TITOLO I
Art. 1
(Promozione)
- La Regione Puglia, al
fine di sostenere la competitività del settore estrattivo pugliese, svolge
azioni di promozione delle produzioni a rilevanza regionale.
- Per le finalità di
cui al comma 1, la Regione Puglia partecipa a convegni, mostre e
manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero, sottoscrive specifici
accordi di programma con i competenti ministeri, predispone la progettazione e
la pubblicazione di cataloghi, opuscoli, libri, depliant, manifesti,
multimediali e di ogni altro materiale illustrativo del settore
estrattivo.
- La Giunta regionale,
su proposta dell’Assessore competente per materia, approva, annualmente, gli
specifici programmi relativi alle iniziative previste dal presente articolo e
le relative previsioni di spesa.
Art. 2
(Studi e ricerche)
- La Regione Puglia, al
fine di favorire le condizioni per una più incisiva politica dell’ambiente e
per il sostegno e la riqualificazione dell’attività estrattiva, promuove studi
e ricerche volti alla conoscenza del settore estrattivo regionale e alle sue
prospettive di sviluppo, nonché predispone piani, programmi e progetti
regionali o d’interesse regionale finalizzati al recupero, riqualificazione e
fruibilità di aree dismesse dall’attività estrattiva, avvalendosi di soggetti
pubblici, attraverso apposite convenzioni, in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria.
Art. 3
(Ricerca e
innovazione)
- La Regione Puglia
concede aiuti finanziari in conto interesse per interventi finalizzati a
sostenere gli investimenti di consorzi di piccole e medie imprese pugliesi del
settore estrattivo per la ricerca, il trasferimento tecnologico, l’innovazione
e processi mirati a migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro, così da
contribuire alla crescita economica, rafforzare la competitività, aumentare
l’occupazione e favorire la tutela e la salvaguardia
dell’ambiente.
- La Regione Puglia,
inoltre, concede aiuti finanziari in conto interesse ai consorzi di piccole e
medie imprese pugliesi del settore estrattivo per interventi finalizzati al
recupero, valorizzazione e utilizzazione degli scarti, delle eccedenze e dei
prodotti inquinanti derivanti dall’attività estrattiva e dalle sue
lavorazioni, con l’impiego di tecnologie innovative e che privilegino, tra
l’altro, lo sviluppo di produzioni industriali alternative, nonché al
completamento delle attività con la lavorazione del materiale estratto secondo
una logica di distretto produttivo integrato.
Art. 4
(Procedure)
- La Giunta regionale,
in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, rende operativi
i regimi di aiuto di cui all’articolo 3 attraverso regolamenti attuativi
contenenti le condizioni e le modalità di accesso all’aiuto, la dotazione
finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all’effettiva
applicabilità del regime.
- I regolamenti devono,
altresì, contenere:
a) le ragioni che giustificano
l’istituzione del regime di aiuto;
b)
la
dimostrazione della coerenza e della compatibilità con il trattato CE e con
tutte le altre disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale;
c)
gli
obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire.
- I regolamenti di
attuazione dei regimi di aiuto devono inoltre:
a) indicare dettagliatamente le
singole tipologie di intervento ammissibili;
b)
escludere l’ammissibilità di progetti e spese
che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di
agevolazione;
c)
prevedere l’obbligo di mantenimento
dell’investimento incentivato per cinque anni dalla relativa data di entrata in
funzione;
d)
esplicitare le modalità e le procedure per la
valutazione e selezione dei progetti;
e)
esplicitare le modalità e le procedure per
l’erogazione degli aiuti nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei
progetti, la revoca degli aiuti e la prestazione di idonea garanzia per il
recupero delle somme erogate.
- Le agevolazioni di
cui alla presente legge sono revocate e si provvede al recupero delle somme
erogate nel caso in cui anche una sola delle imprese del consorzio, terminato
l’intervento ammesso a finanziamento, non risulti in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, con le disposizioni dei
contratti collettivi di lavoro e previdenziali, nonché con quanto previsto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili).
- I provvedimenti
attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e
lo snellimento delle procedure valutative.
- Nei casi in cui la
tipologia e/o le procedure previste per l’applicazione dei singoli regimi di
aiuto lo prevedano, nonché per motivate ragioni di carattere organizzativo o
di accelerazione di spesa, le attività relative alla gestione degli aiuti
possono essere affidate a soggetti in house.
Art. 5
(Marchio)
- La Regione Puglia
promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione delle
sostanze minerali industrialmente utilizzabili, dei marmi e dei calcari
ornamentali ottenuti con tecniche di produzione compatibile nel rispetto di
specifici disciplinari, mediante l’acquisizione e la concessione in uso di un
proprio marchio collettivo.
- Per tecniche di
produzione compatibile si intendono, ai fini della presente legge, quelle
tecniche coerenti con la tutela del territorio e dell’ambiente, realizzate
privilegiando processi di produzione innovativi che riducono gli effetti
negativi sul territorio e sull’ambiente.
- La Giunta regionale
provvede agli adempimenti di legge in materia per ottenere la registrazione
del marchio collettivo.
- La Giunta regionale
approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il “regolamento d’uso” del marchio contenente le sue
caratteristiche, le modalità della sua utilizzazione e applicazione, i
prodotti interessati, le modalità di controllo, le conseguenze nei casi di
inadempienza e difformità in ordine all’uso.
- L’uso del marchio è
concesso alle imprese del settore estrattivo singole o associate.
- La Giunta regionale
attiva specifiche iniziative, ai sensi della presente legge, per sostenere
l’attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1 Alla copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione, mediante specifici regolamenti, delle attività previste dalla
presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito
di risorse finanziarie da parte della UE, dello Stato e delle correlate quote di
cofinanziamento regionale e del bilancio regionale.
2. Alla determinazione delle quote
regionali di finanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio
di previsione annuale.
Art. 7
(Abrogazioni)
- Sono abrogati:
a)
l’articolo 5
della legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 7 (Esercizio delle funzioni
amministrative nelle materie “acque minerali e termali” e “cave e torbiere” da
parte della Regione – Disposizioni transitorie);
b)
l’articolo5
(Articoli 4 e 5 della legge regiona-le 17 gennaio 1980, n.7) della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12.
- Nella legge
regionale 7/1980 le parole “Ufficio minerario regionale” sono
sostituite dalle seguenti: “Settore attività estrattive”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 15 novembre 2007
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