Art.
1
1.
I termini previsti dall’articolo 32,
comma 1 bis, 2 e 2 bis, della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007
della Regione Puglia), come modificato dall’articolo 28
della legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 3, sono prorogati al 31
dicembre 2009, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque
per l’uso potabile.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a
Bari, addì 28 maggio 2007