della presente legge, indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attiva presso il Comune competente. ]

 

Art. 17

Classificazione beni di riforma fondiaria.

 

[1. Le modalità di classificazione dei beni di riforma fondiaria sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. ]

 

Art. 18

Beni ex Opera nazionale combattenti - O.N.C. - di riforma fondiaria.

 

[1.   I terreni agricoli sono alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi, al prezzo di vendita determinato in base ai valori medi agricoli fissati dalla commissione provinciale di cui all’articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, competente per territorio, riferiti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto e alla coltura in atto all’anno di inizio del possesso, ridotto di un terzo.

2.   I fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono valutati al costo di costruzione alle condizioni d’uso esistenti al momento della presentazione dell’istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo.

3.      I fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell’istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore e ridotto di un terzo. Il prezzo di mercato è stimato dalle competenti strutture regionali e congruito dalla Commissione regionale di valutazione di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti), e successive modifiche.

4.   Il prezzo determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 conserva la validità se il richiedente esprime il proprio assenso entro due mesi dalla data di comunicazione dello stesso prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Intervenuta l’accettazione, la Giunta delibera la vendita delegando un dipendente con qualifica dirigenziale a intervenire in rappresentanza della Regione Puglia nella stipula del relativo atto pubblico. 

5.   Il prezzo di cui ai commi 1, 2, 3 deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione, per una durata massima di anni dieci, con il pagamento degli interessi computati al tasso legale e l’iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

6.      I fondi agricoli cosiddetti MAF (espropriati dall’ex Ministero agricoltura e foreste), già oggetto di valutazione da parte della commissione del Ministero del tesoro - Ispettorato generale degli enti disciolti (IGED) - istituita per la determinazione del prezzo di alienazione dei beni patrimoniali degli enti disciolti, quali i fondi “Forcone Gala”, “San Leonardo Stringitella”, “San Leonardo Topporusso”, “Figurella”, “Vallone dell’Elce” e “Bellaveduta”, sono esclusi dalla valutazione prevista dai commi 1 e 2] (24)

(24) Il presente articolo, già modificato dall’art. 13, comma 1, lettera g), L.R. 30 aprile 2009, n. 10, è stato poi così sostituito dall’art. 1, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 18. Beni ex Opera nazionale combattenti - O.N.C. - di riforma fondiaria. 1. La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa a tutti i beni pervenuti alla Regione dall'ex Opera nazionale combattenti.2. Fermi restando i diritti acquisiti in forza di norme di maggior favore, cessano di avere effetto gli articoli contenuti nel titolo II della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, così come modificata dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge. 2-bis. I compiti affidati al Comitato tecnico consultivo, come previsti dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - ERSAP), istitutiva di quell'organismo, sono estesi a tutti gli atti e connesse procedure amministrative relative alla dismissione dei beni di cui al comma 1 del presente articolo.».

 

Art. 19

Contenziosi in atto.

 

[1. I contenziosi relativi alla riforma fondiaria pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo i principi in essa contenuti. ]

 

 

TITOLO II

Dismissioni patrimoniali

Art. 20

Elencazione immobili e procedure alienative.

 

[1. In attuazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi all'adesione al patto di stabilità e crescita di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al fine di reperire le risorse necessarie all'avvio di una organica azione di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno indicati:

1. complesso immobiliare sito in contrada «La Riccia» - Taranto al Comune di Taranto

2. immobile «CRSEC» sito nel Comune di Grottaglie al Comune di Grottaglie

3. immobile «Colonia marina ex G.I.» sito in Giovinazzo al Comune di Giovinazzo o alla USL BA/2

4. immobile «Colonia Collinare ex G.I.» sito in Mottola al Comune di Mottola

5. immobile in località «Ceppano» in agro di Otranto al Comune di Otranto

6. immobile «ex tabacchificio» sito in Cursi al Comune di Cursi

7. immobile in località «Manna di Ginosa» al Comune di Ginosa

8. immobile ex tabacchificio in località «Marina di Ginosa» al Comune di Ginosa

9. immobile in località «Dolcemorso» in agro di Mottola alla Comunità Montana della Murgia sud-orientale

10. complesso immobiliare «ex SICEM» sito in Foggia alla Provincia di Foggia

11. edificio scolastico «Casa ex G.I.» in Adelfia al Comune di Adelfia

12. edificio scolastico «Casa ex G.I.» in Altamura al Comune di Altamura

13. immobile «ex ENAL» in Capurso al Comune di Capurso

14. edificio scolastico «Casa ex G.I.» in Cellamare al Comune di Cellamare

15. immobile «Casa ex G.I.» e relative pertinenze in Conversano al Comune di Conversano

16. immobile «Palestra ex G.I. alla via Galliani» in Foggia al Comune di Foggia

17. immobile «Palestra ex G.I. alla via Pestalozzi» in Foggia al Comune di Foggia

18. immobile «Palestra ex G.I. alla via Ammiraglio Da Zara» in Foggia al Comune di Foggia

19. immobile «Campi di tennis ex ENAL» in Foggia al Comune di Foggia

20. immobile «ex FAPL» in Torremaggiore al Comune di Torremaggiore

21. immobile «Fabbricati ex ENAL nel camping Calenelle» in Vico del Gargano al Comune di Vico del Gargano

22. immobile «Campo sportivo ex G.I.» in S. Severo al Comune di S. Severo

23. immobile «Campo sportivo ex G.I.» in Serracapriola al Comune di Serracapriola

24. immobile «ex FAPL» in Minervino Murge al Comune di Minervino Murge

25. edificio sede università «ex INAPLI» in Lecce all'Università di Lecce

26. edificio sede università «ex G.I. Fiorini» in Monteroni di Lecce all'Università di Lecce

27. immobile «Campo sportivo ex G.I.» in Massafra al Comune di Massafra

27-bis. immobile "Colonia collinare ex GI" sito in Martina Franca alla Provincia Romana della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi con sede in Roma (25).

 

1-bis. Per il perseguimento dei fini indicati nel comma 1 e nell'articolo 28, comma 1, della L.R. n. 9/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili, terreni e fabbricati, finitimi e/o adiacenti ad aree oggetto di interventi artigianali e/o turistici ricadenti in patti di area, in contratti di programma e/o in iniziative a questi collegati (26).

1-ter. L'alienazione degli immobili ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1-bis ha luogo direttamente in favore dei soggetti attuatori che ne fanno richiesta, con le procedure previste dall'articolo 26 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27, senza l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 28, comma 2, della medesima L.R. n. 27/1995 (27).

1-quater. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 1-bis ha luogo sotto l'espressa e accertata condizione che i soggetti attuatori devono eseguire il programma costruttivo entro il limite massimo determinato dal contratto, fatte salve le eventuali proroghe concesse nell'ambito della contrattazione programmata (28).

1-quinques. L'inosservanza del rispetto della condizione di cui al comma 1-quater è motivo di retrocessione dell'immobile, nel nuovo stato di fatto e di consistenza, in favore della Regione, senza aggravio di spesa e di oneri in genere (29).

1-sexies. In presenza di più richieste relative al medesimo cespite viene privilegiato l'intervento che garantisce il complessivo maggior livello occupazionale in relazione all'investimento (30).

 

2. All'alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 27/1995 si provvede secondo le modalità previste all'articolo 26 della stessa legge.

3. L'eventuale affidamento a società di servizi dovrà avvenire per gruppi di beni ricadenti nel medesimo ambito provinciale.

4. Sono fatti salvi i benefici previsti per gli enti di cui all'articolo 28, comma 2, della L.R. n. 27/1995, limitatamente alla pane dell'immobile già in disponibilità.

4-bis. Gli Enti territoriali che entro il 31 dicembre 2002 non hanno presentato richiesta di acquisizione degli immobili indicati nel comma 1 decadono dall'aver titolo all'acquisizione diretta e ai connessi benefici riportati nel comma 4 (31).

4-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili ricadenti nella fattispecie del comma 4-bis nel seguente modo:

 

a) direttamente in favore di altri enti territoriali e/o di enti pubblici che operano sul territorio pugliese, con le procedure previste dall'articolo 28, comma 1, della L.R. n. 27/1995, senza l'applicazione dei benefìci previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 28;

b) in mancanza di richieste di enti territoriali e/o di enti pubblici, secondo le procedure previste dalla L.R. n. 27/1995 (32).

 

4-quater. Relativamente agli immobili di proprietà regionale oggetto di dismissione mediante asta pubblica, gli enti territoriali e gli enti pubblici possono, a parità di prezzo di vendita conseguito in sede di gara, esercitare diritto di prelazione da formalizzare, entro quarantacinque giorni dalla data della notifica, con provvedimento adottato dall'organo competente, corredato della indicazione dei termini di pagamento, che non possono superare i successivi centottanta giorni] (33).

(25) Numero aggiunto dall'art. 48, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

(26) Comma aggiunto dall'art. 42, L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

(27) Comma aggiunto dall'art. 42, L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

(28) Comma aggiunto dall'art. 42, L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

(29) Comma aggiunto dall'art. 42, L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

(30) Comma aggiunto dall'art. 42, L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

(31) Comma aggiunto dall'art. 22, L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

(32) Comma aggiunto dall'art. 22, L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

(33) Comma aggiunto dall'art. 22, L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

 

 

Art. 21

Prezzo e modalità pagamento.

 

[1. Le cessioni dei beni di cui all'articolo 20 saranno stipulate al prezzo determinato dall'Ufficio del territorio territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti dallo scioglimento dell'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) al maggior prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal tecnico nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 1238 in data 30 aprile 1996. In caso di affidamento di mandato a società di servizi, alla determinazione del valore dei beni da alienare provvede la società affidataria, tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici, e, comunque, ancorando la valutazione dell'area sfruttata a fini urbanistici all'attuale prezzo di mercato dei suoli edificatori. La valutazione è approvata dalla Giunta regionale, a seguito di parere espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 15 della L.R. n. 67/1980, così come sostituito dall'articolo 10 della L.R. n. 5/1995 e modificato dall'articolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17.

2. Il pagamento del prezzo, ove eccedente l'importo di lire 600 milioni, potrà essere dilazionato a richiesta e per non più di due terzi del suo ammontare, in tre annualità, con maggiorazione dei relativi interessi legali e con esonero, in caso di alienazione ad ente pubblico, da iscrizione di ipoteca immobiliare.

3. Ove, per causa imputabile all'acquirente, alla stipula non si pervenga entro mesi sei dalla data di notifica del prezzo come sopra determinato, la Giunta regionale è autorizzata, previo preavviso ad adempiere entro i successivi mesi tre, ad alienare i beni di cui sopra mediante procedura concorsuale di gara pubblica. ]

 

Art. 22

Reinvestimento proventi per idee d'impresa.

 

[1. I proventi delle alienazioni costituiscono residui di stanziamento e sono reinvestiti per le finalità di cui all'articolo 30, comma 2, della L.R. n. 27/1995 e per interventi di adeguamento, conservazione e riqualificazione patrimoniale, secondo un programma adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare al Demanio e Patrimonio.

2. Il trenta per cento dei proventi delle alienazioni è destinato ad interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al riutilizzo di beni suscettibili di impiego in idee d'impresa nei seguenti settori:

a) produzione beni in agricoltura, artigianato ed industria;

b) fornitura di servizi alle imprese;

c) fornitura di servizi per il turismo, fruizione dei beni culturali, tutela ambientale.

3. Le modalità e le condizioni di utilizzazione dei beni di cui al comma 2 formeranno oggetto di apposita concessione d'uso da rilasciarsi, in favore delle imprese giovanili i cui progetti risulteranno ammessi a finanziamento pubblico, secondo le norme contenute nel disciplinare d'uso di cui all'articolo 17, comma 3, della L.R. n. 27/1995. ]

 

Art. 23

Accordi di collaborazione.

[1. Per la individuazione delle possibili opportunità esistenti nel territorio regionale connesse a forme di utilizzazione patrimoniale finalizzate alla creazione di nuove imprese, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di collaborazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280. ]

Art. 24

Norma finanziaria

[1.         Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti i seguenti capitoli:

ENTRATA

Cap. 4091150"Proventi alienazioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 20 del 30 giugno 1999 "(C.N.I.)

·         Competenza                                                  + £. 10.000.000.000

·         Cassa                                                          + £. 10.000.000.000

SPESA

Cap. 3425 " Spesa per interventi straordinari di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento e reimpiego di beni di proprietà regionale" (C.N.I.)

·        Competenza                                                   + £. 10.000.000.000

·        Cassa                                                            +£. 10.000.000.000

Art. 25

[1.    Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge ]