TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La Regione Puglia con la presente legge disciplina, secondo quanto
disposto dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e successive
modifiche e integrazioni e in conformità con i principi e i criteri dettati
dall’articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee), le competenze amministrative in materia di attività a rischio di
incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli
e di limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, secondo quanto
previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Il d.lgs. 334/1999 nella presente legge si intende sempre come modificato e
integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che ha recepito la
direttiva comunitaria 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, come
modificata e integrata dalla direttiva 2003/105/CE del Consiglio, del 16
dicembre 2003 (c.d. "Seveso Ter"), nonché con le eventuali successive
modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini del comma 1, la Regione disciplina l’esercizio delle
funzioni istruttorie e di coordinamento dei diversi organi tecnici coinvolti,
in particolare del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, al fine di
ottimizzare la gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e
la tutela dell'ambiente.
3. Ai fini del comma 1, la Regione disciplina lo svolgimento delle
funzioni di vigilanza e di controllo sugli stabilimenti e le aree a rischio di
incidente rilevante.
4. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui
all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 334/1999.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano
applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. 334/1999.
Art. 2
Funzioni regionali
1. La Regione, per garantire un’omogenea applicazione delle norme della
presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose.
2. Per le finalità
di cui al comma 1:
a) la Giunta regionale emana direttive e specifiche
indicazioni applicative, tecniche e procedurali in materia di rischi
industriali e tecnologici, ivi compresa la definizione dei costi di istruttoria
di cui all’articolo 8, comma 12, nel rispetto delle norme tecniche statali;
b) la Giunta regionale definisce le modalità per
il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica,
territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal d.lgs. 334/1999 e
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, prevedendo
anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti e
gli altri soggetti interessati;
c) la Giunta
regionale emana le linee strategiche e programmatiche e le linee guida
in materia di ispezioni e controlli nelle aziende a rischio di incidente
rilevante che insistono sull’intero territorio regionale;
d) la Giunta regionale provvede
all’individuazione nonché alla perimetrazione delle aree a elevata
concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti
dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. 334/1999;
e) il Settore protezione civile della Presidenza
della Giunta regionale provvede, sentito l’Assessorato all’ecologia, al
coordinamento con le disposizioni attuative di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 108 del d.lgs. 112/1998, come modificata dall’articolo 14 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;
f)
l’Assessorato
all’ecologia, di concerto con l’Assessorato urbanistica e assetto del
territorio e con il Settore protezione civile della Presidenza della Giunta
regionale, assicura il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per
l’acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e
8 del d.lgs. 334/1999 e quelli relativi alla pianificazione territoriale,
urbanistica e dell’emergenza;
g) l’Assessorato all’ecologia coordina la
raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge al
fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di
incidenti rilevanti;
h) la Giunta regionale definisce i tempi in cui
le autorità competenti devono provvedere a disciplinare quanto previsto al
comma 3.
3. La Regione disciplina, ai sensi dell’articolo 72 del d.lgs.
112/1998, l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti
rilevanti. A tal fine:
a) definisce le modalità per il coordinamento
dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni
dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) Puglia con quelle del
Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento
concernente l’espletamento dei servizi antincendi) e degli altri organismi
tecnici coinvolti nell'istruttoria, nel rispetto di quanto previsto
all'articolo 25 del d.lgs. 334/1999, nonché definisce le modalità per
l'esercizio della vigilanza e del controllo, secondo quanto indicato agli
articoli 8, 9, 10, 11, 12, 17 della presente legge;
a) adotta i provvedimenti discendenti dall’istruttoria
tecnica di cui agli articoli 9, 10 e 11 e stabilisce le modalità per l’adozione
degli stessi, prevedendo l’integrazione dei procedimenti di cui all’articolo
14;
b) assicura il coordinamento delle procedure di
individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto
dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2000, n. 440;
c) definisce le procedure per l'adozione degli
interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla
presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
d) fornisce al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare tutte le informazioni necessarie per le
comunicazioni di cui al comma 3, lettere c) e c-bis) dell’articolo 15, nonché
per l’aggiornamento della banca dati di cui al comma 4 del medesimo articolo 15
del d.lgs. 334/1999, anche attraverso le procedure e gli standard di cui
all’articolo 6-quater del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
e) cura lo scambio di informazioni, relative
agli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e alla banca dati
sugli esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di
gestione della sicurezza, con il Ministero dell’ambiente e tutela del
territorio e del mare;
f)
provvede
alla predisposizione e adozione di appositi piani di intervento nelle aree
perimetrate ai sensi della lettera d), nonché al coordinamento dello scambio
delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli
obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, situati nelle aree a
elevata concentrazione;
g) provvede alla individuazione degli
stabilimenti, tra quelli di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 334/1999,
per i quali le possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano
essere maggiori a causa delle caratteristiche dei luoghi, della vicinanza fra
gli stessi e delle sostanze pericolose in essi presenti ai sensi dell’articolo
12 del d.lgs. 334/1999;
h) definisce il programma regionale dei
controlli e l’organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell’articolo
25 del d.lgs. 334/1999;
i)
provvede
all’adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata
dei nuovi stabilimenti, sia mediante specifici provvedimenti settoriali, in
coerenza con il documento regionale di assetto generale (DRAG) o sue parti, di
cui alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso
del territorio) e successive modifiche e integrazioni, nonché con ogni altro
strumento regionale di pianificazione territoriale vigente, sia mediante lo
stesso DRAG o sue parti;
j)
fornisce
assistenza tecnico amministrativa a province e comuni per le funzioni previste
dalla presente legge.
4. La struttura regionale competente per l’attuazione della presente
legge, salvo quando non specificamente indicata, è l’Assessorato regionale
all’ecologia - Settore ecologia, presso il quale, allo scopo, è istituito il
servizio “Rischio industriale”.
Art. 3
Funzioni provinciali
1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni
amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose:
a) la definizione, nell’ambito del piano
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dei requisiti e criteri e
delle eventuali ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione degli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 14 del d.lgs. 334/1999, in attuazione degli indirizzi regionali e
anche sulla base di quanto previsto nel piano di assetto idrogeologico (PAI) di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo), e del documento regionale di assetto
generale di cui alla l.r. 20/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
b) l’adeguamento dei PTCP all’articolo 3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti), per la
localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
c) l’approvazione delle eventuali varianti
urbanistiche comunali, ai sensi dell’articolo 5 del d.m. lavori pubblici 9
maggio 2001. Il termine per il parere di conformità è pari a sessanta giorni.
Vale il principio del silenzio diniego;
d) la verifica dei requisiti e dei criteri per
la localizzazione dei nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in
attuazione degli indirizzi regionali e del d.m. lavori pubblici 9 maggio 2001;
e) la definizione del piano operativo dei
controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle priorità indicate dal
Comitato provinciale di coordinamento e dall’ARPA Puglia, secondo quanto
previsto ai commi 2 e 3.
2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto
delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche
indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3. Il Comitato provinciale di coordinamento formula il programma dei
controlli ispettivi annuali provinciali sulla base delle specifiche e motivate
priorità individuate sul territorio. Tale programmazione deve essere concordata
con l’ARPA Puglia, che predispone il piano operativo annuale.
4. Le province e le città metropolitane, nell’ambito delle attribuzioni
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), esercitano le funzioni di pianificazione
di area vasta e di individuazione degli assetti generali del territorio. Il
territorio provinciale, ovvero l’area metropolitana, costituisce l’unità base
per il coordinamento tra la politica di gestione ambientale, di sicurezza e di
sviluppo produttivo, al fine di ricomporre le scelte locali rispetto a un
quadro coerente di livello territoriale più ampio.
Art. 4
Funzioni comunali
1. Ferme restando le funzioni comunali disciplinate dalla l.r.
20/2001 e s.m.i. sono di competenza dei comuni le funzioni
amministrative concernenti:
a) l’adeguamento dei piani regolatori generali
alle prescrizioni derivanti dai piani di emergenza esterni di cui all’articolo
6, dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dall’articolo 4
del d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001 per la localizzazione degli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
b) la diffusione delle informazioni alla
popolazione sulle attività a rischio di incidente rilevante secondo quanto
disposto dall’articolo 22, commi 4 e 5, del d.lgs. 334/1999;
c) l’esercizio delle attività connesse alla
gestione delle emergenze, per le funzioni di propria competenza, previste nel
Piano di emergenza esterno (PEE) di cui all’articolo 7.
2. I comuni provvedono all’adozione di opportuni adeguamenti ai propri
strumenti urbanistici, in un processo di verifica iterativa e continua generato
dalla variazione del rapporto tra attività produttive a rischio e le
modificazioni della struttura insediativa del comune stesso, in considerazione
dell’applicazione del d.p.r. 447/1998 e delle competenze istituzionali di
governo del territorio, derivanti sia dalla legge urbanistica, sia dalle leggi
regionali di settore, sia dalla conclusione dei procedimenti autorizzativi
volti alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, rientranti
anche nell’ambito di applicazione del d.lgs. 334/1999, così come disciplinato
dagli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
3. I comuni provvedono allo sviluppo dell’elaborato tecnico “Rischi di
incidenti rilevanti (RIR)” al fine di individuare le aree da sottoporre a
specifica regolamentazione, tenuto conto delle problematiche territoriali,
infrastrutturali derivanti dalla presenza di stabilimenti di cui agli articoli
6 ed 8 del d.lgs. 334/1999 e di stabilimenti con possibilità di generazione di
effetto domino, nonché di aree a elevata concentrazione industriale, e
garantire il controllo dell’urbanizzazione.
4. L’elaborato tecnico RIR di cui al comma 3 deve essere inserito tra
gli strumenti urbanistici e deve essere redatto secondo quanto previsto
dall’allegato al d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001, in attuazione
dell’articolo 14 del d.lgs. 334/1999.
5. L’elaborato tecnico RIR deve essere collegato e integrato al PTCP,
ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 267/2000, per quanto attiene la
determinazione degli assetti generali del territorio, e deve osservare i
criteri espressi dal d.m. lavori pubblici 9 maggio.2001, a norma dell'articolo
14, comma 3, del d.lgs. 334/1999.
6. I comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, in
coerenza con gli indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani
urbanistici generali (PUG) di cui al DRAG, nonché di rilascio delle concessioni
e autorizzazioni edilizie, devono, in ogni caso, tener conto, secondo principi
di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di
quelli previsti.
7. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie, qualora non sia stata
adottata la variante urbanistica che tenga conto dell’elaborato tecnico RIR,
sono soggette al parere tecnico del Comitato tecnico regionale di cui
all’articolo 8, formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori
degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999.
8. I comuni e gli uffici territoriali del Governo possono promuovere,
nei casi previsti dal d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001, anche su
richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento
equivalente, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.
TITOLO II
PROCEDURE
Art. 5
Effetto Domino
1. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale di cui
all’articolo 8, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma degli
articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, individua gli stabilimenti tra quelli di
cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso d.lgs. 334/1999 per i quali la
probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono
essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e
dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, così come previsto
dall’articolo 12 del d.lgs. 334/1999.
2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al
Prefetto e alla provincia territorialmente competente, entro quattro mesi
dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie
per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20 del d.lgs. 334/1999.
3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono scambiare tra
loro le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente,
modificare, in considerazione della natura e dell’entità del pericolo globale
di incidente rilevante, i rispettivi rapporti di sicurezza, i sistemi di
gestione della sicurezza, i piani di emergenza interni e procedere alla
diffusione delle informazioni alla popolazione.
4. Il Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8 accerta che
avvenga lo scambio fra i gestori delle informazioni di cui al comma 3 e che gli
stessi cooperino nella trasmissione delle informazioni all’autorità competente
per la predisposizione dei piani di emergenza esterni.
Art. 6
Piano regionale di intervento
1. La Giunta regionale individua e perimetra le aree a elevata
concentrazione di stabilimenti di cui all’articolo 13, comma 1, del d.lgs.
334/1999 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al
comma 2 dello stesso articolo.
2. I gestori degli stabilimenti ubicati in tali aree e soggetti agli
obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, entro centocinquanta
giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1,
predispongono, anche mediante apposito consorzio, uno studio di sicurezza
integrato dell’area, secondo le procedure di cui all’articolo 13, comma 2,
lettera b), del medesimo d.lgs. 334/1999 e lo trasmettono alla Regione e agli
enti locali interessati.
3. La Giunta regionale, sulla base dello studio di sicurezza integrato
e sentito il Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, approva un piano
di intervento sovraordinato avente a oggetto le misure atte a minimizzare i
fattori di rischio nelle aree di cui al comma 1, compatibilmente con le
attitudini produttive del territorio, entro centocinquanta giorni dalla data di
trasmissione dello studio di sicurezza integrato.
4. Il piano regionale di intervento è soggetto a riesame a intervalli
di tempo non superiori a cinque anni al fine di procedere ai necessari aggiornamenti.
I gestori degli stabilimenti di cui al comma 2 forniscono alla Regione e al
Comitato tecnico regionale tutte le informazioni utili per le modifiche del
piano.
5. Relativamente alle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate “aree
a elevato rischio di crisi ambientale” con i decreti del Presidente della
Repubblica del 23 aprile 1998, dichiarazione confermata con la presente legge,
il piano di intervento previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera c), del
d.lgs. 334/1999, costituisce parte integrante del piano di risanamento
dell’area da predisporre ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del d.lgs.
112/1998.
Art. 7
Piano di emergenza esterno
1. La Giunta regionale adotta l’elenco degli stabilimenti di cui agli
articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999 per i quali è necessario redigere il PEE, da
approvare secondo i seguenti criteri di priorità:
a) quantità di sostanze o preparati pericolosi
in essi depositati, tenuto conto in particolare della loro tossicità o della
loro suscettibilità a dare origine a emissione di sostanze tossiche in caso di
incidenti;
b) collocazione dello stabilimento in rapporto
alle caratteristiche del territorio che tenga conto della presenza di elementi
di vulnerabilità, con particolare riguardo a insediamenti o aree
contraddistinte da elevata concentrazione di persone e dalla presenza di
infrastrutture che possano incidere sull’efficacia del piano di emergenza
esterno e di protezione civile;
c) concentrazione di più stabilimenti a rischio
di incidente rilevante.
2. Ai fini del perfezionamento delle procedure di cui all’articolo 20,
comma 3, per la redazione e approvazione dei PEE di cui al comma 1, nonché dei
PEE d’area per le aree a elevata concentrazione di cui all'articolo 13 del
d.lgs. 334/1999, la Regione stipula apposita intesa con gli uffici statali che
cedono le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidente
rilevante fino all’efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge.
3. La Regione, le province, i comuni e le aziende sanitarie locali
competenti, con il supporto tecnico-scientifico dei Dipartimenti provinciali
dell’ARPA Puglia territorialmente competenti e degli enti e organismi che
concorrono nella gestione delle emergenze, cooperano per le attività di
pianificazione dell’emergenza e di post-emergenza, sulla scorta delle
informazioni fornite dai gestori di cui all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ai
sensi dell’articolo 11, comma 4, e dell’articolo 12, comma 2, dello stesso
decreto, nonché delle conclusioni dell’istruttoria tecnica relativa ai rapporti
di sicurezza e allo studio di sicurezza integrato dell’area, ove disponibile.
Per quanto attiene gli stabilimenti di cui all’articolo 6 del d.lgs. 334/1999,
il PEE è redatto sulla scorta delle informazioni di cui all’articolo 12 della
presente legge e dell’articolo 12 del d.lgs. 334/1999.
4. I gestori degli stabilimenti interessati, entro sessanta giorni
dalla definizione dell’elenco di cui al comma 1, trasmettono alla Regione e al
Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8 tutte le informazioni
necessarie alla pianificazione dell’emergenza e le valutazioni relative
all’analisi di rischio condotte sia per gli stabilimenti di cui all’articolo 8
sia per quelle di cui all’articolo 6 del d.lgs. 334/1999.
5. Il PEE è riesaminato a intervalli di tempo non superiori a tre anni,
secondo quanto previsto all’articolo 16, tenendo conto dei cambiamenti,
impiantistici e gestionali, avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di
emergenza, dei progressi tecnici, dell’evoluzione normativa e delle nuove
conoscenze in merito alle misure da adottarsi in caso di incidenti rilevanti.
6. Dell’approvazione e delle modifiche del PEE è data comunicazione
anche al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare e al Dipartimento
della protezione civile. I piani già approvati dagli uffici territoriali del
governo prima della data di entrata in vigore della presente legge restano in
vigore fino allo scadere del termine dei tre anni previsto per il loro riesame.
7. Il PEE è elaborato tenendo conto delle indicazioni di cui
all’allegato IV, punto 2, del d.lgs. 334/1999, con gli scopi di cui al comma 2
e secondo le procedure di adozione e di aggiornamento di cui ai commi 4 e 4 bis
dell’articolo 20 del medesimo decreto.
8. Al verificarsi di un incidente rilevante valgono le disposizioni di
cui all’articolo 24 del d.lgs. 334/1999.
Art. 8
Comitato tecnico regionale
1. La Regione, per la procedura di valutazione del rapporto di
sicurezza di cui all'articolo 21 del d.lgs. 334/1999, si avvale del Comitato
tecnico regionale di valutazione dei rischi di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. Il Comitato tecnico regionale di valutazione dei rischi di incidente
rilevante connessi all’utilizzo di determinate sostanze pericolose, denominato
“Comitato tecnico regionale”, è costituito da:
a) un rappresentante dell’Assessorato regionale
all’ecologia;
b) un rappresentante del Settore protezione
civile della Presidenza della Regione Puglia;
c) un rappresentante dell’Assessorato regionale
all’assetto del territorio;
d) un rappresentante dell’Assessorato regionale
alle opere pubbliche;
e) un rappresentante della Direzione generale
dell’ARPA Puglia;
f)
un
rappresentante dell’Assessorato alle politiche della salute scelto nell’ambito
di medici specialisti in igiene e medicina preventiva.
3. Il Comitato tecnico regionale previsto al comma 2 è integrato da:
a) due rappresentanti dell’ARPA Puglia, di cui
almeno uno del dipartimento provinciale territorialmente competente;
b) due rappresentanti dell’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), di cui almeno uno del
dipartimento provinciale territorialmente competente;
c) da un rappresentante della provincia
territorialmente competente;
d) da un rappresentante dell’ufficio tecnico del
comune interessato.
4. Il Comitato tecnico regionale può avvalersi, per lo svolgimento
delle attività istruttorie, del supporto tecnico-scientifico dell’Ispettorato
regionale dei Vigili del fuoco. A tal fine, la Regione può stipulare opportune
convenzioni con il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse finanziarie
previste dalla legislazione vigente.
5. Il Comitato tecnico regionale, ove lo stesso lo ritenga, può essere integrato
da un rappresentante della competente autorità portuale, così come individuato
dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Ministro
dell’ambiente 16 maggio 2001, n. 293 (Regolamento di attuazione della direttiva
96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose), e secondo quanto previsto dall’articolo 6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
portuale), per lo svolgimento delle istruttorie e per la valutazione del
rapporto integrato di sicurezza portuale di cui all’articolo 5 del suddetto
decreto 293/2001.
6. I componenti del Comitato tecnico regionale devono aver conseguito
una laurea specialistica di tipo tecnico-scientifico e avere preferibilmente
maturato esperienza, almeno triennale, in materia di rischio di incidente
rilevante o aver frequentato corsi attinenti l’analisi e la valutazione di
installazioni a rischio di incidente rilevante.
7. I componenti del Comitato tecnico regionale di cui al comma 2 sono
nominati con atto deliberativo della Giunta regionale, su proposta del
competente Assessorato all’ecologia, che ne fissa la durata e nomina il
Presidente, mentre i componenti di cui al comma 3 sono nominati con provvedimento
dell’Assessore all’ecologia, previa indicazione degli enti e strutture di
provenienza.
8. Il Comitato tecnico regionale è costituito validamente con la
presenza dei due terzi dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti e il
suo parere è vincolante.
9. Il Comitato tecnico regionale ha sede presso la Direzione generale
dell’ARPA Puglia, alla quale è demandata l’organizzazione della segreteria del
Comitato stesso.
10. Il gestore dello stabilimento, o suo delegato, partecipa, anche
avvalendosi di un tecnico di propria fiducia, all’istruttoria tecnica, con le
modalità previste dall’articolo 21, comma 5, del d.lgs. 334/1999.
11. Per l’espletamento dei propri compiti il Comitato tecnico regionale
disciplina, con regolamento approvato dalla maggioranza dei suoi componenti, le
procedure di funzionamento, la composizione dei gruppi di lavoro istruttorii e
le modalità dei sopralluoghi istruttorii tesi a garantire che i dati e le
informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione
dello stabilimento.
12. Gli oneri relativi all’istruttoria tecnica effettuata dal Comitato
tecnico regionale sono a carico dei gestori degli stabilimenti interessati.
Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 29,
comma 2, del d.lgs. 334/1999, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della presente legge, definisce i costi di istruttoria a carico dei
gestori degli stabilimenti interessati.
Art. 9
Procedimento istruttorio
1. La Regione, acquisiti pareri e valutazioni tecniche e di merito da
parte del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, effettuate le
valutazioni di competenza, ivi compresa la valutazione della compatibilità
ambientale dell'impianto, ove prescritta, provvede:
a) a emanare il provvedimento che conclude
l'istruttoria del rapporto di sicurezza;
b) a rilasciare il nullaosta di fattibilità
prendendo atto degli altri provvedimenti autorizzativi previsti dalla
legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono
aggravare il preesistente livello di rischio.
2. La valutazione tecnica positiva del rapporto di sicurezza,
effettuata dal Comitato tecnico regionale, unitamente al relativo provvedimento
conclusivo e al nullaosta di fattibilità rilasciato dalla Regione, abilita
all'esercizio dell'attività, previa contestuale acquisizione di tutti gli altri
pareri e adempimenti previsti per legge.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Ministero
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno,
nonché al Prefetto, alla provincia e al comune competente per territorio per
gli adempimenti e pareri di competenza e, per l'applicazione della normativa
antincendio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
Art. 10
Procedure per la valutazione
del rapporto di
sicurezza per stabilimenti
esistenti
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 8 del d.lgs.
334/1999, ossia per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, parti 1 e 2,
colonna 3, dello stesso decreto, invia il rapporto di sicurezza, entro i
termini previsti al comma 6 dell’articolo 8 del medesimo d.lgs. 334/1999, al
Comitato tecnico regionale, il quale provvede all’istruttoria tecnica, ai sensi
dell’articolo 21 del d.lgs. 334/1999, formulando le proprie conclusioni con una
relazione tecnica che invia alla Regione.
2. Il gestore degli stabilimenti di cui all’articolo 8 del d.lgs.
334/1999 invia il rapporto di sicurezza in formato elettronico, completo di
tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali dello stabilimento, delle
aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle aree di danno valutate.
3. I rapporti di sicurezza già inviati alla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del d.lgs. 334/1999,
al Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 19 del medesimo d.lgs.
334/1999 sono trasmessi dallo stesso, insieme ai relativi atti istruttori, al
Comitato tecnico regionale integrato di cui all’articolo 8 della presente legge
entro centoottanta giorni.
4. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione
tecnica del Comitato tecnico regionale, la Regione sulla base della stessa, e
comunque valutando, ove necessario, la documentazione tecnica inviata dal
gestore al Comitato tecnico regionale, emana il provvedimento conclusivo
secondo la procedura di cui all’articolo 9.
5. Eventuali prescrizioni integrative da parte della Regione devono
essere segnalate nel provvedimento conclusivo e trasmesse al Ministero
dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’interno, al
Comitato tecnico regionale, al Prefetto, al sindaco nonché, per l’applicazione
della normativa antincendio, al Comando provinciale del Vigili del fuoco
territorialmente competente.
6. Qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la
riduzione dei rischi di incidenti rilevanti siano insufficienti, la Regione,
sentito il Comitato tecnico regionale, dispone le prescrizioni integrative, la
limitazione o il divieto dell’esercizio dell’attività.
7. L’ARPA Puglia fornisce il supporto tecnico-scientifico per l’esame
dei rapporti di sicurezza e della documentazione richiesta dall’autorità competente
di cui al punto 7 dell’allegato al d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.
Art. 11
Procedure per la valutazione
del rapporto di
sicurezza nuovi stabilimenti o
modifiche
1. Chiunque intenda realizzare uno degli stabilimenti di cui
all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 334/1999, prima di dare inizio alla
costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla
legislazione vigente, deve ottenere il nullaosta di fattibilità di cui
all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto. A tal fine, il soggetto
interessato fa pervenire alla Regione e al Comitato tecnico regionale il
rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere
rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità.
2. Per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali,
della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero
costituire aggravio del preesistente livello di rischio, il gestore trasmette
alla Regione e al Comitato tecnico regionale il rapporto preliminare di
sicurezza, procedendo ai sensi dall’articolo 10 del d.lgs. 334/1999.
3. Il Comitato tecnico regionale provvede all’istruttoria tecnica ed
esprime le proprie valutazioni di merito, in ordine al rilascio del nullaosta
di fattibilità, mediante una relazione tecnica che trasmette alla Regione.
4. La Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
relazione tecnica, rilascia il nullaosta di fattibilità, eventualmente
condizionato, ovvero, qualora l’esame del rapporto preliminare abbia rilevato
gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, dispone il divieto di
costruzione. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del
nullaosta di fattibilità. Il rilascio della concessione avviene anche
nell’ambito dello sportello unico per le attività produttive mediante
conferenza dei servizi di cui al d.p.r. 447/1998, fatto salvo quanto disposto
dal Capo I, articolo 1, comma 3, dello stesso decreto, ovvero dall’articolo 27
del d.lgs. 112/1998 e quanto disciplinato dalla presente legge relativamente al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti per gli impianti di cui agli
articoli 5, 6, 7, 8 del d.lgs. 334/1999.
5. Per gli impianti e le
attrezzature petrolifere il nullaosta di fattibilità viene trasmesso all’autorità
competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento
recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di
impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali) e del d.lgs. 112/1998;
il nullaosta, in ogni caso, integra, non sostituisce, il parere del Ministero
dell’interno di cui all’articolo 4, comma 4, del d.p.r. 420/1994.
6. Il gestore, a seguito del rilascio del nullaosta di fattibilità,
trasmette al Comitato tecnico regionale e all’Assessorato regionale
all’ecologia il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto
esecutivo, con i contenuti di cui all’articolo 8 del d.lgs.334/1999, sul quale
il Comitato tecnico regionale redige una relazione contenente le valutazioni
tecniche finali, che tengono conto anche degli eventuali sopralluoghi e
ispezioni necessari.
7. La Regione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
relazione da parte del Comitato tecnico regionale, emana il provvedimento
conclusivo contenente, ove necessario, le eventuali prescrizioni integrative
segnalate nella relazione e lo trasmette al Ministero dell’ambiente e tutela
del territorio e del mare, al Ministero dell’interno, al Comitato tecnico
regionale, al Prefetto, al Sindaco, nonché, per l’applicazione della normativa
antincendi, al Comando provinciale del Vigili del fuoco territorialmente
competente.
8. Il provvedimento conclusivo contenente le valutazioni tecniche
finali può essere approvato anche mediante conferenza di servizi. A tal fine,
la Regione, sentito il Presidente del Comitato tecnico regionale, provvede alla
convocazione della conferenza di servizi, alla quale devono essere
obbligatoriamente invitati gli enti locali interessati oltre i componenti del
Comitato stesso e il gestore.
9. Qualora le misure previste dal gestore per la prevenzione e la
riduzione del rischio di incidenti rilevanti risultino inadeguate, la Regione
dispone il divieto di inizio dell’attività. Analogamente provvede qualora il
soggetto interessato, previa diffida a ottemperare entro un determinato
termine, non fornisca le informazioni richiestegli o non esegua i lavori
prescritti.
10. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 7 sono trasmessi al Comitato
tecnico regionale, oltre che al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
interessato nell’ambito della procedura di rilascio del certificato di
prevenzione incendi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229), e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi a norma dell’articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio
1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto
delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché
all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del
fuoco) e della Circolare del Ministero dell’interno del 5 luglio 2000, n. 12
(Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente
rilevante non soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).
11. Il gestore invia alle autorità competenti il rapporto preliminare di
sicurezza e il rapporto definitivo di sicurezza in formato elettronico,
completo di tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali dello
stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle aree
di danno opportunamente valutate e derivanti dall’analisi di rischio
effettuata.
Art. 12
Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli
articoli 6 e 7 del d.lgs. 334/1999
1. I gestori degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze di cui
all’allegato I, parti I e II, del d.lgs. 334/1999 in quantità superiori alle
soglie della colonna 2, fermo restando gli obblighi di cui agli articoli 6 e 7
del medesimo decreto, devono trasmettere:
a) la notifica al Ministero dell’ambiente e
tutela del territorio e del mare, alla Regione, alla provincia, al comune, al
Prefetto, al Comitato tecnico regionale, al Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco territorialmente competente;
b) la scheda di informazione di cui all’Allegato
V del d.lgs. 334/1999 al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del
mare, alla Regione, alla provincia, al comune, al Prefetto, al Comitato tecnico
regionale, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente
competente;
c) l’analisi di rischio, l’individuazione e la
valutazione delle conseguenze, completa di output numerici di calcolo, dei
potenziali rischi di incidenti rilevanti del proprio stabilimento al Comitato
tecnico regionale.
d) il formato elettronico delle informazioni di
cui alle lettere a), b) e c), complete di tutti gli output numerici di calcolo,
dei vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei
depositi e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall’analisi
di rischio effettuata.
2. Il Comitato tecnico regionale effettua l’esame della documentazione
inerente l’identificazione e la valutazione dei pericoli di incidente rilevante
e informa la Regione per l’adozione di eventuali provvedimenti e adempimenti
conseguenti.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, definisce i
tempi di presentazione e i criteri di valutazione della documentazione di cui
ai commi precedenti.
Art. 13
Norme di salvaguardia
1. Nel caso di aree a elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di
incidente rilevante e impianti di processo devono essere considerati gli
adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del d.lgs. 334/1999 e più
specificamente quelli indicati dal d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.
2. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, i
territori, ove risultino presenti attività a rischio di incidente rilevante,
sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalle tabelle 3a e 3b del
d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.
3. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma
1, il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8 o, fino alla sua
costituzione, il Comitato di cui all'articolo 19 del d.lgs.334/1999, esprime
parere preventivo e vincolante, entro sessanta giorni dalla data della
richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del
territorio soggetti a procedimenti abilitativi.
4.Non sono soggetti al parere di cui al comma 3 i seguenti interventi
edilizi:
a) interventi di manutenzione straordinaria,
risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia che non
comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle
superfici utili degli edifici;
b) manufatti per l'eliminazione delle barriere
architettoniche;
c) impianti tecnologici al servizio di edifici
esistenti;
d) recinzioni, muri di cinta, cancellate,
tralicci con esclusione delle linee elettriche;
e) pensiline, bacheche, cartelloni e altre
strutture per l'esposizione di mezzi pubblicitari.
Art. 14
Raccordo con le procedure VIA e AIA
1. La procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ove
prescritta ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia,
per gli impianti soggetti al nullaosta di fattibilità previsto dall’articolo
11, comma 3, non può essere conclusa in assenza del rilascio del nullaosta
stesso.
2. Il gestore degli stabilimenti esistenti deve comunicare all’autorità
competente in materia di VIA la costruzione di nuovi impianti, le modifiche
degli stessi impianti, dei depositi, dei processi industriali, della natura o
dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del
preesistente livello di rischio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10
del d.lgs. 334/1999.
3. La procedura di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento), per gli impianti soggetti alla presente
legge è espletata dall’autorità competente anche sulla base delle informazioni
e delle descrizioni derivanti dai rapporti di sicurezza e dalle notifiche,
elaborate conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante
connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO
14001. A tal fine detta documentazione deve essere fornita dai gestori
all’autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
(AIA) con la presentazione della relativa istanza di rilascio
dell’autorizzazione stessa.
4. Il provvedimento conclusivo di rilascio dell’AIA deve riportare le
eventuali prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi
di incidenti rilevanti contenuti nei provvedimenti rilasciati ai sensi della
presente legge. In caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo 5, comma
12, del d.lgs. 59/2005 senza che risultino perfezionati i provvedimenti di cui
alla presente legge, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata
ambientale con riserva di procedere al suo successivo aggiornamento una volta
concluso il procedimento ai sensi del d.lgs. 334/1999.
Art. 15
Informazioni sulle misure di sicurezza
1. Il comune ove è localizzato uno stabilimento a rischio di incidente
rilevante porta tempestivamente a conoscenza della popolazione interessata,
nelle forme e con modalità più adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai
sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 334/1999 e relative all’allegato V
allo stesso.
2. Le informazioni diffuse ai sensi del comma 1 devono essere chiare e
semplici affinché possano essere comprese da tutti i cittadini interessati e
devono avere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 7 della scheda informativa di cui all’allegato V al d.lgs. 334/1999.
3. Il comune è tenuto a fornire, tramite opuscoli informativi, le
informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da adottare in
emergenza alle persone che potrebbero essere coinvolte in un incidente
rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al d.lgs. 334/1999.
Tali informazioni devono essere riesaminate e diffuse secondo quanto stabilito
dall’articolo 22, comma 6, dello stesso decreto. Le stesse devono essere
permanentemente tenute a disposizione del pubblico.
4. Il comune è altresì tenuto alla diffusione, presso la popolazione
interessata, delle informazioni inerenti i PEE di cui all’articolo 7, nonché
delle misure eventualmente adottate con il piano regionale di intervento di cui
all’articolo 6.
5. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 22, comma
2, del d.lgs. 334/1999, il gestore predispone una versione del rapporto di
sicurezza, priva delle informazioni riservate, in formato digitale, da
trasmettere alla Regione, provincia e comune territorialmente competente ai
fini dell'accessibilità al pubblico.
6. I sindaci dei comuni ove risultano ubicati i predetti stabilimenti
industriali ovvero dei comuni limitrofi che potrebbero essere interessati dagli
effetti di un incidente rilevante, sulla base degli scenari incidentali
riportati nei PEE, devono provvedere a rendere consapevoli i cittadini
dell’esistenza del rischio industriale e della possibilità di mitigare le
conseguenze di un incidente rilevante attraverso i comportamenti di
autoprotezione e con l’adesione tempestiva alle misure di sicurezza previste
dal PEE e dalla scheda di informazione divulgata dal comune ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007 (Linee guida
per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale).
Art. 16
Consultazione della popolazione
1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche di cui all’articolo 10
del d.lgs. 334/1999, la popolazione interessata deve essere messa in grado di
esprimersi. Qualora se ne ravvisi la necessità può essere convocata una
conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 334/1999,
nell’ambito della procedura di cui all’articolo 12 dello stesso decreto.
2. Qualora l’amministrazione procedente ravvisi, in ordine alla
costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti, ovvero
all’urbanizzazione del territorio, la necessità di comporre conflitti, provvede
ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 334/1999.
3. Nell’ambito dell’espressione del parere previsto al precedente comma
1, le osservazioni dei cittadini singoli o riuniti in associazioni costituite,
devono pervenire in forma scritta.
Art.17
Misure di controllo
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle linee programmatiche di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera b, annualmente dispone il programma operativo
di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidente rilevante, ai sensi
dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999, provvedendo a darne informazione mediante
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il programma operativo di cui al comma 1 è disposto sulla base dei
piani operativi dei controlli ispettivi annuali provinciali predisposti e
proposti dalle province di concerto con l’ARPA Puglia, tenendo conto delle
specificità dei territori, secondo quanto previsto all’articolo 3.
3. L’ARPA Puglia effettua le verifiche ispettive di cui all’articolo 25
del d.lgs. 334/1999 in collaborazione con la Direzione regionale dei Vigili del
fuoco e l’ISPESL.
4. L’ARPA Puglia provvede allo svolgimento dei controlli e delle
ispezioni di cui al comma 3, avvalendosi soprattutto delle specifiche
competenze del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, in modo da
poter valutare gli impianti, nella loro interezza, e ponendo particolare
attenzione ai sistemi tecnici critici.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 28, comma 2, e
25, comma 3, del d.lgs. 334/1999, l’ARPA Puglia procede alle verifiche
ispettive, avvalendosi delle norme tecniche in materia riconosciute a livello
nazionale e internazionale, tenuto conto anche delle “Linee guida per lo
svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza
in impianti a rischio di incidente rilevante”, pubblicate dall’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
6. Il personale addetto ai controlli deve possedere i requisiti
specifici indicati dalle linee guida di cui al comma 5, nonché di comprovata e
certificata esperienza almeno triennale in materia di rischi industriali e
tecnologici.
7. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati
indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di cui all’articolo
9, comma 1, del d.lgs. 334/1999.
8. Il personale addetto ai controlli ha accesso agli stabilimenti e può
chiedere al gestore tutte le informazioni, ivi comprese quelle supplementari,
necessarie ad effettuare un’adeguata valutazione delle possibilità di incidenti
rilevanti, per stabilire le probabilità o l’entità dell’aggravarsi delle
conseguenze di un incidente, anche ai fini della predisposizione del piano di
intervento regionale di cui all’articolo 6.
9 Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, la Regione può
disporre, in ogni tempo, qualora ne ravvisi la necessità, i controlli e le
ispezioni necessarie relativi agli stabilimenti di cui all’articolo 8 del
d.lgs. 334/1999, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla
legislazione vigente.
10. Entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Regione, per il tramite dell’ARPA Puglia, raccoglie i dati
resi disponibili dalle autorità ispettive e istruttorie regionali e locali per
la predisposizione del “Rapporto rischi industriali e tecnologici”. Detto
rapporto deve, in particolare, com-prendere:
a) dati sul personale e sulle altre risorse di
cui dispongono le autorità ispettive;
b) dettagli sul ruolo e sull'operato delle
autorità ispettive per l'elaborazione e l'attuazione dei pertinenti piani di
ispezione;
c) dati schematici rivenienti dalle attività
ispettive effettuate, compreso il numero di visite in sito effettuate, la
percentuale di impianti controllati e ispezionati (per tipo) e una stima del
tempo necessario per ispezionare tutti gli impianti controllati del tipo in
questione;
d) dati sintetici sul grado di conformità degli
impianti controllati alle prescrizioni del diritto comunitario, quale risulta
dalle ispezioni eseguite;
e) quadro riassuntivo, con dati quantitativi,
delle azioni intraprese a seguito di seri reclami, incidenti, inconvenienti e
inadempienze;
f)
valutazione
del successo o del fallimento dei piani di ispezione in relazione all'attività
dell'organismo ispettivo, con eventuali raccomandazioni per i piani futuri;
g) tutte le informazioni georeferenziate
relative alla “Mappatura dei rischi industriali e tecnologici” per l’intero
territorio regionale, rivenienti dalle attività istruttorie del Comitato
tecnico regionale.
11. Gli oneri relativi alle verifiche ispettive sono posti a carico dei
gestori. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto
dall’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 334/1999, la Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, definisce i costi di verifica
ispettiva a carico dei gestori degli stabilimenti interessati.
12. Le entrate derivanti dall’applicazione delle misure di controllo
vengono incamerate direttamente dall’ARPA Puglia e da questa destinate alle
finalità di cui al presente articolo.
13. L’ARPA Puglia provvede a porre in essere tutto quanto necessario a
far fronte agli adempimenti attribuiti dalla presente legge, utilizzando le
risorse previste nel proprio bilancio, al relativo capitolo di spesa per le
attività di controllo e ispezione.
14. L’ARPA Puglia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, comunica
formalmente alla Regione le entrate incamerate ai sensi del comma 12, ripartite
per ambito territoriale provinciale.
Art. 18
Sanzioni
1. In ordine all’applicazione delle sanzioni vale quanto disposto
dall’articolo 27 del d.lgs. 334/1999.
2. La violazione dell’obbligo di trasmissione alla Regione dello studio
di sicurezza integrato previsto dall’articolo 6, comma 2, è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 mila 300 a euro
62 mila. La sanzione è ridotta a un quinto se la trasmissione dello studio di sicurezza
integrato viene effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto dallo stesso articolo 6, comma 2.
3. La mancata comunicazione da parte del gestore alla Regione e agli enti
locali interessati delle informazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 5,
comma 2, all’articolo 11, comma 4, e all’articolo 12, comma 2, del d.lgs.
334/1999, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 15.493,71 a euro 192.962,24.
4. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, in caso di
mancata presentazione del rapporto di sicurezza o notifica, anche in formato
elettronico come previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 1, lettera d),
ai sensi degli articoli 8 e 6 del d.lgs. 334/1999, invita il gestore
all’adempimento entro un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile
esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi, disponendo
contestualmente la sospensione dell’attività che sia stata eventualmente
intrapresa con sanzione pari a euro 50 mila. Qualora il gestore non ottemperi
all’invito ricevuto, si procede con l’ordine di chiusura dello stabilimento o,
qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di esso.
5. In caso di violazione delle misure di sicurezza previste nel
rapporto di cui all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ovvero delle prescrizioni
integrative di cui al comma 6 dello stesso articolo, la Regione, su indicazione
del Comitato tecnico regionale, diffida il gestore ad adottare le necessarie
misure entro il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo, prorogabile
esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. In caso di mancata
ottemperanza, si procede con l’ordine di sospensione dell’attività per il tempo
necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e comunque
per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterato inadempimento, si
procede con l’ordine di chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile,
di un singolo impianto o di parte di esso.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo
sono irrogate dalla Regione, tramite le proprie specifiche strutture
competenti, che ne incamera i proventi.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 19
Norma transitoria
1. L'istruttoria tecnica relativa ai procedimenti previsti dal d.lgs.
334/1999, pendenti alla data di efficacia delle disposizioni della presente
legge, è conclusa dai soggetti competenti secondo la disciplina previgente.
Art. 20
Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto o in contrasto con la presente
legge, si applicano le disposizioni del d.lgs. 334/1999.
2. Gli articoli 35, 36 e 39 del capo X del titolo II della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), relativi alle
disposizioni in materia urbanistica, si intendono integrati dalle disposizioni
derivanti dalla presente legge, soprattutto per quel che concerne il riordino
delle funzioni amministrative della Regione, degli enti locali e strumentali e
delle relative procedure attuative in materia di rischi industriali e
tecnologici.
3. Le disposizioni della presente legge hanno
efficacia a decorrere dalla stipula dell’accordo di programma tra Stato e
Regione di cui all’articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998, fermo restando
quanto disposto dall’articolo 7 dello stesso decreto.
ART. 21
Disposizioni Finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 112/1998,
agli oneri finanziari derivanti dal primo avvio dell’applicazione della
presente legge, con specifico riferimento a quelli di cui al comma 2 dell’articolo
7, ai commi 4 e 9 dell’articolo 8 e al comma 11 dell’articolo 17, nelle more
dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’articolo 29, comma 2,
del d.lgs. 334/1999, la Regione fa fronte con uno stanziamento pari a euro 250
mila a valere sulle risorse già disponibili sul capitolo di spesa del bilancio
regionale di previsione 611066 - residui di stanziamento 2007 - “Spese per
oneri di funzionamento in attuazione del d.lgs. 112/1998 in materia di tutela
ambientale” relativo ai trasferimenti già operati dallo Stato a favore della
Regione.
La presente legge è dichiarata urgente
e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 7 maggio 2008