La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2016, art. 12, comma 3.
Art. 1
(Finalità)
[1. La presente legge definisce e promuove le
terapie e attività assistite dagli animali (AAT e AAA), ne sancisce gli ambiti
applicativi e le modalità di intervento; stabilisce i parametri da adottare per
assicurare il benessere psico-fisico degli animali coinvolti e dei fruitori
dell'intervento terapeutico al fine di regolamentare gli interventi di AAT e AAA
ed evitare che siano oggetto di improvvisazione con il rischio di gravi danni a
carico dei fruitori e degli animali. ]
La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2016, art. 12, comma 3.
Art. 2
(Definizione delle terapie e attività
assistite dagli animali)
[1. Le AAT e AAA rappresentano un metodo
terapeutico globale in cui, attraverso attività ludico-ricreative e con
l’ausilio degli animali, il paziente viene stimolato contemporaneamente a
livello motorio e psichico, assumendo il ruolo di protagonista e partecipando
attivamente al processo riabilitativo.
2. Per AAA si intendono interventi di tipo
educativo o ricreativo finalizzati a informare, educare o migliorare la qualità
della vita. In questo tipo di intervento può essere utilizzata anche solo la
referenza animale senza il suo coinvolgimento diretto.
3. Per AAT si intendono interventi di tipo
terapeutico rivolti a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie,
cognitive o problematiche psichiatriche con la finalità di ridurre la differenza
tra il livello reale di capacità produttiva del sistema lesionato e un ipotetico
livello potenziale di capacità operativa.
4. In entrambi i casi gli interventi devono
essere coordinati dall’equipe di lavoro multidisciplinare di cui all’articolo 6.
]
La presente legge è
stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2016, art. 12, comma 3.
Art. 3
(Strutture in cui svolgere le AAT e AAA)
[1. Le AAT e AAA possono essere praticate in
ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistite, case di
riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il
recupero dei tossicodipendenti o in altri luoghi idonei. ]
La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2016, art. 12, comma 3.
Art. 4
(Scelta degli animali ammessi a programmi di
AAT e AAA)
[1. Possono essere ammessi a programmi di AAT
e AAA solo animali appartenenti a specie domestiche (cani, gatti, equini, suini,
bovini, ovi-caprini, conigli) di età non inferiore ai dodici mesi, che siano
sottoposti regolarmente a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo
stato di buona salute attraverso trattamenti antiparassitari per endo ed
ectoparassiti, trattamenti vaccinali, controlli specifici in funzione delle
caratteristiche ed esigenze di specie.
2. Per quanto concerne i cani, considerando
la più ampia diffusione degli stessi e il maggior loro coinvolgimento come
coterapeuti, non possono essere coinvolti cani adulti di canile o cani residenti
in canili.
3. Tutte le coppie operatore - animale devono
essere in possesso di un curriculum che ne attesti la certificazione secondo i
principi di “Carta Modena 2002”. Tali requisiti devono essere rivalutati
periodicamente da una apposita Commissione per accertarsi che gli standard
psicofisici richiesti rimangano inalterati al fine di garantire il benessere
degli animali e dei fruitori degli interventi. ]
La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2016, art. 12, comma 3.
Art. 5
(Composizione Commissione)
[1. La Commissione
deve essere composta da:
a)
un
medico con esperienza nell'ambito delle AAT e AAA ;
b)
uno
psicologo con esperienza nell'ambito delle AAT e AAA;
c)
un
medico veterinario zooiatra;
d)
un
esperto comportamentalista di ciascuna specie domestica ammessa;
e)
due
rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell’ambito delle
AAT e AAA;
f)
un
operatore di terapia e attività assistita dagli animali con comprovata
esperienza.
2. La Commissione ha
la funzione di:
a)
controllare i requisiti degli enti o delle
associazioni che, sul territorio regionale, vogliano erogare servizi di AAT e
AAA ;
b)
stabilire i criteri e le procedure per la
certificazione di tali enti o associazioni;
c)
valutare
la validità dei progetti di AAT e AAA presentati da tali enti o associazioni al
fine di garantire il benessere degli animali ammessi ai progetti e dei fruitori
degli interventi;
d)
valutare
i requisiti professionali degli operatori coinvolti nel progetto;
e)
controllare il regolare svolgimento dei
progetti e che siano rispettati i requisiti per tutelare il benessere
psicofisico degli animali impiegati;
f)
controllare periodicamente lo stato
psicofisico degli animali;
g)
fornire
consulenza tecnico-informativa a chiunque ne faccia richiesta;
h)
creare
una banca dati delle associazioni o enti preposti a erogare un servizio di AAT e
AAA disponibile per chiunque voglia avvalersi di un intervento di AAT e AAA.
3. La Commissione, inoltre, ha il compito di
valutare i requisiti professionali del personale addetto all'addestramento o
educazione degli animali adibiti a AAT e AAA perché questi avvengano solo
attraverso metodi di addestramento “gentili” senza alcuna coercizione o
maltrattamento degli animali e nel rispetto delle naturali propensioni
individuali di ciascun soggetto e delle sue esigenze etologiche al fine di
garantirne l’equilibrio psicocomportamentale e la corretta relazione con l’uomo.
]
La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2016, art. 12, comma 3.
Art. 6
(Equipe di lavoro)
[1. Nella fase progettuale e nella fase di
monitoraggio è necessaria la presenza di un’equipe costituita da figure
qualificate da esperienze documentate e da un curriculum di competenza
specifica; a ciò si aggiungono le figure specialistiche di riferimento relative
al progetto.
2. L'equipe di lavoro deve essere composta da
un medico, uno psicologo, un pedagogista, un fisioterapista o, figure
professionali equivalenti, un operatore di terapia e attività assistita dagli
animali e un operatore tecnico con specifica preparazione nell’interazione con
la specie di riferimento.
3. L'equipe di lavoro deve provvedere
all’organizzazione di un progetto generale di AAT o AAA in funzione delle
esigenze dei fruitori, degli obiettivi e delle finalità stabilite.
4. In fase operativa devono essere sempre
presenti un professionista di settore (pedagogista, fisioterapista o figure
professionali equivalenti) e un operatore di terapia e attività assistita dagli
animali per ciascun animale coinvolto al fine di tutelare costantemente
l’interazione e i suoi effetti sui partner secondo precisi criteri di
compatibilità reciproca e di efficacia dell’interazione stessa.
]
La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2016, art. 12, comma 3.
Art. 7
(Norme di attuazione)
[1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri, i tempi e
le modalità di attuazione delle nomine dei componenti della Commissione di cui
all’articolo 5. ]
La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2016, art. 12, comma 3.
[La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
]
Data a Bari, addì 21 maggio 2008