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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2009
Numero
2
Data
09/03/2009
Abrogato
 
Materia
Fiere e mercati
Titolo
Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 40 del 13 marzo 2009 Vedi il Regolamento regionale n. 25/2013
Allegati
Nessun allegato

 



Vedi la l.r. n. 1/2016. art. 9.

Art. 1

(Principi generali)

 

 

1. La promozione del sistema fieristico costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive, commerciali e l’internazionalizzazione dell’economia regionale.

 

2. La Regione e i comuni interessati, ciascuno secondo le rispettive competenze, anche a tutela dei consumatori, garantiscono la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurano la parità di condizioni per l’accesso alle strutture fieristiche nonché l’adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti, favoriscono il coordinamento delle manifestazioni fieristiche nonché la pubblicità dei dati e delle relative informazioni.

 

3. L’attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche è svolta da soggetti privati, aventi la qualità di imprenditori ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Gli enti pubblici di qualsiasi natura possono partecipare al capitale di società che abbiano per oggetto sociale lo svolgimento dell’attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1.    Ai fini della presente legge si intendono per:

a)      “manifestazioni fieristiche”, le attività commerciali, svolte in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo e in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si annoverano le seguenti tipologie:

1)      “fiere generali”, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all’eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

2)      “fiere specializzate”, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

3)      “mostre mercato”, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o a operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;

b)      “espositori”, i soggetti privati o pubblici che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche;

c)      “visitatori”, coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi il pubblico indifferenziato oppure operatori del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d)      “quartieri fieristici”, le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e destinate, a tale fine, dalla pianificazione urbanistica e territoriale;

e)      “organizzatori di manifestazioni”, i soggetti, anche esteri, che esercitano professionalmente attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

f)        “superficie netta”, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;

g)      “soggetti gestori dei quartieri fieristici”, i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l’attività fieristica.

 

Art. 3

(Ambito di applicazione)

 

1.   Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, come da ultimo modificata dal Protocollo, firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

 

2.                Sono, altresì, escluse dalla disciplina della presente legge:

a)      le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

b)      le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzate nell’ambito di convegni

c)      manifestazioni culturali apolitiche, a condizione che non superino i millecinquecento metri quadrati di superficie netta;

a)      le manifestazioni volte alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;

b)      le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte;

c)      le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa o in aree pubbliche;

d)      le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche, di auto e moto d’epoca o collegate al collezionismo, qualora non abbiano una prevalente finalità commerciale;

e)      le manifestazioni di interesse tipicamente locale, in occasione di sagre, feste patronali, iniziative folcloristiche locali.

 

Art. 4

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

 

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in considerazione della provenienza degli espositori e dei visitatori, della rappresentatività del settore ovvero dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, del programma e degli scopi dell’iniziativa.

 

2.   La Regione provvede al riconoscimento, alla conferma ovvero alla revoca della qualificazione delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

 

3.  Il regolamento di cui all’articolo 12 disciplina le modalità mediante le quali è possibile conseguire il riconoscimento, la conferma ovvero la revoca della qualificazione di manifestazione fieristica internazionale, nazionale o regionale.

 

4.    Il riconoscimento ovvero la conferma della qualificazione delle manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei comuni, che trasmettono alla Regione, tramite la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, i dati delle manifestazioni.

 

Art. 5

(Coordinamento delle manifestazioni fieristiche)

 

1.   La Regione, nel quadro della normativa interna e comunitaria e allo scopo di pervenire all’elaborazione di un calendario fieristico europeo e nazionale, promuove intese con le istituzioni europee e nazionali al fine di evitare concomitanze tra manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale nello stesso settore merceologico.

 

2.   La Regione favorisce, inoltre, le forme di coordinamento interregionale allo scopo di definire criteri omogenei per l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale, regionale e locale, nonché per individuare i requisiti minimi che devono possedere i quartieri fieristici e, inoltre, ai fini della formazione del calendario fieristico nazionale.

 

Art. 6

(Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

 

1.  Le manifestazioni fieristiche sono promosse da soggetti privati e pubblici appartenenti all’Unione europea, nel rispetto della normativa interna e comunitaria; i soggetti non appartenenti all’Unione europea possono organizzare manifestazioni fieristiche in Puglia nel rispetto della normativa interna, comunitaria e internazionale.

 

2.  I soggetti di cui al comma 1 che intendono promuovere manifestazioni fieristiche devono comunicare alla Regione se le stesse manifestazioni possiedono qualificazione internazionale, nazionale o regionale ovvero al comune qualora si tratti di manifestazioni locali.

 

3. Il regolamento di cui all’articolo 12 disciplina i termini e le modalità di presentazione della comunicazione, nonché i criteri conciliativi per evitare che si svolgano eventi concomitanti.

 

 

Art. 7

(Calendario ufficiale annuale)

 

1.   Al fine di consentire che le manifestazioni fieristiche si svolgano senza che vi siano eventi concomitanti, la Regione predispone il calendario regionale annuale sulla base delle qualificazioni delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

 

2.   Gli organizzatori di manifestazioni, entro il 28 febbraio dell’anno che precede lo svolgimento della manifestazione, comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario regionale, unitamente alla richiesta di riconoscimento o conferma della qualificazione di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale o regionale.

 

3.      E’ comunque fatto salvo il diritto degli organizzatori di manifestazioni a svolgere le stesse manifestazioni fieristiche se la Regione, entro il 30 aprile dello stesso anno, non abbia fornito riscontro alla comunicazione ovvero qualora il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 6, comma 3, nello stesso termine, non abbia avuto esito.

 

4.  Il calendario regionale contiene una sezione dedicata alle manifestazioni fieristiche locali. A tal fine, entro il 30 aprile dell’anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio comunicano alla Regione l’elenco delle manifestazioni locali comunicate dai comuni.

 

5.  Il calendario è adottato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro il 30 novembre di ogni anno.

 

6.  Il calendario contiene l’indicazione delle manifestazioni e del luogo di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica territoriale, i settori merceologici interessati, la data di inizio e di chiusura della manifestazione.

 

Art. 8

(Quartieri fieristici)

 

1.    Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali devono svolgersi nei quartieri fieristici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), muniti dei requisiti di idoneità previsti dal regolamento di cui all’articolo 12.

 

2.      È attribuita alla Regione la verifica della conformità dei quartieri fieristici.

 

 

Art. 9

(Ammodernamento e riqualificazione dei quartieri fieristici pubblici)

 

1.  La Regione, in coerenza con gli indirizzi di programmazione, può concorrere finanziariamente a programmi di ammodernamento e di riqualificazione dei quartieri fieristici di proprietà pubblica, nonché al loro adeguamento al possibile impiego per l’attività congressuale.

 

 

Art. 10

(Aiuti al sistema fieristico)

 

1.    La Regione, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, può concorrere alla promozione e allo sviluppo, sui mercati nazionali ed esteri, del sistema fieristico regionale.

 

Art. 11

(Adeguamento degli enti fieristici regionali)

 

1.       Gli enti fieristici regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono direttamente l’attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche provvedono all’adeguamento del loro assetto giuridico e dei propri statuti entro centottanta giorni, conformando la propria attività ai principi di cui alla presente legge. Ai predetti enti è consentito proseguire l’attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche fino al completamento delle procedure di cui al comma 4.

 

2.   La Regione nomina un commissario ad acta qualora, nel termine indicato al comma 1, gli enti fieristici regionali non abbiano ottemperato a quanto ivi previsto.

 

3.    Il commissario provvede all’adeguamento dell’assetto giuridico e dello statuto dell’ente. Il commissariamento ha termine con il completamento delle procedure di cui al comma 4.

 

4.    Le procedure di selezione dei soggetti cui affidare direttamente l’attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche, ovvero le procedure per selezionare i soci delle società miste cui affidare tale attività, devono essere informate ai principi di evidenza pubblica.

 

Art. 12

(Regolamento di attuazione) (1)

 

1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede con apposito regolamento a stabilire:

a)      i requisiti e le procedure per l’attribuzione ovvero la conferma della qualificazione delle manifestazioni fieristiche;

b)      i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in relazione alla qualificazione delle manifestazioni che gli stessi quartieri possono ospitare;

c)      i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e i criteri tesi a evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si effettuino, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;

d)      i criteri atti a evitare che manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, con merceologie eguali ovvero affini, si svolgano nell’ambito della stessa regione, anche solo in parte in concomitanza tra loro;

e)      i termini e i criteri minimi di selezione cui devono conformarsi le procedure di cui all’articolo 11, comma 4. I criteri devono garantire un’adeguata valorizzazione delle esperienze espositive di ciascun ente fieristico regionale, in considerazione delle necessità dei sistemi produttivi locali e delle vocazioni territoriali.

(1) Vedi Regolamente regionale 3 dicembre 2013, n. 25

 

Art. 13

(Divieti, sanzioni e vigilanza)

 

1.    In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in violazione delle disposizioni della presente legge è disposta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10 euro a un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta. L’autorità competente vieta lo svolgimento della manifestazione fieristica o ne dispone l’immediata interruzione, ponendo gli oneri relativi a carico del soggetto responsabile.

 

2.  In caso di mancata comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione fieristica, l’autorità competente dispone nei confronti dei soggetti responsabili l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 mila euro.

 

3.   In caso di tardiva comunicazione la sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta nella misura del 50 per cento.

 

4.     In caso di abuso della qualifica di “fiera internazionale”, “fiera nazionale” o “fiera regionale”, ovvero di “quartiere fieristico internazionale” o “nazionale” l’autorità competente dispone, nei confronti dei soggetti responsabili, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione.

 

5.     In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo le sanzioni amministrative sono raddoppiate.

 

6.  La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l’accertamento delle violazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai comuni per le manifestazioni fieristiche locali e alla Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.

 

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

 

1.   In via transitoria, anche in relazione ai termini di cui all’articolo11, comma 1, ai procedimenti concernenti l’attribuzione della qualifica, l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di formazione del calendario fieristico regionale e l’assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 12 si applica la previgente normativa.

 

2.   Alle manifestazioni fieristiche già riconosciute dalla Regione Puglia come fiere di carattere internazionale, nazionale e regionale operanti in comuni privi di quartieri fieristici, cioè di aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e destinate, a tal fine, dalla pianificazione urbanistica e territoriale, è concessa una proroga di mesi dodici dalla emanazione del regolamento di cui all’articolo 12 per consentire ai predetti comuni l’adeguamento e il rispetto della presente legge.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 9 marzo 2009