TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità e ambito di
applicazione
1. La Regione Puglia con la presente legge
disciplina, secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose) e successive modifiche e integrazioni e in conformità con i
principi e i criteri dettati dall’articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile
1998, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee), le competenze
amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi
a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli e di limitarne le
conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo
72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il d.lgs. 334/1999
nella presente legge si intende sempre come modificato e integrato dal decreto
legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che ha recepito la direttiva comunitaria
96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, come modificata e integrata dalla
direttiva 2003/105/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2003 (c.d. "Seveso Ter"),
nonché con le eventuali successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini del comma 1, la Regione disciplina
l’esercizio delle funzioni istruttorie e di coordinamento dei diversi organi
tecnici coinvolti, in particolare del Comitato tecnico regionale di cui
all’articolo 8, al fine di ottimizzare la gestione dei rischi e garantire la
sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente.
3. Ai fini del comma 1, la Regione disciplina
lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo sugli stabilimenti e
le aree a rischio di incidente rilevante.
4. La presente legge trova applicazione per
gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 334/1999.
5. Per quanto non disciplinato dalla presente
legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. 334/1999.
Art. 2
Funzioni regionali
1. La Regione, per garantire un’omogenea
applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di indirizzo
e coordinamento in materia di pericoli di incidente rilevante connessi con
determinate sostanze pericolose.
2. Per le finalità
di cui al comma 1:
a)
la
Giunta regionale emana direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche
e procedurali in materia di rischi industriali e tecnologici, ivi compresa la
definizione dei costi di istruttoria di cui all’articolo 8, comma 12, nel
rispetto delle norme tecniche statali;
b)
la
Giunta regionale definisce le modalità per il coordinamento delle norme in
materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con
quelle derivanti dal d.lgs. 334/1999 e dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 9 maggio 2001, prevedendo anche opportune forme di concertazione
tra gli enti territoriali competenti e gli altri soggetti interessati;
c)
la
Giunta regionale emana le linee
strategiche e programmatiche e le linee guida in materia di ispezioni e
controlli nelle aziende a rischio di incidente rilevante che insistono
sull’intero territorio regionale;
d)
la
Giunta regionale provvede all’individuazione nonché alla perimetrazione delle
aree a elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri
definiti dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. 334/1999;
e)
il
Settore protezione civile della Presidenza della Giunta regionale provvede,
sentito l’Assessorato all’ecologia, al coordinamento con le disposizioni
attuative di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 108 del d.lgs.
112/1998, come modificata dall’articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 443;
f)
l’Assessorato all’ecologia, di concerto con
l’Assessorato urbanistica e assetto del territorio e con il Settore protezione
civile della Presidenza della Giunta regionale, assicura il coordinamento tra i
criteri e le modalità stabiliti per l’acquisizione e la valutazione delle
informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs. 334/1999 e quelli relativi
alla pianificazione territoriale, urbanistica e dell’emergenza;
g)
l’Assessorato all’ecologia coordina la
raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge al
fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di
incidenti rilevanti;
h)
la
Giunta regionale definisce i tempi in cui le autorità competenti devono
provvedere a disciplinare quanto previsto al comma 3.
3. La Regione disciplina, ai sensi
dell’articolo 72 del d.lgs. 112/1998, l’esercizio delle competenze
amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine:
a)
definisce le modalità per il coordinamento
dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni
dell'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) Puglia con quelle del
Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento
concernente l’espletamento dei servizi antincendi) e degli altri organismi
tecnici coinvolti nell'istruttoria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo
25 del d.lgs. 334/1999, nonché definisce le modalità per l'esercizio della
vigilanza e del controllo, secondo quanto indicato agli articoli 8, 9, 10, 11,
12, 17 della presente legge;
b)
adotta i
provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica di cui agli articoli 9, 10 e
11 e stabilisce le modalità per l’adozione degli stessi, prevedendo
l’integrazione dei procedimenti di cui all’articolo 14;
c)
assicura
il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli
stabilimenti con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi,
per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440;
d)
definisce le procedure per l'adozione degli
interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla
presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
e)
fornisce
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le
informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 3, lettere c) e
c-bis) dell’articolo 15, nonché per l’aggiornamento della banca dati di cui al
comma 4 del medesimo articolo 15 del d.lgs. 334/1999, anche attraverso le
procedure e gli standard di cui all’articolo 6-quater del decreto legge 12
ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico
molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite
da calamità naturali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;
f)
cura lo
scambio di informazioni, relative agli stabilimenti suscettibili di causare
incidenti rilevanti e alla banca dati sugli esiti della valutazione dei rapporti
di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza, con il Ministero
dell’ambiente e tutela del territorio e del mare;
g)
provvede
alla predisposizione e adozione di appositi piani di intervento nelle aree
perimetrate ai sensi della lettera d), nonché al coordinamento dello scambio
delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi
di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, situati nelle aree a elevata
concentrazione;
h)
provvede
alla individuazione degli stabilimenti, tra quelli di cui all’articolo 2, comma
1, del d.lgs. 334/1999, per i quali le possibilità o le conseguenze di un
incidente rilevante possano essere maggiori a causa delle caratteristiche dei
luoghi, della vicinanza fra gli stessi e delle sostanze pericolose in essi
presenti ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 334/1999;
i)
definisce il programma regionale dei
controlli e l’organizzazione delle verifiche ispettive ai sensi dell’articolo 25
del d.lgs. 334/1999;
j)
provvede
all’adozione degli indirizzi atti a consentire la localizzazione più adeguata
dei nuovi stabilimenti, sia mediante specifici provvedimenti settoriali, in
coerenza con il documento regionale di assetto generale (DRAG) o sue parti, di
cui alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso
del territorio) e successive modifiche e integrazioni, nonché con ogni altro
strumento regionale di pianificazione territoriale vigente, sia mediante lo
stesso DRAG o sue parti;
k)
fornisce
assistenza tecnico amministrativa a province e comuni per le funzioni previste
dalla presente legge.
4. La struttura regionale competente per
l’attuazione della presente legge, salvo quando non specificamente indicata, è
l’Assessorato regionale all’ecologia - Settore ecologia, presso il quale, allo
scopo, è istituito il servizio “Rischio industriale”.
Art. 3
Funzioni provinciali
1. Sono di competenza delle province le
seguenti funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose:
a)
la
definizione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP), dei requisiti e criteri e delle eventuali ulteriori prescrizioni
inerenti la localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante,
fatto salvo quanto disposto dall’articolo 14 del d.lgs. 334/1999, in attuazione
degli indirizzi regionali e anche sulla base di quanto previsto nel piano di
assetto idrogeologico (PAI) di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e del documento
regionale di assetto generale di cui alla l.r. 20/2001 e successive
modificazioni e integrazioni;
b)
l’adeguamento dei PTCP all’articolo 3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti), per la
localizzazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
c)
l’approvazione delle eventuali varianti
urbanistiche comunali, ai sensi dell’articolo 5 del d.m. lavori pubblici 9
maggio 2001. Il termine per il parere di conformità è pari a sessanta giorni.
Vale il principio del silenzio diniego;
d)
la
verifica dei requisiti e dei criteri per la localizzazione dei nuovi
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, in attuazione degli indirizzi
regionali e del d.m. lavori pubblici 9 maggio 2001;
e)
la
definizione del piano operativo dei controlli ispettivi annuali provinciali
sulla base delle priorità indicate dal Comitato provinciale di coordinamento e
dall’ARPA Puglia, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le province esercitano le funzioni di cui
al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle
direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali
stabilite dalla Regione.
3. Il Comitato provinciale di coordinamento
formula il programma dei controlli ispettivi annuali provinciali sulla base
delle specifiche e motivate priorità individuate sul territorio. Tale
programmazione deve essere concordata con l’ARPA Puglia, che predispone il piano
operativo annuale.
4. Le province e le città metropolitane,
nell’ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), esercitano le
funzioni di pianificazione di area vasta e di individuazione degli assetti
generali del territorio. Il territorio provinciale, ovvero l’area metropolitana,
costituisce l’unità base per il coordinamento tra la politica di gestione
ambientale, di sicurezza e di sviluppo produttivo, al fine di ricomporre le
scelte locali rispetto a un quadro coerente di livello territoriale più ampio.
Art. 4
Funzioni comunali
1. Ferme restando le funzioni comunali
disciplinate dalla l.r.
20/2001 e s.m.i. sono di competenza dei comuni le funzioni
amministrative concernenti:
a)
l’adeguamento dei piani regolatori generali
alle prescrizioni derivanti dai piani di emergenza esterni di cui all’articolo
6, dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dall’articolo 4
del d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001 per la localizzazione degli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
b)
la
diffusione delle informazioni alla popolazione sulle attività a rischio di
incidente rilevante secondo quanto disposto dall’articolo 22, commi 4 e 5, del
d.lgs. 334/1999;
c)
l’esercizio delle attività connesse alla
gestione delle emergenze, per le funzioni di propria competenza, previste nel
Piano di emergenza esterno (PEE) di cui all’articolo 7.
2. I comuni provvedono all’adozione di
opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di
verifica iterativa e continua generato dalla variazione del rapporto tra
attività produttive a rischio e le modificazioni della struttura insediativa del
comune stesso, in considerazione dell’applicazione del d.p.r. 447/1998 e delle
competenze istituzionali di governo del territorio, derivanti sia dalla legge
urbanistica, sia dalle leggi regionali di settore, sia dalla conclusione dei
procedimenti autorizzativi volti alla realizzazione di impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti, rientranti anche nell’ambito di applicazione del d.lgs.
334/1999, così come disciplinato dagli articoli 208, 209 e 210 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive
modificazioni e integrazioni.
3. I comuni provvedono allo sviluppo
dell’elaborato tecnico “Rischi di incidenti rilevanti (RIR)” al fine di
individuare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto
delle problematiche territoriali, infrastrutturali derivanti dalla presenza di
stabilimenti di cui agli articoli 6 ed 8 del d.lgs. 334/1999 e di stabilimenti
con possibilità di generazione di effetto domino, nonché di aree a elevata
concentrazione industriale, e garantire il controllo dell’urbanizzazione.
4. L’elaborato tecnico RIR di cui al comma 3
deve essere inserito tra gli strumenti urbanistici e deve essere redatto secondo
quanto previsto dall’allegato al d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001, in
attuazione dell’articolo 14 del d.lgs. 334/1999.
5. L’elaborato tecnico RIR deve essere
collegato e integrato al PTCP, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 267/2000,
per quanto attiene la determinazione degli assetti generali del territorio, e
deve osservare i criteri espressi dal d.m. lavori pubblici 9 maggio.2001, a
norma dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 334/1999.
6. I comuni, in sede di formazione degli
strumenti urbanistici, in coerenza con gli indirizzi, criteri e orientamenti per
la formazione dei piani urbanistici generali (PUG) di cui al DRAG, nonché di
rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, devono, in ogni caso,
tener conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e
ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.
7. Le concessioni e le autorizzazioni
edilizie, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica che tenga conto
dell’elaborato tecnico RIR, sono soggette al parere tecnico del Comitato tecnico
regionale di cui all’articolo 8, formulato sulla base delle informazioni fornite
dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del d.lgs.
334/1999.
8. I comuni e gli uffici territoriali del
Governo possono promuovere, nei casi previsti dal d.m. lavori pubblici del 9
maggio 2001, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di
intervento, o altro strumento equivalente, finalizzato al conseguimento di
migliori livelli di sicurezza.
TITOLO II
PROCEDURE
Art. 5
Effetto Domino
1. La Regione, sentito il Comitato tecnico
regionale di cui all’articolo 8, in base alle informazioni ricevute dai gestori
a norma degli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999, individua gli stabilimenti tra
quelli di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso d.lgs. 334/1999 per i quali
la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante
possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti
stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, così come
previsto dall’articolo 12 del d.lgs. 334/1999.
2. I gestori degli stabilimenti di cui al
comma 1 devono trasmettere al Prefetto e alla provincia territorialmente
competente, entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino,
le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo
20 del d.lgs. 334/1999.
3. I gestori degli stabilimenti di cui al
comma 1 devono scambiare tra loro le informazioni necessarie per consentire di
riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e
dell’entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi rapporti
di sicurezza, i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza
interni e procedere alla diffusione delle informazioni alla popolazione.
4. Il Comitato tecnico regionale di cui
all’articolo 8 accerta che avvenga lo scambio fra i gestori delle informazioni
di cui al comma 3 e che gli stessi cooperino nella trasmissione delle
informazioni all’autorità competente per la predisposizione dei piani di
emergenza esterni.
Art. 6
Piano regionale di intervento
1. La Giunta regionale individua e perimetra
le aree a elevata concentrazione di stabilimenti di cui all’articolo 13, comma
1, del d.lgs. 334/1999 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei
decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. I gestori degli stabilimenti ubicati in
tali aree e soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs.
334/1999, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della
deliberazione di cui al comma 1, predispongono, anche mediante apposito
consorzio, uno studio di sicurezza integrato dell’area, secondo le procedure di
cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs. 334/1999 e lo
trasmettono alla Regione e agli enti locali interessati.
3. La Giunta regionale, sulla base dello
studio di sicurezza integrato e sentito il Comitato tecnico regionale di cui
all’articolo 8, approva un piano di intervento sovraordinato avente a oggetto le
misure atte a minimizzare i fattori di rischio nelle aree di cui al comma 1,
compatibilmente con le attitudini produttive del territorio, entro
centocinquanta giorni dalla data di trasmissione dello studio di sicurezza
integrato.
4. Il piano regionale di intervento è
soggetto a riesame a intervalli di tempo non superiori a cinque anni al fine di
procedere ai necessari aggiornamenti. I gestori degli stabilimenti di cui al
comma 2 forniscono alla Regione e al Comitato tecnico regionale tutte le
informazioni utili per le modifiche del piano.
5. Relativamente alle aree di Brindisi e
Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” con i
decreti del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, dichiarazione
confermata con la presente legge, il piano di intervento previsto dall’articolo
13, comma 2, lettera c), del d.lgs. 334/1999, costituisce parte integrante del
piano di risanamento dell’area da predisporre ai sensi dell’articolo 74, comma
4, del d.lgs. 112/1998.
Art. 7
Piano di emergenza esterno
1. La Giunta regionale adotta l’elenco degli
stabilimenti di cui agli articoli 6 e 8 del d.lgs. 334/1999 per i quali è
necessario redigere il PEE, da approvare secondo i seguenti criteri di priorità:
a)
quantità
di sostanze o preparati pericolosi in essi depositati, tenuto conto in
particolare della loro tossicità o della loro suscettibilità a dare origine a
emissione di sostanze tossiche in caso di incidenti;
b)
collocazione dello stabilimento in rapporto
alle caratteristiche del territorio che tenga conto della presenza di elementi
di vulnerabilità, con particolare riguardo a insediamenti o aree contraddistinte
da elevata concentrazione di persone e dalla presenza di infrastrutture che
possano incidere sull’efficacia del piano di emergenza esterno e di protezione
civile;
c)
concentrazione di più stabilimenti a rischio
di incidente rilevante.
2. Ai fini del perfezionamento delle
procedure di cui all’articolo 20, comma 3, per la redazione e approvazione dei
PEE di cui al comma 1, nonché dei PEE d’area per le aree a elevata
concentrazione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 334/1999, la Regione stipula
apposita intesa con gli uffici statali che cedono le funzioni amministrative in
materia di attività a rischio di incidente rilevante fino all’efficacia delle
disposizioni di cui alla presente legge.
3. La Regione, le province, i comuni e le
aziende sanitarie locali competenti, con il supporto tecnico-scientifico dei
Dipartimenti provinciali dell’ARPA Puglia territorialmente competenti e degli
enti e organismi che concorrono nella gestione delle emergenze, cooperano per le
attività di pianificazione dell’emergenza e di post-emergenza, sulla scorta
delle informazioni fornite dai gestori di cui all’articolo 8 del d.lgs.
334/1999, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, e dell’articolo 12, comma 2, dello
stesso decreto, nonché delle conclusioni dell’istruttoria tecnica relativa ai
rapporti di sicurezza e allo studio di sicurezza integrato dell’area, ove
disponibile. Per quanto attiene gli stabilimenti di cui all’articolo 6 del
d.lgs. 334/1999, il PEE è redatto sulla scorta delle informazioni di cui
all’articolo 12 della presente legge e dell’articolo 12 del d.lgs. 334/1999.
4. I gestori degli stabilimenti interessati,
entro sessanta giorni dalla definizione dell’elenco di cui al comma 1,
trasmettono alla Regione e al Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8
tutte le informazioni necessarie alla pianificazione dell’emergenza e le
valutazioni relative all’analisi di rischio condotte sia per gli stabilimenti di
cui all’articolo 8 sia per quelle di cui all’articolo 6 del d.lgs. 334/1999.
5. Il PEE è riesaminato a intervalli di tempo
non superiori a tre anni, secondo quanto previsto all’articolo 16, tenendo conto
dei cambiamenti, impiantistici e gestionali, avvenuti negli stabilimenti e nei
servizi di emergenza, dei progressi tecnici, dell’evoluzione normativa e delle
nuove conoscenze in merito alle misure da adottarsi in caso di incidenti
rilevanti.
6. Dell’approvazione e delle modifiche del
PEE è data comunicazione anche al Ministero dell’ambiente e tutela del
territorio e del mare e al Dipartimento della protezione civile. I piani già
approvati dagli uffici territoriali del governo prima della data di entrata in
vigore della presente legge restano in vigore fino allo scadere del termine dei
tre anni previsto per il loro riesame.
7. Il PEE è elaborato tenendo conto delle
indicazioni di cui all’allegato IV, punto 2, del d.lgs. 334/1999, con gli scopi
di cui al comma 2 e secondo le procedure di adozione e di aggiornamento di cui
ai commi 4 e 4 bis dell’articolo 20 del medesimo decreto.
8. Al verificarsi di un incidente rilevante
valgono le disposizioni di cui all’articolo 24 del d.lgs. 334/1999.
Art. 8
Comitato tecnico regionale
1. La Regione, per la procedura di
valutazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 21 del d.lgs.
334/1999, si avvale del Comitato tecnico regionale di valutazione dei rischi di
cui al comma 2 del presente articolo.
2. Il Comitato tecnico regionale di
valutazione dei rischi di incidente rilevante connessi all’utilizzo di
determinate sostanze pericolose, denominato “Comitato tecnico regionale”, è
costituito da:
a)
un
rappresentante dell’Assessorato regionale all’ecologia;
b)
un
rappresentante del Settore protezione civile della Presidenza della Regione
Puglia;
c)
un
rappresentante dell’Assessorato regionale all’assetto del territorio;
d)
un
rappresentante dell’Assessorato regionale alle opere pubbliche;
e)
un
rappresentante della Direzione generale dell’ARPA Puglia;
f)
un
rappresentante dell’Assessorato alle politiche della salute scelto nell’ambito
di medici specialisti in igiene e medicina preventiva.
3. Il Comitato tecnico regionale previsto al
comma 2 è integrato da:
a)
due
rappresentanti dell’ARPA Puglia, di cui almeno uno del dipartimento provinciale
territorialmente competente;
b)
due
rappresentanti dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), di cui almeno uno del dipartimento provinciale territorialmente
competente;
c)
da un
rappresentante della provincia territorialmente competente;
d)
da un
rappresentante dell’ufficio tecnico del comune interessato.
4. Il Comitato tecnico regionale può
avvalersi, per lo svolgimento delle attività istruttorie, del supporto
tecnico-scientifico dell’Ispettorato regionale dei Vigili del fuoco. A tal fine,
la Regione può stipulare opportune convenzioni con il Ministero dell’interno,
nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.
5. Il Comitato tecnico regionale, ove lo
stesso lo ritenga, può essere integrato da un rappresentante della competente
autorità portuale, così come individuato dalla lettera b) del comma 1
dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 16 maggio 2001, n. 293
(Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e
secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale), per lo svolgimento delle
istruttorie e per la valutazione del rapporto integrato di sicurezza portuale di
cui all’articolo 5 del suddetto decreto 293/2001.
6. I componenti del Comitato tecnico
regionale devono aver conseguito una laurea specialistica di tipo
tecnico-scientifico e avere preferibilmente maturato esperienza, almeno
triennale, in materia di rischio di incidente rilevante o aver frequentato corsi
attinenti l’analisi e la valutazione di installazioni a rischio di incidente
rilevante.
7. I componenti del Comitato tecnico
regionale di cui al comma 2 sono nominati con atto deliberativo della Giunta
regionale, su proposta del competente Assessorato all’ecologia, che ne fissa la
durata e nomina il Presidente, mentre i componenti di cui al comma 3 sono
nominati con provvedimento dell’Assessore all’ecologia, previa indicazione degli
enti e strutture di provenienza.
8. Il Comitato tecnico regionale è costituito
validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, delibera a maggioranza
dei presenti e il suo parere è vincolante.
9. Il Comitato tecnico regionale ha sede
presso la Direzione generale dell’ARPA Puglia, alla quale è demandata
l’organizzazione della segreteria del Comitato stesso.
10. Il gestore dello stabilimento, o suo
delegato, partecipa, anche avvalendosi di un tecnico di propria fiducia,
all’istruttoria tecnica, con le modalità previste dall’articolo 21, comma 5, del
d.lgs. 334/1999.
11. Per l’espletamento dei propri compiti il
Comitato tecnico regionale disciplina, con regolamento approvato dalla
maggioranza dei suoi componenti, le procedure di funzionamento, la composizione
dei gruppi di lavoro istruttorii e le modalità dei sopralluoghi istruttorii tesi
a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza
descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.
12. Gli oneri relativi all’istruttoria
tecnica effettuata dal Comitato tecnico regionale sono a carico dei gestori
degli stabilimenti interessati. Nelle more dell’emanazione del decreto
ministeriale previsto dall’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 334/1999, la Giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, definisce i
costi di istruttoria a carico dei gestori degli stabilimenti interessati.
Art. 9
Procedimento istruttorio
1. La Regione, acquisiti pareri e valutazioni
tecniche e di merito da parte del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo
8, effettuate le valutazioni di competenza, ivi compresa la valutazione della
compatibilità ambientale dell'impianto, ove prescritta, provvede:
a)
a
emanare il provvedimento che conclude l'istruttoria del rapporto di sicurezza;
b)
a
rilasciare il nullaosta di fattibilità prendendo atto degli altri provvedimenti
autorizzativi previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi
stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di
rischio.
2. La valutazione tecnica positiva del
rapporto di sicurezza, effettuata dal Comitato tecnico regionale, unitamente al
relativo provvedimento conclusivo e al nullaosta di fattibilità rilasciato dalla
Regione, abilita all'esercizio dell'attività, previa contestuale acquisizione di
tutti gli altri pareri e adempimenti previsti per legge.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, al
Ministero dell'interno, nonché al Prefetto, alla provincia e al comune
competente per territorio per gli adempimenti e pareri di competenza e, per
l'applicazione della normativa antincendio, al Comando provinciale dei Vigili
del fuoco competente per territorio.
Art. 10
Procedure per la valutazione del rapporto
di
sicurezza per stabilimenti
esistenti
1. Il gestore degli stabilimenti di cui
all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999, ossia per gli stabilimenti in cui sono
presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate
nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, dello stesso decreto, invia il rapporto
di sicurezza, entro i termini previsti al comma 6 dell’articolo 8 del medesimo
d.lgs. 334/1999, al Comitato tecnico regionale, il quale provvede
all’istruttoria tecnica, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 334/1999,
formulando le proprie conclusioni con una relazione tecnica che invia alla
Regione.
2. Il gestore degli stabilimenti di cui
all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999 invia il rapporto di sicurezza in formato
elettronico, completo di tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali
dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle
aree di danno valutate.
3. I rapporti di sicurezza già inviati alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 8, comma
6, del d.lgs. 334/1999, al Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 19 del
medesimo d.lgs. 334/1999 sono trasmessi dallo stesso, insieme ai relativi atti
istruttori, al Comitato tecnico regionale integrato di cui all’articolo 8 della
presente legge entro centoottanta giorni.
4. Entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relazione tecnica del Comitato tecnico regionale, la Regione
sulla base della stessa, e comunque valutando, ove necessario, la documentazione
tecnica inviata dal gestore al Comitato tecnico regionale, emana il
provvedimento conclusivo secondo la procedura di cui all’articolo 9.
5. Eventuali prescrizioni integrative da
parte della Regione devono essere segnalate nel provvedimento conclusivo e
trasmesse al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, al
Ministero dell’interno, al Comitato tecnico regionale, al Prefetto, al sindaco
nonché, per l’applicazione della normativa antincendio, al Comando provinciale
del Vigili del fuoco territorialmente competente.
6. Qualora le misure adottate dal gestore per
la prevenzione e la riduzione dei rischi di incidenti rilevanti siano
insufficienti, la Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, dispone le
prescrizioni integrative, la limitazione o il divieto dell’esercizio
dell’attività.
7. L’ARPA Puglia fornisce il supporto
tecnico-scientifico per l’esame dei rapporti di sicurezza e della documentazione
richiesta dall’autorità competente di cui al punto 7 dell’allegato al d.m.
lavori pubblici del 9 maggio 2001.
Art. 11
Procedure per la valutazione del rapporto
di
sicurezza nuovi stabilimenti o
modifiche
1. Chiunque intenda realizzare uno degli
stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 334/1999, prima di dare
inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste
dalla legislazione vigente, deve ottenere il nullaosta di fattibilità di cui
all'articolo 21, comma 3, dello stesso decreto. A tal fine, il soggetto
interessato fa pervenire alla Regione e al Comitato tecnico regionale il
rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere
rilasciata in mancanza del nullaosta di fattibilità.
2. Per le modifiche di impianti e di
depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze
pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di
rischio, il gestore trasmette alla Regione e al Comitato tecnico regionale il
rapporto preliminare di sicurezza, procedendo ai sensi dall’articolo 10 del
d.lgs. 334/1999.
3. Il Comitato tecnico regionale provvede
all’istruttoria tecnica ed esprime le proprie valutazioni di merito, in ordine
al rilascio del nullaosta di fattibilità, mediante una relazione tecnica che
trasmette alla Regione.
4. La Regione, entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della relazione tecnica, rilascia il nullaosta di fattibilità,
eventualmente condizionato, ovvero, qualora l’esame del rapporto preliminare
abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, dispone il
divieto di costruzione. La concessione edilizia non può essere rilasciata in
mancanza del nullaosta di fattibilità. Il rilascio della concessione avviene
anche nell’ambito dello sportello unico per le attività produttive mediante
conferenza dei servizi di cui al d.p.r. 447/1998, fatto salvo quanto disposto
dal Capo I, articolo 1, comma 3, dello stesso decreto, ovvero dall’articolo 27
del d.lgs. 112/1998 e quanto disciplinato dalla presente legge relativamente al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti per gli impianti di cui agli
articoli 5, 6, 7, 8 del d.lgs. 334/1999.
5.
Per gli impianti e le attrezzature petrolifere il nullaosta di
fattibilità viene trasmesso all’autorità competente al rilascio della
concessione o dell’autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle
procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di
deposito di oli minerali) e del d.lgs. 112/1998; il nullaosta, in ogni caso,
integra, non sostituisce, il parere del Ministero dell’interno di cui
all’articolo 4, comma 4, del d.p.r. 420/1994.
6. Il gestore, a seguito del rilascio del
nullaosta di fattibilità, trasmette al Comitato tecnico regionale e
all’Assessorato regionale all’ecologia il rapporto definitivo di sicurezza
relativo al progetto esecutivo, con i contenuti di cui all’articolo 8 del
d.lgs.334/1999, sul quale il Comitato tecnico regionale redige una relazione
contenente le valutazioni tecniche finali, che tengono conto anche degli
eventuali sopralluoghi e ispezioni necessari.
7. La Regione, entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della relazione da parte del Comitato tecnico regionale, emana il
provvedimento conclusivo contenente, ove necessario, le eventuali prescrizioni
integrative segnalate nella relazione e lo trasmette al Ministero dell’ambiente
e tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’interno, al Comitato
tecnico regionale, al Prefetto, al Sindaco, nonché, per l’applicazione della
normativa antincendi, al Comando provinciale del Vigili del fuoco
territorialmente competente.
8. Il provvedimento conclusivo contenente le
valutazioni tecniche finali può essere approvato anche mediante conferenza di
servizi. A tal fine, la Regione, sentito il Presidente del Comitato tecnico
regionale, provvede alla convocazione della conferenza di servizi, alla quale
devono essere obbligatoriamente invitati gli enti locali interessati oltre i
componenti del Comitato stesso e il gestore.
9. Qualora le misure previste dal gestore per
la prevenzione e la riduzione del rischio di incidenti rilevanti risultino
inadeguate, la Regione dispone il divieto di inizio dell’attività. Analogamente
provvede qualora il soggetto interessato, previa diffida a ottemperare entro un
determinato termine, non fornisca le informazioni richiestegli o non esegua i
lavori prescritti.
10. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 7
sono trasmessi al Comitato tecnico regionale, oltre che al Comando provinciale
dei Vigili del fuoco interessato nell’ambito della procedura di rilascio del
certificato di prevenzione incendi di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma
dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma
dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto del
Ministro dell’interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalità di
presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di
prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi
provinciali dei Vigili del fuoco) e della Circolare del Ministero dell’interno
del 5 luglio 2000, n. 12 (Procedure di prevenzione incendi relative ad attività
a rischio di incidente rilevante non soggette alla presentazione del rapporto di
sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).
11. Il gestore invia alle autorità competenti
il rapporto preliminare di sicurezza e il rapporto definitivo di sicurezza in
formato elettronico, completo di tutti gli output numerici di calcolo, dei
vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei
depositi e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall’analisi
di rischio effettuata.
Art. 12
Stabilimenti soggetti agli obblighi di cui
agli
articoli 6 e 7 del d.lgs. 334/1999
1. I gestori degli stabilimenti in cui sono
presenti sostanze di cui all’allegato I, parti I e II, del d.lgs. 334/1999 in
quantità superiori alle soglie della colonna 2, fermo restando gli obblighi di
cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, devono trasmettere:
a)
la
notifica al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, alla
Regione, alla provincia, al comune, al Prefetto, al Comitato tecnico regionale,
al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente;
b)
la
scheda di informazione di cui all’Allegato V del d.lgs. 334/1999 al Ministero
dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, alla Regione, alla provincia,
al comune, al Prefetto, al Comitato tecnico regionale, al Comando provinciale
dei Vigili del fuoco territorialmente competente;
c)
l’analisi di rischio, l’individuazione e la
valutazione delle conseguenze, completa di output numerici di calcolo, dei
potenziali rischi di incidenti rilevanti del proprio stabilimento al Comitato
tecnico regionale.
d)
il
formato elettronico delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c), complete
di tutti gli output numerici di calcolo, dei vettoriali dello stabilimento,
delle aree produttive, degli impianti, dei depositi e delle aree di danno
opportunamente valutate e derivanti dall’analisi di rischio effettuata.
2. Il Comitato tecnico regionale effettua
l’esame della documentazione inerente l’identificazione e la valutazione dei
pericoli di incidente rilevante e informa la Regione per l’adozione di eventuali
provvedimenti e adempimenti conseguenti.
3. La Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, definisce i tempi di presentazione e i criteri di
valutazione della documentazione di cui ai commi precedenti.
Art. 13
Norme di salvaguardia
1. Nel caso di aree a elevata concentrazione
di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e impianti di processo devono
essere considerati gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del d.lgs.
334/1999 e più specificamente quelli indicati dal d.m. lavori pubblici del 9
maggio 2001.
2. Fino all'adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali, i territori, ove risultino presenti attività a rischio di
incidente rilevante, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalle
tabelle 3a e 3b del d.m. lavori pubblici del 9 maggio 2001.
3. Al fine della verifica dell'osservanza dei
vincoli di cui al comma 1, il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 8
o, fino alla sua costituzione, il Comitato di cui all'articolo 19 del
d.lgs.334/1999, esprime parere preventivo e vincolante, entro sessanta giorni
dalla data della richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di
trasformazione del territorio soggetti a procedimenti abilitativi.
4.Non sono soggetti al parere di cui al comma
3 i seguenti interventi edilizi:
a)
interventi di manutenzione straordinaria,
risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia che non
comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle
superfici utili degli edifici;
b)
manufatti per l'eliminazione delle barriere
architettoniche;
c)
impianti
tecnologici al servizio di edifici esistenti;
d)
recinzioni, muri di cinta, cancellate,
tralicci con esclusione delle linee elettriche;
e)
pensiline, bacheche, cartelloni e altre
strutture per l'esposizione di mezzi pubblicitari.
Art. 14
Raccordo con le procedure VIA e
AIA
1. La procedura di valutazione di impatto
ambientale (VIA), ove prescritta ai sensi della vigente normativa nazionale e
regionale in materia, per gli impianti soggetti al nullaosta di fattibilità
previsto dall’articolo 11, comma 3, non può essere conclusa in assenza del
rilascio del nullaosta stesso.
2. Il gestore degli stabilimenti esistenti
deve comunicare all’autorità competente in materia di VIA la costruzione di
nuovi impianti, le modifiche degli stessi impianti, dei depositi, dei processi
industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che
potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, fatto salvo
quanto disposto dall’articolo 10 del d.lgs. 334/1999.
3. La procedura di cui al decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), per gli impianti
soggetti alla presente legge è espletata dall’autorità competente anche sulla
base delle informazioni e delle descrizioni derivanti dai rapporti di sicurezza
e dalle notifiche, elaborate conformemente alle norme previste sui rischi di
incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la
norma UNI EN ISO 14001. A tal fine detta documentazione deve essere fornita dai
gestori all’autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale (AIA) con la presentazione della relativa istanza di rilascio
dell’autorizzazione stessa.
4. Il provvedimento conclusivo di rilascio
dell’AIA deve riportare le eventuali prescrizioni ai fini della sicurezza e
della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti contenuti nei provvedimenti
rilasciati ai sensi della presente legge. In caso di decorrenza del termine
stabilito dall'articolo 5, comma 12, del d.lgs. 59/2005 senza che risultino
perfezionati i provvedimenti di cui alla presente legge, l'autorità competente
rilascia l'autorizzazione integrata ambientale con riserva di procedere al suo
successivo aggiornamento una volta concluso il procedimento ai sensi del d.lgs.
334/1999.
Art. 15
Informazioni sulle misure di sicurezza
1. Il comune ove è localizzato uno
stabilimento a rischio di incidente rilevante porta tempestivamente a conoscenza
della popolazione interessata, nelle forme e con modalità più adeguate, le
informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs.
334/1999 e relative all’allegato V allo stesso.
2. Le informazioni diffuse ai sensi del comma
1 devono essere chiare e semplici affinché possano essere comprese da tutti i
cittadini interessati e devono avere almeno i contenuti minimi riportati nelle
sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all’allegato V al
d.lgs. 334/1999.
3. Il comune è tenuto a fornire, tramite
opuscoli informativi, le informazioni sulle misure di sicurezza e sul
comportamento da adottare in emergenza alle persone che potrebbero essere
coinvolte in un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti
soggetti al d.lgs. 334/1999. Tali informazioni devono essere riesaminate e
diffuse secondo quanto stabilito dall’articolo 22, comma 6, dello stesso
decreto. Le stesse devono essere permanentemente tenute a disposizione del
pubblico.
4. Il comune è altresì tenuto alla
diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti i PEE
di cui all’articolo 7, nonché delle misure eventualmente adottate con il piano
regionale di intervento di cui all’articolo 6.
5. Ai fini dell'esercizio della facoltà di
cui all'articolo 22, comma 2, del d.lgs. 334/1999, il gestore predispone una
versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, in
formato digitale, da trasmettere alla Regione, provincia e comune
territorialmente competente ai fini dell'accessibilità al pubblico.
6. I sindaci dei comuni ove risultano ubicati
i predetti stabilimenti industriali ovvero dei comuni limitrofi che potrebbero
essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante, sulla base degli
scenari incidentali riportati nei PEE, devono provvedere a rendere consapevoli i
cittadini dell’esistenza del rischio industriale e della possibilità di mitigare
le conseguenze di un incidente rilevante attraverso i comportamenti di
autoprotezione e con l’adesione tempestiva alle misure di sicurezza previste dal
PEE e dalla scheda di informazione divulgata dal comune ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2007 (Linee guida per
l’informazione alla popolazione sul rischio industriale).
Art. 16
Consultazione della popolazione
1. Per i nuovi stabilimenti e per le
modifiche di cui all’articolo 10 del d.lgs. 334/1999, la popolazione interessata
deve essere messa in grado di esprimersi. Qualora se ne ravvisi la necessità può
essere convocata una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 23, comma 2,
del d.lgs. 334/1999, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 12 dello
stesso decreto.
2. Qualora l’amministrazione procedente
ravvisi, in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione
di impianti, ovvero all’urbanizzazione del territorio, la necessità di comporre
conflitti, provvede ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 334/1999.
3. Nell’ambito dell’espressione del parere
previsto al precedente comma 1, le osservazioni dei cittadini singoli o riuniti
in associazioni costituite, devono pervenire in forma scritta.
Art.17
Misure di controllo
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle
linee programmatiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b, annualmente
dispone il programma operativo di verifiche ispettive delle aziende a rischio di
incidente rilevante, ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999, provvedendo
a darne informazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione.
2. Il programma operativo di cui al comma 1 è
disposto sulla base dei piani operativi dei controlli ispettivi annuali
provinciali predisposti e proposti dalle province di concerto con l’ARPA Puglia,
tenendo conto delle specificità dei territori, secondo quanto previsto
all’articolo 3.
3. L’ARPA Puglia effettua le verifiche
ispettive di cui all’articolo 25 del d.lgs. 334/1999 in collaborazione con la
Direzione regionale dei Vigili del fuoco e l’ISPESL.
4. L’ARPA Puglia provvede allo svolgimento
dei controlli e delle ispezioni di cui al comma 3, avvalendosi soprattutto delle
specifiche competenze del Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 8, in
modo da poter valutare gli impianti, nella loro interezza, e ponendo particolare
attenzione ai sistemi tecnici critici.
5. Nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 28, comma 2, e 25, comma 3, del d.lgs. 334/1999, l’ARPA Puglia
procede alle verifiche ispettive, avvalendosi delle norme tecniche in materia
riconosciute a livello nazionale e internazionale, tenuto conto anche delle
“Linee guida per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di
gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante”,
pubblicate dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT).
6. Il personale addetto ai controlli deve
possedere i requisiti specifici indicati dalle linee guida di cui al comma 5,
nonché di comprovata e certificata esperienza almeno triennale in materia di
rischi industriali e tecnologici.
7. I controlli previsti dal presente articolo
sono effettuati indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di
cui all’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 334/1999.
8. Il personale addetto ai controlli ha
accesso agli stabilimenti e può chiedere al gestore tutte le informazioni, ivi
comprese quelle supplementari, necessarie ad effettuare un’adeguata valutazione
delle possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o
l’entità dell’aggravarsi delle conseguenze di un incidente, anche ai fini della
predisposizione del piano di intervento regionale di cui all’articolo 6.
9 Fatto salvo quanto previsto dai commi
precedenti, la Regione può disporre, in ogni tempo, qualora ne ravvisi la
necessità, i controlli e le ispezioni necessarie relativi agli stabilimenti di
cui all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999, usufruendo delle disponibilità
finanziarie previste dalla legislazione vigente.
10. Entro due anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Regione, per il tramite dell’ARPA
Puglia, raccoglie i dati resi disponibili dalle autorità ispettive e istruttorie
regionali e locali per la predisposizione del “Rapporto rischi industriali e
tecnologici”. Detto rapporto deve, in particolare, com-prendere:
a)
dati sul
personale e sulle altre risorse di cui dispongono le autorità ispettive;
b)
dettagli
sul ruolo e sull'operato delle autorità ispettive per l'elaborazione e
l'attuazione dei pertinenti piani di ispezione;
c)
dati
schematici rivenienti dalle attività ispettive effettuate, compreso il numero di
visite in sito effettuate, la percentuale di impianti controllati e ispezionati
(per tipo) e una stima del tempo necessario per ispezionare tutti gli impianti
controllati del tipo in questione;
d)
dati
sintetici sul grado di conformità degli impianti controllati alle prescrizioni
del diritto comunitario, quale risulta dalle ispezioni eseguite;
e)
quadro
riassuntivo, con dati quantitativi, delle azioni intraprese a seguito di seri
reclami, incidenti, inconvenienti e inadempienze;
f)
valutazione del successo o del fallimento dei
piani di ispezione in relazione all'attività dell'organismo ispettivo, con
eventuali raccomandazioni per i piani futuri;
g)
tutte le
informazioni georeferenziate relative alla “Mappatura dei rischi industriali e
tecnologici” per l’intero territorio regionale, rivenienti dalle attività
istruttorie del Comitato tecnico regionale.
11. Gli oneri relativi alle verifiche
ispettive sono posti a carico dei gestori. Nelle more dell’emanazione del
decreto ministeriale previsto dall’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 334/1999, la
Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge,
definisce i costi di verifica ispettiva a carico dei gestori degli stabilimenti
interessati.
12. Le entrate derivanti dall’applicazione
delle misure di controllo vengono incamerate direttamente dall’ARPA Puglia e da
questa destinate alle finalità di cui al presente articolo.
13. L’ARPA Puglia provvede a porre in essere
tutto quanto necessario a far fronte agli adempimenti attribuiti dalla presente
legge, utilizzando le risorse previste nel proprio bilancio, al relativo
capitolo di spesa per le attività di controllo e ispezione.
14. L’ARPA Puglia, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, comunica formalmente alla Regione le entrate incamerate ai sensi
del comma 12, ripartite per ambito territoriale provinciale.
Art. 18
Sanzioni
1. In ordine all’applicazione delle sanzioni
vale quanto disposto dall’articolo 27 del d.lgs. 334/1999.
2. La violazione dell’obbligo di trasmissione
alla Regione dello studio di sicurezza integrato previsto dall’articolo 6, comma
2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10
mila 300 a euro 62 mila. La sanzione è ridotta a un quinto se la trasmissione
dello studio di sicurezza integrato viene effettuata entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto dallo stesso articolo 6, comma 2.
3. La mancata comunicazione da parte del
gestore alla Regione e agli enti locali interessati delle informazioni di cui,
rispettivamente, all’articolo 5, comma 2, all’articolo 11, comma 4, e
all’articolo 12, comma 2, del d.lgs. 334/1999, è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.493,71 a euro 192.962,24.
4. La Regione, sentito il Comitato tecnico
regionale, in caso di mancata presentazione del rapporto di sicurezza o
notifica, anche in formato elettronico come previsto agli articoli 10, comma 2,
e 12, comma 1, lettera d), ai sensi degli articoli 8 e 6 del d.lgs. 334/1999,
invita il gestore all’adempimento entro un termine non superiore a sessanta
giorni, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi,
disponendo contestualmente la sospensione dell’attività che sia stata
eventualmente intrapresa con sanzione pari a euro 50 mila. Qualora il gestore
non ottemperi all’invito ricevuto, si procede con l’ordine di chiusura dello
stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di
esso.
5. In caso di violazione delle misure di
sicurezza previste nel rapporto di cui all’articolo 8 del d.lgs. 334/1999,
ovvero delle prescrizioni integrative di cui al comma 6 dello stesso articolo,
la Regione, su indicazione del Comitato tecnico regionale, diffida il gestore ad
adottare le necessarie misure entro il termine di cui al comma 4 dello stesso
articolo, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. In
caso di mancata ottemperanza, si procede con l’ordine di sospensione
dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle
prescrizioni indicate e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In
caso di reiterato inadempimento, si procede con l’ordine di chiusura dello
stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di
esso.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo sono irrogate dalla Regione, tramite le proprie
specifiche strutture competenti, che ne incamera i proventi.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Art. 19
Norma transitoria
1. L'istruttoria tecnica relativa ai
procedimenti previsti dal d.lgs. 334/1999, pendenti alla data di efficacia delle
disposizioni della presente legge, è conclusa dai soggetti competenti secondo la
disciplina previgente.
Art. 20
Norma finale
1. Per quanto non espressamente previsto o in
contrasto con la presente legge, si applicano le disposizioni del d.lgs.
334/1999.
2. Gli articoli 35,
36
e 39
del capo X del titolo II della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), relativi alle
disposizioni in materia urbanistica, si intendono integrati dalle disposizioni
derivanti dalla presente legge, soprattutto per quel che concerne il riordino
delle funzioni amministrative della Regione, degli enti locali e strumentali e
delle relative procedure attuative in materia di rischi industriali e
tecnologici.
3. Le disposizioni della presente legge hanno
efficacia a decorrere dalla stipula dell’accordo di programma tra Stato e
Regione di cui all’articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998, fermo restando
quanto disposto dall’articolo 7 dello stesso decreto.
ART. 21
Disposizioni Finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto ai
sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 112/1998, agli oneri finanziari derivanti dal
primo avvio dell’applicazione della presente legge, con specifico riferimento a
quelli di cui al comma 2 dell’articolo 7, ai commi 4 e 9 dell’articolo 8 e al
comma 11 dell’articolo 17, nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale
previsto dall’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 334/1999, la Regione fa fronte
con uno stanziamento pari a euro 250 mila a valere sulle risorse già disponibili
sul capitolo di spesa del bilancio regionale di previsione 611066 - residui di
stanziamento 2007 - “Spese per oneri di funzionamento in attuazione del d.lgs.
112/1998 in materia di tutela ambientale” relativo ai trasferimenti già operati
dallo Stato a favore della Regione.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 7 maggio 2008