Art. 1
(Modifiche all’articolo 7 della legge
regionale 5 maggio 1999, n.18)
1. Dopo l'articolo 7
della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e
utilizzazione di acque sotterranee), è inserito il seguente:
“Art. 7 bis (Concessione preferenziale di
acque sotterranee per uso privato)
1. In sede di prima applicazione delle misure
del piano di tutela delle acque (relative alle aree interessate da
contaminazione salina e di tutela quali-quantitativa) e al fine di un indirizzo
unitario delle strutture tecniche provinciali (ex geni civili), in attesa sia
delle risultanze del progetto di monitoraggio diffuso sullo stato della falda
che della definizione del bilancio idrico, le concessioni preferenziali
richieste sino al 31 dicembre 2007 e quelle per pozzi la cui autorizzazione alla
ricerca è stata richiesta entro il 17 luglio 2007 sono rilasciabili e mantengono
carattere provvisorio, per quanto riguarda i quantitativi derivabili, in
relazione alla disponibilità della risorsa e all'equilibrio del bilancio idrico.
2. La portata media delle acque sotterranee
estraibili può essere ridotta o incrementata in relazione alle disponibilità
stagionali; sono fatti salvi i provvedimenti di urgenza che l'autorità idraulica
potrà adottare a tutela delle falde che alimentano i pozzi destinati
all'approvvigionamento potabile dei centri abitati.
3. Nessun indennizzo è dovuto per le
riduzioni delle quantità di acqua derivabili, in relazione all’accertata
scarsità della risorsa.
4. Ciascuna utenza deve essere provvista di
idonei dispositivi di misurazione dei volumi di acqua derivati; ciascun utente è
tenuto a trasmettere ogni sei mesi all’ufficio del genio civile competente per
territorio, insieme all’autocertificazione della superficie irrigata e sulle
quantità di acque estratte, una certificazione fidefacente sulla qualità delle
acque (misurata attraverso il valore dei nitrati e del carbonio organico totale
- TOC) e sul grado di salinità (misurato attraverso il valore dei cloruri e in
grammi/litro totali). L’inadempimento agli obblighi predetti comporta
l’immediata sospensione delle derivazioni, che possono essere riprese soltanto
dopo un provvedimento espresso del competente ufficio del genio civile.
5. Fino al 31 dicembre 2009, il limite
volumetrico delle acque prelevabili per le derivazioni è calcolato sulla misura
media annuale massima di 1 l/s sino alla superficie irrigata di 5 ettari e di 2
l/s per superficie superiore. I quantitativi massimi di acqua prelevata vengono
verificati con le modalità di cui al comma 4. Tale limitazione non si applica ai
pozzi, individuati dall’amministrazione regionale, per fronteggiare situazioni
di carenza idrica mediante utilizzazione di risorse integrative delle ordinarie
dotazioni dei pubblici acquedotti.”
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 21 maggio 2008