DELLA GIUNTA REGIONALE
 
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come 
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui 
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti 
regionali; 
 
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, 
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; 
 
Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 
“Statuto della Regione Puglia”; 
 
Vista la 
L.R. 25 gennaio 1977 n. 2 che, all’art. 
23, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge; (1)
 
Vista la 
Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 
04.11.2008 di adozione del Regolamento; 
(1) Nel BURP è, erroneamente, 
 riportata la legge n. 2/1997 che non ha in enumerazione l'art. 
23.
 
EMANA
 
Il seguente 
Regolamento: 
 
Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce 
disposizioni e modalità di funzionamento dell’Albo on line dei Fornitori 
della Regione Puglia. 
L’albo dei fornitori, ai sensi dell’art. 23 
della LR 
n. 2/77, è lo strumento con cui la Regione Puglia procede alla 
identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i 
servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più 
qualificati a fornire prestazioni professionali. 
La struttura regionale preposta alla gestione 
dell’Albo è il Settore Affari Generali dell’Assessorato alla Trasparenza e 
Cittadinanza Attiva. 
I servizi di gestione, iscrizione, 
aggiornamento e consultazione dell’Albo sono erogati attraverso il portale 
EmPULIA (www.empulia.it ). 
Gli scopi che la Regione Puglia persegue 
mediante l’istituzione dell’Albo sono i seguenti: 
  - garantire la qualità delle prestazioni a 
  favore della Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei principi di 
  economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 
  
- recepire integralmente applicandoli 
  compiutamente, i principi di cui al 1°e 2° comma all’art. 2 del D.Lgs. n° 
  163/2006; 
  
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per 
  specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per 
  l’approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi 
  vigenti; 
  
- offrire anche alle Pubbliche 
  Amministrazioni localizzate nella regione Puglia uno strumento in grado di 
  accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture di 
  servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti 
  pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i). 
L’Albo non è sostitutivo di analoghi albi 
costituiti a livello nazionale e regionale, ma, aperto, complementare e 
potenzialmente cooperativo con gli stessi nel pieno rispetto della normativa 
vigente. 
 
Art. 2
Campo di applicazione
L’Albo può essere utilizzato da tutte le 
Amministrazioni Pubbliche pugliesi nei seguenti casi: 
a) selezione degli 
operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a 
mezzo di trattativa diretta; 
b) invito ad imprese 
qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure negoziate; 
c) acquisizioni in 
economia nei limiti e con le modalità previste all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 
d) selezione dei 
Professionisti per affidare incarichi professionali. 
La selezione dei fornitori è effettuata dalle 
Amministrazioni Pubbliche suddette, mediante propri atti amministrativi; 
pertanto, tali enti si assumono le responsabilità attinenti ad eventuali 
violazioni delle vigenti norme in materia. 
Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere 
richiesto, a discrezione dell’Amministrazione richiedente, di provare il 
possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di 
iscrizione all’Albo. 
La formazione dell’Albo non pone in essere 
nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna 
graduatoria di merito degli iscritti, ma permette alle Amministrazioni Pubbliche 
pugliesi l’individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare 
incarichi professionali; l’iscrizione non comporta, pertanto, l’assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte della Regione Puglia, né vincola le 
Amministrazioni Pubbliche pugliesi a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né 
comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine 
all’eventuale conferimento. 
 
Art. 3 
Principi
Le Amministrazioni Pubbliche nell’utilizzo 
del presente Albo, si impegnano a ottemperare ai principi generali di libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità. 
Il principio di economicità può essere 
subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme 
vigenti. 
 
Art. 4 
Struttura dell’albo
L’Albo è strutturato in due sezioni separate 
e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni 
sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente 
sul portale EmPULIA. 
Per sopravvenute esigenze organizzative, 
detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella 
denominazione delle categorie merceologiche, a cura della struttura regionale 
preposta alla sua gestione. 
 
Art. 5 
Presentazione delle istanze
I soggetti che intendono essere iscritti 
all’Albo, dovranno effettuare l’iscrizione secondo le modalità stabilite nel 
presente articolo. 
Ai fini dell’iscrizione, pertanto, i soggetti 
richiedenti dovranno preventivamente registrarsi al portale EmPULIA. 
L’istanza dovrà essere inoltrata mediante 
compilazione dell’apposito modulo on line disponibile sul portale ed 
allegando l’ ulteriore documentazione richiesta secondo le modalità stabilite 
sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e 
connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i 
servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la 
classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), 
informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute. 
I Professionisti, invece, dovranno inserire 
il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie 
specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali. 
A pena di esclusione, il curriculum dovrà 
recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 
n.196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni 
mendaci ed uso di atti falsi. 
L’istruttoria sarà effettuata dalla struttura 
regionale preposta alla gestione dell’Albo, secondo l’ordine cronologico di 
acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 20 (venti) giorni 
lavorativi dalla data di presentazione dell’istanza, completa degli allegati 
previsti. 
La Regione Puglia comunicherà a ciascun 
soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l’esito dell’istruttoria. 
Nell’ipotesi in cui non sia possibile 
accogliere l’istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 20 (venti) 
giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura 
regionale comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta 
i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Successivamente al 
ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare 
chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all’iscrizione. 
La medesima struttura regionale valuterà la 
documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei 
commi precedenti. 
Fermo restando che le dichiarazioni possono 
essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., la Regione Puglia verificherà 
la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate. 
L’iscrizione all’Albo diventa efficace nel 
momento dell’inserimento del nominativo nell’elenco ufficiale della Regione 
Puglia - visibile sul portale www.empulia.it . 
 
Art. 6 
Utilizzo dell’albo
L’Albo potrà essere utilizzato nei casi 
previsti dal precedente articolo 4, privilegiando il criterio di rotazione, 
laddove applicabile. 
Le funzionalità di consultazione dell’Albo 
consentono di individuare liste di soggetti che rispondono a determinati criteri 
di ricerca impostati dall’Amministrazione richiedente. 
Qualora dovesse essere presente nell’Albo un 
numero di soggetti insufficienti rispetto al numero minimo richiesto dalla 
vigente normativa sugli appalti, l’Amministrazione utilizzatrice potrà integrare 
l’elenco con imprese o professionisti individuati attraverso specifiche ricerche 
di mercato. 
 
Art. 7 
Durata dell’iscrizione
Le Imprese e i Professionisti rimangono 
iscritti all’Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, 
debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 
10. 
 
Art. 8 
Rinnovo ed aggiornamento
In conformità alla vigente normativa, al fine 
di mantenere aggiornate le informazioni di qualificazione relative a ciascun 
soggetto iscritto all’Albo, la struttura regionale preposta alla gestione 
dell’Albo invia - di norma con cadenza annuale - una comunicazione recante 
richiesta di confermare o meno i dati in suo possesso e di trasmettere le 
eventuali variazioni con le stesse modalità previste per l’iscrizione all’Albo. 
Resta salva, comunque, la facoltà del 
soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella 
propria istanza di iscrizione. 
Ove le variazioni e/o integrazioni contenute 
nell’aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, 
si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente 
art. 6, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall’Albo. 
 
Art. 9 
Cause di non scrivibilità,
sospensione e 
cancellazione
Non possono essere iscritti all’Albo, i 
fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la 
Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità 
professionale secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto 
agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Il fornitore nei cui confronti siano 
accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di 
nuovo l’iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall’avvenuto 
accertamento. 
La struttura regionale preposta alla gestione 
dell’Albo, a sua discrezione, o se del caso, d’ufficio, può sospendere il 
fornitore dall’Albo per un periodo adeguato o cancellare la stesso, qualora 
riscontri nei suoi confronti quanto segue: 
  - incapacità a negoziare con la Pubblica 
  Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra 
  esposte; 
  
- perdita dei requisiti minimi richiesti per 
  l’iscrizione all’Albo; 
  
- cessazione di attività professionale; 
  
  
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle 
  richieste di offerta senza giustificazioni; 
  
- inadempienze contrattuali; 
  
  
- omissione di comunicazioni, ai sensi 
  dell’art. 9 del presente regolamento, delle variazioni da 
  
- parte del fornitore; 
  
- ogni altro caso previsto dalla vigente 
  normativa. 
 
Il provvedimento di sospensione o 
cancellazione: 
  - viene adottato direttamente dal Dirigente 
  responsabile della struttura regionale preposta alla gestione dell’Albo, su 
  segnalazione scritta da parte degli uffici regionali e/o di altre 
  Amministrazioni che abbiano usufruito dei servizi effettuati dal 
  Professionista nei cui confronti le richieste di sospensione e/o cancellazione 
  sono fatte; 
  
- è comunicato al fornitore interessato; 
  
  
- può essere revocato, su richiesta 
  documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno 
  determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista 
  presenti domanda di cancellazione della propria candidatura. 
  
 
Art. 10 
Disposizioni finali
I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e 
trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e come previsto dalle norme in materia 
di appalti pubblici. 
 
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 
53 
comma 1 della L.R. 
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione 
Puglia. 
 
Dato a Bari, addì 11 novembre 2008